Incarto n. 12.2005.150
Lugano 23 novembre 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 28 aprile 2000 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
chiedente che il convenuto sia condannato a concludere il contratto di donazione del garage/magazzino sito sul mappale n. 131 RFD di __________ di sua proprietà con l'arch. AO 1, domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore con sentenza 14 luglio 2005 ha accolto;
appellante il convenuto con atto 1° settembre 2005, con il quale chiede che la sentenza sia annullata e la petizione integralmente respinta;
mentre l’attore con osservazioni 18 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
Con rogito n. 998 del 3 ottobre 1991 del notaio __________, la __________, rappresentata dal vicepresidente del consiglio d'amministrazione AO 1, vendette a AP 1 i predetti mappali al prezzo complessivo di fr. 1'360'000.-.
Lo stesso giorno, AP 1 e AO 1 stipularono una convenzione, in forma scritta, con la quale il primo concedeva al secondo l'uso del garage censito quale subalterno B (28 mq) della particella n. 84. Il punto 6 della convenzione prevedeva poi che alla scadenza del contratto, di durata di 4 anni e prorogabile di altri 3, AP 1 si impegnava a donare il garage -oppure un altro in sua sostituzione- ad AO 1 o persona fisica o giuridica da esso designata.
La donazione non è mai stata fatta e, scaduto il termine di 7 anni previsto nel contratto, il 28 gennaio 1999 il convenuto ha assegnato all'attore un termine di 10 giorni per riconsegnare il garage. Con sentenza 8 aprile 2000 (confermata il 25 maggio successivo da questa Camera) il Pretore, adito da AP 1, ha fatto ordine ad AO 1 di mettere a disposizione dell'istante il garage di cui trattasi.
La domanda cautelare pedissequa alla petizione con la quale l'istante postulava di poter continuare ad utilizzare il garage per la durata della causa è stata respinta dal Pretore con decreto 2 giugno 2000.
Con gli allegati di replica e duplica entrambe le parti hanno confermato le proprie domande, e così con le rispettive conclusioni.
Con sentenza 14 luglio 2005 il Pretore ha accolto la petizione. Il primo giudice ha considerato abusiva l'opposizione del convenuto, al quale non ha riconosciuto la facoltà di contestare la validità dell'impegno -benché nullo perché non redatto nella forma dell'atto pubblico- rilevando che egli lo aveva comunque già adempiuto per la maggior parte.
Con appello 1° settembre 2005 il convenuto postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con osservazioni 18 ottobre 2005 l'appellato propone la reiezione integrale del gravame.
Considerato
In diritto:
Nel caso concreto, la "Vereinbarung" 3 ottobre 1991 (doc. C) è stata redatta nella forma scritta semplice. Così anche la clausola no. 6, con la quale AP 1 si è impegnato a "...die __________ oder einer von ihm designierten natürlichen oder Juristische Person zum Schätzungswert zu verschenken". Nella misura in cui tale clausola costituisce una promessa di donazione - questione perlomeno discutibile, seppure non sollevata dalle parti, tenuto conto che la donazione avveniva "zum Schätzungswert" (al valore di stima), ciò che lascerebbe intendere l'esistenza di un negozio misto - essa è quindi manifestamente nulla.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza tradizionali, relativi alla compravendita immobiliare, la nullità per vizio di forma era ritenuta assoluta ed insanabile, anche nel caso di adempimento volontario, con l’obbligo per il giudice di considerarla d’ufficio (DTF 44 II 347; Von Tuhr / Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., vol. 1, pag. 237; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2 a ed, pag. 172; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
ed., pag. 125; Hess, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3 a ed., n. 10 ad art. 216 CO). La più recente dottrina e giurisprudenza ha però attenuato questo principio della nullità assoluta, stemperandolo alla luce del principio dell’affidamento (Merz, Berner Kommentar, n. 461 e segg. ad art. 2 CC). Fin dalla sentenza DTF 50 II 142 veniva perciò riconosciuto che l’eccezione del vizio di forma sollevata abusando della buona fede non era meritevole di protezione (cons. 4 a p. 148). Questa deroga al principio della nullità assoluta è stata costantemente confermata e precisata dal Tribunale federale (ad es. DTF 53 II 165, 72 II 39, 78 II 227, 86 II 404, 87 II 28, 90 II 156, 104 II 101, 106 II 151, 112 II 107, 112 II 330, 115 II 338). Nella sentenza DTF 87 II 28 veniva riconosciuto che un contraente può contestare alla controparte il diritto di valersi delle conseguenze della nullità dimostrando l’esistenza di particolari circostanze che rendano manifesto che la denuncia del vizio di forma avviene in urto al principio dell’affidamento (cons. 4 a p. 31). Siffatte particolari circostanze sono da valutare in ogni singolo caso tenendo conto di tutti gli elementi e senza essere legati a regole fisse (DTF 104 II 101, 90 II 156; IICCA 11 aprile 1988 in re A./G.). In ogni caso vale il principio che vi è abuso di diritto nell’invocazione del vizio di forma solamente se nei suoi punti importanti il contratto è già stato volontariamente adempiuto in coscienza dell’esistenza del vizio di forma (DTF 115 II 338 e 339, con riferimenti a DTF 104 II 101 e segg., 112 II 111 e segg.; Merz, op. cit., n. 485 e segg. ad art. 2 CC; Giger, Berner Kommentar, n. 426 segg. ad art. 216 CO).
Il Pretore ha dapprima rilevato che le parti erano state rese attente dal loro consulente che la promessa di donazione necessitava dell'atto pubblico e ne ha concluso che il convenuto si era assunto il rischio della precarietà dell'atto e di conseguenza non era legittimato a invocare il vizio di forma. Il primo giudice ha poi ritenuto che il convenuto non poteva invocare la nullità dell'atto anche perché a far tempo dalla sottoscrizione del contratto egli ne aveva ossequiato tutte le clausole e l'insieme delle prestazioni era sul punto di essere ultimato. Inoltre, ancora dopo la scadenza del comodato aveva confermato di essere intenzionato a rispettare gli accordi presi. Il Pretore ha ancora considerato abusivo invocare la nullità dell'atto perché le pretese avanzate dal convenuto per contrastare la donazione non erano in connessione con l'accordo di cui rifiutava l'esecuzione, e da ultimo ha ritenuto tardive le proposte del convenuto in merito a soluzioni alternative.
L'appellante contesta che vi sia abuso di diritto nell'invocare la nullità dell'atto, rilevando che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice il contratto non era stato adempiuto, la donazione non essendo mai stata fatta.
A ragione. Dagli atti risulta che AP 1 e AO 1 intendevano districare la situazione relativa alle società nelle quali erano interessati. In questo contesto, interessati al palazzo il primo e al garage il secondo (teste __________, verbale 11 settembre 2001, pag. 2), essi si sono accordati nel senso che la __________ vendeva a AP 1 due fondi di sua proprietà siti a __________, mentre il garage - quello sulla particella n. 131 oppure un altro ubicato sul medesimo fondo o sulla particella n. 420 o ancora su altro fondo nel nucleo del paese - doveva essere infine attribuito a AO 1. Molto verosimilmente per avere il tempo di sviluppare e realizzare una soluzione alternativa -anche se l'appellante contesta che questo fosse il motivo- le parti si sono quindi accordate nel senso di mettere a disposizione dell'appellato il garage di cui trattasi per un periodo di 4 anni, prorogabile di altri 3. Alla scadenza del termine, AO 1 avrebbe quindi dovuto diventare proprietario del garage mediante donazione (teste __________, verbale 12 giugno 2001). La convenzione doc. C regolamentava quindi anche la situazione, non ancora definitiva, per il periodo di tempo stabilito, permettendo ad AO 1 l'uso del garage durante il periodo transitorio fino al passaggio di proprietà del fondo - o di un altro - da farsi nella forma della donazione. La donazione non essendo mai stata perfezionata, il solo fatto di aver rispettato le clausole accessorie della convenzione non permette però di ritenere che il contratto sia stato adempiuto. Per questo motivo non è inibita la facoltà dell'appellante di invocare il vizio di forma.
Per i quali motivi,
pronuncia:
I. L’appello 1 settembre 2005 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza, la sentenza 14 luglio 2005 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3 è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1'700.- e le spese, già anticipate, e così pure le spese peritali, sono poste a carico della parte attrice, con l'obbligo di rifondere al convenuto fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 850.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell'appellato, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- di ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario