Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.08.2008 12.2006.214

Incarto n. 12.2006.214

Lugano 29 agosto 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.98.6 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 31 dicembre 1997 da

AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 RA 1

contro

AO 1 AO 2 RA 2

AO 3 R__________ A__________, al quale è subentrata a seguito del suo decesso il 15 febbraio 2004 AO 4 AO 5 AO 6 RA 3

AO 7 AO 8 RA 4

AO 9 RA 5 causa in cui, su denuncia di lite dei convenuti, sono intervenuti CO 2, CO 1 entrambi rappr. da RA 6

con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento dell’importo complessivo di fr. 2'026'491.- oltre accessori - ridotti a fr. 1'435'448.- con le conclusioni - di cui fr. 1'647'965.- (ridotti a fr. 1'056'922.- in sede di conclusioni) a AP 1, fr. 348'526 a AP 2, fr. 15'000.- a AP 4 e fr. 15'000.- a AP 3;

domanda avversata dai convenuti e dagli intervenuti in lite e che il Pretore con sentenza 27 ottobre 2006 ha respinto;

appellanti gli attori che, con appello 27 novembre 2006, chiedono la riforma della sentenza di primo grado nel senso di accogliere la petizione nei confronti dei convenuti per fr. 1'435'448.-;

mentre con osservazioni 16 gennaio 2007 (AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6), 18 gennaio 2007 (CO 1, CO 2 e AO 9), 19 gennaio 2007 (AO 1 e AO 2) e 22 gennaio 2007 (AO 7 e AO 8) postulano la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: A. Nel 1994 era in corso la costruzione della nuova sede dell’Archivio cantonale di Bellinzona. Il committente (Stato del Cantone Ticino) aveva affidato la direzione locale lavori allo Studio dell'ing. AO 1 (doc. C), il quale operava sul cantiere per il tramite di AO 2 (doc. W, deposizione AO 1 del 26 giugno 1997, pag. 2 e doc. Z, deposizione AO 2 del 28 agosto 1997, pag. 1 e 2). Le opere da impresario costruttore erano state deliberate alla AO 3 (doc. B), di cui l'ora defunto R__________ A__________ era amministratore delegato. AO 5 e AO 6 lavoravano sul cantiere per quest'ultima ditta. Il primo, presente solo saltuariamente, era il superiore gerarchico del secondo (doc. U, deposizione AO 5 del 5 marzo 1997, pag. 1 verso il mezzo; doc. V, deposizione AO 6 del 15 maggio 1997, pag. 1 verso il basso), il quale, con la sua presenza costante sul cantiere, fungeva da “direttore dei lavori da capomastro” (act. VI pag. 7 in alto; doc. V, deposizione AO 6 del 15 maggio 1997, pag. 2 nel mezzo). La ditta appena citata aveva dal canto suo affidato l'esecuzione dei casseri alla società AO 7 (act. XXXIV, pag. 2 verso il mezzo; doc. 11 convenuta AO 3 e LLCC), per la quale – al momento dell'infortunio di AP 1 – erano presenti sul cantiere gli operai AO 8 e AO 9 (doc. AA e BB, deposizioni del 17 aprile 1998 di AO 8 e AO 9). Alla ditta CO 2 era stata conferita la progettazione e la direzione lavori dell'impianto elettrico; essa aveva incaricato il suo dipendente CO 1 del progetto esecutivo e della sorveglianza sul cantiere (act. XXXIV, pag. 2 verso il basso; doc. X, deposizione CO 1, pag. 2 verso il mezzo). L'esecuzione delle opere da elettricista era stata suddivisa in sei lotti e assegnata a diverse ditte. Il secondo lotto era stato deliberato alla ditta P__________ SA, nella quale AP 1 rivestiva la funzione di responsabile/capo-elettricista (inc. MP 2929/1996, deposizione __________ del 16 febbraio 1998, pag. 1 verso il basso e pag. 2 in alto).

B. Nel pomeriggio del 18 ottobre 1994, AP 1 – mentre operava sul cantiere in questione, unitamente all'operaio C__________ B__________ e agli apprendisti F__________ D__________ e S__________ G__________ – è stato vittima di un infortunio. Nonostante le gravi ferite riportate, che hanno reso necessario il ricovero in ospedale mediante ambulanza, dove è stato operato (doc. E, F e U pag. 3), nessuno ha avvertito la polizia cantonale per gli accertamenti e l'inchiesta di rito. Il rapporto INSAI datato 3 aprile 1995 (doc. A) allestito dall'ing. A__________ P__________ – fondato sulle “informazioni ricevute” in data 8 novembre 1994, 16 dicembre 1994 e 8 febbraio 1995, dalle persone indicate nel rapporto stesso – costituisce la prima “ricostruzione degli eventi” (inc. MP 2929/1996, deposizione P__________ del 7 dicembre 2001, pag. 2). Il rapporto descrive in questi termini la “situazione prima dell'infortunio”: martedì 18 ottobre 1994 “nel settore A del blocco A gli operai della ditta AO 7 (tra i quali AO 9 e AO 8) stavano casserando la soletta del pavimento del primo piano del locale 067 procedendo da nord verso sud; sopra le travi appoggiate sui puntelli erano stati messi i pannelli di casseratura (però nella parte sud-est le travi sottostanti non erano ancora state completate).” In seguito, prosegue il rapporto INSAI, “gli operai (sempre della AO 7) si sono spostati sul fianco est e, sempre alla medesima quota, hanno continuato a casserare la soletta del pavimento del corridoio (locale 066); nel frattempo AP 1 (infortunato), capo elettricista della ditta P__________ SA sempre sul piano della casseratura del locale 067 (pavimento primo piano/livello 1) procedeva al tracciamento della zona dove dovevano essere posati i cavi elettrici”. Il rapporto, descrivendo la “dinamica dell'infortunio”, indica poi che, mentre AP 1 “si recava all'estremità sud-est, sempre del medesimo piano casseri, cedevano alcuni pannelli e travetti e assieme agli stessi l'assicurato cadeva sul pavimento sottostante riportando gravi fratture alla gamba sinistra”. A seguito dell'infortunio, AP 1 ha avuto dapprima un'incapacità lavorativa al 100% (doc. G, H e P). L'Ufficio AI ha poi riconosciuto AP 1 invalido al 75% a far tempo dal 1° ottobre 1995 (doc. O).

C. Il 26 aprile 1996, AP 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di AO 6, R__________ A__________ e AO 5 della AO 3, per titolo di lesioni colpose (art. 125 CP). Il denunciante evidenziava in particolare le responsabilità di AO 6, in quanto nella sua veste di “capo-cantiere” gli aveva ordinato di “iniziare il lavoro di sua spettanza”, senza renderlo attento che “i lavori di casseratura nel locale 067” dove si dovevano eseguire i lavori da elettricista “non erano ancora stati ultimati” (inc. MP 2929/1996, AI 1, pag. 6). Il Procuratore pubblico ha avviato le informazioni preliminari nei confronti dei tre denunciati e, nel seguito (inc. MP 2929/1996, AI 10), ha promosso l'accusa nei confronti di AO 6 per violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP). In data 15 febbraio 2000, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di AO 6 e il non luogo a procedere nei confronti di R__________ A__________ e AO 5 (inc. MP 2929/1996, AI 57). Queste decisioni sono poi state confermate dalla CRP il 10 aprile 2001 (inc. MP 2929/1996, AI 61). Accogliendo un ricorso per cassazione del denunciante, il Tribunale federale ha annullato il 3 ottobre 2001 la decisione della CRP, rinviando la causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio (inc. MP 2929/1996, AI 63). Il Procuratore pubblico ha nel seguito assunto nuovamente l'istruzione formale a carico di AO 6 e ripreso le informazioni preliminari a carico di R__________ A__________ e AO 5. Con decisioni 22 aprile 2002, il magistrato d'accusa ha decretato nuovamente l'abbandono del procedimento a carico di AO 6 e il non luogo a procedere nei confronti di R__________ A__________ e AO 5, constatando, a prescindere dalle nuove prove assunte, l'intervenuta prescrizione dei reati (inc. MP 2929/1996, AI 91 e 92).

D. Con petizione 31 dicembre 1997, AP 1, sua moglie AP 2 e i figli AP 3 e AP 4, avevano nel frattempo convenuto in giudizio, davanti al Pretore di Bellinzona, l'ing. AO 1, AO 2, AO 3, R__________ A__________, AO 5, AO 6, AO 7, AO 8 e AO 9, chiedendo che fossero condannati al pagamento dell’importo complessivo di fr. 2'026'491.– oltre interessi, di cui, come poi precisato in sede di replica, fr. 1'647'491.- per AP 1 (importo poi ridotto a fr. 1'056'922.- in sede di conclusioni), fr. 348'526.- per AP 2 e fr. 15'000.- ciascuno per i figli AP 3 e AP 4. Gli attori adducevano in sostanza una responsabilità dei convenuti per non aver garantito la sicurezza del cassero sul quale l'infortunato si è avventurato.

Con le rispettive risposte 30 marzo 1998 (AO 3, R__________ A__________, AO 5 e AO 6), 3 luglio 1998 (AO 7 e AO 8), 6 luglio 1998 (ing. AO 1 e AO 2), 7 luglio 1998 (AO 9) hanno chiesto la reiezione della petizione, eccependo la prescrizione dell'azione e contestando l'esistenza di una propria responsabilità nel sinistro.

Con atti 19 gennaio 1998, 2 febbraio 1998, 5 febbraio 1998 e 6 marzo 1998, tutti i convenuti hanno denunciato la lite a CO 2 e CO 1, i quali sono intervenuti in lite e, con risposta 7 luglio 1998, hanno anch'essi postulato la reiezione della petizione.

Con le repliche e le dupliche, le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni e richieste, associandosi tra l'altro anche gli intervenuti CO 2 e CO 1 all'eccezione di prescrizione dell'azione già fatta valere dai convenuti (act. XIV, pag. 4 verso il basso). Esperita l'istruttoria – che era stata sospesa su richiesta delle parti tra il 3 marzo 1999 e il 24 ottobre 2002 – le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei propri allegati conclusivi, gli attori riducendo le proprie pretese come sopra detto. Va rilevato che con istanza processuale 19 novembre 2002 le parti convenute avevano nuovamente eccepito la prescrizione dell'azione civile (act. XIX, XX, XXI e XXII).

E. Con sentenza 27 ottobre 2006, il Pretore ha respinto la petizione, condannando gli attori a pagare in solido la tassa di giustizia (fr. 15'000.–) e le spese (fr. 25'800.–), come pure a rifondere , sempre con vincolo di solidarietà, ripetibili nella misura di fr. 70'000.– complessivi ai convenuti AO 1 e AO 2, fr. 70'000.– complessivi ai convenuti AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6, fr. 70'000.– complessivi ai convenuti AO 7 e AO 8, fr. 70'000.– al convenuto AO 9 e fr. 70'000.– complessivi agli intervenuti in lite CO 2 e CO 1.

Il primo giudice, dopo aver ricordato che gli attori fondano la responsabilità dei convenuti sugli art. 41, 55 CO e 55 CC, ha rilevato che, in concreto, l'infortunio si è verificato quando AP 1 è salito sulla soletta in costruzione al primo piano del “blocco A” e si è spostato all'estremità del cassero della soletta per conferire con i due apprendisti che si trovavano al piano sottostante. In quel mentre, prosegue il Pretore, un pannello della casseratura si è ribaltato sotto i suoi piedi, cosicché l'interessato è caduto sulla soletta sottostante da un'altezza di poco meno di tre metri, riportando fratture multiple alla gamba sinistra. Dalla dinamica del sinistro, aggiunge il primo giudice, e più precisamente dal ribaltamento di una “tavola del cassero”, il perito giudiziario ha desunto anzitutto che “presumibilmente o la stessa non era ancora fissata e chiodata alle sottostanti travi di sostegno” o mancavano “talune strutture di supporto (puntelli e travi di sostegno trasversali)”. Sempre stando al perito, prosegue il Pretore, “durante le fasi di montaggio di una casseratura vi sono momenti in cui puntelli e travi non sono ancora stabili a causa della mancanza degli elementi di stabilizzazione, denominati elementi di controvento (pannelli chiodati, puntelli con treppiede e/o aste oblique di collegamento tra più puntelli)”. Per questa ragione, “qualora una casseratura non è ancora terminata nessun addetto alla realizzazione della stessa deve salire sopra la casseratura senza le necessarie precauzioni e consenso degli addetti responsabili o della direzione locale dei lavori”. Ciò posto, soggiunge il Pretore, il perito ha rilevato come non esistano norme codificate che impongano di predisporre misure di sicurezza o di segnalare che una casseratura si trova ancora in fase di montaggio. E' vero che l'impresa incaricata di eseguire la casseratura dovrebbe generalmente “informare, per il tramite della direzione locale dei lavori, le altre ditte chiamate ad intervenire, sull'accessibilità o meno al piano di lavoro”. Se non che, rileva il primo giudice, “fino a quando da segni esteriori (presenza parapetti, scala, sponde, …) o da un'esplicita segnalazione da parte del responsabile addetto alla casseratura o da parte della direzione dei lavori non sia accertato che i lavori di casseratura, compresi delle necessarie misure di sicurezza, sono terminati, nessun artigiano dovrebbe accedere al piano di lavoro”. E, “quale lavoratore esperto ed abituato a prestare la sua attività su cantieri edili”, prosegue ancora il Pretore citando il perito, “il signor AP 1 poteva notare l'assenza delle principali misure di sicurezza che dovrebbero venire generalmente approntate per simili posti di lavoro nell'industria edile”; tanto più che “numerosi erano i segnali evidenti dimostranti che l'impalcatura non era ancora terminata al momento dell'incidente (i casseratori erano ancora in attività, vi era presenza di materiali di scarto sul piano di lavoro, era presente la circolare, non erano visibili parapetti, non vi era una scala fissa d'accesso al posto di lavoro, …), e quindi non sicura”. Del resto, rileva il Pretore, che la struttura non fosse ancora terminata si era reso conto finanche il collega dell'attore C__________ B__________, lavoratore del quale l'infortunato era responsabile. Anche se non aveva le competenze per vagliare la sicurezza strutturale dei pannelli, l'attore doveva perciò “accertarsi che l'impalcatura fosse terminata e dotata delle misure di protezione per i lavoratori, per la sua incolumità e per quella dei suoi subalterni”. E lo stesso AP 1, prosegue il primo giudice, avrebbe riconosciuto come “al nostro giungere sulla casseratura in questione erano presenti due carpentieri … che stavano completando la casseratura”, ancorché “nel corridoio principale, ad una distanza di circa 5/6 metri dal punto dove si è verificato l'infortunio”. Da quanto precede, conclude il Pretore, emerge in definitiva che l'infortunio non è stato causato da un qualsivoglia atto illecito di terzi, bensì esclusivamente da un'imprudenza dell'attore medesimo, per essere salito su una struttura instabile poiché non ancora terminata, quando avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che così facendo avrebbe messo a repentaglio la propria incolumità. Ciò, indipendentemente dalla questione di sapere se qualcuno abbia ordinato a AP 1 di salire sul cassero, quest'ultimo essendo senz'altro in grado di rifiutare un'istruzione suscettibile di recargli pregiudizio. Tanto più che l'autore della lamentata ingiunzione, il capo cantiere della AO 3, non aveva all'evidenza nessuna facoltà di impartire ordini a dipendenti delle altre ditte attive sul cantiere, fra cui l'infortunato. Di fronte alla doglianza degli attori, secondo i quali le conclusioni peritali sarebbero in contrasto con altre risultanze istruttorie, in specie con le dichiarazioni dell'ing. P__________ e di altri testimoni, il primo giudice obietta che l'avviso espresso dal perito giudiziario risulterebbe non di meno logico, ragionevole e coerente. Lo stesso si allineerebbe sostanzialmente con le risultanze della perizia 29 gennaio 2002, che sarebbe stata disposta dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale avviato per i medesimi fatti, sfociato in un decreto di non luogo a procedere e in un decreto d'abbandono. Il Pretore rileva, per finire, che difettando uno dei requisiti necessari alla responsabilità dei convenuti, la petizione si rivela destituita di fondamento, ciò senza che sia necessario vagliare le eccezioni di prescrizione e litispendenza sollevate dai convenuti, così come le altre condizioni della responsabilità.

F. Con appello 27 novembre 2006, AP 1, sua moglie AP 2 e i figli AP 3 e AP 4, chiedono la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere, in via principale, la petizione nei confronti dei convenuti, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede e, in via subordinata, di modificare il dispositivo su tassa di giustizia, spese e ripetibili, nel senso di porre le stesse a carico di AP 1 nella misura di 6/10, di AP 2 nella misura di 3/10, di AP 4 nella misura di 1/10 e di AP 3 nella misura di 1/10 senza vincolo di solidarietà e, vista la particolarità della fattispecie, di non assegnare ripetibili.

Con le rispettive osservazioni 16 gennaio 2007 (AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6), 18 gennaio 2007 (AO 9, CO 2 e CO 1), 19 gennaio 2007 (ing. AO 1 e AO 2), 22 gennaio 2007 (AO 7 e AO 8), hanno chiesto la reiezione della petizione, con argomenti di cui si dirà, se del caso, di seguito. Essi hanno tra l'altro tutti eccepito la prescrizione dell'azione; AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6 hanno pure ribadito, in via subordinata, l'eccezione di litispendenza.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore non ha esaminato l'eccezione di prescrizione dell'azione civile – ripetutamente sollevata dai convenuti – ritenendo che non fossero comunque realizzati i presupposti per l'applicazione dell'art. 41 CO. Gli appellanti ribadiscono che la prescrizione non è mai intervenuta (appello, n. 27 pag. 29-32). Tutti gli appellati fanno invece valere nuovamente detta eccezione, per i motivi già espressi in prima sede. La questione deve essere affrontata preliminarmente.

1.1. La responsabilità civile dei convenuti è chiamata in causa in applicazione dell'art. 41 CO e, nella misura in cui trattasi di un'azienda o di un padrone d'azienda, viene fatto riferimento anche agli art. 55 CO e 55 CC (act. I, pag. 7 verso l'alto). L'azione di risarcimento o di riparazione, fondata sulla predetta responsabilità, si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno (art. 60 cpv. 1 CO). Se però la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile (art. 60 cpv. 2 CO). La prescrizione penale più lunga dell'art. 60 cpv. 2 CO è applicabile anche all'azione dei parenti della vittima in riparazione del proprio torto morale (DTF 122 III 5, consid. 2). L'applicabilità dell'art. 60 cpv. 2 CO presuppone tuttavia che il comportamento all'origine del danno realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un atto punibile secondo il diritto cantonale o federale (DTF 118 III 193, consid. 4a; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ª ed., Zurigo 2008, n. 1664, pag. 386).

In base alle norme previgenti del Codice penale – applicabili alla fattispecie – i reati di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 vCP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 1 e 2 vCP) sono delitti per i quali è comminata, come pena massima, la detenzione. Per tali reati l'azione penale si prescrive relativamente in cinque anni (art. 70 cpv. 3 vCP) e, in modo assoluto, trascorsi sette anni e sei mesi (art. 72 cifra 2 cpv. 2 vCP).

1.2. Per quanto qui concerne, gli appellati, eccependo la prescrizione dell'azione civile, avevano negato, già in prima sede, l'applicabilità dell'art. 60 cpv. 2 CO – e quindi della prescrizione più lunga prevista dalla legislazione penale – in quanto non sussisterebbero a loro carico comportamenti penalmente rilevanti. Dovendosi, a loro dire, applicare il termine di prescrizione di un anno dell'art. 60 cpv. 1 CO “decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile”, la prescrizione sarebbe intervenuta già prima dell'introduzione della causa civile e comunque in corso di causa, segnatamente il 3 marzo 2000 [ossia allorquando era decorso il termine di un anno dalla sospensione della procedura chiesta dalle parti all'udienza preliminare del 3 marzo 1999 (act. XIX, XX, XXI e XXII)]. L'eccezione di prescrizione, riproposta dagli appellati con le osservazioni all'appello, fa riferimento e rinvio alle motivazioni già addotte in prima sede.

Secondo gli appellanti – che ribadiscono quanto già rilevato davanti al Pretore – non vi sarebbe invece “dubbio che l'atto in oggetto sia penalmente rilevante” e in particolare costituisca “una violazione delle regole dell'arte edilizia e lesioni gravi”, ciò con riferimento agli art. 229 CPS e 125 CPS; poco importerebbe inoltre che “non tutti i convenuti” siano stati “coinvolti in un procedimento penale promosso nei loro confronti” (appello, pag. 30 verso il basso; act. XIII, XIIIa, XIIIb, pag. 4 verso il mezzo; act. XIIIc, pag. 3 verso il mezzo; act. XXIII, pag. 4 verso il mezzo). Gli appellanti rilevano che anche nell'eventualità in cui si dovesse applicare la sola prescrizione più breve dell'art. 60 cpv. 1 CO, l'azione civile non sarebbe prescritta. Essi avevano sostenuto in prima sede – e ribadiscono ora – che il 31 dicembre 1997, quando è stata introdotta l'azione civile, il predetto termine non era decorso. Ciò, a maggior ragione, varrebbe per il procedimento civile nei confronti dei convenuti R__________ A__________, AO 5 e AO 6 [a motivo della denuncia penale presentata nei loro confronti il 26 aprile 1996, con costituzione di parte civile (act. XIIIa, pag. 3 verso il basso)], come pure delle ditte AO 3 e AO 7 [in ragione della rinuncia a prevalersi dell'eccezione di prescrizione fino al 31 dicembre 1997, da loro sottoscritta rispettivamente il 6 maggio 1996 e il 9 settembre 1996 (appello, pag. 31 nel mezzo; act. XIIIa, pag. 4 in basso e act. XIIIb, pag. 4 in basso, con riferimento ai doc. DD e EE)]. La prescrizione non sarebbe intervenuta neppure in corso di causa, in quanto la procedura sarebbe stata sospesa dal giudice “per attendere le risultanze dell'inchiesta penale, per non assumere due volte le stesse prove e quindi per economia processuale” (appello, pag. 31 verso il basso; act. XXIII, pag. 5 nel mezzo). Vi sarebbe inoltre abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) delle controparti nell'eccepire che la prescrizione sarebbe intervenuta durante la sospensione di causa, ritenuto che essa sarebbe stata da loro sollecitata.

1.2.1 AP 1 ha sporto denuncia penale il 26 aprile 1996 nei confronti di R__________ A__________, AO 5 e AO 6, per titolo di lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 vCP), in relazione all'incidente da lui subìto in data 18 ottobre 1994. Il denunciante dopo aver lamentato “una decurtazione del suo stipendio pari a fr. 1'341.70 mensili (fr. 16'100.– annui)” e “mancati aumenti salariali, nonché altri danni non coperti dalle assicurazioni sociali”, ha dichiarato di costituirsi “già sin d'ora formalmente parte civile” nel procedimento penale (inc. MP 2929/1996, AI 1 n. 10 pag. 8).

Gli appellanti hanno sostenuto in prima sede che il predetto atto di costituzione di parte civile interromperebbe la prescrizione civile nei confronti di R__________ A__________, AO 5 e AO 6 (act. XIIIa, pag. 3 verso il basso). A torto.

Secondo costante dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile nel procedimento penale interrompe la prescrizione civile quando è formalizzata con la necessaria precisione (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ª ed., Zurigo 2006, n. 1037 pag. 660; RJJ 1998 pag. 203 segg.; DTF 101 II 77 consid. 2a); ciò è il caso quando il leso cifra davanti all'autorità penale l'indennità da lui pretesa o conclude per la costatazione del fondamento giuridico di tale indennità, l'autore del danno avendo un interesse degno di protezione a conoscere la natura e l'importanza dei crediti invocati contro di lui (Däppen, in Basler Kommentar, 4ª ed., Basilea 2007, n. 9 ad art. 135 CO; Piquerez, op. cit., loc. cit.; Werro, in Commentaire Romand, Basilea 2003, n. 18 ad art. 135 CO; DTF 101 II 77 consid. 2a). Nella fattispecie ora in esame, l'atto menzionato non adempie manifestamente i predetti requisiti. AP 1 – ad esclusione comunque dei suoi familiari, che pure sono parti attrici nel procedimento civile – si è infatti limitato ad una generica costituzione di parte civile, lamentando danni non meglio quantificati o per i quali non vengono presentati e documentati i parametri di calcolo e concludendo il proprio esposto unicamente con la richiesta che i denunciati “vengano perseguiti e condannati penalmente” (inc. MP 2929/1996, AI 1 n. 10 pag. 8 verso il basso). Giova evidenziare che nel seguito del procedimento penale – protrattosi per sei anni – il denunciante non ha dipoi presentato altri atti tesi a cifrare in sede penale le sue pretese o a concludere per la costatazione del fondamento giuridico delle medesime.

1.2.2 Secondo gli appellati – che negano, come detto, l'applicabilità dell'art. 60 cpv. 2 CO, dovendosi, a loro dire, applicare il termine di prescrizione di un anno dell'art. 60 cpv. 1 CO, “decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile” – la prescrizione sarebbe intervenuta già prima dell'introduzione della causa civile. Gli appellanti negano tale evenienza.

Per l'art. 60 cpv. 1 CO, il termine di prescrizione è di un anno a decorrere dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, il creditore conosce sufficientemente il danno a partire dal momento in cui gli sono note le circostanze (esistenza, natura e elementi) atte a fondare e motivare la sua richiesta in giustizia; il creditore non può differire la sua richiesta fino a quando conosce l'ammontare assolutamente esatto del danno, perché questo può essere stimato secondo l'art. 42 cpv. 2 CO (Däppen, op. cit., n. 7 ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 60 CO; DTF 126 III 161 consid. 3c). Il danno è sufficientemente definito quando il creditore detiene elementi sufficienti per stimarlo (DTF 111 II 55 consid. 3a). Se l'ampiezza del danno dipende da una situazione in evoluzione, la prescrizione non decorre prima del termine di detta evoluzione (DTF 108 Ib 97 consid. 1c); ciò è il caso segnatamente per il danno conseguente ad una lesione alla salute della vittima di cui non è possibile stabilire subito l'evoluzione con sufficiente sicurezza (DTF 112 II 118 consid. 4).

Per quanto qui concerne, risulta dagli atti che il sinistro è accaduto il 18 ottobre 1994, mentre il 27 settembre 1996 l'IAS ha fissato al 75% il tasso di invalidità (doc. O) e il 5 novembre 1996 la SUVA ha trasmesso il calcolo provvisorio del sovraindennizzo (doc. Q). Fondandosi su queste circostanze i convenuti hanno sostenuto che al più tardi il 27 settembre 1996/5-11 novembre 1996 gli attori conoscevano le circostanze atte a fondare e motivare la loro richiesta (act. VI, pag. 3 verso il basso; act. IX, pag. 5 verso l'alto). Invero dagli atti risulta però che la visita medica di chiusura della SUVA è avvenuta in data 22 agosto 1997 e che solo in tale data si è avuto un quadro completo sulle possibilità di deambulazione e l'esigibilità del lavoro per AP 1, in relazione con la lesione al ginocchio sinistro (doc. L, pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). La petizione introdotta il 31 dicembre 1997 è dunque tempestiva e rispettosa del termine di un anno fissato dall'art. 60 cpv. 1 CO. La sua introduzione ha interrotto la prescrizione civile, facendo per lo meno decorrere un nuovo termine di un anno a norma dell'art. 135 cifra 2 CO, nei confronti di tutti i convenuti.

1.2.3 Secondo gli appellati – che, come detto, negano l'applicabilità dell'art. 60 cpv. 2 CO e quindi del termine di prescrizione più lungo della legislazione penale [nel caso in esame, il termine di prescrizione relativa di 5 anni (cfr. artt. 229 cpv. 2 vCP e 125 cpv. 1 vCP, in relazione con l'art. 70 vCP)] – la prescrizione sarebbe comunque intervenuta in corso di causa, segnatamente il 3 marzo 2000, ossia allorquando era decorso il termine di un anno dalla sospensione della procedura chiesta dalle parti all'udienza preliminare del 3 marzo 1999. Gli appellanti contestano tale evenienza.

Dagli atti risulta che al termine dell'udienza preliminare del 3 marzo 1999 le parti hanno chiesto di comune accordo la sospensione della procedura, “ritenuto che la parte attrice solleciterà la continuazione del procedimento penale”. A seguito di ciò il Pretore ha sospeso la procedura, prevedendone la riattivazione “ad istanza di parte”. La procedura è stata riattivata il 24 ottobre 2002 su istanza 18 ottobre 2002 degli attori.

Se ci si attiene al termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 60 cpv. 1 CO, l'azione civile risulta in effetti essersi prescritta in corso di causa il 3 marzo 2000, per quei convenuti ai quali, come si dirà (sotto, consid. 1.3), non può essere applicata a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO la prescrizione più lunga prevista dalla legislazione penale.

Per costante dottrina e giurisprudenza, quando la sospensione della procedura è stata decisa dal giudice per una durata determinata, il termine di prescrizione resta sospeso dovendosi applicare l'art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO per analogia; sarebbe infatti contrario al sistema giuridico costringere il creditore a chiedere la riattivazione del procedimento, allorquando una simile richiesta risulta a priori inutile (Däppen, op. cit., n. 9 ad art. 134 CO; Werro, op. cit., n. 11 ad art. 134 CO). Ciò non è invece il caso se le parti hanno concordato una sospensione della procedura per una durata indeterminata (Däppen, op. cit., n. 9 ad art. 134 CO; Werro, op. cit., n. 12 ad art. 134 CO; Engel, op. cit., pag. 819 e segg.; Stauffer, nota all'art. 138 CO, in SJ 1965 pag. 369 e segg.; DTF 123 III 213 consid. 3). Gli appellanti ribadiscono quanto già sostenuto in prima sede, e meglio che la sospensione della procedura sarebbe stata “decisa dal giudice” per “attendere le risultanze dell'inchiesta penale, per non assumere due volte le stesse prove e quindi per economia processuale” (appello, pag. 31 verso l'alto e verso il basso; act. XXIII, pag. 3 nel mezzo e pag. 5 nel mezzo). Dagli atti emerge invero (cfr. verbale udienza preliminare 3 marzo 1999, pag. 2 verso il basso) che la sospensione della procedura è stata messa in atto per una durata indeterminata per accordo delle parti e non risulta che essa sia stata vincolata all'attesa dell'esito del procedimento penale. La causa poteva anzi essere ripresa in ogni tempo su “istanza di parte”, segnatamente degli attori, essendovi tra l'altro, solo per loro, un vincolo a sollecitare la continuazione del procedimento penale. Secondo gli appellanti vi sarebbe comunque abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC) delle controparti nell'eccepire che la prescrizione sarebbe intervenuta durante la sospensione di causa, ritenuto che la stessa sarebbe stata da loro “sollecitata” (appello, pag. 31 in basso e pag. 32 in alto). Dagli atti non emerge tuttavia che la sospensione sia stata proposta dai convenuti; ci fu invece un “comune accordo”. Non si può però ritenere che il comportamento dei convenuti, segnatamente l'accettazione della sospensione del procedimento civile, potesse ragionevolmente essere interpretato dagli attori quale rinuncia a prevalersi dell'eccezione di prescrizione. Era infatti noto agli attori che, al momento della sospensione del procedimento, l'eccezione di prescrizione era già pendente, essendo stata formalizzata dai convenuti con le risposte e le dupliche. In simili circostanze – in assenza di un'esplicita rinuncia dei convenuti a prevalersi dell'eccezione di prescrizione durante la sospensione – il ritardo degli attori non può essere ritenuto scusabile (DTF 131 III 430 consid. 2). Le argomentazioni degli appellanti, su questo punto, cadono quindi nel vuoto, con la conseguenza che l'azione civile si è prescritta per i convenuti non responsabili di un atto penalmente punibile.

1.2.4 La prescrizione non è invece intervenuta per quei convenuti per i quali l'azione di risarcimento derivi da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga (art. 60 cpv. 2 CO). In tale eventualità, ogni atto interruttivo compiuto in sede civile prima che sia intervenuta la prescrizione assoluta del reato penale, fa infatti decorrere un nuovo termine equivalente al termine di prescrizione relativa del medesimo reato; gli atti interruttivi posteriori alla prescrizione assoluta del reato penale fanno invece decorrere il termine di prescrizione del diritto civile dell'art. 60 cpv. 1 CO (Däppen, op. cit., n. 14a ad art. 60 CO; DTF 131 III 430 consid. 1).

Per quanto qui concerne, la prescrizione assoluta dei reati penali è intervenuta il 18 aprile 2002 (inc. MP 2929/1996, AI 91 pag. 4 verso il basso e AI 92 pag. 4 verso il basso). A partire dall'introduzione della petizione il 31 dicembre 1997, ogni atto di azione o eccezione avvenuto davanti al Pretore (art. 135 cifra 2 CO) prima della prescrizione assoluta dei reati penali ha interrotto la prescrizione facendo decorrere un nuovo termine di 5 anni (artt. 229 cpv. 2 vCP e 125 cpv. 1 vCP, in relazione con l'art. 70 vCP) per la prescrizione dell'azione civile. Tenendo conto di questo termine, allorquando gli attori il 18 ottobre 2002 hanno istato il Pretore chiedendo la riattivazione del procedimento civile, quest'ultimo non era prescritto. L'atto interruttivo più recente risaliva infatti al 3 marzo 1999 (udienza preliminare) e ha protratto il termine di prescrizione dell'azione civile al 3 marzo 2004. Comunque risulta dagli atti che, dopo che i reati penali si sono prescritti in modo assoluto – a far tempo dalla menzionata istanza del 18 ottobre 2002 e fino alla sentenza di prime cure – si sono poi susseguiti atti interruttivi con frequenza mai superiore al termine di un anno, con conseguente rispetto del termine di prescrizione civile.

1.3 Risulta pertanto necessario esaminare in sede civile se i convenuti – con il loro comportamento – si siano resi colpevoli di un reato penale. Ciò al fine di stabilire se, dovendosi escludere la colpevolezza, l'azione civile risulti prescritta nei loro confronti (cfr. sopra, consid. 1.2.3), oppure, dovendo la stessa essere ammessa, l'azione civile sia ancora attuale (cfr. sopra, consid. 1.2.4).

1.3.1 Come detto (sopra, consid. 1.1), l'applicazione dell'art. 60 cpv. 2 CO presuppone che il comportamento all'origine del danno realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un atto punibile secondo il diritto cantonale o federale (DTF 118 III 193, consid. 4a; Rey, op. cit., n. 1664, pag. 386). Il giudice civile decide, in tal caso, pregiudizialmente e liberamente sulla punibilità, applicando le norme del diritto penale (DTF 122 III 225, consid. 4; Werro, op.cit., n. 31 ad art. 60). L'applicazione del predetto articolo non presuppone per contro l'esistenza di un procedimento penale, né tantomeno l'esistenza di una condanna penale (Werro, op. cit., n. 30 ad art. 60 CO; DTF 122 III 225 consid. 4). Il giudice civile è però vincolato da una decisione penale di condanna; la decisione di proscioglimento, invece, vincola il giudice civile solo nel caso in cui l'autorità penale ha negato alla fattispecie la rilevanza penale (Brehm, in Berner Kommentar, 3ª ed., Berna 2006, n. 79 ss ad art. 60; Werro, op. cit. loc. cit.). Le decisioni di non luogo o abbandono del procedimento penale non vincolano il giudice civile quando l'autorità penale non si è pronunciata sulla punibilità oggettiva dell'atto; ciò è il caso segnatamente quando dette decisioni sono fondate sulla prescrizione dell'azione penale (Scyboz/Gilliéron/Braconi, Code des obligations annoté, 8ª ed., Basilea 2008, pag. 61, ad art. 60; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., Berna 1997, pag. 577). L'applicazione della prescrizione penale più lunga presuppone anche che esista un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'infrazione e il danno che dà luogo all'azione civile (DTF 127 III 538, consid. 4b).

1.3.2 Il diritto della parte gravata dell'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle proprie affermazioni, fondato sull'art. 8 CC, presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano allegati in maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione è avvenuta è regolata dal diritto cantonale (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 m. 39). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, lo scopo “dell’allegazione sufficiente” è quello di permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti, nonché di proporre le controprove, ed al Giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata. Il principio dell’allegazione non può essere così rigoroso da impedire l’applicazione del diritto materiale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121).

1.4 AO 6 lavorava sul cantiere dell'Archivio cantonale per conto della AO 3, ditta alla quale erano state deliberate le opere da impresario costruttore (doc. B). Il suo superiore gerarchico – presente solo saltuariamente sul cantiere – era AO 5 (doc. U, deposizione AO 5 del 5 marzo 1997, pag. 1 verso il mezzo; doc. V, deposizione AO 6 del 15 maggio 1997, pag. 1 verso il basso). AO 6, con la sua presenza costante sul cantiere, fungeva da “direttore dei lavori da capomastro” (act. VI pag. 7 in alto; doc. V, deposizione AO 6 del 15 maggio 1997, pag. 2 nel mezzo).

AO 6 è stato denunciato penalmente il 26 aprile 1996 da AP 1 per lesioni colpose (art. 125 CP). Il denunciante evidenziava in particolare le responsabilità di AO 6, in quanto nella sua veste di “capo-cantiere” gli aveva ordinato di “iniziare il lavoro di sua spettanza”, senza renderlo attento che “i lavori di casseratura nel locale 067” dove si dovevano eseguire i lavori da elettricista “non erano ancora stati ultimati” (inc. MP 2929/1996, AI 1, pag. 6). Il Procuratore pubblico – come detto (sopra, consid. C) – ha promosso contro di lui l'accusa il 26 marzo 1997 per titolo di violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) [inc. MP 2929/1996, AI 10]. Con decisione 22 aprile 2002, il magistrato d'accusa ha dipoi decretato definitivamente l'abbandono del procedimento a suo carico, constatando “a prescindere dalle nuove prove assunte”, l'intervenuta prescrizione assoluta dei reati (inc. MP 2929/1996, AI 92). Il Procuratore pubblico non si è pronunciato sulla punibilità oggettiva dell'atto. Compete quindi al giudice civile decidere, pregiudizialmente e liberamente, sulla punibilità, applicando le norme del diritto penale.

1.4.1 In sede civile gli attori ribadiscono le responsabilità anche penali di AO 6, con riferimento ai fatti denunciati al Procuratore pubblico e oggetto di promozione d'accusa da parte di quest'ultimo (act. I, in particolare pag. 3 nel mezzo e verso il mezzo, pag. 4 n. 3, pag. 6 n. 6; act. XIIIa pag. 3 verso l'alto e verso il mezzo, pag. 4 verso il basso, pag. 5 verso il basso, pag. 7-9 ad 2b, pag. 9-10 ad 3; act. XXIII, pag. 4 verso il mezzo e pag. 6 n. 6). In sintesi a AO 6 viene rimproverato di avere, nel pomeriggio del 18 ottobre 1994, “nella sua veste di capo-cantiere” richiesto “l'intervento degli elettricisti nel blocco A, poiché il giorno seguente sarebbe cominciata la posa del ferro”, in particolare “recandosi nel settore dove gli elettricisti stavano lavorando” e impartendo “l'ordine a AP 1 di raggiungere la sua squadra e di spostarsi sul cassero del blocco A per il tracciamento e la posa delle scatole elettriche e dei tasselli” (act. I, pag. 4 n. 3), “senza tuttavia accertarsi della sicurezza” del cassero (act. XIIIa, pag. 9 verso il mezzo), garantita dal suo ordine nella sua veste di “responsabile della casseratura, poiché era lui che ordinava agli operai della AO 7 cosa e quando fare il lavoro di casseratura” (act. XIIIa, pag. 7 verso l'alto), con la conseguenza che AP 1 è caduto dal cassero – riportando ferite gravi – “a causa del ribaltamento di un pannello del piano casseri non assicurato da chiodi e non puntellato” (act. I, pag. 2 verso il mezzo), violando con ciò le regole dell'arte edilizia (art. 229 CP) e cagionando al AP 1 lesioni gravi colpose (art. 125 cpv. 2 CP) [act. I, pag. 6 verso il basso; act. XIIIa, pag. 4 verso il basso].

1.4.2 L'art. 125 cpv. 1 vCP punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona; se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (art. 125 cpv. 2 vCP). Commette un crimine o un delitto per imprevidenza colpevole colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione (art. 18 cpv. 3 primo periodo vCP). Nel caso in cui le lesioni colpose siano provocate dalla violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 vCP), i due reati sono in concorso. Affinché siano adempiute le condizioni dell'imprevidenza colpevole (art. 18 cpv. 3 secondo periodo vCP), l'agente deve in primo luogo aver infranto le regole di elementare prudenza imposte dalle circostanze affinché non vengano oltrepassati i limiti oltre i quali il rischio non è più accettabile (DTF 122 IV 17 consid. 2b). Tali regole si determinano in primo luogo riferendosi alle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti; se queste regole non dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semi-pubbliche, se generalmente riconosciute, possono essere determinanti. La violazione del dovere di diligenza può anche essere dedotta dai principi generali (DTF 127 IV 62 consid. 2c e d). Il giudice può anche ordinare una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una data situazione (DTF 106 IV 264 consid. 1). Nella fattispecie ora in esame ci si deve riferire alle regole in vigore nel campo edilizio (art. 229 vCP; DTF 115 IV 45 consid. 2).

Un comportamento viola un dovere di prudenza allorquando l'agente, tenuto conto della sua formazione e della sua capacità, avrebbe potuto rendersi conto del rischio, ma ciò nonostante, ne ha oltrepassato i limiti. Un'omissione è punibile solamente se l'agente aveva un dovere giuridico di agire come garante. L'agente deve inoltre aver agito in modo colpevole, ossia dimostrando un'assenza di sforzi degna di biasimo (DTF 122 IV 17 consid. 2b/ee).

Il comportamento e le lesioni (nella fattispecie gravi), devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c). Esiste un rapporto di causalità naturale tra l'evento e il comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la “conditio sine qua non”; non è tuttavia necessario che esso appaia come causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b). Un alto grado di verosimiglianza del rapporto di causalità, così delimitato, è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa). La causalità è adeguata se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire l'evento verificatosi (DTF 127 IV 62 consid. 2d). Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento dell'agente e l'evento può tuttavia essere interrotto e l'agente non risultare punibile, quando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima oppure difetti del materiale o di costruzione, sopravvengono senza poter essere previste come cause concomitanti. Il loro carattere imprevedibile non è di per se sufficiente per interrompere il nesso di causalità; la causa concomitante deve inoltre avere un peso tale da risultare la più probabile ed immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF 121 IV 207 consid. 2).

1.4.3 Per quanto qui concerne, l'ing. A__________ P__________ – che come detto (sopra, consid. B) ha allestito il rapporto INSAI – ha dichiarato agli inquirenti penali che, in base alla sua ricostruzione dei fatti “fondata sull'interrogatorio di svariate persone” è risultato che al momento dell'incidente “nel settore dove è capitato l'infortunio, i pannelli non erano fissati e al di sotto dei pannelli mancavano puntelli e travi di sostegno” (inc. MP 2929/1996, AI 67 pag. 3 verso il mezzo). Il perito giudiziario ing. B__________ C__________, dopo aver precisato di essere nell'impossibilità, dal lato tecnico, di effettuare una constatazione di persona, ha considerato che “essendosi ribaltata la tavola del cassero che ha provocato la caduta del signor AP 1, presumibilmente o la stessa non era fissata e chiodata alle sottostanti travi di sostegno o mancavano talune strutture di supporto (puntelli e travi di sostegno trasversali) [perizia C__________ 15 aprile 2005, pag. 4, risp. N. 1]. AO 6 non contesta che l'infortunio di cui è stato vittima AP 1 sia avvenuto “perché la casseratura era incompleta” (osservazioni AO 6 all'appello, pag. 5 verso il basso), per cui “l'impalcatura non era agibile” (act. VI, pag. 5 verso il basso; act. XV, pag. 5 in basso). AO 6 ammette anzi che “è assodato che al momento del sinistro il cassero che è ribaltato sotto il peso di AP 1 non era terminato” (osservazioni AO 6 all'appello, pag. 6 verso l'alto). Egli tuttavia contesta (cfr. osservazioni AO 6 all'appello, pag. 9 verso l'alto e verso il mezzo) l'addebito di responsabilità per l'accaduto, rilevando in primo luogo che sarebbe provato che non vi era alcun rapporto di subordinazione all'impresa AO 3 (e quindi a AO 6) di AP 1; di conseguenza, a suo dire, quest'ultimo non era in nessun modo tenuto a rispettare eventuali ordini. AO 6 contesta poi di aver dato ordini, rilevando che “è possibile che vi sia stato uno scambio di parole per quanto riguarda i lavori che l'elettricista doveva fare, perché ciò rientra nella normalità della vita di un cantiere”. Secondo AO 6, “qualora si ritenesse esserci” un suo “comportamento colpevole”, o di altri appellati, il rapporto di causalità naturale adeguata dovrebbe comunque “essere ritenuto interrotto per la grave contemporanea concolpa del leso” (osservazioni AO 6 all'appello, pag. 9 in alto). A torto.

1.4.4 Per valutare le responsabilità di AO 6 ci si deve chiedere, in primo luogo, quali competenze e quali doveri di prudenza in relazione alla sicurezza sul cantiere egli avesse, segnatamente per rapporto alle ditte degli artigiani che operavano sul cantiere. Secondo il perito giudiziario ing. C__________, non esistono norme codificate quanto alle misure da prendere per impedire che qualcuno salga sopra la casseratura prima che la stessa sia completata; si devono “applicare le disposizioni di sicurezza prestabilite con la direzione locale dei lavori e l'assuntore dei lavori di casseratura, i quali devono impedire che estranei ai lavori di casseratura salgano sul cassero prima che lo stesso sia terminato e siano stati posati, se necessari, i parapetti di protezione anticaduta, unitamente alla scala apposita per permettere, ai vari artigiani di salire in sicurezza sul piano di lavoro”; generalmente, prosegue il perito, “il capo cantiere è un dipendente dell'impresa di costruzioni incaricata di eseguire la casseratura con i relativi elementi di sicurezza necessari, per cui spetta a quest'impresa informare, per il tramite della direzione locale dei lavori, le altre ditte chiamate ad intervenire, sull'accessibilità o meno al piano di lavoro” (perizia C__________ 15 aprile 2005, pag. 5, risp. N. 3).

Nel caso in esame la direzione locale dei lavori era affidata, come detto (sopra, consid. A), allo Studio dell'ing. AO 1, il quale operava sul cantiere per il tramite di AO 2; le opere da impresario costruttore erano deliberate alla AO 3 e quest'ultima ditta aveva affidato l'esecuzione dei casseri alla AO 7. AO 6 ha ammesso che su quel cantiere egli aveva le mansioni di “capo-cantiere” (inc. MP 2929/1996, AI 9, interrogatorio AO 6 5 marzo 1997 pag. 1 nel mezzo) e di “direttore dei lavori da capomastro” (act. VI, pag. 7 in alto). Egli svolgeva queste mansioni per conto dell'impresa AO 3 indicando, tra l'altro, ai casseratori “cosa e quando fare il loro lavoro di casseratura”, mentre “come farlo era invece arte” di questi ultimi (doc. V, pag. 4 in alto). Entro questi limiti AO 6 ha anche ammesso che i casseratori gli erano “gerarchicamente sottoposti” (doc. V, pag. 3 in basso). Risulta dagli atti che “in generale, su quel cantiere”, erano o la direzione locale dei lavori “o l'impresa AO 3 (per essa il signor AO 6 o il signor AO 5)” a comunicare “quando un determinato settore edile costruito era a disposizione degli elettricisti” (doc. X, deposizione CO 1, pag. 3 verso l'alto); AO 6 era del resto “colui il quale, per l'impresa AO 3, era costantemente presente sul cantiere ed aveva anche un suo ufficio in baracca” (doc. X, deposizione CO 1, pag. 3 verso il basso). Questa prassi trova conferma nelle deposizioni dell'ing. AO 1 (doc. W, pag. 3 verso l'alto) e di AO 2, che esercitava di fatto la direzione locale dei lavori per conto dello Studio ing. AO 1; secondo AO 2 vi era possibilità di intesa diretta tra l'impresa e gli elettricisti in relazione all'accessibilità al cassero (doc. Z, pag. 4 verso l'alto). Un simile modo di operare è confermato anche dal fatto che lo stesso AO 6, durante l'interrogatorio di polizia del 5 marzo 1997, ha ammesso quanto meno di aver tenuto informato AP 1 sull'andamento dei lavori “perché potesse organizzarsi per quanto di sua competenza” (inc. MP 2929/1996, AI 9, interrogatorio AO 6 5 marzo 1997 pag. 2 verso l'alto), anche se poi, nel seguito dell'inchiesta penale, ha precisato che le sue dichiarazioni “non si riferiscono ad un momento preciso”, ma siccome vedeva AP 1 quotidianamente sul cantiere “si riferiscono a momenti o giorni precedenti all'evento” (doc. V, pag. 3 in alto). Comunque, per finire, con la risposta di causa ha ammesso che il giorno dell'incidente ci fu da parte sua “l'avvertimento” a AP 1 “che i tracciamenti dovevano essere fatti, perché il giorno dopo (e comunque entro breve termine) vi sarebbe stata la posa dei ferri” (act. VI, pag. 8 verso l'alto) e con la duplica ha ulteriormente precisato che quella fu “la normale comunicazione di chi dirigeva i lavori da capomastro a chi dirigeva quelli da elettricista” (act. XV, pag. 9 verso il basso). Risulta dunque accertato che, secondo la prassi in atto su quel cantiere, AO 6, nella sua veste di direttore dei lavori da capomastro, adempiva anche il compito di informare direttamente gli artigiani elettricisti sull'accessibilità al cassero. Egli aveva dunque il dovere di prudenza di accertarsi della sicurezza del cassero e di autorizzare l'accessibilità degli artigiani, direttamente o per il tramite della direzione locale dei lavori, solo quando la sicurezza fosse garantita.

1.4.5 Dagli atti non risulta che AO 6 abbia conferito con i casseratori il 18 ottobre 1994 sulla sicurezza del cassero o che abbia fatto accertamenti personali sulla sicurezza dei pannelli. E' invece accertato che nel pomeriggio di quel giorno egli ha chiesto a AP 1 “di iniziare subito i tracciamenti sul cassero soletta blocco A” perché “l'indomani il tracciamento doveva essere finito dal momento che appunto l'indomani era prevista la posa della maglia inferiore al blocco A”; le dichiarazioni di AP 1, che attestano questa richiesta (inc. MP 2929/1996, interrogatorio AP 1 del 16 febbraio 1998, pag. 2 verso il basso e pag. 3 in alto), trovano conferma credibile nelle deposizioni testimoniali rese al Ministero pubblico e in Pretura da G__________ S__________ (inc. MP 2929/1996, AI 70 pag. 2 verso il mezzo; verb. Pretura 7 maggio 2003 pag. 6), F__________ D__________ (inc. MP 2929/1996, deposizione D__________ del 17 febbraio 1998 pag. 1 in basso e pag. 2 in alto; verb. Pretura 7 maggio 2003 pag. 4) e C__________ B__________ (inc. MP 2929/1996, AI 9 deposizione B__________ in polizia del 17 febbraio 1997 pag. 1 in basso; deposizione in Ministero pubblico, 17 febbraio 1998 pag. 2 verso l'alto; verb. Pretura 7 maggio 2003 pag. 5). AO 6 in quel frangente non ha avvertito AP 1 “di pericoli a stare sul cassero” per cui quest'ultimo ha “dato per scontato che si poteva accedere al cassero” (inc. MP 2929/1996, interrogatorio AP 1 del 16 febbraio 1998, pag. 4 verso l'alto). Il fatto che una simile richiesta da parte di AO 6 dovesse essere interpretata nel senso che il cassero era agibile dal profilo della sicurezza trova conferma anche nella deposizione di CO 1, incaricato dalla CO 2 del progetto esecutivo e della sicurezza dell'impianto elettrico (doc. X pag. 6 verso l'alto). L'obiezione di AO 6 secondo cui “non vi era alcun rapporto di subordinazione all'impresa” AO 3 “(e quindi a AO 6) di AP 1, di conseguenza”, quest'ultimo “non era in nessun modo tenuto a rispettare eventuali ordini” (osservazioni all'appello, pag. 9 verso l'alto) è priva di rilievo. E' assodato che non vi era un rapporto di subordinazione tra AO 6 e AP 1; il primo – per le competenze e le mansioni che aveva sul cantiere, di cui si è detto (sopra, consid. 1.4.4) – adempiva tuttavia inequivocabilmente il ruolo di garante della sicurezza del cassero per rapporto al secondo. Per cui la richiesta di salire sul cassero rivolta da AO 6 a AP 1, indipendentemente che la si voglia o meno definire “un ordine”, non poteva essere interpretata da AP 1 in altro modo se non che egli poteva accedere in sicurezza al cassero per i lavori di sua competenza.

1.4.6 La richiesta di salire sul cassero formulata da AO 6 a AP 1 – senza che il primo si fosse accertato, per imprevidenza colpevole, della sicurezza del cassero – costituisce la causa naturale e adeguata dell'evento che poi si è realizzato: la caduta di AP 1 dal cassero, rivelatosi non sicuro, con le conseguenti gravi e invalidanti ferite riportate da quest'ultimo.

AO 6 obietta che il rapporto di causalità adeguata “dovrebbe essere ritenuto interrotto per la grave contemporanea colpa del leso” (osservazioni all'appello, pag. 9 verso l'alto). Egli facendo richiamo di “tutte le risposte e considerazioni del perito esposte nella perizia e nelle risposte supplementari” rileva che dalle stesse risulterebbe “chiaramente che AP 1 non ha usato le cautele che la situazione imponeva e che l'infortunio è dovuto unicamente al suo comportamento” (osservazioni all'appello, pag. 11 verso il mezzo). A sostegno della propria tesi AO 6 afferma in particolare che il perito giudiziario, ricordata l'esperienza dell'infortunato, avrebbe asserito che AP 1 poteva notare l'assenza delle principali misure di sicurezza e che “aveva il diritto di esitare e di chiedere delucidazioni in merito all'assenza delle misure di sicurezza”, avrebbe precisato che i lavori di rifinitura potevano essere anche “il registrare e fissare definitivamente qualche pannello” (con ciò il perito legittimerebbe, a dire dell'appellato, il lavoro che stavano facendo i due casseratori e il fatto che almeno un pannello non era ancora fissato), affermerebbe che AP 1, si è recato “imprudentemente su un'impalcatura non ancora terminata” e “l'ordine di intervento dell'elettricista (come per altri artigiani) doveva essere impartito dalla direzione locale dei lavori” (osservazioni all'appello, pag. 11 verso l'alto). AO 6 rileva ancora che il perito, chiamato a dire se AP 1 poteva e doveva rendersi conto che i pannelli non erano sicuri, avrebbe esplicitamente risposto “si, in quanto numerosi erano i segnali evidenti dimostranti che l'impalcatura non era ancora terminata al momento dell'incidente” (osservazioni all'appello, pag. 11 verso il mezzo).

Già si è detto (sopra, consid. 1.4.4) che la richiesta di intervento degli elettricisti, per prassi del cantiere in questione, poteva arrivare anche direttamente dalla ditta AO 3 e per essa da AO 6 nella sua veste di capo cantiere e direttore dei lavori da capomastro. La richiesta, per il fatto stesso che proveniva da AO 6, era, agli occhi di AP 1, garanzia di sicurezza del cassero; del resto, AO 6 – chiedendogli di salire sul cassero – non gli aveva indicato di muoversi con prudenza e di non spostarsi nella zona “sud-est” perché i pannelli non erano chiodati o dotati delle strutture di supporto (puntelli/travi di sostegno trasversali).

Certo il perito giudiziario ha evidenziato che, “quale lavoratore esperto ed abituato a prestare la sua attività su cantieri edili, AP 1 poteva notare l'assenza delle principali misure di sicurezza che dovrebbero venire generalmente approntate per simili posti di lavoro nell'industria edile; in questo senso anche se gli era stato ordinato o indicato di salire sul cassero per procedere alla marcatura della soletta, il signor AP 1 aveva il diritto di esitare e di chiedere delucidazioni in merito all'assenza delle misure minime e obbligatorie di sicurezza” (risposte 28 settembre 2005 dell'ing. C__________ alle domande di delucidazione, risp. n. 3 pag. 6). Vi erano anche, rileva ancora il perito, “segnali evidenti dimostranti che l'impalcatura non era terminata al momento dell'incidente (i casseratori erano ancora in attività, vi era la presenza di materiali di scarto sul piano di lavoro, era presente la circolare, non erano visibili i parapetti, non vi era una scala fissa d'accesso al posto di lavoro …) e quindi non sicura” (risposte 28 settembre 2005 dell'ing. C__________ alle domande di delucidazione, risp. n. 10 pag. 13). Tuttavia, secondo il perito, “naturalmente AP 1 non doveva necessariamente rendersi conto che i pannelli erano strutturalmente (fissaggi, chiodature, puntellazioni …) sicuri, in quanto questo aspetto non era di sua competenza” (risposte 28 settembre 2005 dell'ing. C__________ alle domande di delucidazione, risp. n. 3 pag. 6); del resto, sostiene ancora il perito, “intravedere se un qualche pannello non è chiodato alle travi sottostanti non è così evidente, se non con attenta, ricercata osservazione” (perizia 15 aprile 2005 dell'ing. C__________, risposta n. 7 pag. 13) e “non spetta in ogni caso ad un elettricista giudicare la sicurezza strutturale di una casseratura” (perizia 15 aprile 2005 dell'ing. C__________, risposta n. 1 pag. 9).

Tenuto conto delle predette circostanze, può essere riconosciuta a AP 1 una colpa concomitante di grado lieve – per essersi mosso sul cassero con disinvoltura, nonostante i segnali che consigliavano per lo meno di dubitare della sicurezza – ben lungi comunque dalla colpa che la giurisprudenza ritiene necessaria per interrompere il nesso di causalità, relegando in secondo piano la colpa dell'agente. Di questa colpa concomitante, la cui incidenza è valutata nell'ordine di grandezza del 10%, sarà da tener conto nell'ambito del risarcimento.

Ammettere, come vorrebbe l'appellato (osservazioni all'appello, pag. 9 verso il basso), che, in ragione della sua esperienza di capo elettricista, la colpa di AP 1 abbia annullato quella di AO 6 – per l'assenza di prudenza del primo nell'intravedere la non sicurezza del cassero – equivarrebbe del resto a negare la necessità di avere sul cantiere un garante (AO 6 o direzione locale dei lavori) per la sicurezza delle opere di casseratura e ad attribuire agli artigiani obblighi di verifica approfondita al di fuori del loro campo di competenza. Ciò che sarebbe palesemente inaccettabile.

1.4.7 Sono dunque dati tutti gli elementi oggettivi per ritenere, in sede civile, che AO 6, con il suo comportamento, si è reso colpevole dei reati penali di violazione colposa delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 2 vCP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 1 e 2 vCP). Dal profilo soggettivo, AO 6, in ragione della sua esperienza, avrebbe potuto e dovuto essere cosciente che con il suo agire esponeva AP 1 a un pericolo per la sua integrità fisica (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 33 e 34 ad art. 229 CP; DTF 109 IV 128 consid. 1). Prova ne è del resto che l'appellato ha ripetutamente ammesso che l'incompiutezza del lavoro di casseratura e i pericoli che ciò comportava erano evidenti e che se ne doveva tener conto (act. VI, pag. 6 verso il basso e pag. 8 in basso; act. XV, pag. 5 in basso).

1.4.8 Ne consegue che, per quanto detto sopra (consid. 1.2.4 e 1.4.7) – potendosi applicare a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO la prescrizione più lunga prevista dalla legislazione penale –l'azione civile nei confronti di AO 6 non è prescritta. L'eccezione di prescrizione sollevata da AO 6 va dunque respinta.

1.5 Come detto (sopra, consid. A), le opere da impresario costruttore erano state deliberate alla AO 3 (doc. B), di cui l'ora defunto R__________ A__________ era amministratore delegato. AO 5 lavorava saltuariamente sul cantiere per quest'ultima ditta ed era il superiore gerarchico di AO 6, il quale con la sua presenza costante sul cantiere, fungeva da direttore dei lavori da capomastro.

R__________ A__________ e AO 5 sono stati denunciati penalmente il 26 aprile 1996 da AP 1 per lesioni colpose (art. 125 CP). In relazione alle loro responsabilità penali il denunciante si limitava a rilevare che la denuncia era “rivolta a due membri del Consiglio di amministrazione della AO 3”, oltre che al capo cantiere, ritenuto che quest'ultima ditta avrebbe “dovuto vigilare sulla sicurezza del cantiere e preoccuparsi particolarmente del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni” (inc. MP 2929/1996, AI 1 pag. 7). Il Procuratore pubblico – come detto (sopra, consid. C) – si è limitato ad assumere informazioni preliminari nei confronti dei due denunciati. Con decisione 22 aprile 2002, il magistrato d'accusa ha dipoi decretato definitivamente il non luogo a procedere, constatando “a prescindere dalle nuove prove assunte”, l'intervenuta prescrizione assoluta dei reati (inc. MP 2929/1996, AI 91). Il Procuratore pubblico non si è pronunciato sulla punibilità oggettiva dell'atto.

1.5.1 In sede civile, con la petizione (act. I) e con la replica (act. XIIIa), gli attori non hanno indicato quali azioni o omissioni sarebbero imputabili penalmente a R__________ A__________ e AO 5; si sono in effetti limitati ad indicare che “non vi è dubbio che l'atto in oggetto sia penalmente rilevante” (act. XIIIa pag. 4 verso il mezzo) e che “le responsabilità dei convenuti saranno determinate dall'istruttoria” (act. XIIIa pag. 11 verso l'alto). Solo con l'appello – quindi con argomentazioni irricevibili in quanto tardive (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 ad art. 321 CPC) – gli attori sostengono che R__________ A__________ e AO 5 “hanno disatteso gravemente, sin dall'inizio, le norme prescritte e necessarie per evitare incidenti, per tutelare la sicurezza e proteggere l'integrità fisica dei lavoratori sul cantiere” e che “inoltre, il 18 ottobre 1994, per il tramite del capocantiere AO 6, hanno ordinato a AP 1 di salire con la sua squadra sul cassero non sicuro” (appello, pag. 17 verso il basso), come pure che i convenuti “dovevano conoscere perfettamente le norme dell'Ordinanza 8 agosto 1967 concernente la prevenzione degli infortuni … e, ciononostante, non l'hanno mai rispettata né fatta rispettare e non hanno mai posto in essere (o ordinato di porre in essere) sul cantiere alcuna misura di protezione” e quindi erano “ben coscienti di violare le regole riconosciute dall'arte e di mettere con ciò in pericolo la vita e l'integrità delle persone che lavoravano sul cantiere” (appello, pag. 18 verso il basso).

Non essendo state allegate e sostanziate le azioni o le omissioni imputabili penalmente a R__________ A__________ e AO 5 – l'onere probatorio (art. 8 CC), per il principio attitatorio che regola la procedura civile incombendo agli attori (cfr. sopra, consid. 1.3.2) – questa Camera non può pronunciarsi pregiudizialmente sulla punibilità oggettiva dei predetti convenuti, segnatamente ritenere che essi, con il loro comportamento, si siano resi colpevoli di un reato penale. Di conseguenza, all'azione civile nei loro confronti non può essere applicata, a norma dell'art. 60 cpv. 2 CO, la prescrizione più lunga prevista dalla legislazione penale . Va inoltre rilevato che, ritenuta l'assenza di una responsabilità penale di R__________ A__________ e AO 5, il riconoscimento di una responsabilità a carico del dipendente AO 6 è privo di rilevanza nei confronti dei primi e della AO 3. La prescrizione più lunga del diritto penale non si applica in effetti nella responsabilità del datore di lavoro (art. 55 CO) – rispettivamente dei suoi organi (art. 55 CC) – per i suoi lavoratori e ausiliari (Däppen, op. cit., n. 12a ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 38 ad art. 60 CO; DTF 133 III 6, consid. 5.1; 122 III 225, consid. 5).

In ragione di quanto sopra detto, può inoltre restare indeciso il quesito a sapere se l'art. 60 cpv. 2 CO si applichi anche a AO 4, erede del defunto R__________ A__________ (Rey, op. cit., n. 1700, pag. 394; Werro, op. cit., n. 39 ad art. 60 CO; DTF 107 II 151 consid. 4b, 90 II 435 consid. 4).

1.5.2 Ne consegue che, per quanto detto (sopra, consid. 1.2.3 e 1.5.1), l'azione civile nei confronti di AO 3, AO 4 (erede del defunto R__________ A__________) e AO 5 è da ritenersi prescritta.

1.6 Come detto (sopra, consid. A), il committente aveva affidato la direzione locale lavori allo Studio dell'ing. AO 1, il quale operava sul cantiere per il tramite di AO 2.

Essi non sono stati oggetto di denuncia e inchiesta penale.

1.6.1 In sede civile, con la petizione (act. I) gli attori non hanno indicato quali azioni o omissioni sarebbero imputabili penalmente all'ing. AO 1 e a AO 2. Con la replica, dopo aver rilevato che “AO 1 e AO 2 sono stati interrogati dal Segretario revisore del Ministero pubblico come persone informate sui fatti”, gli attori hanno aggiunto che ciò “significa che il procedimento può essere esteso nei loro confronti e dovrà esserlo visto che hanno partecipato alla riunione di cantiere di quella mattina” e “hanno avallato il sollecito nei confronti degli elettricisti ad opera della AO 3 e non si sono preoccupati minimamente di controllare se il cassero in questione era sicuro e agibile” (act. XIII, pag. 10 verso il basso). Solo con l'appello – quindi con argomentazioni irricevibili in quanto tardive (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 ad art. 321 CPC) – gli attori sostengono che l'ing. AO 1 e AO 2 “hanno disatteso gravemente, sin dall'inizio, le norme prescritte e necessarie per evitare incidenti, per tutelare la sicurezza e proteggere l'integrità fisica dei lavoratori sul cantiere” e che “inoltre, il 18 ottobre 1994, per il tramite del capocantiere AO 6, hanno ordinato a AP 1 di salire con la sua squadra sul cassero non sicuro” (appello, pag. 17 verso il basso), come pure che i convenuti “dovevano conoscere perfettamente le norme dell'Ordinanza 8 agosto 1967 concernente la prevenzione degli infortuni … e, ciononostante, non l'hanno mai rispettata né fatta rispettare e non hanno mai posto in essere (o ordinato di porre in essere) sul cantiere alcuna misura di protezione” e quindi erano “ben coscienti di violare le regole riconosciute dall'arte e di mettere con ciò in pericolo la vita e l'integrità delle persone che lavoravano sul cantiere” (appello, pag. 18 verso il basso).

Va detto che non risulta dagli atti che l'ing. AO 1 e AO 2 abbiano ordinato a AP 1, per il tramite di AO 6, di salire con la sua squadra sul cassero in questione. La mattina del 18 ottobre 1994 ci fu effettivamente una riunione di cantiere alla quale parteciparono l'ing. AO 1, AO 2, AO 6, AO 5, CO 1 e altre persone. Dal verbale della riunione (doc. D) non risulta tuttavia che sia stato impartito l'ordine in questione né tantomeno che AO 1 e AO 2 abbiano avallato un sollecito in tal senso della AO 3. Certo CO 1, presente a quella riunione, sostiene di aver recepito che gli elettricisti avrebbero dovuto intervenire a lavorare sulla soletta, ossia iniziare a demarcare e tracciare le posizioni delle apparecchiature elettriche e che non si doveva aspettare nessun nulla osta, ma si doveva andare subito (doc. X, pag. 3 verso l'alto e verso il mezzo). Il dire di CO 1 non trova però conferma nel fatto che quella riunione mattutina risulta essere terminata alle ore 9.35 (doc. X, pag. 6 verso il basso) e che, stando a quanto deposto dall'attore AP 1 al Ministero pubblico (inc. MP 2929/1996, verb. AP 1 del 16 febbraio 1998 pag. 2) – la richiesta a lui rivolta da AO 6 di procedere ai tracciamenti sul cassero è arrivata “verso le 15.30”. Se effettivamente durante la riunione della mattina fosse stato deciso di iniziare subito i tracciamenti, non si spiega perché, benché CO 1 fosse il portavoce delle riunioni di cantiere verso AP 1 (inc. MP 2929/1996, verb. AP 1 del 16 febbraio 1998 pag. 4 verso il basso), quest'ultimo abbia dovuto telefonare lui a CO 1 per farsi portare i piani esecutivi e CO 1 arrivò con i medesimi verso le ore 16.00/16.05, scusandosi perché non li aveva colorati (inc. MP 2929/1996, verb. AP 1 del 16 febbraio 1998 pag. 2 verso il basso e pag. 3 verso l'alto). Quanto poi al fatto che AO 1 e AO 2, come sostenuto dagli attori, si dovessero preoccupare “di controllare se il cassero in questione era sicuro e agibile”, già si è detto (sopra, consid. 1.4.4) che AO 6, nella sua veste di direttore dei lavori da capomastro, aveva il compito di “controllare” e di autorizzare l'accesso al cassero degli artigiani. Il fatto che quest'ultimo abbia chiesto a AP 1 di intervenire sul cassero, senza il preventivo controllo che gli era imposto per funzione, non può certo coinvolgere la responsabilità penale di AO 1 e AO 2. Del resto non risulta dagli atti che questi ultimi abbiano ordinato o avallato l'agire di AO 6 o che fossero stati da esso informati.

Non vi sono dunque elementi per ritenere in sede civile la responsabilità penale dell'ing. AO 1 e AO 2. Del resto, dal canto suo, l'autorità penale non solo non aveva “esteso nei loro confronti” il procedimento penale, ma neppure aveva avviato le informazioni preliminari.

1.6.2 Ne consegue che, per quanto detto (sopra, consid. 1.2.3 e 1.6.1), l'azione civile nei confronti dell'ing. AO 1 e AO 2 è da ritenersi prescritta.

1.7 Come detto (sopra, consid. A), AO 3 aveva affidato l'esecuzione dei casseri alla società AO 7, per la quale – al momento dell'infortunio di AP 1 – erano presenti sul cantiere gli operai AO 8 e AO 9. I predetti operai non sono stati oggetto di denuncia e inchiesta penale.

1.7.1 In sede civile gli attori sostengono che agli operai AO 8 e AO 9 vada “imputata la responsabilità di aver omesso – per grave negligenza – di assicurare con i chiodi e di puntellare il pannello che si è capovolto”, come pure di aver “omesso di segnalare il pericolo quando sono sopraggiunti i 4 elettricisti AP 1, B__________, D__________ e G__________” (act. I, pag. 3 verso il basso).

Il fatto che il pannello da cui è caduto AP 1 non fosse assicurato con chiodi e puntellato non comporta alcuna responsabilità per omissione o negligenza degli operai. Risulta infatti dagli atti che al momento dell'incidente il lavoro di casseratura non era ancora terminato e il cassero non era accessibile agli artigiani. Il perito giudiziario ha del resto rilevato che “è possibile che durante l'esecuzione di una casseratura vi siano zone della stessa dove le strutture e gli elementi portanti non siano ancora definitivamente stabilizzati, fissati e pronti a sopportare i carichi a cui sono sottoposti” (perizia 15 aprile 2005 dell'ing. C__________, risposta n. 12 pag. 13). Un errore d'esecuzione da parte dei casseratori – con responsabilità per la caduta degli artigiani dal cassero – può dunque entrare in considerazione solo per il ribaltamento dell'impalcatura terminata e già resa accessibile (risposte 28 settembre 2005 dell'ing. C__________ alle domande di delucidazione, risp. n. 11 pag. 14 in basso). Ciò che non è palesemente il caso nella fattispecie ora in esame.

E' pur vero che secondo il perito giudiziario “gli operai della AO 7 attivi sul cantiere … potevano segnalare verbalmente la non totale praticabilità della casseratura, a chi, a quel momento, stava per accedervi” (perizia 15 aprile 2005 dell'ing. C__________, risposta n. 2 pag. 13). Comunque nessuna responsabilità penale può essere addebitata agli operai AO 8 e AO 9 per non aver segnalato il pericolo a AP 1; essi non erano infatti nella posizione di garanti (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 3 ad art. 125 CP, con rinvio ai n. 6-10 ad art. 117 CP; DTF 122 IV 20 consid. aa, 63 consid. aa, 146 consid. 2). A titolo abbondanziale va in ogni caso rilevato che non è provato che AO 9 abbia visto AP 1 sul cassero prima della caduta. AO 8 ha invece intravisto AP 1 per un breve istante – mentre era inginocchiato ed intento a proseguire nel suo lavoro – e anche qualora gli si volesse riconoscere il ruolo di garante, il rapporto di causalità adeguata sarebbe in ogni caso interrotto dalla grave colpa di AO 6, che nella funzione di direttore dei lavori da capomastro ha autorizzato, anzi, sollecitato l'accesso al cassero da parte di AP 1 senza gli accertamenti e gli avvertimenti che la situazione imponeva.

Essendo esclusa una responsabilità dei suoi dipendenti, nessuna responsabilità può essere attribuita alla AO 7 a norma dell'art. 55 CO. A titolo abbondanziale si ribadisce che la prescrizione più lunga del diritto penale non si applicherebbe comunque nella responsabilità del datore di lavoro (art. 55 CO) – rispettivamente dei suoi organi (art. 55 CC) – per i suoi lavoratori e ausiliari (Däppen, op. cit., n. 12a ad art. 60 CO; Werro, op. cit., n. 38 ad art. 60 CO; DTF 133 III 6, consid. 5.1; 122 III 225, consid. 5).

1.7.2 Ne consegue che, per quanto detto (sopra, consid. 1.2.3 e 1.7.1), l'azione civile nei confronti di AO 7, AO 8 e AO 9 è da ritenersi prescritta.

1.8 CO 1 e gli organi della CO 2 non sono stati oggetto di denuncia e inchiesta penale. In sede civile gli attori – che per altro non hanno neppure convenuto CO 1 e la CO 2 – hanno dichiarato di non ritenerli responsabili (act. XIIId, pag. 3 verso l'alto). Né nelle conclusioni, né nell'appello gli attori fanno riferimento a qualsivoglia azione o omissione penalmente rilevante a carico di CO 1 o degli organi della CO 2. Ritenuto che la denuncia di lite non ha effetto interruttivo della prescrizione (Däppen, op. cit., n. 13 ad art. 135 CO; Werro, op. cit., n. 17 ad art. 135 CO), il diritto di agire – per altro non fatto valere – di AP 1 e famigliari nei confronti degli intervenuti in lite si era comunque prescritto al più tardi il 18 ottobre 1999.

1.9 Per quanto detto sopra, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 (in sostituzione del defunto R__________ A__________), AO 5, AO 7, AO 8 e AO 9 va dunque accolta. Di conseguenza, già per questo motivo, l'appello nei loro confronti va respinto e la decisione del Pretore di respingere la petizione – benché per altri motivi – confermata.

L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto AO 6 va invece respinta e, come si dirà (sotto, consid. 6), la decisione del Pretore riformata di conseguenza.

  1. AO 6 ribadisce anche in appello l'eccezione di litispendenza, già formulata in prima sede e che il Pretore ha omesso di esaminare. Secondo l'appellato l'azione civile è stata promossa dopo quella penale con costituzione di parte civile. Vi sarebbe quindi in concreto una doppia inammissibile giurisdizione e il procedimento civile andrebbe ritenuto irricevibile, perché era già stato proposto davanti all'autorità giudiziaria penale. A torto.

La dottrina sorta attorno alle regole del processo penale è unanime nel riconoscere che la parte lesa non può far valere le sue pretese di diritto privato contemporaneamente davanti al giudice penale e al giudice civile poiché vi si oppone la litispendenza dell’azione: il leso deve quindi optare per l’una o per l’altra via (Piquerez, op. cit., n. 1037 pag. 660; Rehberg J., Zum zürcherischen Adhäsionsprozess, in Festschrift für Max Keller, p. 634).

Condizione necessaria perché l’azione adesiva crei la litispendenza è che essa, ancorché nella forma prevista dalla procedura penale cantonale, sia connotata da un contenuto minimo che permetta al giudice di prenderla in considerazione e di giudicarne il merito: in particolare dev’essere chiara la volontà del leso di ottenere il pagamento di una indennità determinata (“beziffert”) o almeno la verifica del fondamento giuridico di tale indennità (DTF 111 II 59; 101 II 79; 100 II 344).

Ciò non è tuttavia il caso nella fattispecie ora in esame. AP 1, come detto (sopra, consid. 1.2.1), si è infatti limitato, in sede penale, ad una generica costituzione di parte civile, lamentando danni non meglio quantificati o per i quali non vengono presentati e documentati i parametri di calcolo e concludendo il proprio esposto unicamente con la richiesta che i denunciati “vengano perseguiti e condannati penalmente” (inc. MP 2929/1996, AI 1 n. 10 pag. 8 verso il basso). Nel seguito del procedimento penale – protrattosi per sei anni – il denunciante non ha dipoi presentato altri atti tesi a cifrare in sede penale le sue pretese o a concludere per la costatazione del fondamento giuridico delle medesime. Il procedimento penale è per finire anche decaduto per intervenuta prescrizione assoluta dei reati penali e con esso anche l'atto in discussione. Per cui non sussistono manifestamente i requisiti previsti dalla dottrina e dalla giurisprudenza per dichiarare irricevibile l'azione civile.

L'eccezione di litispendenza sollevata da AO 6 va dunque respinta.

  1. Le pretese degli attori – attuali e ricevibili solo nei confronti del convenuto AO 6 – sono fondate sull'art. 41 CO. Nell'ambito dell'esame della prescrizione penale più lunga, è già stato confermato che le condizioni dell'atto illecito, della colpa e della causalità sono in questo caso adempiute. Non resta pertanto che affrontare la questione del danno (cfr. sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 28 settembre 2005, inc. 4C.156/2005 consid. 4), che il primo giudice ha tralasciato non ritenendo dati i presupposti per la responsabilità, tra gli altri, anche di AO 6.

3.1 L’art. 46 cpv. 1 CO prevede che la vittima di lesioni corporali ha diritto al rimborso delle spese e al risarcimento del danno derivante dal totale o parziale impedimento al lavoro e dal pregiudizio all’avvenire economico.

3.1.1 Sono soggette a rimborso le spese attuali e – nella misura in cui sono prevedibili – quelle future. Esse comprendono segnatamente le spese che si rendono necessarie per il trattamento (ambulanza, degenza ospedaliera, medico, medicamenti, cure, fisioterapie, trasferte in ospedale ecc…) come pure le altre spese che il leso non avrebbe avuto se non avesse subìto la lesione (spese d'avvocato, perizie ecc…) [Schnyder, in Basler Kommentar, 4ª ed., Basilea 2007, n. 2 ad art. 46 CO; Werro, op. cit. n. 6 ad art. 46 CO]. Le spese di trasferta dei parenti che rendono visita al leso sono rimborsate a dipendenza delle circostanze, segnatamente in caso di incidenti gravi (Werro, op. cit., loc. cit.; DTF 97 II 259 consid. 4). Come le altre poste, questo elemento del danno è soggetto a riduzione in caso di colpa concomitante della parte lesa (DTF 113 II 323 consid. 7).

3.1.2 Per quanto concerne il danno conseguente all'incapacità al lavoro, la legge distingue la perdita di guadagno attuale, corrispondente a quella stabilita al giorno della sentenza della giurisdizione cantonale davanti alla quale possono essere addotti per l'ultima volta fatti nuovi (DTF 125 III 14 consid. 2c) e il pregiudizio all'avvenire economico, nel caso in cui l'incapacità di lavoro perdura perché la parte lesa è diventata totalmente o parzialmente invalida (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46 CO). Il pregiudizio è inteso in senso economico e determinante è la perdita della capacità di guadagno. Secondo la giurisprudenza, il danno connesso all'invalidità va definito, per quanto possibile, in modo concreto. Il giudice si fonderà sul tasso d'invalidità medico (o teorico) e ricercherà poi i suoi effetti sulla diminuzione della capacità di guadagno o l'avvenire economico del leso (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 139 consid. 2.2). Per stabilire le conseguenze pecuniarie dell'incapacità di lavoro, occorre stimare il guadagno che la parte lesa avrebbe conseguito nell'ambito della sua attività professionale se essa non fosse incorsa nel sinistro, tenendo conto anche degli aumenti o delle diminuzioni probabili (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135; 116 II 295 consid. 3 a/aa). Il giudice deve poter disporre di un minimo di dati concreti. Incombe alle parti attrici, rispettivamente al convenuto, rendere verosimili al giudice le circostanze di fatto dalle quali si possano trarre gli elementi pertinenti per stabilire il reddito che avrebbe conseguito la parte lesa senza l'infortunio (DTF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2). In seguito occorre dedurre da tale reddito le prestazioni coperte dalle assicurazioni sociali, ciò al fine di evitare un sovrindennizzo del leso; la differenza rappresenta il danno concreto derivante dall’incapacità di lavoro (DTF 131 III 360 consid. 6.1, 131 III 12).

Una lesione corporale può però avere conseguenze negative anche sulle attività non remunerate, qual è segnatamente la cura dell’economia domestica, che pure sono da risarcire, da compensare essendo in tal caso la perdita di valore economico dovuta al pregiudizio nella capacità lavorativa nell’economia domestica (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1, 127 III 403, consid. 4.b.aa). Il danno può essere, anche in questo caso, attuale o futuro (Werro, op. cit., n. 7 e n. 12 ad art. 46 CO).

3.2 L’art. 47 CO prevede che nel caso di morte o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. In caso di lesioni corporali la riparazione ai parenti del leso è dovuta solo se le sofferenze hanno un carattere eccezionale (DTF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a).

3.3 Questa Camera non dispone di dati sufficientemente concreti, chiari e soprattutto aggiornati per procedere alla quantificazione del danno. Nulla è dato di sapere sulle prestazioni AI, SUVA e altre effettivamente versate a AP 1 dopo il 31 dicembre 2005, presupposto indispensabile per calcolare il danno attuale.

Si rende pertanto necessario ritornare gli atti al Pretore in relazione al convenuto AO 6 – essendo acquisito che l'azione nei confronti di quest'ultimo non è prescritta, come pure che il medesimo va ritenuto responsabile per atto illecito a norma dell'art. 41 CO – per l'emanazione di un nuovo giudizio. Il Pretore dovrà in particolare chinarsi anche sulla problematica del tasso d'invalidità, sussistendo apparentemente una divergenza tra il grado d'invalidità del 75% menzionato nel considerando A della decisione dell'Ufficio AI del 27 settembre 1996 (doc. O, confermata il 23 novembre 1998 con validità fino alla revisione della rendita prevista per il 1°novembre 2000 (doc. 99 inc. SUVA) e l'incapacità lucrativa del 50% concordata da AP 1 con la SUVA il 14 ottobre 1999 (doc. 105, 106 e 107 inc. SUVA). Egli dovrà poi determinarsi sulle spese fatte valere dagli attori, come pure sul danno attuale (fino all'emanazione della nuova sentenza di primo grado), su quello futuro e sulla riparazione morale, previo aggiornamento dei dati menzionati, valutando segnatamente se (e a quali condizioni) debbano essere dedotte anche le rendite d'incapacità di guadagno versate alla parte lesa – in conseguenza all'evento invalidante – da assicurazioni private (in concreto la rendita versata dalla Rentenanstalt/SwissLife: cfr. DTF 119 II 361; DTF 5C.243/2006, consid. 3.3). Dovrà poi determinarsi su ripetibili, tasse e spese di prima sede in relazione al convenuto AO 6. Del resto, nel caso ora in esame, un giudizio di questa Camera sul danno, senza che il giudice di prima sede si sia pronunciato, sarebbe lesivo del diritto di essere sentito, in relazione con la garanzia del doppio grado di giurisdizione.

  1. In considerazione di quanto precede, si ha che parte della tassa di giustizia e delle spese della prima istanza, di fr. 6'000.–rispettivamente di fr. 3'000.–, dev’essere caricata in egual misura agli attori, soccombenti nei confronti dei convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 7, AO 8 e AO 9, e al convenuto AO 6, le cui eccezioni sono state respinte. Per la rimanenza il giudizio su tasse e spese (il cui ammontare sarà da verificare) è rinviato al Pretore, che provvederà ad attribuirle agli attori e al convenuto AO 6 con la sentenza di merito, in base alla soccombenza.

  2. Gli appellanti (appello, n. 28 pag. 33-35) impugnano pure la decisione con la quale il Pretore li ha condannati a rifondere, con vincolo di solidarietà, indennità ripetibili ai convenuti AO 1 e AO 2 (complessivi fr. 70'000.–), AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6 (complessivi fr. 70'000.–), AO 7 e AO 8 (complessivi fr. 70'000.–), AO 9 (complessivi fr. 70'000.–) e agli intervenuti in lite CO 1 e CO 2 (complessivi fr. 70'000.–).

5.1 Gli appellanti contestano in primo luogo di dovere ripetibili agli intervenuti in lite CO 1 e CO 2. A ragione. Per costante giurisprudenza al litisdenunciato e intervenuto in lite non possono essere attribuite ripetibili, non potendosi ritenere la soccombenza di alcuna parte nei suoi confronti (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 93; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 ad art. 148; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 74 ad art. 148; II CCA 24 novembre 2006 inc. n. 12.2005.196, 21 settembre 1998 inc. n. 10.1995.54, 16 agosto 1994 inc. n. 5/94). Non si ravvisano del resto i motivi di equità invocati dalla parte appellata, ritenuto che, in corso di causa, nessuna responsabilità è stata addossata dagli attori a CO 1 e CO 2 e che, come detto (sopra, consid. 1.8) ogni diritto degli attori di agire nei loro confronti risulta anche essersi prescritto – da parecchi anni – poco dopo l'intervento in lite. La decisione di prima sede deve dunque essere riformata di conseguenza.

5.2 Gli appellanti si aggravano pure contro l'ammontare delle ripetibili attribuite ai convenuti – complessivi fr. 70'000.– per ogni gruppo di parti o singole parti convenute rappresentate da un patrocinatore – che giudicano elevato.

5.2.1 Giusta l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Secondo il diritto previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per gli onorari di patrocinio era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati - che non vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore indicativo - tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App; m. 66 ad art. 150). La - ormai abolita - TOA prevedeva, per le pratiche aventi valore determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 500'000.- e fr. 1'500'000.-, un onorario normale variante dal 4 al 7% e quando il valore supera fr. 1'500'000.–, un onorario normale tra il 3 e il 6%.

5.2.2 Secondo gli appellanti, non si dovrebbe tener conto del valore di causa fatto valere con la petizione del 31 dicembre 1997 (fr. 2'026'491.–), quanto piuttosto della riduzione indicata in corso di causa, a partire dall'ottobre 2002 (fr. 1'435'448.–), ciò in quanto al momento dell'inoltro della petizione l'attore AP 1 non conosceva ancora l'ammontare delle prestazioni che avrebbe ricevuto dall'AI e dall'INSAI. Egli avrebbe conosciuto tale importo solo all'inizio dell'ottobre 2002, quando dette autorità avrebbero deciso definitivamente ed avrebbero allestito il relativo conteggio e, tosto ricevuto il conteggio, avrebbe informato senza indugio il giudice. A torto.

Il grado d'invalidità fissato dall'AI – e quindi l'ammontare delle prestazioni di questa assicurazione sociale – era già noto a AP 1 il 27 settembre 1996 (doc. O), quindi prima dell'inoltro della petizione e non risulta che sia stato nel seguito modificato. Il tasso di incapacità lucrativa del 50% è invece stato concordato da AP 1 con la SUVA il 14 ottobre 1999 (doc. 105, 106 e 107 inc. SUVA), quindi due anni prima della segnalazione al Pretore della riduzione del valore di causa. In queste condizioni non si giustifica di scostarsi dal valore di causa indicato nella petizione. Comunque, anche tenendo conto del valore litigioso indicato nelle conclusioni, l'ammontare delle ripetibili fissato dal primo giudice in fr. 70'000.– si situerebbe poco al di sopra dei minimi tariffali (cfr. consid. 5.2.1), corrispondendo a poco meno del 4.88% di fr. 1'435'448.–. E' poi più che evidente che il procedimento in esame si è rivelato complesso e ha reso necessaria la stesura di allegati corposi, per cui l'applicazione della formula invocata dagli attori – ma non applicabile al caso in esame – andrebbe manifestamente a loro detrimento.

5.2.3 I ricorrenti si appellano poi anche alla particolarità del caso, segnatamente al fatto che AP 1 è divenuto invalido nella misura del 75%. La doglianza è priva di rilievo, se si considera che comunque dagli atti (incarti fiscali 2003-2005) emerge che il leso e i suoi familiari percepiscono prestazioni sociali (AI e SUVA) e una rendita d'incapacità di guadagno versata da un'assicurazione privata.

5.2.4 Ne consegue che l'ammontare delle ripetibili fissato dal giudice per i convenuti merita di essere confermato, fatta riserva per quanto si dirà (sotto, consid. 5.3) in relazione a AO 6.

5.3 Gli appellanti contestano poi di dovere ripetibili al convenuto AO 6. Il Pretore aveva in effetti attribuito complessivi fr. 70'000.– ai convenuti AO 3, AO 4, AO 5 e AO 6, patrocinati in causa dal medesimo avvocato. Visto l'esito del procedimento, appare prematuro accordare ripetibili per AO 6. L'importo complessivo suddetto deve pertanto essere ridotto per tener conto della parziale soccombenza complessiva di convenuti patrocinati dal medesimo avvocato. La decisione di prima sede deve dunque essere riformata nel senso di accordare complessivi fr. 61'000.– ai convenuti AO 3, AO 4 e AO 5, importo che comunque rientra ancora nei minimi tariffali esposti sopra (consid. 5.2.1).

5.4 Gli appellanti sostengono infine che l'obbligo a loro imposto dal Pretore di pagare in solido le ripetibili ai convenuti sarebbe illegale, contrario al principio di equità e arbitrario. A torto.

L'art. 148 cpv. 4 CPC conferisce al giudice la facoltà di condannare in via solidale i litisconsorti al pagamento delle tasse delle spese e delle ripetibili. I ricorrenti non fanno apparire insostenibile la decisione del primo giudice, limitandosi a rilevare che le richieste dei singoli attori non sono uguali. Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di osservare che la condanna solidale al pagamento delle spese e delle ripetibili non costituisce nulla di eccezionale, la responsabilità solidale per la tassa di giustizia e le ripetibili costituendo anzi la regola dinnanzi al Tribunale federale stesso (sentenza non pubblicata del Tribunale federale del 14 febbraio 2007, inc. 5P.452/2005 consid. 5). Ne consegue che la censura deve essere respinta.

  1. L'esito del giudizio comporta di fatto – a fronte di una richiesta di condanna complessiva in petizione per fr. 2'026'491.- e in appello per fr. 1'435'448.- – il parziale accoglimento dell'appello e la riforma del giudizio di prime cure nel senso di respingere le eccezioni di prescrizione e di litispendenza sollevate dal convenuto AO 6 e di rinviare gli atti al primo giudice per l'emanazione di un nuovo giudizio che si pronunci sul danno e su tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima sede in relazione a quel convenuto; nel senso pure di accogliere le eccezioni di prescrizione degli altri convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 7, AO 8 e AO 9, dichiarando di conseguenza respinta la petizione nei loro confronti, ma con lo stralcio delle ripetibili attribuite dal Pretore agli intervenuti in lite CO 1 e CO 2 e a AO 6 (quotaparte compresa nel complessivo attribuito ai convenuti patrocinati dall'avv. RA 3).

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 1'435'448.–, seguono la soccombenza, ritenuta una chiave di riparto per tasse e spese in ragione di 9/10 a carico degli appellanti e 1/10 a carico di AO 6, il quale dovrà versare parziali ripetibili agli appellanti, mentre questi ultimi dovranno ripetibili ai rimanenti convenuti-appellati. Anche in seconda sede non vengono accordate ripetibili agli intervenuti in lite, ritenuto comunque che la loro parziale soccombenza per lo stralcio delle ripetibili di prima sede risulta privo di incidenza sugli oneri di seconda sede.

Per questi motivi

pronuncia

I. L'appello di AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 27 ottobre 2006 del Pretore del Distretto di Bellinzona è riformata come segue:

  1. Le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, AO 7, AO 8 e AO 9 sono accolte. Di conseguenza la petizione nei loro confronti è respinta.

  2. Le eccezioni di prescrizione e di litispendenza sollevate dal convenuto AO 6 sono respinte.

  3. La tassa di giustizia di fr. 6'000.– e le spese di fr. 3'000.– , da anticipare dagli attori, restano a loro carico in solido in ragione di 1/2 e per la rimanenza sono a carico del convenuto AO 6. Gli attori rifonderanno, con vincolo di solidarietà, fr. 70'000.– complessivi ai convenuti AO 1 e AO 2, fr. 61'000.– complessivi ai convenuti AO 3, AO 4 e AO 5, fr. 70'000.– complessivi ai convenuti AO 7 e AO 8 e fr. 70'000.– al convenuto AO 9. Agli intervenuti in lite CO 1 e CO 2 non si assegnano ripetibili. AO 6 rifonderà agli attori l’importo complessivo di fr. 9'000.- per ripetibili parziali.

II . Gli atti sono ritornati al Pretore per l'emanazione di un nuovo giudizio sulle spese (attuali e future), sul danno (attuale e futuro) e sulla riparazione morale, nonché su tasse, spese di giustizia e ripetibili in relazione al convenuto AO 6.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 10’000.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 10'100.-

sono poste per 9/10 a carico degli appellanti, con vincolo di solidarietà, e per 1/10 a carico di AO 6, il quale rifonderà complessivi fr. 10'000.- agli appellanti per parziali ripetibili; gli appellanti rifonderanno inoltre, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 12'000.– complessivi ai convenuti AO 1 e AO 2, fr. 12'000.– complessivi ai convenuti AO 3, AO 4 e AO 5, fr. 12'000.– complessivi ai convenuti AO 7 e AO 8 e fr. 12'000.– al convenuto AO 9. Agli intervenuti in lite CO 1 e CO 2 non si assegnano ripetibili di seconda sede.

IV. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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