Incarto n. 12.2005.117
Lugano 10 marzo 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.691 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa, con istanza 21 giugno 2004, da
AO 1 (I) rappr. dall¿RA 2
contro
AP 1 rappr. dall¿ RA 1
in materia di contratto di lavoro (licenziamento immediato) che il Segretario assessore della Pretura, con decisione 3 giugno 2005, ha accolto condannando la parte convenuta a versare all¿istante l¿importo di Fr. 6'150.60, mentre ha respinto una domanda riconvenzionale della convenuta.
Appellante la convenuta la quale, con atto d¿appello 17 giugno 2005, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere l¿istanza ed accogliere la sua domanda riconvenzionale con conseguente condanna dell¿istante a pagarle l¿importo di Fr. 1'977.55, mentre l¿istante, con osservazioni 28 giugno 2005, ne chiede la reiezione con conferma del primo giudizio.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
AO 1, dipendente dall¿ottobre 2003 presso la stazione di servizio a Caslano della AP 1, è stato licenziato con effetto immediato il giorno 7 maggio
Contestando l¿esistenza di validi motivi per il licenziamento immediato, egli ha chiesto la condanna della controparte a versargli il salario di Fr. 5'420.20 per i mesi di maggio e giugno 2004 e un¿indennità per licenziamento ingiustificato, ai sensi dell¿art. 337c CO, il cui ammontare è stato lasciato al giudizio del primo giudice.
La convenuta ritiene che il licenziamento in tronco sia giustificato dal comportamento del dipendente che non si premurava di far funzionare il sistema video registratore interno di sorveglianza, lasciandolo spento durante determinate ore di lavoro ed arrivando persino ad oscurare, con un tappo di plastica, una telecamera e che, per queste mancanze, è stato più volte ammonito senza tuttavia che tali comportamenti cessassero. Ne consegue che nulla gli è dovuto mentre, invece, risulterebbe debitore della datrice di lavoro per Fr. 785.05 a dipendenza di acconti ricevuti al di là del saldo delle sue pretese salariali sino al 7 maggio 2004 e di consumazioni private effettuate presso la stazione di servizio.
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto che le mancanze rimproverate all¿istante non fossero, prese singolarmente, motivo così grave da giustificare il licenziamento, che avrebbe potuto dimostrarsi lecito ed operante solo in presenza di ripetuti richiami con l¿espressa minaccia di licenziamento o tali da far intendere al lavoratore che, reiterate le mancanze, tale sarebbe stato il provvedimento adottato nei suoi confronti. Dall¿istruttoria nulla è apparso di convincente se non che, al proposito, l¿istante, assieme ad un altro dipendente, era stato unicamente sgridato per tali inadempienze. Da qui l¿accoglimento dell¿istanza con riconoscimento dell¿importo di Fr. 6'150.60 (Fr. 5'043.- per salario netto di maggio e giugno 2004 + Fr. 3'000.- per indennità di licenziamento ingiustificato ./. Fr. 1'892.40 per acconti ricevuti e non rimborsati) e la reiezione della domanda riconvenzionale.
AP 1 ricorre in appello chiedendo che il primo giudizio venga riformato nel senso di respingere l¿istanza ed accogliere la domanda riconvenzionale che determina in Fr. 1'977.55 da addebitare all¿istante. Quest¿ultimo, con le osservazioni all¿appello, ne propone l¿integrale reiezione.
Dei motivi delle parti in appello si dirà, per quanto necessario, nel seguito dei considerandi.
Il motivo del licenziamento in tronco dell¿istante non appare dalla lettera di disdetta (doc. B) ma è indicato, circa un mese e mezzo dopo, nella risposta 15 giugno 2004 della convenuta (doc. D) allo scritto 1 giugno 2004 dell¿O__________ che, per conto dell¿istante, contestava l¿esistenza di qualsiasi ragione giustificante quel provvedimento. In questa risposta si legge che ¿il signor AO 1 è stato più volte redarguito di lasciar sempre inserito la videocamera con registratore, ma purtroppo ai controlli effettuati a varie ore del giorno era sempre spento...¿ e la stessa motivazione è stato sostenuta in causa con l¿aggiunta che, fatto conosciuto dopo il licenziamento, aveva persino oscurato le telecamere di sorveglianza con un tappo di plastica. L¿istruttoria di causa ha permesso di appurare che il contabile della convenuta B__________ venne avvertito dal gerente responsabile C__________ del licenziamento senza però far cenno ai motivi solo esternatigli successivamente nel fatto che la telecamera ogni tanto non era in funzione (teste B__________) ma anche che lo stesso C__________ riferì alla proprietaria dello stabile in cui è ubicata la stazione di servizio che aveva licenziato l¿istante perché aveva aperto una sua valigetta lasciata non chiusa e per un altro motivo senza però specificarlo (teste P__________). Nemmeno il collega dell¿istante che ha saputo il mattino dopo del licenziamento è stato informato del motivo anche se le stesse mancanze gli erano pure state rimproverate (teste Pi__________) e la cosa avrebbe potuto servirgli di lezione. Tutto ciò lascia perplessi e potrebbe indurre a far credere, proprio perché il gerente non ne fece parola subito con coloro ai quali aveva riferito del licenziamento, che l¿allontanamento dell¿istante fosse dovuto ad altra situazione con il che, non essendo nemmeno dimostrato che il giorno del licenziamento l¿impianto di sorveglianza fosse inattivo si potrebbe ritenere non provata la tempestività del provvedimento rispetto all¿episodio ultimo che si afferma l¿avrebbe scatenato.
In ogni caso è pacifico che il fatto di non mettere in funzione l¿impianto di sorveglianza non possa rappresentare, preso singolarmente, un giusto motivo di licenziamento in tronco e lo dimostra lo stesso atteggiamento del gerente della convenuta che, al proposito, ha più volte mosso, oralmente, dei rimproveri all¿istante ed agli altri dipendenti (teste Pi__________) senza prendere più drastici provvedimenti, e quindi consentendo che tali mancanze non avevano compromesso la relazione di fiducia tra le parti. Trattasi così di mancanza lieve che però può assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se reiterata nel tempo nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme (licenziamento immediato) del ripetersi del medesimo comportamento (DTF 127 III 153). Ora gli avvertimenti della datrice di lavoro (richiami e sgridate come riferisce il teste P__________) non hanno mai contemplato la minaccia del licenziamento e, proprio perché espressi solo oralmente e solo genericamente riferiti dal teste Pi__________ non è possibile interpretare cosa doveva ragionevolmente dedurne l¿istante e quindi se doveva comprendere che quei rimproveri configuravano un avvertimento di licenziamento qualora l¿inadempienza si fosse ripetuta oppure solo un invito a modificare il comportamento mostrato sino a quel momento (TF 18.2.2003 4C.322/2002).
Anche tutte le lunghe considerazioni dell¿appellante attorno alla consapevolezza dell¿istante sull¿importanza della videosorveglianza in funzione del rischio di subire una rapina non mutano questa conclusione a fronte di una gestione piuttosto approssimativa di tutta la situazione da parte del gerente responsabile della convenuta così come appare dagli atti di causa in punto alle motivazioni del licenziamento. Nemmeno può essere presunto che il dipendente si dovesse rendere conto che le sgridate avrebbero condotto al licenziamento in tronco poiché, oggettivamente, la mancanza (non attivazione della videosorveglianza) non accresce il rischio di rapine, i cui possibili autori ne sono eventualmente dissuasi dall¿esistenza dell¿impianto come tale e non dal suo effettivo funzionamento che non è esternamente verificabile (cfr. la testimonianza P__________ che riferisce come tre delle cinque telecamere installate erano posizionate a solo titolo dissuasivo).
La circostanza riguardante il bollino apposto su una telecamera, per di più una di quelle non funzionanti (finte), riferito dalla teste P__________ non muta la sostanza dei fatti perché non andrebbe considerata quale mancanza tanto grave da far scattare, da sola, il licenziamento in tronco e perché nemmeno è provato che
fosse stato l¿istante, che a dire della teste aveva subito negato una sua responsabilità, a manometterla.
Quando sono dati i presupposti per un licenziamento ingiustificato, al giudice, nella determinazione di questa indennità, spetta un ampio potere di apprezzamento (DTF 116 II 300) che può essere rivisto solo in presenza di un abuso che, in concreto, non è assolutamente ravvisabile. Infatti l'esenzione del datore di lavoro dal pagamento di un'indennità in caso di licenziamento in tronco senza gravi motivi è giustificata, in via eccezionale, quando nel comportamento del datore di lavoro non è riscontrabile alcun comportamento censurabile oppure quando si è in presenza di una grave concolpa del dipendente il che, per i motivi di cui ai considerandi che precedono, non è. Inoltre un¿indennità non superiore alla mensilità di salario è già stata giudicata appropriata anche in presenza di una innegabile concolpa del lavoratore (II CCA 27.6.1997 B. c. I. SA).
L¿appellante censura anche l¿attribuzione all¿istante di un importo di Fr. 1'420,20 per indennità di malattia nel periodo 8/27 maggio 2004 quando invece l¿assicurazione le ha riversato solo la somma di Fr. 1'027.-. A parte il fatto che la convenuta si è ben guardata, in prima istanza, di esplicitare l¿incasso di questo importo, va rilevato che lo stesso non copre tutto il periodo di malattia perché la polizza prevedeva un termine di attesa di 7 giorni (cfr. lettera 24.11.2004 della V__________ a O__________).
Visto l¿esito dell¿appello, cade anche la richiesta di accoglimento della domanda riconvenzionale che l¿appellante, senza alcuna spiegazione e nessun calcolo dettagliato, aumenta a Fr. 1'977.55 rispetto all¿importo di Fr. 785.05 che aveva preteso in prima istanza.
Per i quali motivi
visti gli art. 337 e 337c CO
dichiara e pronuncia
L¿appello 17 giugno 2005 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse o spese. L¿appellante verserà a controparte l¿importo di Fr. 300.- per ripetibili d¿appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente Il segretario