Incarto n. 12.2006.109
Lugano 4 giugno 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.77 (azione di disconoscimento di debito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 febbraio 2000 da
AP 1 RA 2
contro
AO 1 rapp RA 1
con cui l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 108'422.50 più interessi di cui ai PE n. 659666 e n. 728885 dell'UE di Lugano, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 27 aprile 2006, ha respinto;
appellante l'attore con atto di appello 15 maggio 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta, con osservazioni del 3 luglio 2006, postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto: A. Con contratto 14 agosto 1995, la __________ ha confermato ad AP 1 una facilitazione creditizia, utilizzabile in conto corrente fino a concorrenza di fr. 300'000.–, garantita da una fideiussione solidale sottoscritta dalla AO 1, per un importo di fr. 330'000.– (doc. A). Con lettera 17 settembre 1998 la AO 1 ha informato la __________ di non rinnovare il suo impegno fideiussorio ed ha chiesto alla medesima di sollecitare ad AP 1 il rientro della posizione debitoria (doc. C). L'8 ottobre 1998 la __________ ha notificato ad AP 1 che il credito concesso era irrevocabilmente disdetto, chiedendo il rimborso entro il 30 novembre 1998 dell'importo di fr. 213'306.--, valuta 30 settembre 1998 (doc. E). Non avendo AP 1 proceduto al rimborso entro il termine fissato dalla banca creditrice, quest'ultima con scritto 1° dicembre 1998 ha chiesto alla AO 1, quale garante, di versare entro il 15 dicembre 1998 l'importo scoperto di fr. 213'306.–, valuta 30 settembre 1998 (doc. G). In seguito la __________ ha comunicato alla AO 1 che AP 1 era disposto a rimborsare metà della sua esposizione debitoria (doc. H e I). Con lettera 4 gennaio 1999 le ha dipoi confermato che, previo pagamento dell'importo di fr. 108'422.50, avrebbe provveduto ad annullare la fideiussione solidale di fr. 330'000.-- emessa a copertura degli impegni assunti da AP 1 (doc. J). Il 13 gennaio 1999, come confermato dalla stessa banca (doc. K), la AO 1 ha pagato l'importo di fr. 108'422.50 alla __________. Il 15 gennaio 1999 la AO 1 ha chiesto ad AP 1 tra l'altro la rifusione entro il 22 gennaio 1999 dell'importo di fr. 108'422.50 oltre interessi al 6% dal 12 gennaio 1999 (doc. L). AP 1 non ha versato il saldo a lui richiesto e la AO 1 ha fatto spiccare nei suoi confronti i precetti esecutivi n. 659666 (doc. B) e n. 728885 (doc. SS) dell'UE di Lugano per fr. 108'422.50 oltre interessi al 6% dal 12 gennaio 1999. L'opposizione interposta da AP 1 ai precetti esecutivi è stata respinta integralmente il 30 marzo 1999 dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza confermata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello il 12 gennaio 2000 (doc. M).
B. Con petizione 7 febbraio 2000 AP 1 ha chiesto, tra l'altro, il disconoscimento del debito in questione, adducendo, con riferimento agli art. 511 CO e 496 CO, che non vi sarebbe stata nei suoi confronti una valida diffida e che non sarebbero venute in essere le condizioni richieste dalla legge per porre termine alla fideiussione. Di conseguenza il credito, a suo dire, non sarebbe mai stato disdetto, per cui il debito non sarebbe mai divenuto esigibile; quindi sia la resiliazione della fideiussione che quella della linea di credito sarebbero totalmente ingiustificate e gli atti compiuti dalla __________ e dalla AO 1 non sarebbero validi e pertanto la convenuta nulla potrebbe esigere dall'attore, il quale avrebbe sempre ottemperato ai suoi impegni nei confronti della banca. La fideiussione sottoscritta dalla AO 1 sarebbe, a suo dire, oltretutto nulla. La AO 1 si è opposta alla petizione con risposta del 9 gennaio 2001. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di giudizio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali conclusivi.
C. Statuendo il 27 aprile 2006 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese a carico dell' attore, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8’000.- per ripetibili. Il Pretore ha dapprima rilevato che la AO 1 ha fatto capo alla facoltà concessa al fideiussore dall'art 511 CO, chiedendo alla __________ di procedere nei confronti del debitore per il rientro della posizione debitoria; ciò che la banca ha fatto contattando in tal senso AP 1, per poi disdire con lettera 8 ottobre 1998 il credito in conto corrente per il 30 novembre 1998. Non avendo quest'ultimo provveduto al rimborso, si è venuta a realizzare, secondo il primo giudice, la condizione prevista dall'art. 496 cpv. 1 CO secondo cui il fideiussore solidale (la AO 1) può essere perseguito prima del debitore principale (AP 1), se il medesimo è in ritardo nella sua prestazione. La banca, rileva ancora il Pretore, saputo che AP 1 era disposto a rimborsare la metà della sua esposizione, ha chiesto al garante il pagamento dell'importo residuo di fr. 108'422.50; importo poi regolarmente saldato dalla AO 1, con diritto di regresso di quest'ultima nei confronti di AP 1 in virtù dell'art. 507 CO. Il primo giudice ha pure respinto la tesi dell'attore secondo cui l'atto di fideiussione sarebbe stato nullo e ha ritenuto inammissibili e di nessun giovamento le argomentazioni – nuove in quanto fatte valere solo con le conclusioni di causa – fondate da AP 1 sulla testimonianza resa da __________.
D. AP 1 è insorto con appello del 15 maggio 2006, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione e di accertare l'inesistenza del debito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Nelle osservazioni del 3 luglio 2006 la AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili.
E considerato
in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF).
Giusta l'art. 511 cpv. 2 CO, quando la fideiussione è stata stipulata per tempo indeterminato e la scadenza del debito può essere determinata dalla disdetta del creditore, il fideiussore, un anno dopo prestata la fideiussione, può pretendere che il creditore dia la disdetta e, giunta la scadenza, faccia valere il suo credito contro il debitore principale. L'ingiunzione che il fideiussore rivolge al creditore è un atto unilaterale soggetto a ricezione; la medesima non soggiace ad una forma particolare, ma deve indicare in termini sufficientemente chiari che il fideiussore intende determinare il creditore ad intraprendere il recupero di quanto gli è dovuto (Pestalozzi, Basler Kommentar, 3ª edizione, n. da 1 a 5 ad art. 511 CO; Meier, Commentaire romand, n. 2 e 6 ad art. 511 CO; sentenza del Tribunale federale 4C.220/2005 del 2 dicembre 2005). Se il creditore non acconsente a tale richiesta, il fideiussore rimane liberato (Meier, op. cit., n. 13 ad art. 511 CO). Qualora il creditore acconsenta e il debitore principale, ricevuta la disdetta e la richiesta di restituzione, non provveda al rimborso del credito, si realizzano le condizioni d'applicazione dell'art. 496 cpv. 1 CO, secondo cui il fideiussore solidale può essere perseguito prima del debitore principale se quest'ultimo è in ritardo nella sua prestazione. L'art. 507 CO garantisce in tal caso al fideiussore un diritto di regresso nei confronti del debitore principale, fino a concorrenza della somma da lui pagata, a condizione che il debito principale sia esigibile (Pestalozzi, op. cit., n. 5 ad art. 507 CO; Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO) e che egli non abbia omesso in modo negligente di opporre al creditore le eccezioni che appartengono al debitore principale (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 502 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 6222). Il fideiussore che rinuncia a far valere le eccezioni che gli sono proprie, non perde per contro il diritto di regresso nei confronti del debitore principale (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 20 ad art. 502 CO).
Per quanto qui concerne, come rettamente indicato dal Pretore, dagli atti risulta che la __________ ha confermato il 14 agosto 1995 ad AP 1 una facilitazione creditizia per tempo indeterminato, utilizzabile in conto corrente fino a concorrenza di fr. 300'000.–, garantita da una fideiussione solidale sottoscritta il 19 agosto 1991 dalla AO 1, per un importo di fr. 330'000.– (doc. A). La fideiussione è precisa, specifica e ben determinata, in quanto riferita alla creditrice “__________, __________” e ad una facilitazione creditizia da quest'ultima concessa ad “AP 1”, ciò fino “a concorrenza della somma di fr. 330'000.–”. Questo dato di fatto permette di escludere la nullità dell'atto di fideiussione asserita dall'appellante (appello, pag. 9 in basso e pag. 10 in alto). A titolo abondanziale va comunque rilevato che la nullità della fideiussione può essere eccepita solo dal fideiussore nei confronti del creditore (Pestalozzi, op. cit., n. 3 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 2 ad art. 502 CO), ciò che non è stato il caso nella fattispecie ora in esame. Al debitore principale (beneficiario del credito garantito) non è tuttavia data la facoltà di opporre al fideiussore una negligenza che infici il diritto di regresso a norma dell'art. 507 CO, per non aver fatto valere nei confronti del creditore la nullità dell'atto di fideiussione (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 20 ad art. 502 CO). Nella misura in cui mira a disconoscere l'esistenza del debito, per una presunta nullità dell'atto di fideiussione, l'appello è dunque privo di consistenza.
Dagli atti risulta pure che la AO 1 (garante), con scritto del 17 settembre 1998 alla __________ (creditrice) [doc. C], ha fatto capo alla facoltà concessagli dall'art. 511 cpv. 2 CO ed ha ingiunto a quest'ultima di disdire e far rientrare il suo credito nei confronti di AP 1 (debitore principale). I termini dell'ingiunzione sono chiari e non sono oggetto di contestazione. La __________ ha dato seguito all'ingiunzione e, con lettera 8 ottobre 1998, ha disdetto il “credito in conto corrente n. 306'516” concesso a favore di AP 1, chiedendo a quest'ultimo il rimborso entro il 30 novembre 1998 dell'avere vantato dalla banca nei suoi confronti, pari a fr. 213'306.– (doc. E). L'appellante contesta la validità della disdetta, con riferimento alla lettera di cui al documento F, con la quale la __________ avrebbe, a suo dire, confermato in data 18 marzo 1999 che la relazione n. 306'516 tra la banca e AP 1 continuava a sussistere. In assenza di una valida disdetta del debito principale, secondo l'appellante, “il credito della AO 1” non potrebbe “essere considerato come esigibile”. A torto.
Va detto che in assenza di una valida disdetta, sarebbe semmai il debito principale a non essere esigibile dalla banca creditrice. Se la AO 1 avesse pagato alla __________ un importo chiesto da quest'ultima per un debito non esigibile, l'attore potrebbe opporre alla convenuta di aver agito negligentemente per non avere eccepito la non esigibilità del credito (Meier, op. cit., n. 9 ad art. 502 CO). Ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie ora in esame.
La disdetta data dalla banca creditrice con lettera 8 ottobre 1998 (doc. E) era in realtà valida a tutti gli effetti. Non avendo AP 1 provveduto al rimborso del debito entro il termine fissato per il 30 novembre 1998, il debitore principale si trovava in ritardo con la sua prestazione (doc. G) ed il requisito dell'esigibilità era ossequiato. Il fatto poi che AP 1 abbia sempre pagato gli interessi e gli ammortamenti è privo di rilevanza. La disdetta e la richiesta di rimborso non sono infatti in relazione all'ottemperamento o meno degli impegni dell'attore nei confronti della banca, ma conseguenti all'ingiunzione fatta dalla garante alla creditrice a norma dell'art. 511 CO.
Né del resto il documento F, menzionato dall'appellante, permette di ritenere che “la reale volontà delle parti, segnatamente quella della __________” fosse di “non disdire il credito concesso al signor AP 1” (appello, pag. 8 verso l'alto). E' pur vero che con lettera 18 marzo 1998, spedita via fax dalla banca il 18 marzo 1999 (doc. F) – ciò che permette, in assenza per altro di una specifica contestazione della convenuta, di ritenere giusta quest'ultima data – la __________ ha confermato la sussistenza della relazione bancaria n. 306'516; da detto scritto non si può tuttavia dedurre la non validità della disdetta notificata l'8 ottobre 1998. Dagli atti risulta infatti che la disdetta non è rimasta senza seguito nei rapporti tra le parti. La __________ ha anzi preteso il 17 dicembre 1998 dalla AO 1, fideiussore solidale, il versamento di fr. 108'422.50 ad estinzione del mutuo e della fideiussione solidale e ciò proprio con riferimento alla disdetta dell'8 ottobre 1998 e agli accordi nel frattempo intercorsi tra la banca creditrice ed il debitore principale (doc. H). Intervenuto il pagamento, la fideiussione solidale è stata debitamente annullata il 13 gennaio 1999 (doc. K). Il 12 febbraio 1999 la __________, con riferimento a nuovi accordi intervenuti con AP 1, ha dipoi concesso a quest'ultimo un nuovo limite di credito in conto corrente utilizzabile fino a concorrenza di fr. 108'098.50, non più assistito da garanzie (cfr. plico doc. 7, fascicolo documentazione prodotta dalla __________). Il fatto che dopo la conclusione di quest'ultimo accordo tra __________ e l'attore [accordo poi sostituito da un ulteriore “contratto di credito” del 2 ottobre 2002 (cfr. plico doc. 2, fascicolo documentazione prodotta dalla __________)], sia stata mantenuta la medesima relazione bancaria (doc. F e plico doc. 3, fascicolo documentazione prodotta dalla __________) – poi disdetta dall'attore il 30 giugno 2003 (appello, pag. 8 in alto) – non ha rilevanza sulla validità della disdetta notificata dalla creditrice l'8 ottobre 1998 (doc. E). Le argomentazioni d'appello sono dunque prive di consistenza.
E' pur vero che, secondo la dottrina (in parte citata anche dall'appellante), l'applicazione dell'art. 496 cpv. 1 CO – in virtù del quale il fideiussore solidale può essere perseguito prima del debitore principale se quest'ultimo è in ritardo nella sua prestazione – presuppone non solo che il debito principale sia esigibile, ma anche che vi sia un ritardo qualificato del debitore principale nel pagamento del debito e meglio che quest'ultimo sia stato oggetto di una diffida di pagamento (Tercier, op. cit., n. 6083; Meier, op. cit., n. 13 e 14 ad art. 496 CO). La mancanza di una diffida, che comporti il ritardo qualificato del debitore principale, rientra tuttavia nelle eccezioni di cui dispone il fideiussore a titolo proprio (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 502 CO). Il fatto che il fideiussore abbia rinunciato a far valere una simile eccezione nei confronti del creditore, non inficia quindi il diritto di regresso del garante nei confronti del debitore principale a norma dell'art. 507 CO (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 20 ad art. 502 CO). Nella misura in cui mira a disconoscere l'esistenza del debito, per l'assenza di una diffida di fornire la prestazione a lui rivolta dalla __________, l'appello cade nuovamente nel vuoto.
Essendo il credito della __________ divenuto esigibile il 1° dicembre 1998 (doc. E), a seguito del mancato pagamento da parte di AP 1, la AO 1 non necessitava di un consenso di quest'ultimo per rimborsare l'importo alla banca. Comunque non risulta che tra il 1° dicembre 1998 (giorno dell'esigibilità, doc. E) e il l'8 gennaio 1999 (giorno del rimborso alla banca da parte della garante, doc. I e J), AP 1 abbia invitato la AO 1 a non dar seguito ad una richiesta di restituzione della banca o abbia reso noto alla garante eccezioni – a lui pertinenti e inficianti l'obbligo di restituzione – da opporre all'istituto di credito (Pestalozzi, op. cit., n. 14 ad art. 502 CO; Meier, op. cit., n. 18 ad art. 502 CO). In assenza di una comprovata negligenza nell'opporre eccezioni di pertinenza di AP 1 alla banca creditrice, la AO 1 è dunque, per legge, surrogata nei diritti della creditrice fino a concorrenza della somma da lei pagata (art. 507 cpv. 1 e 2 CO; Meier, op. cit., n. 2 ad art. 507 CO); da ciò deriva il credito che la AO 1 vanta legittimamente nei confronti di AP 1.
L'appellante si aggrava pure per il fatto che l'appellata non avrebbe, a suo dire, minimamente dimostrato “il motivo dell'entità del versamento effettuato alla __________” (appello, pag. 4 verso l'alto): non vi sarebbe stato, in altri termini, un accordo da parte sua alla restituzione parziale. La doglianza è di difficile comprensione. E' comunque da respingere. Già s'è detto che il consenso di AP 1 era comunque superfluo. Nulla impediva del resto alla AO 1 di procedere ad un rimborso solo parziale del credito; rimborso che in definitiva è andato a vantaggio dell'appellante stesso, che si trova a dover ora restituire un importo visibilmente inferiore a quello che avrebbe dovuto rifondere se l'esposizione creditoria fosse stata interamente rimborsata. Le argomentazioni d'appello si rivelano, una volta di più, prive di consistenza.
Il motivo che il ricorrente adduce a sostegno dell'inesistenza del debito – ossia che lo scopo della concessione della linea di credito era la “copertura di un debito della Signora __________” e che “l'operazione era stata fatta nell'interesse di quest'ultima e non di AP 1” – è stato addotto per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale ed è pertanto irricevibile (art. 78 CPC). Poco importa se la circostanza sia stata riferita da un testimone in sede di audizione. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che i fatti venuti alla luce nel corso dell’istruttoria non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tener conto secondo le modalità previste dal codice di rito, se in precedenza non erano stati allegati dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 42 ad art. 78; NRCP 2004 p. 546; II CCA 30 giugno 2005 inc. n. 12.2004.51, 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91); a meno che la loro successiva adduzione sia stata ammessa nell’ambito di una domanda di restituzione in intero ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 lett. b CPC (II CCA 20 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222), ciò che non è assolutamente stato il caso nella fattispecie. Su questo punto l'appello non necessita pertanto di ulteriore disamina.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,
dichiara e pronuncia:
L’appello 15 maggio 2006 di AP 1 è respinto.
Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1'800.-
b) spese fr. 50.-
fr. 1'850.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla AO 1 fr. 5’500.- per ripetibili di appello.
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.