Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.06.2005 12.2004.85

Incarto n. 12.2004.85

Lugano 7 giugno 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00069 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 12 luglio 2001 da

AO 1 rappr. dall RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio limitatamente alla somma di fr. 52'423.05 oltre interessi e la conseguente condanna della convenuta al pagamento di quel medesimo importo, domande avversate da quest’ultima che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento dapprima di Lit. 12'550'000 e FF 54'500.- più interessi e in seguito di altre Lit. 25'064'520 più interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 22 aprile 2004, con cui, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 51'074.25 più interessi, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE, e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante la convenuta con atto di appello 5 maggio 2004, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per il corrispettivo in Eur di complessive Lit. 37'614'520 più interessi, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 18 giugno 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con la petizione in rassegna la ditta italiana AO 1 procede nei confronti della ditta svizzera AP 1 al fine di ottenere il pagamento di una serie di forniture di imballaggi in cartone, per complessive Lit. 66'691'550. Nel petitum di causa essa ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla controparte al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio limitatamente all’importo di fr. 52'423.05 oltre interessi (pari al controvalore in franchi del debito in lire, ritenuto un cambio di 1'272.18 Lit./fr., cfr. doc. V) e la conseguente condanna di quest’ultima al pagamento di quella medesima somma.

  2. La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di FF 54'500.- più interessi, somma corrispondente al minor valore, scontato ai suoi clienti francesi, di alcuni cartoni difettosi, e di Lit. 12'550'000 più interessi, somma poi aumentata a Lit. 37'614'520, per aver in seguito dovuto far realizzare da terzi gli impianti e i film necessari alla produzione dei nuovi cartoni e imballaggi, quelli originali essendo indebitamente trattenuti dall’attrice.

  3. Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 51'074.25 più interessi, somma per la quale ha pure rigettato l’opposizione interposta al PE, ed ha respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure, preso atto che la fattispecie, di carattere internazionale, era retta dalla CVIM, ha in sostanza ritenuto che l’attrice, per quanto fornito, aveva diritto al controvalore in franchi di Lit. 64'975'610, mentre la convenuta, che frattanto aveva abbandonato la pretesa per il minor valore dei cartoni poi rivenduti in Francia, era malvenuta ad esigere il pagamento delle spese per la realizzazione di nuovi impianti e film da parte di terzi, ritenuto che la sua precedente inadempienza legittimava la controparte a trattenere gli impianti e i film ancora in suo possesso (art. 71 e 80 CVIM).

  4. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per il corrispettivo in Eur di Lit. 37'614'520 più interessi. A suo giudizio, il Pretore non avrebbe potuto accogliere la pretesa attorea formulata in franchi ritenuto che il debito di base era pacificamente in lire, tanto più che nemmeno risultava né era stato provato quale fosse il tasso di cambio determinante, che, riferendosi a più forniture, doveva oltretutto essere indicato per ogni singola scadenza. La petizione doveva inoltre essere respinta anche per il fatto che non era logico e dunque corretto chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione e solo in seguito, quale conseguenza, la condanna al pagamento, che -come detto- del resto era da respingere. Infine, dal momento che la pretesa attorea, in considerazione di quanto precede, non doveva essere accolta, ne conseguiva che l’eccezione che aveva indotto il primo giudice a respingere la sua domanda riconvenzionale, cioè la sua precedente inadempienza, non trovava più applicazione, sicché quest’ultima causa doveva pure essere accolta.

  5. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.

  6. Con la prima censura d’appello la convenuta rimprovera al Pretore di aver accolto una petizione espressa in franchi nonostante il debito di base fosse in lire, rilevando poi che nemmeno risultava né era stato provato quale fosse il tasso di cambio determinante, che, riferendosi a più forniture, doveva oltretutto essere indicato per ogni singola scadenza. A torto.

6.1 L’eccezione circa la mancata prova del tasso di cambio, che -contrariamente a quanto preteso nell’appello- era stato chiaramente indicato nella petizione (p. 3) e nella replica (p. 4), ma non contestato in risposta o duplica e dunque ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 618 ad art. 169), è stata sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale ed è quindi proceduralmente irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 28 ad art. 78). Analoga conclusione s’impone per l’eccezione circa la mancata prova del tasso di cambio per ogni singola scadenza, circostanza che è stata invece addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

6.2 Anche l’eccezione in merito alla valuta nella quale era stata allestita la petizione è irricevibile, siccome formulata solo in sede conclusionale. Nel fatto che in risposta (p. 2) la convenuta si sia limitata ad affermare che “il credito vantato dalla controparte, indipendentemente dalla valuta, è integralmente contestato”, non si può in effetti intravedere una valida eccezione in tal senso, atteso che l’avverbio “indipendentemente” ha il significato di “lasciando da parte” rispettivamente “a prescindere” (cfr. Devoto/Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, p. 935), espressione quest’ultima che a sua volta è sinonimo di “facendo astrazione, eccettuando” (Devoto/Oli, op. cit., p. 1469), il che dunque sta a significare che la questione della valuta non era contestata ed era dunque ammessa (art. 170 cpv. 2 CPC).

Ma fosse anche stata ricevibile, l’eccezione avrebbe in ogni caso dovuto essere disattesa nel merito. Come giustamente rilevato dal Pretore, il giudice è in effetti legittimato ad accogliere una petizione tendente al pagamento di un importo espresso in franchi svizzeri anziché in valuta straniera, allorquando -come nel caso di specie (cfr. doc. V)- prima dell’inoltro dell’azione, per motivi legati al procedimento esecutivo, il creditore ha convertito il suo credito in valuta legale svizzera in applicazione dell’art. 67 cpv. 1 cifra 3 LEF (Schraner, Zürcher Kommentar, N. 219 ad art. 84 CO; RVJ 1997 p. 177). Sennonché, avendo l’attrice dato atto, nelle sue osservazioni (p. 4), che la sentenza appellata non impediva in alcun modo alla convenuta di tacitarla con il versamento di quanto dovuto anche nella valuta straniera, soluzione cui essa non si è opposta, nulla osta a che tale facoltà, che in realtà non risulta dal giudizio impugnato, venga precisata formalmente nel dispositivo della causa.

  1. Pure infondata è la censura secondo cui la petizione doveva essere respinta in quanto non era possibile chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione prima della relativa condanna al pagamento. Sanzionare l’attrice per questa sola ragione sarebbe in effetti costitutivo dell’eccesso di formalismo (sulle condizioni per ammettere un eccessivo formalismo, cfr. ICCTF 6 giugno 2003 4P.46/2003), essendo incontestabile, a prescindere dall’erronea formulazione del petitum petizionale, che la domanda di rigetto dell’opposizione presupponeva l’accertamento del relativo credito e non viceversa.

  2. Priva di fondamento è infine anche la censura con cui la convenuta chiede di accogliere parzialmente la domanda riconvenzionale in considerazione del fatto che la pretesa attorea, alla luce delle precedenti eccezioni, doveva essere respinta. Se anche si volesse sottacere il fatto che queste ultime -come detto- non hanno in realtà trovato conferma in questa sede, ciò che già esclude il benfondato della censura, non vi è chi non veda come il loro eventuale accoglimento non avrebbe in ogni caso migliorato la posizione della convenuta in punto alle sue richieste riconvenzionali, visto e considerato che le stesse non avrebbero in alcun modo modificato l’esistenza della sua precedente inadempienza, non contestata, che legittimava la controparte a trattenere gli impianti e i film in suo possesso.

  3. Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato, ferma restando però l’opportunità di meglio precisare, ai sensi dei considerandi, il dispositivo n. 1.1 del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 5 maggio 2004 di AP 1 è respinto. Il dispositivo n. 1.1 della sentenza 22 aprile 2004 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così puntualizzato:

1.1 La AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di Eur 33'557.10 (già Lit. 64'975'610), corrispondenti a fr. 51'074.25, oltre interessi al 5% dal 20 giugno 2001.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 1’500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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