Incarto n. 12.2005.147
Lugano 22 febbraio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.358 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10 giugno 2003 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 AO 2 AO 3 tutti rappr. dall’ RA 2
in materia di accertamento di inesistenza del credito che il Pretore, avendo i convenuti ritirato il precetto esecutivo cui si riferiva l’iniziativa giudiziale dell’attore, ha stralciato dai ruoli, con decisione 25 agosto 2005, caricando spese e ripetibili per Fr. 700.- agli stessi convenuti.
Ed ora sull’appello 26 agosto 2005 dell’attore il quale chiede che, in riforma del primo giudizio, lo stralcio della causa avvenga “per acquiescenza” e che le ripetibili riconosciutegli vengano aumentate a Fr. 1'200.-, mentre le controparti, con osservazioni 3 ottobre 2005, ne chiedono la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa di accertamento proposta dall’attore perché i convenuti hanno nel frattempo ritirato il precetto esecutivo cui l’azione si riferiva considerandola quindi divenuta priva di oggetto;
che l’attore ha chiesto in appello che lo stralcio venisse qualificato “per acquiescenza”;
che l’azione presentata dall’attore è quella generale di accertamento dell’inesistenza del credito portato dal precetto esecutivo no __________ del 19 febbraio 2003 dell’UEF di Locarno, nei cui confronti è stata formulata opposizione, senza che i creditori ne abbiano domandato il rigetto o abbiano introdotto un’azione ordinaria di condanna al pagamento;
che questa azione è riconosciuta lecita dalla giurisprudenza (DTF 128 III 334) quale modo per rimediare all’inconveniente risultante, per il debitore escusso indebitamente, dalla pubblicità del registro delle esecuzioni (art. 8a LEF);
che l’azione di accertamento presuppone un interesse giuridico e di fatto immediato che deve ancora esistere quando viene emanata la sentenza (DTF 127 III 41);
che, nel caso dell’azione di accertamento negativo come quella introdotta dall’attore, decade il presupposto dell’interesse giuridico immediato allorquando il precettante ha ritirato l’esecuzione in questione (con l’effetto di non poterne dare notizia a terzi ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 litt. c LEF) e non abbia minacciato di far valere quella pretesa in un successivo processo (TF 11.8.2204, inc. 4C.192/2004 in Cocchi/Trezzini, CPC-TI App. ad art. 71 m. 21);
che tale ultima condizione non è affermata dall’appellante né appare dagli atti e che, se anche così fosse, allora la causa non poteva essere stralciata ma continuata nel merito, cosa che l’appellante non chiede limitandosi a contestare la qualifica e le conseguenze dello stralcio e non lo stralcio della causa in sé;
che, di conseguenza, essendo venuto meno l’interesse immediato dell’attore al chiesto accertamento, correttamente il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli senza conseguenze di merito, in particolare l’acquiescenza dei convenuti;
che l’appello su questo punto va così respinto;
che l’appellante ha pure criticato la determinazione delle ripetibili a suo favore quantificate dal Pretore in Fr. 700.-;
che, a fronte di un valore di causa di Fr. 120'000.- e ad un impegno ragionevole del patrocinatore dell’attore che si può stimare in 4 ore per l’allestimento della petizione e delle altre domande ed osservazioni che appaiono dal fascicolo della Pretura, si arriva ad un onorario, in applicazione della nota formula del Consiglio di moderazione (BOA 1991, n. 1, pag. 15), di almeno Fr. 1'756.- [(2 x Fr. 7'200.- quale onorario ad valorem x Fr. 1'000.- quale onorario ad horam) : 8’200];
che, di conseguenza, la richiesta di ottenere Fr. 1'200.- per le ripetibili di prima istanza è senz’altro ragionevole e, su questo punto, l’appello va accolto;
che le spese e le ripetibili della procedura d’appello sono ripartite in considerazione della maggior soccombenza dell’appellante (almeno i ¾) la questione della qualifica dello stralcio rivestendo ben più grande importanza della modifica dell’indennità ripetibile;
Per i quali motivi
vista per le spese la vigente TG
dichiara e pronuncia
“La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese in Fr. 100.-, da anticipare come di rito, sono a carico dei convenuti che inoltre rifonderanno all’attore Fr. 1'200.- per ripetibili.”
Fr. 300.-, già anticipate dall’appellante, sono a suo carico per ¾ e a carico degli appellati per ¼ ; a questi ultimi l’appellante rifonderà Fr. 250.- per ripetibili ridotte d’appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario