Incarto n. 12.2005.109
Lugano 24 aprile 2006/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.350 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 4 giugno 2002 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto di accertare che non era parte nel rapporto contrattuale relativo al conto bancario n. __________ __________ presso la convenuta, di accertare l’inesistenza di alcun credito di quest’ultima nei suoi confronti e relativo a quel conto bancario e di accertare l’inesistenza di alcun credito della __________, __________, nei suoi confronti e sempre relativo a quel conto;
domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 maggio 2005 ha accolto limitatamente alle prime due richieste, dichiarando irricevibile la terza;
appellante la convenuta con atto di appello 1° giugno 2005, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare integralmente irricevibile la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 12 luglio 2005 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
A seguito della cessione, quel medesimo giorno __________ ha provveduto a bloccare presso di lei, limitatamente a Eur 426'082.46, il conto n. __________ __________ intestato a __________ (doc. F), società di cui AO 1 risultava essere uno dei beneficiari economici.
Con la petizione in rassegna, avversata dalla controparte sia per motivi d’ordine che di merito, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 formulando nei suoi confronti tre richieste, quella di accertare che egli non era parte nel rapporto contrattuale relativo al conto bancario n. __________ __________ (petitum n. 1.1), quella di accertare l’inesistenza di alcun credito della convenuta nei suoi confronti e relativo a quel conto bancario (petitum n. 1.2) e quella di accertare l’inesistenza di alcun credito della __________, nei suoi confronti e sempre relativo a quel conto (petitum n. 1.3).
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto le prime due richieste petizionali, dichiarando per contro irricevibile la terza, e con l’appello che qui ci occupa, cui l’attore si è opposto, la convenuta chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di dichiarare integralmente irricevibile la petizione, ribadendo in sostanza che le richieste in essa formulate non potevano essere oggetto di un’azione di accertamento.
Chiunque ha interesse giuridico e immediato a che l'esistenza o l'inesistenza di un diritto, l'autenticità o la falsità di un documento vengano accertate, può proporre azione di accertamento (art. 71 CPC). L'interesse all'azione di accertamento è un presupposto processuale (Hohl, Procédure civile, vol. I, p. 44 n. 133 con rif.), che deve sussistere ancora al momento del giudizio (DTF 123 III 385 consid. 4a; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 211) e che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC; DTF 123 III 49 consid. 1b; Rep. 1996 p. 224). La sua dimostrazione incombe all'attore (DTF 123 III 49 consid. 1a). Non ravvisando interesse degno di protezione, il giudice respinge la domanda senza entrare nel merito della lite (art. 99 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 e n. 238 ad art. 71; DTF 128 III 284 consid. 3b/bb; NRCP 2004 523).
Nella misura in cui tende a far constatare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato da leggi federali, l'azione di accertamento è retta dall'ordinamento federale medesimo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 235 ad art. 71; DTF 110 II 352 consid. 1, 123 II 414 consid. 7b, 129 III 295 consid. 2.2; ICCTF 17 agosto 2004 4C.147/2004 consid. 2). In tal caso le norme cantonali di procedura non hanno più portata propria, salvo per quanto riguarda l'accertamento di determinati fatti -come, appunto, l'autenticità di documenti- oppure questioni regolate dal diritto privato cantonale (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. ed., p. 195 n. 25; Hohl, op. cit., p. 44 n. 130; sentenza NRCP citata). Nella presente fattispecie non si ravvisano estremi del genere, né l’attore pretende il contrario. Ne discende che la proponibilità della petizione dev'essere giudicata esclusivamente in base al diritto federale.
Per diritto federale, l'interesse a un'azione di accertamento dev'essere concreto e attuale, giuridico o di mero fatto, purché appaia rilevante (“interesse legittimo”: DTF 110 II 352 consid. 2, 120 II 20 consid. 3a; sentenza ICCTF citata). Esso è in particolare dato quando vi sia insicurezza nelle relazioni giuridiche tra le parti, quando tale insicurezza possa essere eliminata con l’accertamento dell’esistenza o del contenuto di un rapporto giuridico e quando non si possa ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in una tale situazione di insicurezza, che ostacolerebbe le sue decisioni o la sua libertà di movimento (Hohl, op. cit., p. 45 n. 136 segg.; Vogel/Spühler, op. cit., p. 193 n. 23; DTF 110 II 352 consid. 2, 120 II 20 consid. 3a, 123 III 414 consid. 7b; sentenze NRCP e ICCTF citate). L’azione di accertamento, che dev’essere inoltrata nei confronti della persona verso cui esiste l’interesse all’accertamento (sentenza ICCTF citata), è inoltre di natura sussidiaria e deve di principio essere l’unico mezzo processuale per la tutela di quel rapporto giuridico, ritenuto che essa non è pertanto ammissibile quando è possibile far valere quel diritto con un’azione costitutiva o condannatoria (ICCTF 17 agosto 2001 4C.369/2000, 17 agosto 2004 4C.147/2004 consid. 2).
Nel caso di specie è senz’altro a ragione che la convenuta ritiene che le richieste oggetto dei petita n. 1.1 e 1.2 non possano essere oggetto di un’azione di accertamento e quindi, atteso che il petitum n. 1.3 era già stato dichiarato irricevibile dal Pretore con decisione ormai passata in giudicato, che l’intera petizione debba essere dichiarata irricevibile.
7.1 È innanzitutto indiscutibile che i primi due petita, pur essendo stati esposti in modo distinto e separato, in realtà costituivano unicamente gli strumenti rispettivamente il mezzo per ottenere l’accertamento postulato con il terzo petitum, per cui, quest’ultimo essendo stato dichiarato irricevibile, appare del tutto logico che anche questi altri debbano seguire il suo destino. Oltretutto la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire l’inammissibilità delle domande di accertamento, come devono così essere considerate quelle oggetto dei petita n. 1.1 e 1.2, che hanno solo carattere preparatorio per altre cause o pretese (DTF 84 II 685 consid. 4).
7.2 Le domande contenute nei primi due petita non potrebbero in ogni caso essere oggetto di un’azione di accertamento nemmeno se non fossero in relazione con il petitum n. 1.3 e si volesse invece ammettere che esse avevano una portata propria. Pur essendo vero che tra le parti vi era incertezza giuridica sull’esistenza o meno di un rapporto contrattuale diretto tra loro riferito al conto n. __________ __________ rispettivamente sull’esistenza o meno di un credito della convenuta nei confronti dell’attore a dipendenza di quel conto e che le domande di accertamento formulate erano tali da eliminare quelle incertezze, non risulta che non si potesse ragionevolmente pretendere dall'attore di rimanere in quella situazione di insicurezza. A seguito della cessione -il cui presunto carattere fittizio o simulato è stato evocato dall’attore irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC) e non può quindi essere considerato- a __________ delle sue contestate pretese nei confronti dell’attore (doc. E), la convenuta non vanta in effetti (più) alcun credito nei suoi confronti, per cui l’attore non ha ragionevolmente motivo di convenirla in giudizio con delle richieste di accertamento negativo, che, quand’anche fossero fondate nel merito, sarebbero in definitiva fini a sé stesse, senza conseguenze pratiche e quindi assolutamente inutili (Bodmer, Die allgemeine Feststellungsklage im schweizerischen Privatrecht, p. 90; DTF 35 II 736 consid. 3, 55 II 135): non risulta, in effetti, che l’insicurezza nei confronti della convenuta su quelle questioni causi un pregiudizio attuale e concreto all’attore e dunque ostacoli in qualche modo le sue decisioni o la sua libertà di movimento. Il fatto, evocato dall’attore, che l’accoglimento di quei petita potrebbe forse indurre __________ a rivedere la sua posizione e quindi -ed è questo che in definitiva gli interessa e soprattutto limita la sua libertà di movimento- a sbloccare gli Eur 426'082.46 presenti sul conto n. __________ __________ intestato a __________, non basta in ogni caso per ammettere l’ammissibilità delle richieste di accertamento in parola, la dottrina e la giurisprudenza avendo già avuto modo di stabilire che l’interesse ad un accertamento giuridico è dato solo nella misura in cui la sentenza di accertamento passa in giudicato e dunque può vincolare le parti in causa (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., § 59 N. 13a), ciò che non è il caso se l’accertamento ha unicamente lo scopo di indurre altre persone che non sono parti al procedimento a tenere un determinato comportamento (Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., ibidem; DTF 35 II 736 consid. 3, 93 II 11 consid. 2c).
7.3 Abbondanzialmente, si osserva infine che nulla impediva già sin d’ora all’attore, quanto meno tramite __________ (che già attualmente agisce sulla base delle sue istruzioni e per altro risulta essere già stata autorizzata a procedere in tal senso, cfr. doc. I), di azionare direttamente __________ con una domanda condannatoria volta al pagamento della somma bloccata sul conto n. __________ __________.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 1° giugno 2005 di AP 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 maggio 2005 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
La petizione 4 giugno 2002 di AO 1 è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'500.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 36’750.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 5’450.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 5’500.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario