Incarto n. 12.2005.60
Lugano 2 novembre 2005/bd
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.141 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 6 marzo 2003 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 3
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8'772.- più interessi al 5% dal 26 giugno 2000 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Segretario assessore con sentenza 11 febbraio 2005 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 7 marzo 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 19 maggio 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 8'772.- più interessi ed accessori, somma corrispondente al saldo di una fattura per la fornitura di vari apparecchi per la cucina ed in particolare una griglia a gas, un fry-top a gas, due piani di lavoro, due cappe d’aspirazione, due schienali, due lampade per cappa e un aspiratore, installati nel maggio 2000 nei locali del __________ a __________ (doc. B).
Il convenuto si è opposto alla petizione obiettando in sostanza di aver ordinato gli apparecchi in questione in rappresentanza della società __________, proprietaria nonché detentrice della patente dell’esercizio pubblico e sua datrice di lavoro.
Con la sentenza qui impugnata il Segretario assessore ha respinto la petizione, ritenendo che nell’occasione il convenuto aveva senz’altro agito quale rappresentante di __________. A suo giudizio, nonostante il convenuto, debitamente autorizzato da quest’ultima, non si fosse presentato espressamente all’attrice come suo rappresentante, questa avrebbe potuto (o dovuto) comprendere che egli non stava agendo a titolo personale, ma per conto della sua datrice di lavoro: in effetti, a parte il fatto che la fattura nemmeno era stata intestata al convenuto ma al ristorante, particolarità questa che non poteva giovare all’attrice, la circostanza che l’ordinazione fosse avvenuta in quell’esercizio pubblico e non al domicilio del convenuto avrebbe potuto (e dovuto) indurla a ritenere di non aver necessariamente a che fare con quella persona fisica, ritenuto che, per espressa normativa cantonale, per la gestione di un locale pubblico vi era sempre la figura del gestore e del gerente e che, nella fattispecie, il convenuto non ricopriva alcuna di queste mansioni.
Con l’appello che qui ci occupa l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Dopo aver censurato gli accertamenti di fatto, a suo dire non provati, secondo cui il convenuto era a quel tempo dipendente di __________ e quest’ultima era proprietaria dell’esercizio pubblico, l’attrice contesta di aver potuto inferire nelle particolari circostanze che il convenuto agiva in rappresentanza di un’altra entità giuridica, a lei del tutto ignota: in particolare il fatto che la fattura fosse intestata al ristorante era irrilevante, mentre non risultava che essa sapesse o dovesse sapere chi era il gestore o il gerente dell’esercizio pubblico.
Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Prima di esaminare il merito della lite, occorre evadere le censure con cui il convenuto mette in dubbio la ricevibilità dell’appello. Contrariamente a quanto da lui addotto, il gravame è innanzitutto tempestivo ai sensi dei combinati disposti degli art. 308 cpv. 1, 131 cpv. 1, 3 e 4 CPC, l’attrice avendo dimostrato che la sentenza era stata da lei ritirata il 14 febbraio 2005 (cfr. la fotocopia della busta d’intimazione allegata all’appello) mentre l’appello risulta essere stato dato alla posta lunedì 7 marzo 2005 (cfr. timbro postale). Quanto al termine per fornire l’anticipo delle spese giudiziarie della procedura ricorsuale (art. 312 CPC), lo stesso è stato senz’altro ossequiato, atteso che l’anticipazione è avvenuta il 4 aprile 2005, ultimo termine utile.
L’appello è quindi ricevibile in ordine.
7.1 Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, N. 2 segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 seg.).
La procura al rappresentante può essere conferita dal rappresentato in qualsiasi forma (DTF 112 II 332, 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che egli si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).
Agire in nome del rappresentato significa invece che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico in questione. Questo può, ad esempio, avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., N. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 segg.). È fatto salvo ovviamente il caso, qui comunque non realizzato, in cui al terzo è indifferente trattare con il rappresentante o con il rappresentato (art. 32 cpv. 2 in fine CO; DTF 126 III 64 e 117 II 389 consid. 2a).
Conformemente all’art. 8 CC, l’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti dell’art. 32 CO, per cui nelle cause -come quella in esame- promosse dal terzo contro il rappresentante spetta a quest’ultimo l’onere di provare di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2. ed., p. 646 seg.; Watter, Basler Kommentar, 3. ed., N. 34 ad art. 32 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., p. 386; Zäch, op. cit., N. 185 ad art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar, N. 229 seg. ad art. 8 CC; SJZ 1986 p. 230; II CCA 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75).
7.2 Nel caso di specie il convenuto, cui come detto incombeva l’onere della prova, non è stato assolutamente in grado di dimostrare di aver agito in nome di __________ ed in particolare, pacifico che egli non si sia presentato espressamente all’attrice quale rappresentante di quella società, che l’attrice avesse desunto dalle circostanze la sua volontà di fungere da rappresentante o avesse dovuto desumerlo in buona fede.
Non vi è innanzitutto la prova che, al momento della conclusione del contratto con il convenuto, l’attrice fosse a conoscenza dell’esistenza di __________ rispettivamente sapesse che quest’ultima era la proprietaria dell’esercizio pubblico o ancora che il convenuto ne era un semplice dipendente; né risulta che costei abbia in seguito provveduto a pagare gli acconti, che anzi sembrerebbero essere stati pagati da parte del convenuto (cfr. doc. B e teste __________). E neppure sono state addotte, ancor prima che provate, circostanze particolari che dovessero indurre l’attrice a concludere in buona fede che il convenuto non agiva a titolo personale, ma in nome di altri. In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il fatto che la fattura non sia stata indirizzata a lui ma al ristorante, dove __________ aveva la sua sede (cfr. doc. 3), non consente di concludere che l’attrice ritenesse che questi non intendeva agire a titolo personale, tanto più che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che la semplice emissione o intestazione di una fattura non consentono di per sé di trarre conclusioni certe circa la titolarità del rapporto contrattuale (cfr. II CCA 4 ottobre 1999 inc. n. 12.99.142, 9 novembre 1999 inc. n. 12.1999.180). Del tutto irrilevante è poi sapere dove sia stato concluso il contratto, atteso che non è stato preteso che, visitando a quel momento l’esercizio pubblico, l’attrice potesse essere venuta a conoscenza di circostanze tali da farle inferire che il convenuto agiva in rappresentanza d’altri. Anzi, il fatto che il convenuto si occupasse della gestione del ristorante, cucinando, pulendo, vendendo in sala e facendo un po’ di tutto (teste __________) permetteva semmai all’attrice, che a quel momento non disponeva di indizi contrari, non messi a sua conoscenza, di ritenere che questi nell’occasione agisse a titolo personale, in qualità di proprietario o fors’anche di gestore, quanto meno di fatto, dell’esercizio pubblico.
Dovendosi così respingere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, unica questione litigiosa in questa causa, si ha che il convenuto deve senz’altro essere condannato al pagamento di fr. 8'772.-, fermo restando però che gli interessi di mora del 5% possono decorrere solo dal 6 febbraio 2001 e non dal 26 giugno 2000, cioè 30 giorni dopo l’invio della fattura (doc. B), visto e considerato che con lo scritto 26 gennaio 2001 (doc. C), prima valida interpellazione agli atti, l’attrice aveva concesso alla controparte un ultimo termine di 10 giorni per saldare lo scoperto. Limitatamente a questi importi deve infine essere rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. D).
Ne discende il parziale accoglimento della petizione e dell’appello, ritenuto che le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la pressoché integrale soccombenza del convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 marzo 2005 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 11 febbraio 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 è così riformata:
§ Di conseguenza AO 1, , è condannato a pagare a AP 1, , la somma di fr. 8'772.- più interessi al 5% dal 6 febbraio 2001.
§§ Limitatamente a questi importi è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario