Incarto n. 12.2006.183
Lugano 2 aprile 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.106 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 giugno 2004 da
AP 1 RA 1
contro
AO 1 RA 2
in materia di contratto di lavoro, con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 63'358.25 oltre interessi (ridotti a fr. 51'790.35 in sede di conclusioni), domanda avversata da quest'ultima che ha postulato la reiezione della petizione e che il Segretario assessore ha respinto con sentenza 18 settembre 2006;
appellante l'attore con atto di appello 9 ottobre 2006, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda per fr. 51'790.35, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima sede – quest'ultima richiesta secondo la rettifica notificata il 12 ottobre 2006 per errore di scrittura – e per la sede d'appello;
mentre la convenuta con osservazioni 23 novembre 2006 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stato assunto a partire dall'8 ottobre1997 dalla AO 1. E noi? (in seguito Fondazione) in qualità di educatore. La Fondazione necessitava di trovare con urgenza un educatore che si occupasse di un ragazzo autistico. Su indicazione della famiglia di quest'ultimo, la Fondazione ha fatto capo a AP 1, che era stato in precedenza alle dipendenze di un Foyer con mansioni di direttore e collaboratore. L'assunzione è avvenuta sulla base di una pattuizione verbale, con garanzia di uno stipendio equivalente a quello corrisposto dal precedente datore di lavoro, ossia pari alla 28a classe con 11 aumenti. La Fondazione ha chiesto all'allora Dipartimento delle opere sociali il sussidio per tale impiego, ottenendo tuttavia un sussidiamento statale limitato a uno stipendio per la 24a classe con 10 aumenti. Ciò non ha comportato inizialmente modifiche allo stipendio corrisposto dalla Fondazione a AP 1.
B. Dal 1° gennaio 2001 la Fondazione ha ridotto lo stipendio di AP 1, decidendo di riconoscere un salario corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti. La comunicazione della riduzione è avvenuta verbalmente da parte del direttore amministrativo della Fondazione, con invito rivolto dal medesimo a AP 1 di cercare di farsi riconoscere i titoli di studio. Nel seguito AP 1 e i rappresentanti sindacali hanno contestato, pure verbalmente, la riduzione dello stipendio, con conseguenti incontri tra le parti. AP 1 ha comunque continuato a lavorare per la Fondazione percependo lo stipendio decurtato. All'inizio di novembre 2003 la Fondazione è stata portata a conoscenza del fatto che la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio, avviata dallo stesso AP 1 nei primi mesi del 2001, aveva avuto esito negativo il 17 aprile 2001 da parte dell'autorità competente. Con lettera 28 novembre 2003 la Fondazione, considerate le divergenze in merito alla richiesta di “riconoscimento di differenze di salari arretrati”, ha disdetto in via cautelativa il contratto di lavoro per la fine di febbraio 2004. Il 27 febbraio 2004 le parti hanno dipoi sottoscritto un contratto di lavoro – con effetto dal 1° marzo 2004 – prevedente uno stipendio corrispondente alla 24a classe con 10 aumenti e l'adeguamento dello stipendio in caso di riconoscimento dei titoli di studio dell'attore da parte del Cantone.
C. Con petizione 2 giugno 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Bellinzona per chiedere la condanna della Fondazione al pagamento di fr. 63'358.25 oltre interessi, per la differenza tra il salario percepito e quello che gli sarebbe spettato nella 28a classe con 11 aumenti, nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 29 febbraio 2004. Con risposta 15 settembre 2004 la convenuta ha contestato integralmente le domande dell'attore. Le posizioni delle parti sono state confermate nella replica e nella duplica. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste negli allegati conclusivi. Nelle conclusioni del 25 novembre 2005 AP 1 ha ridotto la propria domanda a fr. 51'790.35 oltre interessi.
D. Con sentenza 18 settembre 2006 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, si è dipartito dal fatto che, in ragione del colloquio avvenuto tra attore e convenuta nel gennaio 2001, è intervenuta una modifica del contratto di lavoro (non scritto) vigente tra le parti, in relazione allo stipendio versato all'attore, e meglio una riduzione del salario a far tempo dal 2001, condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. Circostanza quest'ultima, prosegue il primo giudice, che era nota all'attore: infatti egli si era attivato già nel marzo 2001 inoltrando alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (in seguito Conferenza) la richiesta di riconoscimento. AP 1, secondo il Segretario assessore, non può dunque negare che sapeva dell'importanza di ottenere l'equipollenza dei titoli di studio. Esso evidenzia poi che la risposta negativa della Conferenza è datata 17 aprile 2001 e che l'attore l'ha portata a conoscenza della Fondazione solo nel corso del 2003, continuando nel frattempo a lavorare per la convenuta con lo stipendio ridotto alla 24a classe con 10 aumenti. Il primo giudice conclude quindi che il comportamento dell'attore – e meglio il fatto di non aver messo al corrente il datore di lavoro di una circostanza che era, come da accordo tra le parti, determinante per stabilire la sua retribuzione anche con effetto retroattivo, pretendendo ora di percepire quanto avrebbe potuto percepire se i titoli fossero stati riconosciuti, quando da quasi tre anni sapeva che il riconoscimento era stato negato – non merita protezione alcuna. Il Segretario assessore ha pertanto respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia (fr. 900.–) e le spese (fr. 600.–) a carico dell'attore, con obbligo di rifondere ripetibili alla convenuta (fr. 5'000.–).
E. AP 1 è insorto con appello 9 ottobre 2006 chiedendo la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 51'790.35, con protesta di spese e ripetibili di prima sede – quest'ultima richiesta secondo la rettifica notificata il 12 ottobre 2006 per errore di scrittura – e per la sede d'appello. Con le sue osservazioni del 23 novembre 2006 la Fondazione propone la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 322 cpv. 1 CO il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo. Per quanto qui concerne, non è contestato che AP 1 è stato assunto dalla Fondazione l'8 ottobre1997, sulla base di un contratto di lavoro verbale che prevedeva la corresponsione all'attore di uno stipendio pari alla 28a classe con 11 aumenti. Neppure vi è discordanza tra le parti sul fatto che il predetto salario è dipoi stato corrisposto al lavoratore fino al 31 dicembre 2000, benché l'allora Dipartimento delle opere sociali avesse limitato il sussidiamento statale a uno stipendio per la 24a classe con 10 aumenti. Non è quindi di alcun rilievo esaminare in questa sede le circostanze che hanno determinato l'assunzione e la corresponsione dello stipendio fino alla data sopra indicata.
La dottrina e la giurisprudenza ammettono che, in pendenza di contratto, il salario può essere diminuito, per il futuro, tramite un accordo tra le parti (cfr. tra tante, decisione non pubblicata del Tribunale federale n. 4C.62/2003 del 21 maggio 2003; Schöneneberger /Staehlin, Zürcher Kommentar, ad art. 322 CO n. 22 ss.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1996, ad art. 322 CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, pag. 126). La forma scritta per la modifica di un contratto è necessaria solo nella misura in cui il contratto originario soggiaceva a tale forma. In virtù dell'art. 320 cpv. 1 CO, salvo disposizione contraria della legge, il contratto individuale di lavoro non è sottoposto ad una forma speciale. Di conseguenza le parti possono convenire tacitamente – vale a dire attraverso il silenzio o per atti concludenti – di ridurre il salario che avevano precedentemente pattuito. Il giudice deve mostrare però prudenza nel dedurre dal silenzio del lavoratore – a seguito di proposte di modifica del contratto a lui sfavorevoli – l'accettazione delle condizioni; questa non può essere ammessa che in situazioni nelle quali, secondo le regole della buona fede, del diritto o dell'equità, ci si deve attendere una reazione del lavoratore in caso di disaccordo da parte sua (DTF 109 II 327, consid. 2b). Spetta al datore di lavoro stabilire le circostanze particolari che permettono di ammettere che il lavoratore ha acconsentito tacitamente alla riduzione del salario (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 19 ad art. 322 CO pag. 223). Questa Camera ha già avuto modo di ammettere l’esistenza di un accordo tacito alla riduzione salariale da parte del lavoratore, in caso di mancata contestazione del nuovo stipendio durante 3 mesi (da ultimo, II CCA 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68; ZR 2000 Nr. 72; JAR 1999 pag. 135 con rif.; Rehbinder, op. cit., loc. cit.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.11 all’art. 322; contra Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea 2005, n 11 all’art. 320 pag. 23; Wyler, op. cit., pag. 199).
L'appellante contesta dette considerazioni del Segretario assessore. Da nessun elemento agli atti sarebbe, a suo dire, possibile ricavare che tra le parti sia stata concordata una modifica contrattuale in relazione alla riduzione del salario o che l'entità del salario sia stata condizionata ai titoli di studio (appello, pag. 9 in alto e pag. 11 verso l'alto). L'apprezzamento e la valutazione delle prove, che ha fondato la querelata sentenza, sarebbe inoltre avvenuta in modo arbitrario “tenendo conto unilateralmente di alcune prove a scapito di altre, invece determinanti” (appello, pag. 8 verso il basso e pag. 12 verso l'alto); sarebbero state considerate infatti “in maniera preponderante le testimonianze dei signori P__________ e __________ P__________, testi che si trovano in un rapporto di vicinanza tale con la Fondazione da non poter essere considerati pienamente attendibili” (appello, pag. 12 verso il mezzo). A torto. Va detto che il ricorrente non indica quali prove “determinanti” il primo giudice avrebbe omesso di considerare, cadendo con ciò, a suo dire, nell'arbitrio. Non motivato, su questo punto l'appello appare finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5).
L'attore d'altra parte non comprova di essersi opposto alla predetta condizione; opposizione che non risulta essere intervenuta neppure nei giorni immediatamente successivi al 17 aprile 2001, allorquando la Conferenza ha respinto la richiesta di riconoscimento dei titoli di studio di AP 1. Secondo le regole delle buona fede l'attore avrebbe dovuto manifestare in modo chiaro la propria opposizione alla condizione posta dalla convenuta. Ha invece accettato la riduzione dello stipendio condizionata all'ottenimento dell'equipollenza dei titoli e, nel seguito, continuato a percepire il salario ridotto per più di due anni, omettendo di informare immediatamente la Fondazione sul responso negativo avuto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; ciò con l'evidente intento di ottenere comunque – mediante insistenze nei confronti degli organi della convenuta (cfr. verbale: deposizione __________ P__________ pag. 14 verso l'alto) – prestazioni salariali ormai divenute impossibili da raggiungere. Un tale comportameto dell'attore non merita tutela e le
argomentazioni d'appello si rivelano quindi prive di consistenza.
Né tantomeno si può ritenere che la promessa fatta nell'ottobre 1997 (cfr. appello, pag. 12 in alto) da D__________ G__________ M__________ __________ (allora presidente del Consiglio di amministrazione della convenuta) di attribuire entro breve all'attore la responsabilità della sede di P__________, abbia in qualche modo influito sulla decisione di AP 1 di continuare a lavorare per la convenuta nonostante la decurtazione del salario condizionata al riconoscimento dei titoli di studio. D'altronde non risulta che questa promessa sia stata ripetuta dopo il gennaio 2001 e neppure l'appellante lo sostiene. La medesima cosa si può dire per l'offerta dell'importo di fr. 20'000.– fatta da D__________ C__________, prima del Natale 2002 (verbale: deposizione F__________, pag. 4 verso il mezzo; deposizione __________ P__________, pag. 14 verso il basso), per altro rifiutata dall'attore.
Di conseguenza, nella fattispecie ora in esame, si deve ritenere che il silenzio mantenuto dall'attore – dal gennaio 2001 al febbraio 2004 – sulla condizione posta dalla convenuta per il ripristino dello stipendio iniziale (equipollenza dei titoli di studio) deve essere interpretato quale accettazione tacita della riduzione dello stipendio. La medesima interpretazione va ricavata dal fatto che il 12 marzo 2001 l'attore ha motivato alla Conferenza un'istanza per il riconoscimento dei suoi titoli di studio (doc. 3); istanza che costituisce un vero e proprio atto concludente e il cui esito negativo – benché noto all'attore già dalla metà di aprile 2001 – è stato per altro portato a conoscenza della convenuta solo nel novembre 2003. Le pretese di credito salariale fatte valere dall'attore si rivelano quindi infondate e l'appello va respinto.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello 9 ottobre 2006 di AP 1 è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 750.-
sono poste a carico dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 3'500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).