Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.08.2006 12.2006.137

Incarto n. 12.2006.137

Lugano 28 agosto 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.594 (137/2002) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con istanza 23 settembre 2002 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attore ha chiesto di far togliere "con la procedura ordinaria" l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.- oltre interessi;

ed ora, avendo il Segretario assessore stralciato dai ruoli la causa per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC con decreto 4 agosto 2006, sul ricorso 10 agosto 2006 dell’attore;

mentre il convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che AP 1 ha convenuto in causa AO 1 avanti alla Pretura del distretto di Lugano al fine di far togliere, "con la procedura ordinaria", l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, di fr. 24'600.-;

che con il decreto qui impugnato il Segretario assessore della Pretura ha stralciato dai ruoli, per intervenuta perenzione processuale ex art. 351 cpv. 2 CPC, la causa promossa il 30 settembre 2002 dall’attore, rilevando in sostanza che negli ultimi due anni nessuna delle parti aveva compiuto atti processuali;

che con il ricorso (recte: appello) che qui ci occupa, l’attore, per quanto si è potuto comprendere, contesta di aver mai inoltrato un’istanza in data 30 settembre 2002 e rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto del fatto che egli negli ultimi due anni aveva provveduto ad inoltrare un’istanza di promozione dell’accusa innanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ed in seguito, in conseguenza della reiezione della sua richiesta, un’impugnativa al Tribunale federale, poi evasa con decisione 15 giugno 2006;

che il gravame può essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che in effetti il fatto che il primo giudice abbia indicato che l’istanza in parola fosse stata presentata il 30 settembre 2002, anziché il precedente 23 settembre, è ampiamente irrilevante: innanzitutto la data d’inoltro dell’azione viene indicata solo per permettere alle parti di comprendere nell’ambito di quale causa il giudice si è pronunciato, ciò che nella fattispecie l’attore ha perfettamente compreso, essendo stato in grado di inoltrare il gravame in esame; in concreto poi l’indicazione fornita non può tutto sommato nemmeno essere considerata errata, visto che l’istanza, formalmente introdotta il 23 settembre 2002, era stata ritornata alla parte due giorni dopo siccome non conforme alle norme procedurali, per poi essere completata ed integrata con un nuovo scritto datato 28 settembre 2002, volto anche alla nomina di un patrocinatore d’ufficio, ricevuto proprio il 30 settembre 2002;

che nemmeno il fatto che l’attore abbia provveduto ad inoltrare due ulteriori istanze, una richiesta di promozione dell’accusa alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello, evasa il 29 gennaio 2002, ed un ricorso al Tribunale federale, evaso il 15 giugno 2006 (1P.289/2006), migliora la sua posizione processuale ed in particolare permette di ritenere che nei due anni precedenti l’emanazione del querelato decreto siano stati compiuti atti processuali nella presente causa: le stesse non sono in effetti state inoltrate nell’ambito di questa procedura civile, bensì nell’ambito di due procedimenti penali; ed oltretutto solo la prima di esse -respinta, come detto, dal tribunale competente, decisione che è stata confermata dal Tribunale federale in data 9 aprile 2002 (1P.141/2002)-, per altro ampiamente precedente all’inoltro della causa che ci occupa e quindi non tale in ogni caso da interrompere il termine biennale di perenzione processuale nel frattempo trascorso, concerneva il qui convenuto;

che per il resto dall’impugnativa non è evincibile per quali altri motivi il giudizio di stralcio emanato dal giudice di prime cure in applicazione dell’art. 351 cpv. 2 CPC -in realtà del tutto ineccepibile- sarebbe errato, sicché lo stesso può senz’altro essere confermato;

che il gravame può pertanto essere respinto, con accollo all’appellante della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 10 agosto 2006 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia di fr. 100.- e spese di fr. 50.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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