Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 30.11.2005 12.2005.198

Incarto n. 12.2005.198

Lugano 30 novembre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.5 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa, con petizione 8 gennaio 2004, da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con la quale si chiede la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di

Fr. 1'429'288.-- oltre interessi al 5% dal 14 aprile 2003 (risarcimento in materia di violazione del mandato e in materia di responsabilità dell’organo).

Ed ora sull’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata dal convenuto il 1 giugno 2004 che il Pretore, con decreto 19 ottobre 2005, ha integralmente respinto.

Appellante l’istante il quale, con appello 4 novembre 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che AP 1 è stato chiamato in giudizio dalla AO 1 per vederlo condannato a risarcirle l’importo di Fr. 1'429'288.-- per pretesi danni finanziari che le avrebbe causato nella sua qualità di membro del Consiglio di fondazione e gestore dei suoi beni;

che AP 1, affermando la sua indigenza e la possibilità di esito favorevole della sua resistenza in lite, ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria che il Pretore, con l’impugnato decreto del 19 ottobre 2005, ha respinto poiché la moglie dell’istante, la cui situazione finanziaria va presa in considerazione per determinare se il marito versa in stato di indigenza, dispone di sostanza liquida per oltre 140'000.- che le permette senz’altro di far fronte alle spese di patrocinio stimate, secondo i parametri minimi della TOA, attorno ai Fr. 60'000.-;

che, con l’appello che ci occupa, il ricorrente osserva che dal 1 gennaio 2006 sua moglie non beneficerà più, essendo stata licenziata, del reddito dal lavoro che permetteva alla famiglia di far fronte agli oneri correnti senza dover consumare la propria sostanza, che, in ogni caso, i risparmi della moglie devono essere considerati, per almeno Fr. 100'000.-, quale intangibile riserva di soccorso, con la conseguenza che l’importo eccedente non basterebbe nemmeno a coprire i costi di patrocinio e che nemmeno è stato considerato che pure deve assumere i costi di difesa in un procedimento penale promosso dalla beneficiaria della AO 1 nei suoi confronti;

che, secondo costante dottrina e giurisprudenza, il dovere dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria ad una parte indigente in una causa giudiziaria, non priva di probabilità di successo, è sussidiario rispetto all’obbligo di mantenimento che risulta dai rapporti tra coniugi (DTF 108 Ia 9 consid. 3 e 103 Ia 99; TF 23.10.2003 5P.310/2003; Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l’art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41/42; Ries, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung von 18.12.1984, pag. 84);

che vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver preventivamente consumato il suo patrimonio (rispettivamente quello del coniuge tenuto al mantenimento ed all’assistenza secondo l’art. 163 cpv. 1 CC) limitatamente all’eccedenza rispetto alla cosiddetta “riserva di soccorso” che può variare tra Fr. 20'000.- e Fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag m. 7);

che, anche ammettendo per i due coniugi la necessità di riservare il massimo previsto dalla giurisprudenza, ossia Fr. 100'000.-, rimane un’eccedenza di Fr. 40'000.- che deve poter essere messa a disposizione per pagare i costi di patrocinio;

che è senz’altro presumibile che questo importo non potrà bastare per sostenere tutti gli oneri che deriveranno dall’attività del patrocinatore per la conduzione della procedura giudiziaria sino al suo epilogo, ma ciò non può esimere l’istante dall’iniziare col far capo alla disponibilità della moglie, con il che la decisione del Pretore appare corretta e l’appello deve essere respinto;

che, in seguito, quando questa disponibilità sarà esaurita e se ne saranno date le condizioni, l’istante potrà rinnovare la domanda di assistenza per le attività di patrocinio che ancora saranno necessarie;

che, infatti, non va dimenticato che il giudizio sull’assistenza giudiziaria deve fondarsi sulla situazione esistente al momento in cui l’istanza è stata formulata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 3 Lag m. 18 e sentenze TF ivi citate) per cui modifiche successive della situazione (come quella del consumo della sostanza disponibile o come quelle indicate dal ricorrente relative alla disdetta del contratto di lavoro della moglie o alle spese di patrocinio nella causa penale) potranno essere esaminate solo successivamente e, se condurranno all’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria, il relativo beneficio potrà coprire unicamente gli atti di patrocinio successivi alla relativa domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 158

m. 2);

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 4 novembre 2005 di AP 1 è respinto.

  2. La tassa di giudizio in Fr. 200.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 250.-) sono a carico dell’appellante.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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