Incarto n. 12.2005.91
Lugano 18 agosto 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2001.454 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 promossa con petizione 28 giugno 2001 da
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti patrocinati dallo RA 4
contro
AP 1 rappr. dall RA 3
chiedente la retrocessione da AP 1 all’eredità giacente C__________ __________ __________ dei fondi particelle n. __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, alla quale la convenuta si è opposta e che il Segretario assessore ha accolto con sentenza 24 marzo 2005;
appellante la convenuta con atto 25 aprile 2005 con il quale chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione;
mentre con osservazioni 14 giugno 2005 le parti appellate postulano la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto: 1. Il 28 maggio 1999 è deceduto __________ __________ C__________, titolare di un’attività imprenditoriale nel settore dell’impiantistica sanitaria e del riscaldamento.
Il 25 giugno 1999 gli eredi legali del defunto (la vedova __________ C__________ ed i figli A__________ e D__________), rilevata la grave situazione economica in cui versava la ditta individuale del defunto, hanno chiesto la liquidazione d’ufficio dell’eredità, che è stata ordinata dal Pretore con decreto 1 luglio 1999, incaricandone l’Ufficio fallimenti di Lugano.
Nella graduatoria, che fa stato di passivi per oltre 34 milioni di franchi, figurano, tra altri, la AO 1, Urdorf (fr. 50'664.-), AO 2, Bellinzona (fr. 58'356.-), AO 3, Lugano (fr. 403'835.05) e il Dipartimento finanze e economia, Bellinzona (fr. 157'493.-).
Con petizione 28 giugno 2001 AO 1, AO 2, AO 3 e il Dipartimento finanze e economia, agenti quali cessionari per l’art. 260 LEF delle pretese della massa, invocando l’art. 285 LEF hanno chiesto la revoca della donazione delle particelle n. __________ RFD di __________ e 881 RFD di __________ da __________ e la retrocessione dei fondi all’eredità giacente fu . Gli attori rilevano che all’epoca della donazione la situazione finanziaria di __________ era precaria. Nell’ambito della ristrutturazione del proprio patrimonio, egli avrebbe costituito, rispettivamente acquisito alcune società, nelle quali sarebbero poi state convogliate le varie attività aziendali. Contestualmente egli avrebbe altresì donato alla figlia D, il 2 agosto 1996, la casa di vacanza di Leontica e, il 14 gennaio 1998, gli stabili di reddito A__________ e G__________ (mappali n. __________ e 1927 RFD di __________), il cui valore sarebbe stato superiore agli oneri ipotecari -assunti dalla donataria- gravanti gli immobili medesimi. Alla morte di __________ sarebbero così rimasti a far parte dell’eredità unicamente i beni immobili oberati da debiti ed alcuni altri attivi, valutati in circa fr. 12 milioni, a fronte di passivi per circa 34 milioni. A mente degli attori sarebbero pertanto verificati gli estremi degli art. 285 seg. LEF per ottenere la revoca delle donazioni di cui trattasi, con tali atti il defunto avendo disposto di suoi attivi ai danni dei creditori.
Con risposta 19 ottobre 2001 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, contestando l’esistenza degli estremi di legge per la revoca della donazione. Adduce che all’inizio del 1996 la situazione finanziaria di __________ C__________ non era disastrata, mentre gli interventi intesi a ristrutturare le sue attività avrebbero permesso di ridurre in modo importante la situazione debitoria. Non corrisponderebbe quindi al vero che la riorganizzazione aziendale e le donazioni avrebbero peggiorato la sua situazione finanziaria ledendo gli interessi dei creditori. Inoltre, non solo non vi sarebbe un pregiudizio per i creditori, ma neppure vi sarebbe stata l’intenzione del donante di agire a discapito degli interessi dei creditori, così come la riconoscibilità di tale circostanza da parte della donataria.
Con le rispettive conclusioni entrambe le parti hanno ribadito le proprie domande.
Con sentenza 24 marzo 2005 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione, ordinando la postulata retrocessione degli immobili, caricando spese e ripetibili alla convenuta.
Con appello 25 aprile 2005 la convenuta postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, mentre gli appellanti ne chiedono la reiezione.
Considerato
In diritto: 6. La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti dal debitore (art. 285 LEF), segnatamente quelli sottratti nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento, nei casi in cui esso ha agito con l’intenzione, riconoscibile, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (art. 285, 288 LEF). L’applicazione dell’art. 288 LEF presuppone che l’atto contestato abbia causato un pregiudizio effettivo ai creditori, ciò che è il caso qualora lo stesso abbia comportato una diminuzione dei beni assoggettati all’esecuzione forzata a vantaggio di certuni creditori o comunque a detrimento di altri, oppure che abbia aggravato la posizione dei creditori nell’ambito dell’esecuzione (DTF 5C.261/2002).
Affinché l’atto pregiudizievole possa essere revocato, è necessario che il debitore abbia agito dolosamente, con l’intenzione di arrecare pregiudizio ai creditori. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale è in tal senso sufficiente la negligenza, talché l’intenzione è reputata data già quando il debitore poteva o doveva prevedere che l’atto impugnato avrebbe causato un pregiudizio ai creditori. Non è poi necessario che l’azione sia stata intrapresa allo scopo diretto di arrecare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente che il danno sia una conseguenza naturale dell’atto (DTF 4C.262/2002; Peter, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 288 LEF; Staehelin, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 288 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ni 32 segg. ad art. 288 LEF). Da ultimo, è ancora necessaria la connivenza del terzo beneficiato, data allorquando egli avrebbe potuto, prestando l’attenzione che le circostanze imponevano, prevedere che l’atto controverso avrebbe avuto quale conseguenza naturale di arrecare pregiudizio ai creditori (DTF 99 III 89).
Il perito ing. G__________, così incaricato dall’UEF, ha stabilito il valore delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________, donate dal defunto alla qui convenuta, calcolandolo in base a entità metriche e valori medi unitari e in base al reddito, indicando valori di fr. 4'285'000.- per la particella n. __________ RFD di __________, fr. 4'370'000.- per la particella n. __________ RFD di __________ (doc. HH) e fr. 354'475.- per il fondo n. __________ RFD di __________ (doc. MM). Questi valori, posti dagli appellati alla base delle proprie considerazioni nella valutazione del danno, non sono mai stati contestati prima d’ora dall’appellante. In prima istanza essa aveva sì negato che le donazioni fossero avvenute a danno dei creditori, argomentando che la riorganizzazione delle attività del donante aveva permesso di ridurre i di lui debiti privati di oltre 6,8 milioni di franchi e quelli aziendali di oltre 10 milioni -peraltro senza considerare che a fronte di tale riduzione dei debiti vi è anche una, consistente, riduzione degli attivi, che, nel caso dei debiti privati, supera il valore dei debiti- senza però mai mettere in dubbio i valori di stima peritali. Poiché il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la convenuta non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili nelle conclusioni e tantomeno in sede di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 22, 23 e 28 ad art. 78). Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono ad un esame di merito. Di conseguenza, rilevato come la contestazione relativa al valore degli immobili sia stata sollevata per la prima volta in sede di appello, la stessa non va esaminata, essendo esclusa in sede d’appello la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 CPC).
8.1 La difficile situazione economica di AO 2 all’epoca dei fatti emerge in modo netto dall’istruttoria. Dal rapporto dell’ispettorato fiscale di Bellinzona, allestito il 13 novembre 1996, le difficoltà sono ampiamente illustrate. Gli ispettori rilevano infatti che dopo il 1989 era iniziata una flessione costante degli utili, riconducibile d’una parte alla crisi nel settore in cui l’azienda operava, e dall’altra alle iniziative volte al conseguimento di lavori all’estero, in particolare Spagna e Russia, che avevano causato ingenti perdite. Altro elemento negativo era stato individuato nella costruzione dello stabile aziendale “C__________ T__________”, che avrebbe dovuto consentire la razionalizzazione del lavoro, ma che si era rivelato un investimento troppo elevato per rapporto alla forza economica della ditta e causa di oneri finanziari insostenibili. Il rapporto rileva pure che “nel complesso il contribuente si trova ora in una situazione estremamente precaria: costretto da un lato a realizzare una cifra d’affari molto alta per le necessità di liquidità causata dagli elevati costi fissi (che porta a volte lavorare a prezzo di costo) ed in balia dei creditori che, qualora volessero rientrare con il credito, porterebbero la ditta ad una sicura liquidazione se non al fallimento, ipotesi d’altronde già avanzata dal fiduciario signor C__________ della __________ secondo cui, dai suoi calcoli, non sarebbe neppure ipotizzabile un concordato in particolare a causa della difficile commerciabilità del ” (Rapporto dell’ispettorato fiscale, Bellinzona, del 13 novembre 1996, nell’incarto richiamato dall’UT). La difficile situazione finanziaria è confermata anche dai funzionari degli istituti di credito dei quali __________ C era cliente. Così , funzionario dell’UBS, il quale ha ricordato che __________ C aveva una situazione delicata e a rischio, tanto che il suo incarto era trattato dal servizio crediti in sofferenza, ufficio al quale le pratiche vengono trasmesse quando la situazione comincia a destare preoccupazioni e vi sono per la banca rischi concreti di perdita (verbale 28 ottobre 2003, pag. 6; verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4). Il teste __________ P__________, funzionario del CS, riferisce che anche presso questa banca la posizione di __________ C__________ era gestita dal settore “recovering” (verbale 28 ottobre 2003, pag. 2). Dall’estratto dell’UEF risulta infine che nel 1997 vi erano numerose esecuzioni in corso, per un importo totale di oltre fr. 250'000.-, a cui se ne sono aggiunte altre, nel 1998, per circa mezzo milione di franchi ed altre ancora nel 1999, fino al decesso di __________ C__________, per oltre fr. 300'000.- (doc. E). L’apprezzamento del Segretario assessore che ha ritenuto precaria la situazione economica di__________ C__________ al momento in cui ha fatto le donazioni va pertanto confermato.
8.2 La sentenza impugnata resiste alle critiche anche in merito all’accertamento dell’elemento soggettivo in capo a __________ C__________. Prima della cessione degli immobili, __________ C__________ ha messo ordine nell’intricata situazione ipotecaria, che interessava vari istituti bancari, i cui crediti ipotecari si intrecciavano in vari ranghi e nei vari immobili, e coinvolgeva anche l’attività aziendale. Dopo la donazione, la posizione ipotecaria relativa ai due immobili di Lugano è uscita dalla situazione difficile in cui si trovava, uscendo dal “recovering” per essere trattata al fronte (testi __________ P__________, verbale cit., pag. 2, e __________ B__________, verbale cit., pag. 6 e verbale 2 maggio 2001, inc. OA.2000.301 della Pretura di Lugano, sez. 4).
Con la donazione della particella n. __________ di __________ e __________ RFD di __________ AP 1 ha ricevuto due immobili: il primo del valore commerciale valutato in fr. 4'285'000.-, gravato da debiti ipotecari per fr. 4'050’00.- (doc. H), l’altro del valore di fr. 354'475.- e gravato da ipoteche per fr. 278'000.- (doc. LL). Di conseguenza la prestazione (donazione degli immobili) e la controprestazione (assunzione dei debiti gravanti gli immobili) non erano equivalenti e quindi l’operazione non era certo neutra dal profilo finanziario. Nella situazione economica perlomeno difficile in cui versava, __________ C__________ avrebbe potuto prevedere che le donazioni erano suscettibili di causare un pregiudizio ai creditori, ritenuto che egli non si liberava di ingenti debiti ipotecari, bensì anche degli immobili che garantivano tali debiti e li superavano per valore. Vero è che uno degli elementi che ha permesso di valorizzare l’immobile di Lugano è la rinuncia di __________ C__________ al proprio diritto di usufrutto. A ragione qui il Segretario assessore osserva -e ciò peraltro neppure è stato contestato in questa sede- che non v’è alcuna prova che la di lei rinuncia al diritto di usufrutto fosse condizionata alla donazione degli immobili all’appellante.
In tale situazione ben si deve ammettere l’agire in danno dei creditori, senza che sia necessario esaminare se ed eventualmente in che misura la ristrutturazione dei debiti garantiti dagli immobili abbia avvantaggiato gli istituti di credito al beneficio delle garanzie ipotecarie rispetto ad altri creditori.
8.3 A mente dell’appellante, le donazioni sarebbero state una conseguenza della ristrutturazione messa in atto da __________ C__________, che intendeva così sgravarsi degli oneri connessi con gli immobili. Al proposito va rilevato che la riorganizzazione del patrimonio e la separazione tra privato e azienda imponeva certamente di scegliere se i beni immobili dovevano far parte dell’una o dell’altra categoria, ma non è dato di comprendere per quale ragione ciò imponesse a __________ C__________ di privarsi degli attivi privati mediante la donazione alla figlia. Se è vero è che, mediante le donazioni, egli si “liberava” di debiti per oltre 6 milioni, è però anche vero che egli si privava non solo della parte del proprio patrimonio che quei debiti garantiva, ma anche del margine di attivo.
Va qui ricordato che, come rettamente rilevato dal primo giudice, lo stretto legame di parentela tra donante e donatario -padre e figlia- fa nascere una presunzione naturale che il beneficiario sia a conoscenza della cattiva precaria situazione finanziaria del debitore (Staehelin, Basler Kommentar, vol III, n. 20 ad art. 288 LEF; Peter, op. cit. n. 16 ad art. 288 LEF). Presunzione questa avvalorata in concreto dalla circostanza che l’appellante sapeva che il padre aveva difficoltà finanziarie, seppur riconducendole a mancanza di liquidità generate da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, che a loro volta causavano dei ritardi nel far fronte agli impegni nei confronti di fornitori e dipendenti (interrogatorio formale di AP 1, verbale 20 aprile 2004, ad 2, pag. 2, 3). Di conseguenza anche su questo punto la sentenza impugnata va confermata.
Ne discende la reiezione dell’appello. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
per i quali motivi
pronuncia:
L’appello 25 aprile 2005 di AP 1 è respinto.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
Tassa di giustizia fr. 1'100.-
Spese fr. 50.-
Totale fr. 1'150.-
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare agli appellati complessivi fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario