Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.04.2005 12.2004.38

Incarto n. 12.2004.38

Lugano 21 aprile 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.591 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24 settembre 2002 da

AO 1

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dalla convenuta al pagamento della somma di fr. 17'092.10 oltre interessi al 6% dall’11 aprile 2002 e spese esecutive nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no 885330 dell’UE di Lugano quale pagamento di prestazioni contabili e amministrative;

domande avversate dalla convenuta e che il Segretario assessore con sentenza 29 gennaio 2004 ha parzialmente accolto;

appellante la convenuta che, con appello 12 febbraio 2004 chiede la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere la petizione;

mentre l’attrice, con osservazioni 12 marzo 2004, postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con petizione 24 settembre 2002 la AO 1 ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di 17'092.10 oltre interessi al 6% dall’11 aprile 2002 e spese esecutive - nonché il rigetto dell’opposizione interposta al PE no 885330 dell’UE di Lugano - quale pagamento di prestazioni contabili e amministrative svolte negli anni dal 1993 al 1994 a favore della AP 1

Con risposta 23 ottobre 2002 la AP 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione, contestando l’ammontare della mercede richiesta, considerato eccessivo, ed invocando la perenzione (recte: prescrizione) della pretesa.

  1. Con la decisione impugnata il Segretario assessore, in luogo e vece del Pretore, ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 8'111,90 e interessi al 5% da varie date. L’eccezione di prescrizione è stata respinta dal primo giudice che ha ritenuto applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione dell’art. 127 CO e non quello quinquennale dell’art. 128 CO invocato dalla convenuta.

  2. Con appello 12 febbraio 2004 la convenuta chiede la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di respingere integralmente la petizione per prescrizione del credito, argomentando che il Pretore avrebbe applicato a torto la prescrizione decennale invece di quella quinquennale.

Con osservazioni 12 marzo 2004 l’appellata propone la reiezione del gravame.

  1. L’art 127 CO dispone che si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. A fianco del termine di prescrizione ordinario, il CO ha istituito un termine di prescrizione più corto, di 5 anni, per alcune pretese che, secondo la prassi commerciale, sono adempiute presto, tanto da giustificare la presunzione di adempimento che sta alla base della prescrizione già dopo un termine più breve. Ne fanno parte, tra altre, quelle relative a lavori artigianali, vendita di merce al minuto, cura medica, funzioni d’avvocato, procuratore e notaio, rapporti di lavoro di lavoratori (art. 128 cifra 3 CO). La prescrizione breve dell’art. 128 CO configura un’eccezione alla disposizione generale dell’art 127 CO (DTF 109 II 112, cons. 2b; Rep. 1992 pag. 273) e, come tale può essere interpretata in modo restrittivo (Rep. 1992 pag. 273 e rif.). Dottrina e giurisprudenza non hanno invero risolto in modo definitivo e univoco il campo d’applicazione di questa norma. Il Tribunale federale, chiamato a pronunciarsi in materia di prescrizione di mercede per lavori artigianali, ha però precisato che il criterio determinante per l’applicabilità della prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO è unicamente il genere di lavoro che l’appaltatore si è impegnato a eseguire con il concreto contratto d’appalto, ritenendo invece non rilevante se la prestazione sia effettuata da un artigiano (DTF 116 II 428 cons. 1c; Rep. 1992 pag. 273; Rep. 1982, pag. 395 seg.). In applicazione di questi principi, il tribunale commerciale di Zurigo (Handelsgericht), chiamato ad esprimersi in materia di mercede del fiduciario, ha rilevato che per la questione della prescrizione non ci si deve basare sull’intera attività di una determinata categoria professionale, ma è da considerare solo il lavoro concretamente svolto. Ha quindi ritenuto che solo nella misura in cui l’attività effettivamente svolta dal fiduciario coincide con quella tradizionalmente esplicata da un avvocato è possibile applicare la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO, che è invece esclusa allorquando il fiduciario è attivo segnatamente nel campo della revisione, attività che si differenzia in modo netto da quella tipica dell’avvocato (ZR 100 Nr. 28).

  2. Nel caso concreto è quindi da esaminare se il lavoro svolto dall’appellata sia assimilabile a quello delle categorie professionali indicate nell’art. 128 cifra 3 CO, segnatamente dell’avvocato, nel qual caso potrebbe giustificarsi l’applicazione della prescrizione quinquennale. Parte attrice ha addotto di aver svolto per la convenuta “prestazioni contabili e amministrative”. La convenuta non ha contestato tale assunto, sostenendo tuttavia che il lavoro svolto da controparte rientra tra quelli di altre categorie professionali le cui pretese si prescrivono in cinque anni, affermando che, le prestazioni dell’attrice non essendo di natura puramente contabile, le relative pretese si prescrivono anch’esse in 5 anni.

Dall’esame del dettaglio delle fatture si evince che le prestazioni svolte dall’attrice riguardano sostanzialmente lavori di contabilità nonché consulenze amministrative e aziendali relative ad un esercizio pubblico (doc. B-E). Non risulta invece, né la convenuta lo pretende, che essa si sia occupata di questioni giuridiche o abbia svolto attività richiedenti una specifica formazione giuridica che, come tali, potrebbero rientrare nel campo d’attività tipico dell’avvocato. Anzi, risulta piuttosto che l’appellata non si è occupata delle questioni legali, per le quali è invece stato incaricato uno studio legale, come si può desumere dalla fattura 26 settembre 1994 (doc. C: dettaglio fattura, ultime due voci in fondo). Non vi sono quindi motivi per applicare alle note d’onorario dell’appellata la prescrizione quinquennale dell’art. 128 cifra 3 CO. Di conseguenza, il termine decennale di prescrizione dell’art. 127 CO non essendo incontestatamente ancora decorso al momento dell’avvio della procedura esecutiva nei confronti della convenuta, il Segretario assessore ha respinto a ragione l’eccezione di prescrizione.

Ne discende che l'appello, infondato, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per questi motivi

pronuncia: 1. L'appello 12 febbraio 2004 di AP 1 è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.-

b) spese fr. 50.-

fr. 400.-

sono posti a carico dell’appellante, il quale rifonderà a controparte fr. 600.- di ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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