Incarto n. 12.2005.173
Lugano 11 settembre 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.709 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 11 ottobre 1999 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 5'152'979.90 oltre interessi ed il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UEF di Lugano, domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di almeno fr. 2'519'497.95 oltre interessi;
ed ora sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva, di carenza di legittimazione passiva e di prescrizione di parte delle pretese fatte valere in via riconvenzionale sollevate dall’attrice con la sua risposta riconvenzionale e che il Pretore, con sentenza 31 agosto 2005, ha integralmente respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 22 settembre 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere le eccezioni e con ciò di respingere la domanda riconvenzionale, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 27 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con la risposta riconvenzionale l’attrice ha tra l’altro eccepito la sua carente legittimazione passiva in merito alle pretese di cui ai punti i-vi, la carente legittimazione attiva della controparte in punto alle pretese di cui ai punti i e vii, nonché la prescrizione di tutte le pretese fatte valere con la domanda riconvenzionale.
Con la sentenza qui impugnata, emanata dopo che l’udienza preliminare era stata limitata all’esame delle eccezioni (art. 181 CPC), il Pretore ha concluso per la loro integrale infondatezza. Il giudice di prime cure ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva rilevando che la stessa non poteva dirsi adeguatamente supportata riconducendo la causa dei danni patiti dal convenuto al solo fatto che egli fosse stato denunciato e inchiestato penalmente in Ticino e quindi invocando unicamente il monopolio statale dell’azione penale; il convenuto aveva in effetti evidenziato che le sue pretese si lasciavano in realtà ricondurre ad un ben più ampio complesso di atti persecutori messi in atto dalla controparte, che dunque ben poteva essere azionata per quei fatti. L’eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata respinta non potendosi a priori negare che il convenuto potesse procedere per riavere il 7% del capitale azionario di B__________ SA rispettivamente per farsi risarcire il danno derivante dalla vendita di un’immobile appartenente ad una società di cui egli era liquidatore e azionista unico, non potendosi in effetti escludere la possibilità dell’esistenza di un danno diretto. Quanto infine all’eccezione di prescizione, la stessa è stata disattesa già per il fatto che l’attrice, a fronte dei motivi addotti dal convenuto circa il mancato inizio del termine di prescrizione, si era limitata a fare affermazioni apodittiche e generiche.
Dell’appello con cui l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di ammettere le eccezioni di carenza di legittimazione passiva -non più però in merito alle pretese di cui ai punti v e vi-, di carenza di legittimazione attiva e di prescrizione -non più però in merito alla pretesa di cui al punto iii- e con ciò di respingere la domanda riconvenzionale, e delle osservazioni del convenuto, che postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Determinare la legittimazione attiva e passiva di una parte significa stabilire chi può, rispettivamente contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; IICCTF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2004.219).
La legittimazione attiva e passiva non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito, che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 e n. 642 ad art. 181; sentenze II CCA citate).
4.1 Nel caso di specie il giudizio con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva relativamente alle pretese di cui ai punti i-iv, quelle per le quali l’eccezione è stata ribadita in questa sede, può senz’altro essere confermato. Se in effetti è vero che il semplice inoltro di una denuncia penale non costituisce di per sé un atto illecito e dunque non consente, in caso di danni, di convenire in giudizio il denunciante, è però altrettanto vero che la situazione è decisamente diversa se costui inoltra una denuncia mendace, di cui egli cioè conosce l’infondatezza (Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Vol. I, p. 418 n. 74; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht
4.2 Anche il giudizio pretorile sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva può essere confermato.
Nella misura in cui l’eccezione si riferisce alla pretesa di cui al punto vii, tale conclusione è addirittura manifesta, non potendo essere negata al convenuto, che in causa afferma di essere il proprietario del 7% delle azioni di B__________ SA, la facoltà di chiedere la rifusione del controvalore di quel pacchetto azionario, trattenuto dalla controparte. Come già accennato in precedenza, poco importa, per l’esito dell’eccezione, se l’istruttoria abbia forse provato o forse proverà che quelle azioni erano in realtà di proprietà dell’attrice o di altre persone, oppure ancora se la quota di competenza del convenuto risulterà essere inferiore.
Ma l’eccezione è infondata anche nella misura in cui ha per oggetto la pretesa di cui al punto i. Se in effetti è vero che danneggiata direttamente e dunque legittimata ad azionare la pretesa volta al risarcimento del minor valore ricavato dalla svendita di un immobile di sua proprietà è la società I__________ __________ SA, è però altrettanto vero che anche il convenuto, nella sua qualità di azionista unico di quella società, è stato danneggiato indirettamente da quella vendita, il valore della sua partecipazione azionaria essendo diminuita di conseguenza. Poiché nel diritto svizzero attualmente in vigore non si fa (più) distinzione tra danno diretto e danno indiretto (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2. ed., p. 475), fermo restando che il danneggiante è di regola tenuto a rispondere per entrambi (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, § 2 n. 26; cfr. pure Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 88 seg.), nel caso di specie è incontestabile che il convenuto è legittimato a far valere in causa la sua pretesa.
5.1 Giusta l’art. 60 cpv. 1 CO l'azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha causato il danno. Il termine di un anno stabilito dall’art. 60 CO comincia a decorrere da quando il creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99 consid. 1c con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione (DTF 111 II 58). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato ("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF 92 II 1 consid. 3), ragione per cui il termine di prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno, bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento del danno (Brehm, Berner Kommentar, n. 29-31 ad art. 60 CO; DTF 89 II 415 consid. 1a; sentenza DTF 92 citata; II CCA 22 febbraio 1999 inc. n. 12.98.212, 24 febbraio 1999 inc. n. 12.98.203, 12 marzo 1999 inc. n. 12.98.197, 10 maggio 1999 inc. n. 12.98.276, 13 settembre 1999 inc. n. 12.99.37).
Nel caso di specie, le pretese fatte valere in sede riconvenzionale e fondate sull’atto illecito non sono prescritte. Quella di cui al punto iv, relativa al rimborso delle spese legali inerenti la procedura penale nei confronti del convenuto, non lo è già per il fatto che quest’ultima non si era ancora conclusa al momento dell’inoltro, il 31 gennaio 2000, della domanda riconvenzionale, visto e considerato che la proposta di accusa privata promossa dall’attrice (doc. 85) è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello solo il 21 novembre 2000 (doc. A16), tanto più che in ogni caso il decreto di abbandono nei suoi confronti (da cui al più presto, se non vi sono altri successivi atti processuali, viene fatto partire in casi del genere il termine annuale di prescrizione: II CCA 10 maggio 1999 inc. n. 12.98.276; cfr. pure II CCA 24 febbraio 1999 inc. n. 12.98.203) risaliva al 4 novembre 1999 (doc. 84), ovvero poco meno di tre mesi prima dell’inoltro dell’azione civile del convenuto; del resto anche la richiesta di acconto di fr. 50'000.- (doc. 87), pure azionata, precede di poche settimane l’inoltro della domanda riconvenzionale. La pretese di cui ai punti i-ii, volte al risarcimento del danno subito dal convenuto a seguito della svendita di alcuni immobili nel dicembre 1997 rispettivamente nel settembre 1998, non sono a loro volta prescritte: trattandosi anche in questo caso di pretese conseguenti allo stesso evento dannoso, ovvero all’inoltro della denuncia penale, si deve in effetti ritenere che il termine di prescrizione inizi anche per loro a partire dal momento in cui l’ultimo elemento del danno si è prodotto, che, come detto, è costituito dalle spese legali connesse al procedimento penale, di cui si è appena detto. Quelle di cui ai punti v-vi, volte alla rifusione del pregiudizio causato al convenuto per l’offesa al suo credito ed alla sua credibilità finanziaria come pure a titolo di torto morale, non lo sono invece sia per il fatto che la procedura penale nei suoi confronti non si era ancora conclusa al momento dell’inoltro della domanda riconvenzione, sia per il fatto che nemmeno lo era la campagna denigratoria asseritamente promossa dall’attrice tramite l’inoltro di precetti esecutivi, tanto è vero che un nuovo PE gli era stato fatto spiccare ancora il 29 settembre 2000 (doc. 99); quella asseritamente promossa a mezzo stampa ha conosciuto un nuovo episodio, con due nuove pubblicazioni concernenti il convenuto, una poco più di 7 mesi poco prima dell’inoltro della domanda riconvenzionale (doc. 93 p. 41) e una non più di 10 giorni prima della stessa (doc. 88).
5.2 Ai sensi dell’art. 67 cpv. 1 CO l’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto.
Nella fattispecie la pretesa di cui al punto vii, volta alla rifusione del controvalore del 7% delle azioni di B__________ SA che l’attrice aveva trattenuto per sé, è indubbiamente prescritta, non essendo stata inoltrata nel termine annuale dacché il convenuto era venuto a conoscenza del suo diritto alla ripetizione. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che il convenuto era da tempo a conoscenza della possibilità di rivendicare le 150 azioni in questione, di cui già nel giugno 1992 aveva preteso di essere il proprietario (doc. T4), tanto è vero che nel dicembre 1992 egli aveva addirittura chiesto che gli fosse sottoposta una proposta transattiva in merito a quel pacchetto azionario, riservandosi espressamente, in caso di mancato riscontro nel termine indicato, di adire le vie legali (doc. V4). Egli era del resto consapevole che quelle azioni erano ormai in possesso della controparte: le azioni da 1 a 7 le erano state consegnate da lui stesso nel giugno 1991 (doc. 14); e nell’ambito della procedura penale promossa nei suoi confronti a seguito della denuncia 7 dicembre 1994 (doc. B), ove gli era stato tra l’altro rimproverato proprio di aver cercato di appropriarsi delle altre 143 azioni, apparentemente andate perse, ma in realtà appartenenti all’attrice che le aveva nel frattempo ritrovate (p. 23 segg.), egli, nel corso del suo interrogatorio innanzi al Procuratore Pubblico del 30 marzo 1995, è stato informato che il certificato azionario n. 8 incorporante le 143 azioni non era andato perso, ma era ora evidentemente in possesso dell’attrice (cfr. in particolare doc. B1 p. 2 seg., ove risulta che gli era stato mostrato il documento che attestava il deposito a suo tempo di quelle azioni presso un notaio, poi prese in possesso dall’attrice). Del tutto irrilevante per la questione è invece quando la società è stata messa in liquidazione. L’eccezione del convenuto secondo cui nel caso concreto la prescrizione non poteva in ogni caso decorrere fino all’inoltro della petizione, essendo fino ad allora impossibile per lui promuovere l’azione davanti ad un tribunale svizzero (art. 134 n. 6 CO), è infine irricevibile e dunque non può essere esaminata, siccome formulata per la prima volta solo con le osservazioni all’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
Irricevibile, siccome non minimamente motivata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), è infine pure la richiesta dell’attrice, formulata unicamente nel petitum d’appello, di aumentare, in caso di integrale accoglimento del gravame, da fr. 700.- a fr. 50'000.- l’indennità ripetibile riconosciuta per la prima sede.
Da quanto precede, si ha che il giudizio pretorile dev’essere riformato nel senso che la pretesa di cui al punto vii, volta ad ottenere il controvalore del 7% delle azioni di B__________ SA, pari a fr. 1'000'000.-, dev’essere respinta in quanto prescritta.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che per l’attribuzione e la ripartizione delle indennità per la procedura di primo grado si è tuttavia tenuto conto del fatto che l’esito del gravame ha parzialmente posto fine alla lite, per un importo importante (cpv. 2).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 22 settembre 2005 della AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 agosto 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
L’eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva nei confronti dell’azione riconvenzionale è respinta.
L’eccezione di prescrizione nei confronti dell’azione riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza la pretesa del convenuto di fr. 1'000'000.- volta
alla rifusione del controvalore del 7% delle azioni di B__________ SA è respinta.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 1’000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per la rimanenza sono poste a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-; -;
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario