Incarto n. 12.2006.111
Lugano 9 luglio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1995.827 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 - promossa con petizione 13 ottobre 1994 da
AO 1 rappr. da RA 1
contro
AP 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 30'006.- oltre interessi nonché, limitatamente a tale somma, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 25 aprile 2006 ha accolto, salvo per quanto riguarda la domanda di rigetto dell’opposizione al PE;
appellante la convenuta con atto di appello 17 maggio 2006, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 21 giugno 2006 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nell’autunno 1991 __________, titolare della ditta individuale __________, attiva tra l’altro nella produzione di cartoni animati, incaricò la società AO 1, allora in fase di costituzione, di musicare e sonorizzare una serie, in fase di realizzazione, di 13 puntate di cartoni animati, ciascuna di 5 minuti, intitolata __________. La mercede venne concordata forfetariamente in fr. 25'000.-, pagabili alla consegna delle puntate (doc. D).
Le 13 puntate sonorizzate vennero consegnate con invio raccomandato del 31 dicembre 1992 (doc. I), anche se in precedenza, nel dicembre 1991, le prime 4 puntate erano già state oggetto di esame da parte della committenza, che a quel momento aveva chiesto ed ottenuto che la colonna sonora fosse ampliata, ciò che venne prontamente fatto, con la relativa consegna delle puntate. A fine gennaio 1993 ebbe luogo tra le parti l’incontro volto alla verifica del prodotto fornito: in quell’occasione la committente, non soddisfatta del risultato ottenuto, chiese alla ditta incaricata di apportare alcune modifiche e rimaneggiamenti, in particolare di aggiungere nuovi rumori e di registrare la colonna musicale e quella sonora su 2 canali distinti. Il 19 aprile 1993 (doc. AA), dopo che già il 4 febbraio (doc. 8) tutte le puntate le erano state riconsegnate apparentemente con le modifiche richieste e ciò nonostante - come è poi risultato dall’istruttoria di causa (testi F__________ __________ e N__________ __________)
Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AO 1 ha chiesto la condanna dapprima di __________, titolare della ditta individuale __________, ed ora della AP 1, che nelle more della causa ha ripreso gli attivi ed i passivi della ditta individuale, al pagamento di fr. 30'006.- più interessi nonché, limitatamente a tale somma, il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, contestando che l’opera da lei fornita fosse difettosa rispettivamente che la convenuta fosse legittimata a ricusarla. Di qui, a suo dire, il benfondato della domanda di pagamento della mercede (fr. 25'000.-) e di rimborso delle spese legali preprocessuali occorsele (fr. 5’006.-).
Il Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha integralmente accolto la petizione, salvo per quanto riguardava la domanda di rigetto dell’opposizione al PE. Il giudice di prime cure, dopo aver richiamato - a giusta ragione - le norme relative al contratto di appalto, ha innanzitutto ritenuto che la convenuta aveva inesorabilmente perso ogni diritto di garanzia nei confronti dell’attrice: la notifica dei difetti, che egli aveva intravisto nella lettera di cui al doc. AA, non era in effetti sufficientemente chiara ed era inoltre avvenuta solo a distanza di 2 mesi e mezzo dalla consegna dell’opera, risalente al 4 febbraio 1993, per cui era in ogni caso tardiva; e comunque non risultava dagli atti se la parte “rumoristica” della sonorizzazione, apparentemente poco riuscita, fosse stata a suo tempo oggetto del contratto di appalto. Oltretutto il perito giudiziario aveva confermato che la qualità delle cassette fornite dall’attrice rientrava nella norma, mentre che l’indicazione sulle stesse dei dati tecnici e i cosiddetti “Pegeltöne”, i quali, pur essendo insufficienti, non impedivano nondimeno una normale utilizzazione delle cassette, quand’anche dovessero costituire dei “difetti” ai sensi della legge, non erano comunque stati debitamente notificati con il doc. AA, sicché anche in tal caso l’opera sarebbe già stata approvata. Il primo giudice ha quindi pure evidenziato, a titolo abbondanziale, che la convenuta nemmeno aveva fornito prova alcuna sull’ammontare dell’eventuale minor valore dell’opera. Ed era poi pacifico che essa non potesse più ricusare l’opera, dopo aver in precedenza optato per la riduzione della mercede. In tali circostanze, ben si poteva ritenere che la mercede pattuita, in fr. 25'000.-, fosse dovuta, come pure dovuti erano i fr. 5'006.- per le spese legali ante causam, visto che quelle somme, il cui importo era stato sufficientemente comprovato e non era stato contestato in dettaglio dalla convenuta, si riferivano all’attività svolta dal legale dell’attrice per tentare un componimento amichevole, sia pure non riuscito, della vertenza.
Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Contrariamente all’assunto del Pretore, non era vero che la consegna dell’opera fosse avvenuta il 4 febbraio 1993. La consegna, che presupponeva la messa a disposizione del committente della necessaria documentazione accompagnatoria, segnatamente delle indicazioni tecniche sui nastri forniti e dei formulari relativi ai diritti d’autore, non era anzi mai avvenuta, ciò che permetteva alla convenuta di avvalersi dei rimedi offerti dall’art. 366 CO. Ma se anche, per ipotesi, si volesse ammettere che in concreto la consegna fosse effettivamente avvenuta, la stessa doveva essere fatta risalire già al 31 dicembre 1992. Ora, essendo incontestabile da una parte, sulla base della perizia giudiziaria, che l’opera consegnata era difettosa, anche perché le parti avevano a suo tempo concordato l’aggiunta di effetti “rumoristici”, e dall’altra che i difetti erano stati notificati tempestivamente ed in modo sufficientemente chiaro già a fine gennaio 1993, non vi era chi non vedeva come la convenuta nelle particolari circostanze, visto che l’attrice aveva contestato la difettosità dell’opera e con ciò rifiutato la riparazione della stessa o la riduzione della mercede, fosse senz’altro legittimata ad optare per la ricusa dell’opera, anche perché la controparte aveva dichiarato di vietarle qualsiasi utilizzo parziale o modificato del materiale fornito. Nessuna mercede era pertanto dovuta all’attrice e ancor meno il risarcimento delle sue spese di patrocinio preprocessuale, tanto più che alle pretese di parte avversa poteva essere posto in compensazione l’importo di fr. 3'610.90 relativo alle proprie spese preprocessuali.
Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
A detta della convenuta, l’attrice non potrebbe innanzitutto pretendere il pagamento della mercede contrattualmente pattuita, siccome il contratto di appalto sarebbe stato da lei validamente rescisso ai sensi dell’art. 366 CO o comunque giusta l’art. 368 cpv. 1 CO.
7.1 La censura d’appello, secondo cui l’opera non sarebbe ancora stata consegnata, ciò che legittimerebbe la convenuta ad avvalersi dei rimedi offerti dall’art. 366 CO ed in particolare della facoltà di recedere dal contratto, è infondata. Innanzitutto si osserva che l’argomentazione della convenuta, posta alla base del suo ragionamento, secondo cui i lavori di sonorizzazione effettuati dall’attrice non potrebbero nemmeno essere considerati consegnati siccome costei non le aveva messo a disposizione la necessaria documentazione accompagnatoria, segnatamente le indicazioni tecniche sui nastri forniti ed i formulari relativi ai diritti d’autore, è stata formulata per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede e non può pertanto essere presa in considerazione. Ma a prescindere da quanto precede, pure irricevibile, stante l’assoluta novità delle circostanze di fatto addotte in questa sede a sostegno della tesi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), sarebbe l’eventuale applicabilità dell’art. 366 CO. L’esistenza di un caso di applicazione della fattispecie di cui al cpv. 1 CO della norma - per altro nemmeno pretesa dalla convenuta - è in ogni caso esclusa già per il fatto che la disposizione riguardava più che altro l’ipotesi che l’opera (rispettivamente la sua riparazione, cfr. Chaix, Commentaire Romand, N. 6 ad art. 366 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3a ed., N. 7 ad art. 366 CO) fosse stata iniziata con ritardo o che la sua esecuzione fosse stata differita oltre il convenuto tanto da far prevedere che non sarebbe stata consegnata in tempo: sennonché nel caso di specie queste eventualità non ricorrevano, visto e considerato che la ricusa di cui al doc. II era intervenuta a seguito del rifiuto da parte dell’attrice di aderire ad una proposta transattiva dopo che la convenuta in precedenza aveva optato per la riduzione della mercede - o meglio, come indicato da quest’ultima negli allegati di causa, “vista l’assoluta mancanza di disponibilità a trovare un accomodamento transattivo e per evitare complicazioni sotto l’aspetto della Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini” (risposta p. 9, cfr. pure l’allegato conclusivo p. 9) - e non invece per il fatto che i lavori di sonorizzazione (rispettivamente quelli di riparazione dell’opera) erano stati avviati dall’attrice in ritardo o erano stati da lei differiti oltre il convenuto; tanto più che il contratto neppure prevedeva un determinata data di consegna per l’opera - la data di consegna fissata in seguito per il giugno 1992 (doc. P e R) non aveva potuto essere rispettata siccome le ultime puntate da sonorizzare erano state consegnate solo con notevole ritardo (cfr. doc. BB) - e nemmeno era stato previsto un termine per l’effettuazione della riparazione. Quanto poi all’eventuale applicazione nel caso concreto della fattispecie di cui al cpv. 2 della norma (che a sua volta può entrare in considerazione anche dopo che l’opera è stata consegnata, ma solo nel caso in cui è chiesta l’eliminazione del difetto cfr. Chaix, op. cit., N. 27 ad art. 366 CO e N. 53 ad art. 368 CO), sia pure con gli effetti del cpv. 1, la stessa è pure esclusa siccome non risulta, come detto, che la ricusa di cui al doc. II sia stata messa in atto per il fatto che era prevedibile con certezza che l’opera sarebbe stata per riuscire difettosa o non conforme al contratto oppure ancora siccome l’appaltatore sarebbe stato in mora con le opere di riparazione, tesi di fatto queste che per altro sono state evocate dalla convenuta - sempre poi che lo siano state veramente - per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede: il perito giudiziario, smentendo di fatto l’applicabilità della norma, ha oltretutto confermato che i lavori di sonorizzazione effettuati dall’attrice erano sostanzialmente utilizzabili da un punto di vista tecnico (perizia 10 aprile 1999 p. 4, complemento perizia 23 aprile 2001 p. 3, complemento perizia 1° giugno 2001 p. 2), anche se in alcuni casi s’imponevano alcuni lavori di adattamento o altri chiarimenti (complemento perizia 23 aprile 2001 p. 3); nulla si è invece potuto evincere, in assenza di una prova peritale sulla particolare questione, in merito alle asserite carenze artistiche dell’opera.
7.2 Dovendosi pertanto escludere che la convenuta nella sede pretorile abbia inteso avvalersi dei rimedi, per altro non applicabili, di cui all’art. 366 CO - che costituiscono una semplice facoltà (Chaix, op. cit., N. 4 ad art. 366 CO; Zindel/Pulver, op. cit., N. 2 ad art. 366 CO) - scegliendo invece di far capo a quelli offertile dall’art. 367 seg. CO, si tratta ora di esaminare se ed eventualmente in quale misura questi ultimi siano fondati.
7.2.1 L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti, ritenuto che per difetto s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, così che deve essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244 consid. 5aa; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., Zurigo 1996, n. 1356 segg.). Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinata tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, op. cit., N. 17 ad art. 370 CO), fermo restando però che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., n. 2175; Chaix, op. cit., N. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, op. cit., N. 16 ad art. 370 CO). In applicazione dell’art. 8 CC, il committente che intende avvalersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della notifica dei difetti, dimostrando quando gli stessi gli sono divenuti riconoscibili e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che, se è assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può ignorare simile circostanza neanche se, per avventura, il committente non alleghi tale fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 46 ad art. 183).
Nel caso di specie, pur non essendo noto l’esatto contenuto del contratto concluso tra le parti volto alla sonorizzazione dei cartoni animati, è incontestabile che l’opera realizzata dovesse effettivamente essere considerata difettosa, specialmente nella misura in cui la colonna musicale non risultava particolarmente variata e non permetteva dunque di sottolineare le diverse situazioni rispettivamente laddove, in alcuni punti, nemmeno si sentivano rumori od effetti speciali (testi F__________ __________ e N__________ __________). Stante la difettosità dell’opera, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, risultava essere stata consegnata alla convenuta, assieme alla fattura finale (doc. I e 6), per invio raccomandato già ai primi di gennaio 1993, è tutt’altro che scontato - nonostante l’attrice abbia rinunciato ad eccepire la circostanza, ammettendo anzi espressamente la tempestività della notifica (conclusioni p. 8, osservazioni p. 8) - che la notifica dei difetti avvenuta alla fine di gennaio 1993 fosse tempestiva, visto e considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di ammettere la tardività di un difetto che era stato segnalato 10 (ICCTF 10 dicembre 1997 4C.517/1996), 14 (ICCTF 14 giugno 1999 4C.112/1999) o anche 20 (Rep. 1993 p. 200, II CCA 12 settembre 1996 inc. n. 12.96.125, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140) giorni dopo la consegna dell’opera. D’altro canto, se la consegna dovesse invece essere considerata avvenuta solo il 4 febbraio 1993 (doc. 8), la notifica dei difetti, risalente al successivo 19 aprile (doc. AA), sarebbe inesorabilmente tardiva. La questione non necessita tutto sommato di essere approfondita, visto e considerato che, come vedremo, la domanda dell’attrice volta al pagamento della mercede deve comunque essere ammessa per i motivi esposti qui di seguito.
7.2.2 I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1 CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF 98 II 122) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, op. cit., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone invece la rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato solo qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se - nonostante la loro esecuzione - l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (DTF 107 II 348).
Nel caso concreto quand’anche si volesse riconoscere alla convenuta la possibilità, almeno teorica, di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 368 cpv. 1 CO in quanto la controparte avrebbe contestato il suo diritto di far valere la riduzione della mercede (Gauch, op. cit., n. 1697), è in ogni caso incontestabile che la ricusa da lei posta in atto il 16 novembre 1993 (doc. II) non può però, all’atto pratico, essere tutelata, non essendo stata dimostrata l’esistenza di un difetto così grave da rendere l’opera inservibile per lei o comunque tale da non poterle più equamente imporre la sua accettazione: essa stessa, in precedenza, aveva in effetti già pacificamente dato atto che il lavoro dell’attrice era parzialmente utilizzabile, all’incirca nella misura del 50% (doc. AA; cfr. pure doc. DD e 9); e soprattutto il perito giudiziario aveva concluso, sia pure dopo aver esaminato unicamente gli aspetti tecnici (nulla è dato a sapere invece in merito agli aspetti artistici, ove per altro la componente soggettiva gioca un ruolo rilevante), che l’opera dell’attrice era normalmente utilizzabile, anche se in parte previa l’adozione di alcuni accorgimenti. E, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, oltretutto per la prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) in questa sede, nemmeno risultava poi che il provvedimento era stato da lei pronunciato siccome l’attrice avrebbe dichiarato di volerle vietare qualsiasi utilizzo parziale o modificato del materiale fornito: del resto il fatto che in occasione dello scritto del 25 ottobre 1993 (doc. 13) quest’ultima, sentendosi presa in giro per aver scoperto che i cartoni animati erano nel frattempo già stati consegnati alla __________ in vista della loro messa in onda con una colonna sonora “orrendamente mutilata” nonostante la convenuta continuasse ad insistere a farle accettare una transazione volta a farle eseguire altri lavori di ripristino, le abbia dichiarato di pretendere a quel momento l’integrale pagamento delle sue spettanze “altrimenti avvieremo tutte le procedure necessarie per recuperare i crediti e tutelare i diritti d’autore”, non poteva ovviamente essere inteso dalla convenuta nel senso di un divieto di utilizzo della sonorizzazione, anche se in precedenza, ma per altro solo nei confronti della , l’attrice aveva effettivamente ventilato una tale minaccia (teste C __________).
L’infondatezza della ricusa dell’opera, che così ne risulta, non comporta però di per sé il buon fondamento della pretesa attorea volta al pagamento della mercede. Proprio in tal caso, in base alla giurisprudenza, si constata in effetti il verificarsi di uno di quei casi in cui il principio dell'affidamento deve sopperire all'eccessivo rigore schematico delle norme sul contratto d'appalto: stabilito che il difetto non è tale da rendere l'opera inaccettabile o inutilizzabile, occorre dunque determinare il minor valore dell'opera e con esso l'ammontare della riduzione della mercede pattuita (II CCA 22 ottobre 1996 inc. n. 12.96.156, 17 febbraio 1998 inc. n. 12.97.250, 16 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.188, 5 febbraio 2001 inc. n. 12.2000.129; ICCTF 7 luglio 2006 4C.147/2006). Sennonché, è in definitiva proprio questa impostazione a comportare il riconoscimento della pretesa dell’attrice. In effetti la convenuta non ha assolutamente ritenuto di contestare in questa sede l’assunto, formulato in via abbondanziale dal giudice di prime cure, secondo cui essa non avrebbe fornito prova alcuna sull’ammontare dell’eventuale minor valore dell’opera, sicché lo stesso deve essere considerato assodato, senza possibilità di riesame da parte dell’autorità di seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307). La decisione pretorile era per altro ineccepibile, visto e considerato che da nessun atto di causa, e nemmeno dalla perizia giudiziaria, che pure elencava le carenze tecniche del lavoro dell’attrice (perizia 10 aprile 1999 p. 3 segg., complemento perizia 23 aprile 2001 p. 2 segg.), sia pure confermandone la normale utilizzabilità, si poteva evincere in quale misura fosse giustificata una riduzione della mercede a seguito della difettosità dell’opera; quanto poi all’ammontare della riduzione della mercede proposta a suo tempo dalla convenuta, la quale in un primo tempo riteneva utilizzabile l’opera consegnatale in ragione del 50% (doc. AA) e in seguito limitatamente a fr. 5'000.- (doc. 9), lo stesso si fondava su semplici allegazioni di parte, rimaste prive di qualsiasi risconto probatorio. La mancanza della prova circa l’ammontare del minor valore dell’opera fornita impone dunque di attribuire all’attrice la totalità dei fr. 25'000.- oggetto del contratto.
La convenuta contesta pure di essere tenuta a rifondere all’attrice i fr. 5'006.- riconosciutile dal giudice di prime cure a titolo di rimborso per le spese legali preprocessuali occorsele. Sennonché, visto che la sua contestazione in questa sede si riduceva alla frase “ancora meno [dovuto è] il risarcimento delle sue spese di patrocinio preprocessuale” (appello p. 21), la relativa censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
La parte convenuta chiede infine che le spese da lei assunte a titolo di patrocinio legale preprocessuale, di fr. 3'610.90, vengano a loro volta poste in compensazione al credito vantato dalla controparte. La richiesta è infondata. Secondo la giurisprudenza le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, costituiscono in effetti una posta di danno, solo a condizione che l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163, 24 aprile 2007 inc. n. 12.2006.77). Ora, nel caso di specie, tali condizioni non ricorrono. A parte il fatto che l’attività del legale della convenuta era risultata alquanto limitata - e come tale, secondo la procedura cantonale, dovrebbe di principio essere compresa nelle ripetibili - si osserva in effetti come la stessa, prestata tutto sommato in una vertenza non particolarmente complessa, di fatto non si era nemmeno rivelata appropriata, se si pon mente all’esito della lite, del tutto sfavorevole alla sua cliente. Di qui l’infondatezza della pretesa.
Ne discende la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza di prime cure.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su di un valore litigioso di fr. 30'006.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 750.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).