Incarto n. 12.2006.23
Lugano 24 gennaio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2005.168 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 29 agosto 2005 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
in materia di contratto di lavoro, con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 7'399.55 oltre interessi che il Pretore, con sentenza 9 gennaio 2006, ha integralmente accolto.
Ed ora sull’appello 20 gennaio 2006 della parte convenuta la quale chiede che, in accoglimento del suo appello, la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza di controparte.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in diritto
che AP 1 propone appello, indirizzato alla II Camera civile, nei confronti di una sentenza del Pretore emanata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro il cui valore di causa, rappresentato dalla pretesa creditoria nei suoi confronti di AO 1, è inferiore ai Fr. 8'000.-;
che l’ordinamento generale riguardante i mezzi di impugnazione (appello e ricorso per cassazione) non viene meno nelle procedure speciali derivanti dal contratto di lavoro con la conseguenza che quando il valore litigioso è inferiore a Fr. 8'000.- è unicamente ricevibile il ricorso per cassazione e, quando lo supera, il rimedio dell’appello (Rep. 1979, 121 e 1992, 295; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 418 m. 2 e 3);
che di conseguenza, nei confronti della sentenza impugnata, era esperibile unicamente il ricorso per cassazione (art. 327 e seg. CPC);
che l’appello della parte convenuta è, di conseguenza, irricevibile e, come tale, va respinto già all’esame preliminare dell’art. 313 bis CPC;
che non entra in linea di conto convertire l’appello in un ricorso per cassazione dato che la parte convenuta è rappresentata da un difensore professionista che ha scelto espressamente una specifica via di ricorso, non potendo ignorare che la stessa non era aperta (DTF 120 II 270 consid. 2; TF 24.11.2003 inc. 5C.224/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 307 m. 55 e N. 454);
che, in ogni caso, le censure ricorsuali, così come formulate nell’appello senza indicazione e sostanziazione dei precisi motivi di cassazione, in particolare della censura d’arbitrio, non sarebbero ricevibili dalla Camera di cassazione civile;
che non si prelevano tasse e spese di giudizio e non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’appello nemmeno è stato intimato per sue osservazioni;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
L’appello 20 gennaio 2006 di AP 1 è respinto siccome irricevibile.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario