Incarto n. 12.2006.123
Lugano 25 maggio 2007/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.127 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 18 ottobre 2002 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22'321.45 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di M__________, domande avversate dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 16 maggio 2006, ha respinto;
appellante l’attore che con l’appello 13 giugno 2006 chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre il convenuto, con osservazioni 13 luglio 2006, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 2 maggio 2002 AP 1 ha inviato a AO 1 una fattura di fr. 15'924,80, comprensiva di IVA, per il noleggio di un furgone con rimorchio, oltre alla messa a disposizione di due autisti per il periodo 1° aprile – 30 aprile 2002 (doc. A). Un’ulteriore fattura di complessivi fr. 7'316,80 è stata spedita da AP 1 a AO 1 il 18 maggio 2002 per il noleggio di un furgone con rimorchio, e la messa a disposizione di un autista per i giorni 8, 10, 14 e 15 maggio 2002, del noleggio del furgone con rimorchio e di due autisti per il 13 maggio 2002, nonché per il servizio di due ritiri di merce presso la C__________ di M__________ mediante l’utilizzo di un furgone (doc. B). Con scritto 21 maggio 2002 (doc. C), AP 1 ha chiesto a AO 1 la restituzione del furgone e del rimorchio che si trovava in suo possesso, nonché di un sollevatore, come pure dei bollettini di pagamento del contratto leasing e delle relative ricevute dei pagamenti che egli aveva eseguito. Questa missiva conteneva altresì un conteggio delle fatture emesse dal 31 dicembre 2001 al 18 maggio 2002, per un totale di complessivi fr. 59'554,40, a fronte di pagamenti di fr. 36'044,85, per un saldo a favore di AP 1 di fr. 23'509,55 (doc. C). In seguito AP 1 ha emesso ulteriori 3 fatture analoghe a quelle precedenti, riferite a prestazioni svolte da suoi autisti per conto di AO 1 nel mese di maggio 2002 di fr. 2’421.- (doc. D), nonché per il mese di giugno 2002 di fr. 1'883.- (doc. E) e di fr. 807.- (doc. F). Il 26 giugno 2002 AP 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha sollecitato il versamento di fr. 24'199,45 (doc. H) e, in seguito ad un pagamento parziale, ha avviato nei confronti di AO 1 una procedura esecutiva per l’incasso di fr. 22'321,45 (doc. I e L).
AO 1 si è opposto al pagamento delle citate fatture e con petizione 18 ottobre 2002 AP 1 lo ha convenuto in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di fr. 22'321,45 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al P.E. (esecuzione n. ). Il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che egli si era impegnato con AP 1 unicamente per la liquidazione delle rate del leasing del furgone fino alla fine di maggio 2002, allorché l’attrice ne chiese la restituzione e che ogni fattura emessa pro forma da AP 1 per ragioni contabili e per giustificare il finanziamento del veicolo in leasing era contestata, posto che egli non era diventato azionista di questa società, alla quale egli avrebbe dovuto cedere un contratto di trasporto che aveva con una sua cliente (T; di seguito T__________). Questo accordo non si è però mai perfezionato e il convenuto ha avuto l’impressione che l’attrice fosse intenzionata a “sfilargli” la cliente senza cedergli in cambio le proprie azioni. Ogni altra fattura emessa per prestazioni relative al mese di giugno 2002 non poteva trovare fondamento, mentre il pagamento di fr. 2'685.- nel mese di luglio di quell’anno si riferiva al versamento dello stipendio - diretto - di un autista per il mese di maggio
Statuendo il 16 maggio 2006, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che fra le parti si è perfezionato un contratto sui generis analogo a quello del noleggio di navi in cui l’attrice metteva a disposizione del convenuto un veicolo che aveva acquistato su sua richiesta e degli autisti per eseguire trasporti in favore di T__________. Secondo il Pretore le risultanze di causa avrebbero confermato che il convenuto ha liquidato tutti i suoi obblighi riferiti al pagamento dei canoni per l’uso del furgone con rimorchio, come pure ha sostenuto altri costi legati alle tasse di circolazione, alle assicurazioni e alle riparazioni del veicolo sino al mese di maggio 2002. Il convenuto avrebbe altresì fatto fronte al pagamento dello stipendio dell’autista R__________ da febbraio a maggio 2002. In ordine alle fatture emesse per i servizi offerti dagli autisti dell’attrice nel giugno 2002, le stesse, in difetto di prove intorno alle ore di lavoro prestate e alle tratte percorse, non potevano trovare accoglimento.
Contro il premesso giudizio l’attrice si è aggravata in appello, obiettando che il furgone e il rimorchio che era stato messo a disposizione al convenuto non era da lei stato acquistato, come è stato stabilito dal Pretore, ma era in suo uso a titolo di leasing, motivo per cui essa non ha mai acquisito la proprietà del veicolo e del rimorchio, rimasta alla M__________ in R__________. Diversamente da quanto ha ritenuto il Pretore, il convenuto si è limitato a sopportare i costi strettamente legati al mezzo di trasporto, omettendo di rifondere i ricavi delle prestazioni che egli offriva a T__________ utilizzando il furgone dell’attrice sulla tratta M__________. Le fatture che sono state emesse erano peraltro dettagliate ed indicavano i giorni in cui veniva messo a disposizione il veicolo, come pure il numero di autisti prestati per i relativi periodi, mentre la richiesta di edizione che era stata formulata nei confronti del convenuto tendente ad obbligarlo ad esibire le fatture che egli emetteva a T__________, non ha avuto alcun seguito e, di conseguenza, non si può quindi rimproverare all’attrice di essere venuta meno al suo onere probatorio. È semmai il convenuto che ha impedito l’assunzione di documenti volti ad ottenere ragguagli ed informazioni utili. L’istruttoria ha permesso di chiarire che il convenuto, anziché cedere il contratto che aveva con T__________ all’attrice, si è servito del veicolo e degli autisti di quest’ultima, fatturando ed incassando direttamente le prestazioni di trasporto a T__________. Le fatture di fr. 15'924,80 e di fr. 7'316,80 si riferiscono a servizi effettivamente prestati al convenuto, e non possono essere considerate dei semplici indizi.
Con tempestive osservazioni il convenuto ha precisato di aver fatto fronte al pagamento del canone per il furgone, sino a quando ne è stata chiesta la restituzione, come pure di aver provveduto direttamente al pagamento degli autisti. Riconosce che fra le parti v’era una trattativa volta a cedere il contratto che costui aveva con T__________, ma l’accordo non fu mai perfezionato, stante che egli avrebbe dovuto diventare azionista dell’attrice. In realtà costei aveva quale unico scopo quello di impadronirsi dei contratti e delle relazioni commerciali del convenuto. Addirittura propose – senza successo - a T__________ di eseguire gli stessi servizi svolti dal convenuto a prezzi più vantaggiosi. Delle altre considerazioni si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Con l’appello l’attrice ha prodotto due contratti leasing (uno per un veicolo M__________ e, l’altro per un rimorchio) che vincolano quest’ultima alla D__________ AG. Tali documenti non possono essere acquisiti agli atti, visto il chiaro divieto di addurre in appello nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Come si dirà qui di seguito, questi nuovi documenti non sono comunque suscettibili di approdare a conclusioni diverse da quelle assunte dal Pretore, giacché inservibili ai fini del giudizio.
L’appellante lamenta che il convenuto non ha fatto fronte al proprio obbligo di edizione delle fatture emesse nei riguardi di T__________ dal novembre 2001 al giugno 2002, pur essendosi dichiarato disposto a produrre le fatture mensili globali (cfr. appello pag. 11). Il Pretore, che non avrebbe insistito in questa richiesta, ha così pregiudicato la posizione processuale dell’attrice, la quale non avrebbe potuto ottenere informazioni e ragguagli intorno ai servizi di trasporto effettuati dal convenuto sulla tratta M__________. Orbene, dagli atti emerge che questa prova era stata ammessa all’udienza preliminare del 12 maggio 2003, e che la stessa era stata disposta con ordinanza 26 maggio 2004, con la quale si annullava pure il termine per produrre i rispettivi allegati conclusivi (per il dibattimento finale; cfr. AI IX). Nell’incarto non v’è però traccia né dell’adempimento di tale obbligo processuale, né tantomeno del fatto che le parti abbiano rinunciato ad assumere questa prova. Di certo però si sa che tanto l’attrice quanto il convenuto hanno presentato le loro conclusioni (AI X e XI) senza pretendere l’amministrazione di questa prova prima della chiusura dell’istruttoria. In queste evenienze si pongono dei problemi di buona fede processuale. Se da un lato occorre riconoscere che l’attrice ha chiesto l’edizione dei documenti espressamente con scritto 12 maggio 2004, è altrettanto vero che, successivamente all’emanazione dell’ordinanza (AI IX), essa non ha più insistito sulla sua richiesta e ha presentato l’allegato conclusivo senza spendere una parola su questo tema. Le parti sono quindi passate ad atti successivi e questa eccezione, sollevata per la prima volta in appello, si pone in contrasto con i principi che governano la buona fede processuale. Difatti questo principio obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo immediatamente, in un momento in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le vieta di attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene – se del caso – successivamente dinnanzi l’autorità di ricorso (II CCA 12 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.202; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 228 m. 17 e N. 407). Le obiezioni sollevate dall’attrice con il gravame sono quindi tardive, senza che vi sia bisogno di esaminare le conseguenze dell’inadempimento dell’onere di edizione previste dall’art. 210 CPC, per il quale se la parte obbligata a produrre un documento non lo produce, deve essere tenuto per vero il fatto che si trattava di provare. Va nondimeno detto che, come si vedrà in seguito, l’attrice non avrebbe potuto trarre vantaggi significativi dal punto di vista probatorio se il convenuto avesse dato seguito al suo obbligo procedurale. Difatti è irrilevante indagare sui rapporti di diritto che vincolavano il convenuto a T__________ e, quindi, sapere quale fosse l’ammontare e il tipo delle prestazioni che venivano fatturate a T__________. Dagli atti emerge infatti che T__________ ha avuto rapporti commerciali con il convenuto e non anche con l’attrice (cfr. teste __________ R__________; AI VIe pag. 2). Litigiosi nella specie sono i rapporti fra l’attrice e il convenuto. Di conseguenza la materia del contendere verte sul tema di sapere quali fossero le tariffe che erano state concordate fra le parti per il noleggio di un furgone con uno o più autisti in vista di eseguire dei trasporti di merce. Le tariffe che il convenuto esponeva a T__________ esulano pertanto dall’oggetto del contendere in rassegna e l’edizione omessa dal Pretore si rivela dunque superflua ai fini del giudizio.
L’appellante rimprovera al Pretore la qualifica del contratto fra quest’ultima e la società di leasing per l’uso / la vendita del furgone con rimorchio. Essa sostiene di non aver acquistato il furgone e il rimorchio, ma di averne avuto l’uso a titolo di leasing, con un contratto negoziato e perfezionato mediante l’interposizione del convenuto, il quale ne aveva bisogno per effettuare i suoi trasporti per il cliente T__________. La natura di questo rapporto esula ancora una volta dalla vertenza in rassegna. Determinanti sono gli obblighi che le parti in causa hanno concordato fra di loro e non quelli che essi hanno assunto con i terzi. È innegabile, e le parti su questo punto sono concordi nel ritenere che l’attrice aveva messo a disposizione del convenuto un furgone con uno o più autisti (ad es.: petizione pag. 2; duplica pag. 4 e doc. S pag. 2), in vista di eseguire trasporti di merce. In tali circostanze è irrilevante sapere se l’attrice fosse o meno proprietaria del furgone. Come ha avuto modo di precisare il Pretore, al contratto inerisce natura di “noleggio” (contrat d’affrètement; Chartervertrag), per il quale il noleggiante o l’armatore mette a disposizione un mezzo di trasporto al noleggiatore contro il pagamento di un corrispettivo, affinché quest’ultimo possa eseguire per suo conto o per conto di terzi dei trasporti di merce o di persone. Diversamente dal contratto di trasporto, la prestazione del noleggiante non consiste nel trasporto, ma nella messa a disposizione di un mezzo di trasporto equipaggiato e armato. Il contratto di “noleggio” si distingue dalla locazione di un veicolo, per il fatto che il locatore si limita a concedere l’uso di un veicolo (affrètement coque nue) a un conduttore senza prestazioni di servizi, né obblighi di trasporto (Marchand, Commentaire Romand CO I, N. 34 e 36 all’art. 440). Il trasportatore non è colui che esegue il trasporto, ma la persona che conclude il contratto in suo nome. Non è necessario che il trasportatore esegua le prestazioni attraverso i suoi mezzi. Costui può ricorrere ai servizi di un terzo, locando o noleggiando un aereo o un pallone aerostatico per un volo (DTF 83 II 236), una nave con tanto di equipaggio e capitano (DTF 115 II 109 segg.), oppure un camion con autista (sentenza TF 4C.5/2003 dell’11 marzo 2003 consid. 2.2.2), come in questo caso.
La qualifica del contratto non è comunque decisiva ai fini del giudizio, perché l’oggetto del contendere verte sul compenso che il convenuto doveva all’attrice. Il contratto che è stato perfezionato fra le parti ha senz’altro natura onerosa e, quindi, è pacifico che il convenuto non poteva ragionevolmente pensare di poter utilizzare il veicolo con il rimorchio e di fruire dei servizi degli autisti dell’attrice gratuitamente. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza. In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive di un diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del medesimo (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si concretizza nel senso che chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 35 e 36; per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA). In quest'ambito, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento (art. 90 CPC), quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 15 maggio 2001 12.2001.77; DTF 84 II 33, 80 II 298; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC). Il noleggio, pur essendo un contratto sui generis che ha delle regole proprie, può far capo alle norme sul contratto di trasporto e/o ad alcuni usi e principi che governano il diritto marittimo (Marchand, op. cit. n. 35 all’art. 440). Di regola, nel contratto di trasporto, la determinazione del corrispettivo per il vetturale avviene per il semplice rinvio alle tariffe in vigore, rispettivamente si può ricorrere ad una integrazione implicita delle tariffe al contratto, nei casi in cui la loro applicazione è usuale (Marchand, op. cit. n. 41 all’art. 440; Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed. N. 5589; Stahelin, in Basler Kommentar, 3a ed. N. 11 all’art. 440). L’onere della prova della determinazione del corrispettivo compete al vetturale (art. 8 CC; DTF 109 II 233).
Nel caso in esame non sono stati perfezionati accordi specifici sul compenso che il convenuto era tenuto a versare all’attrice: quantomeno non ne risultano agli atti, se non attraverso le fatture che sono state inviate a convenuto. Nella specie le relazioni fra le parti erano alquanto confuse, perché il convenuto si aspettava di diventare azionista dell’attrice unitamente al signor G__________, con il quale avrebbe dovuto stringere rapporti di collaborazione in vista di eseguire dei trasporti per T__________. A tal fine il convenuto si adoperò per concludere un contratto di leasing fra l’attrice e una società di leasing, avente per oggetto un furgone con rimorchio (Doc. S pag. 1 e testi G__________, AI VII, pag. 3 e R__________ pag. 1), i quali furono poi usati prevalentemente dal convenuto. Per quel che traspare dagli atti, il convenuto avrebbe versato la prima rata del leasing e avrebbe continuato a pagare i canoni in attesa di concordare un sistema per fatturare le prestazioni (teste G__________, AI VII, pag. 3). Come ha rilevato il Pretore, il convenuto sembrerebbe aver fatto fronte al pagamento del canone almeno sino al mese di maggio (fr. 16'156.-), unitamente ad altre spese connesse con l’uso del veicolo come la tassa di circolazione (fr. 865.-), l’acquisto di gomme (fr. 1'179.-) ed altre spese diverse non ben specificate per fr. 5'734.- (cfr. Doc. X). Questa circostanza non è stata contestata dall’attrice. Il convenuto ha altresì sostenuto di aver sempre pagato direttamente gli stipendi degli autisti. Ciò traspare dal conteggio agli atti per l’autista R__________ nel periodo intercorrente fra il mese di febbraio e il mese maggio 2002 (Doc. X). Quest’ultimo, dopo aver riferito di essere stato dipendente dell’attrice sino al luglio 2002, ha soggiunto di aver eseguito trasporti per conto del convenuto sino alla primavera del 2002 e di aver percepito gli stipendi al netto direttamente dal convenuto, mentre gli oneri sociali rimanevano a carico dell’attrice (deposizione R__________ AI VII pag. 1 e 2). In relazione alle fatture, costui non ha saputo dire se le stesse si riferivano a prestazioni che aveva eseguito personalmente. Il teste G__________ (AI VII pag. 3) ha dichiarato che le fatture oggetto del contendere (Doc. A e B) concernevano gli autisti R__________, G__________ e D__________, senza però specificare per quali trasporti, e quali tragitti. A questo riguardo va osservato che dagli atti sembrerebbe che solo R__________ figurava sul libro paga della società attrice (cfr. Doc Z) e non anche G__________ e D__________. Quest’ultimo ha precisato di essere stato dipendente prima della G__________ di G__________ e poi dell’attrice, di aver guidato un furgone per quest’ultima dal giugno 2002 e di aver fatto da allora solo trasporti di fiori (AI VIII pag. 3), con la conseguenza che i suoi servizi non potevano essere correlati con le fatture emesse dall’attrice al convenuto (doc. E e F) come ha sostenuto G__________. Sulle fatture oggetto del contendere e sulla determinazione del compenso pattuito tra attrice e convenuto gli autisti sentiti come testimoni non hanno saputo riferire nulla. L’appellante ha rimproverato al Pretore di non aver considerato nel suo giudizio la rilevanza del doc. AA. Si tratta di 4 ordini di trasporto in cui solo uno - quello del 7 giugno 2002 – fa riferimento al convenuto e a R__________ come autista. L’unica fattura riconducibile a questo giorno è quella del 12 giugno 2002, in cui sono state esposte prestazioni per 7 giorni a fr. 250.-- al giorno (doc. E). Il trasporto è stato eseguito di sera (fra le 19.00 e le 23.00), per cui è verosimile, come è stato riferito dal teste R__________ (AI VII), che fosse effettivamente lui l’autista. Dagli atti non risulta tuttavia che fosse stata pattuita una diaria di fr. 250.- al giorno per un trasporto di 4 ore notturne. Non risulta neppure che una simile tariffa per un autista sia congrua e rispettosa delle tariffe usuali, riconosciute dalle associazioni dei trasportatori (ad esempio dall’ASTAG). Posto che il convenuto ha contestato le tariffe esposte, le ore di guida prestate e l’utilizzo del furgone in uso dalla società attrice per il mese di giugno 2002 (cfr. osservazioni appello pag. 6 e risposta pag. 3 e 4), il Pretore non poteva supplire a queste carenze probatorie. Spettava all’attrice dimostrare la congruità delle sue pretese, facendo riferimento quantomeno a tariffe riconosciute dalle categorie dei trasportatori. Ma non solo. Né dalle fatture, né dall’istruttoria è stato possibile individuare che tipo di merce veniva trasportata, con conseguente ulteriore difficoltà di sapere se, per simili consegne, fosse più indicato esporre tariffe al chilometro, piuttosto che sul peso della merce che doveva essere trasportata, oppure ancora su una tariffa oraria per l’autista, combinata con un’indennità al chilometro per il veicolo che è stato messo a disposizione al convenuto. Ne deriva che l’attrice non ha provato la congruità delle sue pretese e che a giusta ragione il Pretore non ha accolto la petizione. Infondato, l’appello deve essere respinto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L’appello 13 giugno 2006 di AP 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 750.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 800.-
già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'250.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Premesso che nel caso concreto il valore di causa è di fr. 22'321.45, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).