Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.03.2006 12.2005.145

Incarto n. 12.2005.145

Lugano 22 marzo 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.5 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 24 gennaio 2003 da

AP 1 rappr. da RA 2

contro

AO 1 AO 2 entrambi rappr. da RA 1

chiedente, previa la concessione di misure supercautelari, che venga ¿sancito l¿annullamento dell¿atto pubblico no. 256 del 25 gennaio 2002, relativo alla donazione immobiliare del mappale no. __________ di , nonché al diritto di abitazione in favore di entrambi i coniugi AP 1¿, che venga ¿sancito l¿annullamento dell¿atto pubblico di cui all¿iscrizione a Registro fondiario del 18.04.2002 () convenuto e stipulato tra la signora AO 1, __________, ed il marito AO 2, __________, relativo alla donazione immobiliare della quota di un mezzo di comproprietà del mappale no. __________ __________¿ e che sia ¿ordinata l¿iscrizione a Registro fondiario della comproprietà della signora AP 1, __________, in ragione di un mezzo sul mappale no. __________ __________¿, domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;

ed ora sulle eccezioni di tardività dell¿azione di annullamento, di carenza di litisconsorzio attivo (recte: di legittimazione attiva) e di legittimazione passiva sollevate preliminarmente dai convenuti con l¿allegato responsivo 20 ottobre 2003, che il Pretore con sentenza 6 luglio 2005 ha accolto limitatamente all¿eccezione di carenza di legittimazione attiva, respingendo con ciò la petizione;

appellante l'attrice con atto di appello 26 agosto 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le eccezioni preliminari, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti con osservazioni 30 settembre 2005 postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con rogito 25 gennaio 2002 (doc. B) AP 1 ed il marito C__________ __________, comproprietari in ragione di metà ciascuno del mappale n. __________ di __________, hanno donato le loro rispettive quote alla figlia AO 1, la quale, con rogito 10 aprile 2002 (doc. 6), ha a sua volta donato una quota di un mezzo del fondo in questione al marito AO 2;

che con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio la figlia ed il genero, chiedendo in sostanza, con le domande di causa indicate in ingresso, l¿annullamento del rogito 25 gennaio 2002 per vizio di volontà rispettivamente incapacità di discernimento da parte sua e la conseguente reiscrizione a registro fondiario della sua proprietà sulla quota di 1/2 della part. no. __________ __________;

che con la risposta di causa i convenuti hanno tra l¿altro eccepito, in via preliminare, la tardività dell¿azione di annullamento del rogito nonché la carenza di litisconsorzio attivo (recte: di legittimazione attiva) e di legittimazione passiva;

che il Pretore, dopo aver limitato l¿udienza preliminare e l¿istruttoria all¿esame delle eccezioni (art. 181 CPC), con la sentenza qui impugnata, le ha dichiarate infondate, salvo quella di carente legittimazione attiva, che egli ha accolto, ritenendo che la domanda di annullamento del rogito 25 gennaio 2002 potesse essere formulata solo congiuntamente dall¿attrice e dal marito, respingendo con ciò la petizione;

che con l¿appello che qui ci occupa, avversato dai convenuti, l¿attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere anche l¿eccezione di carenza di legittimazione attiva, evidenziando che con le domande di causa essa intendeva evidentemente annullare solo la parte del rogito che aveva per oggetto la sua quota di comproprietà;

che dalle domande di causa, ancorché formulate in modo improprio ed ambiguo, si può senz¿altro ritenere, vista in particolare la terza richiesta petizionale volta ad ottenere ¿l¿iscrizione a Registro fondiario della comproprietà della signora AP 1, __________, in ragione di un mezzo sul mappale __________ __________¿, che la domanda petizionale con cui era postulato l¿annullamento del rogito 25 gennaio 2002 si riferiva in realtà solo a quella parte dell¿atto pubblico che aveva per oggetto la donazione della quota di comproprietà dell¿attrice; lo stesso Pretore ha del resto fatto notare che l¿attrice, nei suoi allegati, aveva specificato di agire ¿limitatamente ai suoi diritti sulla sua esclusiva quota di comproprietà¿, per cui l¿ambigua formulazione delle domande della petizione non può in ogni caso pregiudicare la posizione dell¿attrice, il Tribunale federale avendo già avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato da eventuali (erronee) domande inserite nel petitum, specialmente poi se nella propria motivazione la parte si era diffusamente soffermata su altri aspetti che avrebbero giustificato una sua diversa formulazione (ICCTF 23 aprile 2003, 4P.215/2002; II CCA 15 aprile 2004 inc. n. 12.2003.104);

che a fronte delle richieste petizionali, così intese, è incontestabile che all¿attrice debba essere riconosciuta la legittimazione attiva nella lite in esame, essa procedendo in causa per annullare la parte del rogito con cui essa sola, indipendentemente da quanto avesse fatto il marito, aveva disposto della propria quota di comproprietà (quota che costituisce di per sé un fondo, art. 655 cpv. 2 cifra 4 CC; cfr. Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, N. 23 ad art. 646 CC; Laim, Basler Kommentar, N. 22 ad art. 655 CC) e quindi, una volta annullato quell¿atto pubblico, per riottenere il diritto di proprietà sulla quota di comproprietà da lei donata;

che in tali circostanze è evidentemente escluso che l¿attrice debba agire in litisconsorzio necessario attivo con il marito, il quale in effetti nulla ha a che vedere, non essendo parte della donazione della quota di comproprietà in discussione, con quelle richieste;

che, per inciso, si osserva che la domanda di annullamento integrale del rogito apparentemente formulata e comprendente quindi anche la donazione dal padre alla figlia, avrebbe semmai giustificato di convenire in giudizio, in litisconsorzio necessario passivo, questi ultimi (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 178 ad art. 41; DTF 89 II 429, 113 II 450 consid. 3a), ritenuto però che tale mancanza, nonostante quanto preteso dai convenuti, non avrebbe in ogni caso comportato la reiezione della petizione, ma unicamente la diffida all¿attrice di completarla, pena il suo stralcio dai ruoli (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 45);

che, per il resto, non avendo i convenuti rimesso in discussione con le loro osservazioni il giudizio che respingeva l¿eccezione di carenza di legittimazione passiva ed avendo essi contestato una sola delle due motivazioni indipendenti -quella secondo cui l¿inoltro della petizione non costituirebbe un atto interruttivo del termine di perenzione annuale dell¿art. 31 CO, ma non quella secondo cui quel termine sarebbe già stato interrotto dal precedente scritto 16 gennaio 2003 (doc. F)- con cui il Pretore aveva respinto l¿eccezione di tardività dell¿azione, sicché quella censura è irricevibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 309), si ha che, in accoglimento dell¿appello, le eccezioni preliminari devono essere respinte;

che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri processuali (di complessivi fr. 3'050.-) e le indennità alle parti (di fr. 3'500.-) di primo grado devono tuttavia essere ridotti, atteso che, in conseguenza del presente giudizio, la decisione pretorile non pone più fine alla lite;

che la presente pronunzia rende priva d¿oggetto la richiesta di annullamento della limitazione della facoltà di disporre sulla quota di comproprietà litigiosa, ordinata a suo tempo in via cautelare dal Pretore e non ancora revocata, formulata dai convenuti alla scrivente Camera il 17 marzo 2006;

Per i quali motivi,

richiamati l¿art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L¿appello 26 agosto 2005 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 6 luglio 2005 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:

  1. Le eccezioni di tardività dell¿azione, di carenza di legittimazione attiva e di carenza di legittimazione passiva sono respinte.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1¿900.- e le spese di fr. 100.-, da anticipare come di rito, sono a carico dei convenuti, che rifonderanno all¿attrice fr. 2¿000.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d¿appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1¿000.-

da anticiparsi dall¿appellante, sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 1¿200.- per ripetibili d¿appello.

III. Intimazione:

  • legale

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente Il segretario

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