Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.08.2006 12.2005.136

Incarto n. 12.2005.136

Lugano 17 agosto 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.29 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 18 gennaio 2002 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 38'565.55 oltre interessi quale mercede per un contratto d’appalto, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di __________, a convalida del sequestro n. __________, domande alle quali il convenuto si è opposto e sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 24 giugno 2005 condannando il convenuto al pagamento dell’importo di fr. 32'587.35 oltre interessi, levando l’opposizione al PE per pari importo;

appellante il convenuto con atto d’appello 17 agosto 2005, con il quale chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all’importo di fr. 18'137.95 oltre interessi;

mentre l’attrice con osservazioni 6 ottobre 2005 postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: 1. Nel corso del 1998 la AO 1 ha eseguito diversi lavori comprendenti la fornitura, la posa e la verniciatura di porte e pannelli nella casa di proprietà di AP 1, ubicata sulla particella n. 1436 RFD __________. Per tali lavori essa ha emesso la propria fattura di fr. 38'565.55. L’importo non essendo stato pagato, la stessa ha chiesto, e ottenuto, a garanzia del proprio credito, il sequestro dell’immobile di proprietà del convenuto.

  1. Con petizione 18 gennaio 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di fr. 38'565.55 oltre interessi quale mercede per i lavori eseguiti, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso al PE n. __________ dell’UE di Lugano, a convalida del sequestro n. __________. L’attrice sostiene di aver eseguito regolarmente tutti i lavori previsti. Per quanto concerne i difetti, rileva di aver riparato alcuni difetti notificatile dalla direzione lavori, mentre la notifica di ulteriori pretesi difetti sarebbe tardiva, e comunque non conforme ai disposti legali perché non sufficientemente circostanziata.

  2. Con risposta 10 luglio 2002 il convenuto si è opposto alla petizione. Ammessa l’esecuzione delle opere di cui trattasi, ne rifiuta il pagamento adducendo l’esistenza di difetti e di danni causati durante l’esecuzione dei lavori, regolarmente e tempestivamente notificati. Egli contesta poi l’ammontare della mercede, rilevando che tra le parti era intervenuto un accordo solo in punto all’armadio per il locale riscaldamento, pattuito in fr. 2'600.- ma fatturato fr. 2'800.-. Per la rimanenza, mancando una quantificazione oggettiva della mercede, ritiene che la stessa sia compensata dal minore valore dell’opera dovuto a difetti e danni.

Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive domande, e così in sede di conclusioni.

  1. Con sentenza 24 giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione. Rilevata la tardività della notifica dei difetti e l’assenza di un nesso di causalità tra i lavori eseguiti e i danni riscontrati, egli ha poi determinato la mercede dovuta in fr. 32'587.35.

  2. Con appello 17 agosto 2005 il convenuto postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di ridurre a fr. 18'137.95 oltre interessi la somma dovuta a controparte.

Con osservazioni 6 ottobre 2005 l’appellata postula la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 6. I diritti del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO). Di principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e -in linea di principio- implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate (DTF 116 II 311; 109 II 41; 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, Der Werkvertrag, n. 1581, 1688 e 1835). Il diritto di scelta del committente viene ripristinato unicamente qualora l'appaltatore sia in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, quando tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se -nonostante la loro esecuzione- l'opera rimane difettosa (Gauch, op. cit., n. 1797, 1843 e 1846), oppure ancora, in applicazione dell’art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l’equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA 11 agosto 1993 in re G./P.; DTF 107 II 348).

  1. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La durata del termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il singolo caso (Chaix, Commentaire Romand, n. 17 ad art. 370 CO), ritenuto comunque che il termine è più breve se v’è il rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del committente (Gauch, op. cit., n. 2175; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 2. ed., n. 16 ad art. 370 CO).

  2. Il Pretore, premessa l’esistenza di un contratto d’appalto e ricordati i principi legali e giurisprudenziali che reggono la notifica dei difetti, ha considerato tardiva quella avvenuta in concreto ad opera del convenuto, rilevando che, contrariamente a quanto da questi sostenuto, le parti non avevano pattuito una regolamentazione derogante alla disciplina del CO. Il primo giudice ha rilevato che la notifica dei difetti il 6 maggio 1998 era tardiva perché, nonostante si trattasse di difetti apparenti, era avvenuta oltre un mese dopo la loro scoperta. Tuttavia, poiché l’appaltatrice era intervenuta per la loro eliminazione, ha ritenuto che con l’esecuzione della riparazione il committente si trovava nella medesima situazione che aveva al momento della consegna dell’opera, cosicché era nuovamente tenuto alla verifica ed alla tempestiva notifica di eventuali difetti, onere al quale non aveva fatto fronte. Per quanto concerne invece la successiva notifica dei difetti del 28 ottobre 1998, rilevato che il convenuto era in Ticino già il 5 agosto, il Pretore l’ha considerata tardiva perché avvenuta dopo 5 mesi dalla fine dei lavori e comunque dopo 2 mesi dalla loro verifica.

L’appellante censura la decisione impugnata, adducendo che le parti avevano pattuito un diverso regime per la notifica dei difetti, sostenendo che con la consegna dall’attrice al convenuto di una garanzia assicurativa del 10% dell’importo fatturato le parti avrebbero implicitamente pattuito un’estensione biennale del termine, durante il quale la notifica dei difetti era possibile, ciò indipendentemente dal momento della loro scoperta.

  1. Va avantutto rilevato che, in concreto, le parti non hanno addotto il fatto dell’intervenuto accordo, per il quale andrebbero applicate le norme SIA 118, che pertanto non tornano applicabili. La fattispecie deve pertanto essere giudicata solo in base alle norme del CO.

Per quanto riguarda ora la garanzia 4 giugno 1998, rilasciata dalla __________ (doc. 5), dalla stessa non è possibile dedurre che le parti abbiano voluto derogare al regime legale che disciplina la notifica dei difetti. Scopo di siffatta garanzia -con la quale l’istituto assicurativo si costituisce “debitore solidale della ditta tenuta a prestare la garanzia”- è infatti quello di tutelare il committente che ha pagato l'intera mercede contrattuale contro la possibile insolvenza dell'appaltatore durante il periodo di garanzia dell'opera per l'eventualità che questa risultasse difettosa. Null’altro si può ricavare dal testo della garanzia. Il richiamo alla sentenza di questa Camera pubblicata in Rep. 1993 (pag. 201) non si attaglia invece alla presente fattispecie, ritenuto che in quel caso la dichiarazione di garanzia -che è stata interpretata quale accordo inerente la prescrizione dell’azione per difetti e non quale deroga contrattuale al termine di notifica- emanava dell’appaltatore ed è quindi ben altra cosa rispetto alla garanzia di cui trattasi in concreto, rilasciata da un terzo che si impegna ad intervenire quale fideiussore solidale. Inconferente poi il richiamo all’art. 173 della norma SIA 118, perché, come già detto, non applicabile. Di conseguenza è da applicare il regime stabilito dal CO, segnatamente i già citati art. 367 e 370.

  1. L’appellante sostiene la tempestività della notifica del 6 maggio 1998 adducendo che, pur essendo i lavori terminati, l’opera non era ancora stata consegnata con la conseguenza che il termine di notifica non aveva iniziato a decorrere. Inoltre, contrariamente a quanto accertato nella sentenza impugnata, i difetti notificati non sarebbero stati riparati, sicché neppure era necessario procedere ad una nuova notifica.

Nella misura in cui sostiene che al momento dell’emissione della fattura l’opera non era stata consegnata, per cui il termine per la notifica dei difetti non avrebbe cominciato a decorrere, l’appellante introduce una nuova contestazione, mai sollevata in prima istanza, e come tale inammissibile, in appello essendo esclusa la facoltà di addurre fatti nuovi (art. 321 CPC). Peraltro l’argomento è comunque infondato, risultando chiaramente che l’appellante ha proceduto, tramite il proprio architetto, alla verifica della corretta esecuzione dei lavori e della fattura, ciò che ha permesso di allestire la liquidazione (teste arch. Giorgio Petrini, verbale 10 febbraio 2003, pag. 3).

Ciò premesso, appare comunque inutile esaminare la tempestività della notifica del 6 maggio 1998. Intervenendo per la loro riparazione l’appellata ha infatti implicitamente rinunciato a prevalersi di una eventuale tardività della notifica medesima. Non sarebbe infatti tutelabile, già solo dal profilo della buona fede, l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione gratuita ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia della di lei inadempienza.

In concreto l’intervento di riparazione non ha tuttavia permesso di eliminare il difetto originariamente notificato. Ciò non consente di ammettere la perenzione dei diritti della convenuta in conseguenza dell'asserita tardività della notifica del difetto riscontrato ancora dopo l’intervento inteso a riparare le finiture d’acciaio delle porte, dovendosi invece ritenere che l’attrice è stata inadempiente nel proprio obbligo di riparare correttamente l’opera da lei eseguita. Permanendo il difetto iniziale -interamente o anche parzialmente- nonostante la riparazione, non è necessaria una nuova notifica dei difetti e il silenzio non implica la tacita approvazione ai sensi dell’art. 370 CO (Rep. 1997, pag. 69). Ne discende che la notifica del 6 maggio 1998 dev’essere considerata sufficiente. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei lavori di riparazione ha inoltre quale conseguenza che il diritto di scelta del committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva rinunciare ad ulteriori interventi e chiedere la diminuzione della mercede come fatto nella presente causa.

In merito al contenuto della notifica, considerata insufficiente dall’appellata, gioverà rilevare che, nonostante la genericità della descrizione dei difetti, essa è stata in grado di individuarli ed ha pure tentato di porvi rimedio, sicché non può ora sostenere che la notifica non era sufficientemente circostanziata e non corrispondeva alle esigenze legali.

  1. Rimane da esaminare se i difetti di cui trattasi, che non sono stati eliminati, comportino un minor valore dell’opera, ritenuto che per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente, dovendosi quindi ritenere difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 114 II 244, consid. 5a; Gauch, op. cit., n. 1356 segg.). Così inteso, è evidente che il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997 n. 46; II CCA 5 gennaio 1998 in re C/H; 13.3.2006 in re B/W).

Per costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22 ottobre 1996 in re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell, Basler Kommentar, OR I, n. 7 e segg. ad art. 205 CO).

In questo ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA 27 novembre 1993 in re H. SA/G.).

  1. Nel caso di cui trattasi il perito ha rilevato che tutti i coprifili delle porte presentano dei difetti di laccatura, ciò che comporta una differenza tra la laccatura delle ante, dei telai e del lato frontale dei coprifili. Inoltre i profili curvi in acciaio non sono complanari con i coprifili, essendo inseriti in modo impreciso all’incontro del coprifilo verticale con quello orizzontale. Le ante non presentano per contro alcun difetto (perizia 6 febbraio 2004, pag. 2, 3). Il perito ha ritenuto che il costo totale di fr. 17'150.- fatturato dall’attrice per le 6 porte di cui trattasi era giustificato per un’esecuzione a perfetta regola d’arte, considerando che “il compenso chiesto per questa realizzazione dalla ditta AO 1 è tale da dover garantire un risultato di livello qualitativo elevato” (perizia 6 febbraio 2004, pag. 1; complemento di perizia pag. 2). Ha poi rilevato che per eliminare i difetti è necessario sostituire i coprifili, ciò che è però possibile unicamente previo smontaggio e rimontaggio completo dei telai delle porte, operazione che comporta una spesa di fr. 14'499.40 (perizia cit., pag. 3, 4), importo che in pari tempo considera quale minor valore dell’opera. Ora, è incontestabile che il danno è di natura puramente estetica -il che di principio non deve comunque andare a scapito del committente (II CCA 5 gennaio 1998 in re C./H., 19 aprile 2000 in re M. SA/C, 13.3.2006 in re B/W)- così come non è contestata la responsabilità dell’attrice per il difetto. Un spesa quale quella preventivata dal perito, che si avvicina al valore totale dell’opera (84,5%), potrebbe essere giustificata dall’esistenza di un difetto grave che permetta la ricusa dell’opera medesima (art. 368 cpv. 1 CO), ma non in un caso come quello in esame dove il difetto riscontrato è di natura puramente estetica, senza altre conseguenze in quanto a funzionalità e sicurezza dell'opera (Gauch, op. cit., n. 1757 e 1760) e non particolarmente grave, comunque non tale da rendere l’opera inutilizzabile, tanto che l’appellante -che neppure si confronta con il problema della gravità del difetto né con le sue conseguenze di natura estetica- neppure sostiene che, così come realizzata, essa sarebbe inaccettabile.

Stante la natura puramente estetica del difetto, il minor valore è difficilmente oggettivabile in termini economici e di conseguenza va stabilito facendo capo a prudente apprezzamento (art. 42 cpv. 2 CO; ICCTF 6 gennaio 1999 in re A. SA/K. consid. 6; Gauch, op. cit., n. 1667). Viste le particolarità dell’opera, nonché la natura e gravità dei difetti come sopra evidenziati, appare congruo, nel caso concreto, stabilire il minor valore dell’opera in fr. 3’430.-, pari al 20% del costo della prestazione fatturata. In tal misura l’appello può essere accolto, mentre una riduzione più estesa della mercede dell’appaltatore non si giustifica.

Ne segue il parziale accoglimento del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 17 agosto 2005 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 giugno 2005 della Pretura di Lugano, sezione 3, è riformata come segue:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

1.1. Di conseguenza AP 1, -, è condannato a versare alla AO 1, __________, l’importo di fr. 29'427,35 oltre interessi al 5% a partire dal 1 agosto 1998.

1.2. Entro tali limiti è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo n.__________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, come pure le spese di perizia, restano a suo carico in ragione di 1/4 e sono poste a carico del convenuto per i rimanenti 3/4 . Il convenuto rifonderà inoltre all'attrice fr. 2’300.-- a titolo di ripetibili.

II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.--

b) spese fr. 50.--

t o t a l e fr. 800.--

da anticipare dall'appellante, sono poste a carico per 1/4 della parte appellata e per i rimanenti 3/4 sono a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 600.- di ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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