Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.10.2005 12.2004.202

Incarto n. 12.2004.202

Lugano 12 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Rampini (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.243 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa, con petizione 17 aprile 2002, da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con la quale si chiede, in materia di annullamento parziale di un contratto, la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 1'896'721.-, domanda avversata dalla convenuta che ha sollevato, tra l’altro, l’eccezione di intempestività dell’azione per decorrenza del termine di perenzione in relazione all’annullamento di un contratto per vizio della volontà discussa all’udienza preliminare limitata del 9 dicembre 2002, eccezione che il Pretore ha respinto con sentenza 25 ottobre 2004.

Appellante la convenuta che, con appello 16 novembre 2004, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di accogliere l’eccezione e, di conseguenza, respingere integralmente la petizione, mentre l’attore, con osservazioni 14 gennaio 2005, postula la reiezione dell’appello.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. L’ing. AO 1, dirigente industriale della __________ dall’agosto1988, ha venduto, il 4 marzo 1997, alla AP 1 di __________ 10'000 azioni della __________, incorporate in 3 certificati azionari, al prezzo di Lit 507'000'000.-. Queste azioni, rappresentanti il 5% del capitale della __________ (ora __________) gli erano state cedute gratuitamente al momento della sua assunzione in azienda.

Con scritto 24 settembre 2001 l’ing. AO 1 ha risolto il contratto di compravendita per vizio della volontà, adducendo che solo nella primavera di quell’anno venne a conoscenza del fatto che il controverso negozio era stato perfezionato poco prima che si procedesse ad un aumento del capitale azionario della società da Lit 2 miliardi a Lit 10 miliardi, che gli era stato sottaciuto e che, del pari, a quell’epoca, egli venne altresì a conoscenza che il fatturato della __________ superava i Lit 200 miliardi, per cui la sua quota societaria aveva un valore nettamente superiore rispetto al prezzo pattuito nel 1997.

La AP 1 ha negato che il venditore all’epoca della conclusione del contratto fosse stato indotto in errore.

  1. Stante l’impossibilità di comporre bonariamente il litigio, AO 1, con petizione 17 aprile 2002, ha convenuto in giudizio la __________, chiedendo l’annullamento “parziale” del contratto di compravendita per dolo, rispettivamente per errore essenziale, e postulando nel contempo il risarcimento di un danno di Fr. 1'517'377.- oltre ad un ulteriore danno per interessi di Fr. 379'344.-, per complessivi Fr. 1'896'721.-.

La domanda è stata avversata dalla convenuta, la quale, fra le eccezioni e le contestazioni che qui non interessano, ha sollevato l’eccezione della perenzione della pretesa, poiché la dichiarazione di invalidità del contratto sarebbe tardiva siccome formulata dopo lo spirare del termine di un anno (art. 31 CO) da quando l’attore aveva avuto conoscenza dei fatti.

  1. Con sentenza 25 ottobre 2004 il Pretore, dopo che le parti avevano limitato l’udienza preliminare alla discussione di questa eccezione di perenzione, l’ha respinta osservando che l’istruttoria di causa aveva permesso di acclarare che l’attore era venuto a conoscenza con certezza del reale valore delle azioni, nel maggio/giugno 2001, a seguito di una valutazione della __________ eseguita dalla __________ nello stesso periodo. Il fatto poi che l’attore avesse delle funzioni dirigenziali in azienda, che avesse seguito un corso di lettura e comprensione dei bilanci, nonché che fosse a conoscenza del fatturato della società, ancora non significava che egli avesse la certezza del vizio già in epoca precedente il maggio/giugno 2001. Anche le traversie fiscali che hanno coinvolto il titolare __________ non sono di per sé motivi sufficienti per ritenere che l’attore avesse la conoscenza certa dell’errore in cui fu indotto al momento della stipulazione del contratto. Semmai questa circostanza avrebbe potuto insinuargli un dubbio, ma ciò non era ancora sufficiente per far decorrere il termine di perenzione.

  2. Contro il premesso giudizio la convenuta si è aggravata in appello, rimproverando al Pretore di aver preso in considerazione dei fatti emersi nel corso dell’istruttoria che non erano stati addotti dall’attore negli allegati preliminari. In particolare l’attore avrebbe dichiarato di essere venuto a conoscenza della valutazione della __________ direttamente da un funzionario della __________ers e non da voci che circolavano nell’azienda o dal signor __________ mentre l’istruttoria ha confermato che nessuno della __________ informò l’attore intorno alla valutazione della __________ e che mai l’ing. AO 1 partecipò a delle riunioni con i consulenti della __________. Le circostanze riferite dal teste __________ sulle quali il Pretore ha fondato il suo giudizio erano quindi nuove e mai erano state allegate dall’attore con la conseguenza che il Pretore avrebbe disatteso il principio attitatorio che governa il codice di rito. L’istruzione probatoria non ha infatti lo scopo di completare una carente allegazione probatoria o di correggere delle dichiarazioni false rese da una delle parti negli allegati preliminari. I testi __________ e __________, poi, avrebbero riferito intorno a temi che non erano stati indicati all’udienza preliminare per giustificare la loro audizione. L’attore non si è limitato ad affermare di aver scoperto il dolo nel mese di maggio/giugno 2001, ma ha aggiunto dettagli e circostanze diversi da quelle che sono stati presi in considerazione dal Pretore. In concreto si è quindi in presenza non di un allargamento del substrato fattuale, ma di un vero e proprio insanabile cambiamento dei fatti posti a giudizio.

L’appellante critica ancora la sentenza del Pretore ritenendo che questi avrebbe proceduto ad una arbitraria valutazione dei fatti, poiché i testi __________ e __________ sono inattendibili. Infatti entrambi erano dipendenti della __________ ed avevano successivamente fondato, insieme all’attore, una nuova società concorrente, mentre il teste __________ è il commercialista dell’appellato. Per di più questi testi dovevano essere escussi per via rogatoriale per rispondere a domande e controdomande che erano già state vagliate dal Pretore e solo la loro citazione diretta presso la Pretura ha consentito al patrocinatore dell’attore di influenzare quest’ultimi, nonché di modificare ed ampliare i quesiti in funzione di quanto avevano già dichiarato i dipendenti della __________, sentiti presso il Tribunale di Milano. Contesta che dalla testimonianza di __________ risulta che questi abbia riferito all’attore che da una prima stima la valutazione dell’azienda si aggirava intorno a Lit 100 miliardi, mentre sulla stessa circostanza il teste __________ riferisce indirettamente poiché il fatto gli sarebbe stato confidato dall’attore ed anche la testimonianza di __________ è indiretta, giacché costui si limita a riportare circostanze inveritiere confidategli sempre dall’attore per le quali l’azienda era stata valutata, nel maggio 2001, attorno a Lit 200 miliardi.

Eccepisce anche che la signora __________ è stata sentita in regime di interrogatorio formale pur non avendo alcun ruolo nella AP 1, con la conseguenza che costei deve essere risentita come teste in appello.

Infine l’appellante sostiene che l’attore sapeva del valore delle azioni vendute ben prima del maggio 2001 poiché egli era a conoscenza dell’andamento economico dell’azienda ed era in grado di leggere i bilanci avendo seguito un corso ad hoc all’inizio dell’anno 2000 e perché, ancora, conosceva già almeno dal settembre/ottobre dell’anno 1999 le traversie fiscali del signor __________ al quale, in quell’occasione, veniva contestato che i bilanci societari non rispecchiavano la reale situazione dell’azienda.

Con tempestive osservazioni l’attore ha controdedotto che nella specie i testi sentiti hanno chiarito e precisato quanto già era stato esposto nelle comparse scritte. Di conseguenza non v’è stata una modifica del substrato fattuale. Ciò che importa è che egli è venuto a conoscenza del dolo solo nel mese di maggio/giugno 2001 ed il Pretore ha allargato il substrato fattuale, senza modificarlo, per approfondire le allegazioni scritte e per avvicinarsi alla verità materiale. Egualmente il primo giudice ha valutato correttamente le prove secondo il suo libero convincimento, dandone ragione nella sentenza. L’audizione dei testi di parte attrice in Pretura avrebbe poi permesso e garantito all’appellante di controinterrogare i testi senza alcuna limitazione e le loro testimonianze sono chiare e il senso delle dichiarazioni rese non possono essere distorte. In relazione all’audizione della signora __________ attraverso l’interrogatorio formale, precisa che solo in appello vengono mosse delle contestazioni sulle modalità con le quali la stessa, moglie del presidente della __________ e azionista della società, è stata sentita.

Con riferimento al merito della questione sottoposta a giudizio, ossia all’eventuale decorrenza del termine per impugnare il contratto, prima del mese di maggio/giugno 2001, l’appellante nega che egli potesse averne una conoscenza certa per aver partecipato ad un corso di un solo giorno sulla lettura e la conoscenza dei bilanci della società. Inoltre la controparte, cui era imposto l’onere della prova, non è neppure riuscita a dimostrare che dal procedimento penale avviato nei confronti del signor __________ l’attore fosse riuscito ad avere informazioni sufficienti per scoprire il dolo ritenuto che il semplice dubbio, per prassi, non è sufficiente a far decorrere il termine dell’art. 31 CO.

  1. L’appellante chiede una nuova audizione testimoniale, in appello, dei testi __________ e __________ e della signora __________ qualora questa Camera lo ritenesse utile per il proprio convincimento. Il che non è.

Con riferimento alla pretesa audizione irrituale, nelle forme dell’interrogatorio formale, della signora __________ va osservato che, all’udienza preliminare, la convenuta si era opposta all’audizione della signora quale testimone, mentre, al momento in cui essa è stata sentita formalmente, non ha mosso alcuna obiezione sia in ordine alle modalità con cui si procedeva, sia in relazione alle domande che vennero formulate. Indipendentemente dal suo fondamento, l’obiezione sollevata per la prima volta in appello si pone in contrasto con i principi che governano la buona fede processuale. Difatti questo principio obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo immediatamente, in un momento in cui sia ancora possibile rimediarvi, e le vieta di attendere passivamente l’esito della causa, allo scopo di prevalersene – se del caso – successivamente dinnanzi all’autorità di ricorso (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI App., ad art. 228 m. 17 e N. 407).

  1. L’udienza preliminare è stata limitata al tema di sapere se il vizio del consenso sollevato dall’attore è stato fatto valere tempestivamente. A norma dell’art. 31 CO il contratto viziato da errore o dolo si considera ratificato se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione (cpv. 1). Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti (cpv. 2). Come ha ricordato il Pretore nella sua sentenza, il termine perentorio annuale dell’art. 31 CO (DTF 114 II
  1. non conosce sospensioni o interruzioni (Schmidlin, Berner Kommentar, ad art. 31 N. 127 e 134) ed inizia a decorrere dal momento della conoscenza certa dell’errore o del dolo. Fino a quando l’errans nutre dei dubbi, il termine non decorre (DTF 108 II 105; 82 II 426; Schmidlin, op. cit., ad art. 31 N. 128; BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 12; Engel, Traité des obligations en droit suisse, IIa ed. pag. 340). In caso di dolo occorre che la vittima scopra non solo l’errore, ma anche l’inganno che ne costituisce la causa. Se il dolo si è configurato per omissione, la vittima deve aver avuto conoscenza di tutti i fatti essenziali che l’autore gli ha intenzionalmente dissimulato. Sono essenziali tutti quelli per i quali, se ne avesse avuto conoscenza, la vittima non avrebbe perfezionato il contratto (SJ 1988 pag. 487 consid. 2a). L’attore ha comunicato alla convenuta di non ritenersi vincolato dal contratto il 24 settembre 2001. Controverso è sapere quando e come l’attore è venuto a conoscenza dell’errore/dolo. Compete a chi si avvale del vizio della volontà provare di aver osservato il termine (BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 16), mentre incombe all’altro contraente provare che l’errans ha ratificato il contratto quantomeno per atti concludenti in piena conoscenza del vizio della volontà (DTF 108 II 106; BSK OR I-Schwenzer, ad art. 31 N. 17 e 24; Schmidlin, Berner Kommentar, ad art. 31 N. 121), almeno un anno prima la dichiarazione della risoluzione del contratto (Engel, op. cit. pag. 343 in fine).

6.1. Dapprima occorre esaminare se l’appellante ha ratificato il contratto perfezionato il 4 marzo 1997 per atti concludenti negli anni successivi come implicitamente sostiene il ricorrente, rilevando che l’ing. AO 1, nella sua veste di quadro dirigente e di persona cognita della lettura dei bilanci di un’azienda, conosceva già prima del 24 settembre 2000 (un anno prima della risoluzione del contratto) che l’azienda aveva un valore superiore rispetto a quello che gli era stato prefigurato al momento della conclusione del contratto. Nel caso in esame da nessuna prova acquisita agli atti può essere desunto un comportamento dell’attore dal quale si possa dedurre che egli dovesse considerare valido il controverso contratto (CR CO I- Schmidlin, ad art. 31 N. 39; idem in Berner Kommentar, ad art. 31 N. 119 e seg.). L’appellante non ha recato la prova che l’attore, già prima del 24 settembre 2000, fosse pienamente consapevole e certo del vizio della volontà che ha fatto valere in causa. Questo onere incombeva alla convenuta e non all’attore. Per procedere ad una valutazione seria ed attendibile dell’azienda, la __________ ha fatto capo a specialisti della __________, i quali a loro volta hanno potuto avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società che doveva essere valutata, e hanno fornito loro numerosa e copiosa documentazione, che non è mai stata visionata dall’ing. AO 1. Il fatto che egli potesse aver visto i bilanci societari depositati presso la Camera di commercio, come pure che conoscesse il fatturato della stessa e partecipasse alla formazione dei prezzi dei prodotti (teste __________), ancora non significa che egli avesse una conoscenza certa del valore dell’azienda, né che, come ha precisato il Pretore, che la condanna penale del signor __________ potesse in qualche modo, già nel 1999, dargli modo di scoprire l’asserito dolo. Quantomeno nessun teste, neppure la __________, ha riferito che in seguito a questa condanna l’attore venne a conoscenza del valore delle azioni che aveva acquistato nel 1997. L’appellante ha tentato di insinuare dei dubbi, senza però recare la prova certa, o degli indizi tali da far ritenere che l’attore conoscesse già il vizio della volontà invocato: dei semplici sospetti, come si è detto, non sono sufficienti. I risvolti di questa vicenda giudiziaria non sono stati peraltro approfonditi, né essi hanno formato oggetto di istruttoria. La teste __________ ha però riferito che il signor __________ non fu condannato per falso in bilancio, per cui a quell’epoca (1999) non v’erano elementi di riferimento sicuri per ritenere che le azioni della __________ vendute dall’attore alla convenuta nel 1997 valessero di più di quanto erano state stimate. È altresì innegabile che senza una valutazione del valore effettivo dell’azienda non si poteva neppure determinare con sicurezza il valore delle azioni. Le due cose non sono distinte come ha tentato di spiegare l’appellante nel gravame, ma sono strettamente connesse. Anche il fatto che l’attore partecipò ad un corso di un giorno di lettura e comprensione del bilancio d’esercizio per non specialisti (doc. I e 2), non depone a sfavore dell’attore, perché dal conseguimento dell’attestato di partecipazione non si può desumere che egli, con le nozioni rudimentali che possono essere trasmesse in un giorno, fosse in grado di procedere alla valutazione di una grossa azienda come la __________. Le argomentazioni dell’appellante sono poco convincenti su questo punto, anche perché è lei stessa ad ammettere di essere stata impossibilitata a recare la prova certa della scoperta del presunto dolo (cfr. appello a pag. 19). Questa prova le incombeva se intendeva dimostrare che il contratto era stato ratificato prima della scadenza del termine dell’art. 31 CO e il Pretore non ha capovolto, al proposito, l’onere probatorio.

6.2. Per il Pretore il termine è iniziato a decorrere nel corso dei mesi di maggio/giugno 2001 quando un dipendente della __________ (signor __________) che collaborava in quel periodo con la __________ che stava eseguendo una valutazione dell’azienda riferì all’attore che la stessa valeva intorno a Lit 100 miliardi, importo poi lievitato sino a Lit 250/3000 miliardi verso la fine dell’anno. La ricorrente lamenta che il Pretore ha fondato il suo giudizio su dei fatti diversi da quelli che erano stati addotti dall’attore nei suoi allegati, modificando così il substrato fattuale e disattendendo il principio attitatorio che obbliga le parti ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio ed ad offrire le relative prove (art. 78 CPC). Il tema dell’allegazione dei fatti si situa al crocevia fra il diritto materiale (federale) e il diritto procedurale cantonale. Il diritto della parte gravata dall’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti per il giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano allegati in maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione è avvenuta è regolata dal diritto cantonale (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 m. 39). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, lo scopo “dell’allegazione sufficiente” è quello di permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti, nonché di proporre le controprove, ed al Giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata. Come ha ricordato il Pretore, il principio dell’allegazione non può essere così rigoroso da impedire l’applicazione del diritto materiale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121). Con la petizione l’attore ha precisato che egli venne a conoscenza del dolo nel corso del mese di maggio/giugno 2001 quando gli fu comunicata l’intenzione di quotare in borsa la __________ (cfr. petizione, pag. 7), mentre con la replica ha aggiunto che il valore dell’azienda di Lit 250 miliardi gli venne riferito da un funzionario della __________ (cfr. replica, pag. 11 e 12). L’oggetto dell’udienza preliminare è stato limitato a questo tema, per cui occorre esaminare se il Pretore ha fondato il suo giudizio su degli elementi fattuali estranei e diversi da quelli indicati nelle comparse scritte. Su questo punto la decisione del Pretore appare ineccepibile. Il signor __________, nell’ambito del suo interrogatorio formale ha confermato che il mandato alla __________s di valutare l’azienda, fu conferito dalla __________ in vista – fra altre cose – di intraprendere i passi necessari per quotare la società in borsa (lo stesso hanno riferito i testi __________ e __________). È altresì assodato che la __________ ha iniziato il suo compito verso l’inizio del 2001, che tale attività si è protratta sino all’anno successivo (interrogatorio formale __________) e che durante i primi mesi dell’anno gli specialisti della __________ lavoravano presso la __________ in stretta collaborazione con i dipendenti di quest’ultima, che fornivano ai consulenti tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione. Una prima valutazione della __________ e di alcune società del gruppo __________ (perimetro valutativo) fu trasmessa alla signora __________ fra il mese di giugno (secondo il teste __________) e il mese di luglio (secondo la teste __________). Il documento riguardava un ventaglio di valori in base a scenari diversi (testi __________ e __________), che non sono stati precisati nel corso dell’istruttoria. La teste __________ ha però negato di aver comunicato all’ing. AO 1 valori riferiti alla valutazione della __________ e nessun altro teste interrogato della __________ ha riferito di aver dato una simile notizia all’attore. È su questo punto che vi è divergenza fra quanto l’attore ha sostenuto nei suoi allegati e quanto egli è riuscito a dimostrare in istruttoria attraverso le audizioni dei testi __________ e __________. Il teste __________ ha riferito di aver raccolto la confidenza dall’ing. AO 1 intorno al maggio/giugno 2001 che i funzionari della __________ avevano dato una valutazione dell’azienda nell’ordine di 250/300 miliardi, soggiungendo che in azienda giravano pettegolezzi e voci di corridoio in relazione al valore da parte di funzionari della __________ che lavoravano a stretto contatto con i collaboratori della consulente. Simili confidenze furono raccolte dal commercialista dell’attore, il quale però gli comunicò nel maggio 2001 di aver saputo che la __________ aveva un valore che si aggirava intorno a Lit 200 miliardi, allorché nel 1997 doveva valere solo ca. 10 di miliardi (teste __________). Dal canto suo __________ ha riferito che nel corso del mese di maggio 2001, certo signor __________, consulente esterno e amico del signor __________, poi assunto in azienda per assistere i consulenti della __________ nella valutazione della società, fece trapelare la notizia che da una prima stima la società aveva un valore intorno a Lit 100 miliardi e che questo episodio fece arrabbiare il titolare della __________, il quale riteneva che la sua società valesse di più. __________ per questi fatti fu dapprima esautorato dalle sue funzioni, per poi essere licenziato nel mese di luglio 2001 (teste __________). Il teste ha altresì precisato di aver sentito che una valutazione che si aggirava intorno ai Lit 250/300 miliardi fu comunicata dallo stesso signor __________ verso la fine dell’anno, ma che voci di corridoio la confermavano già nel mese di settembre. Se così stanno le cose, si deve ritenere che l’attore ha fatto fronte al suo obbligo di allegare in maniera sufficiente i fatti determinanti per il giudizio i quali hanno sostanzialmente trovato conferma nell’istruttoria. Il fatto che vi fosse una girandola di cifre discordanti nel mese di maggio/giugno 2001 intorno alla valutazione della società, come pure che queste notizie fossero trapelate non già da un dipendente della __________, ma dal signor __________, che era l’uomo di collegamento principale della __________ con la società di consulenza, o da altre persone in seno all’azienda che osservavano il lavoro della __________ e sentivano le voci di questi esperti, non è così determinante in questa evenienza ai fini dell’applicazione dell’art. 31 CO. Determinante e rilevante – per quanto figura agli atti -, è riconoscere che solo attraverso la valutazione della __________ e delle sue associate l’attore è venuto a conoscenza del fatto che la società poteva avere un valore sensibilmente più alto (di almeno Lit 100 miliardi) rispetto a quello che si era prefigurato nel 1997 (10 miliardi). Benché l’istruttoria non abbia chiarito fino in fondo con quali modalità l’attore apprese la notizia, è comunque certo che solo in quel periodo egli avrebbe potuto venirne a conoscenza. Ciò basta ed è sufficiente (perché il fatto è stato indicato nell’atto introduttivo di causa e nella replica), per ritenere che il termine annuale prescritto dall’art. 31 CO sia stato rispettato. Dagli atti non emergono altri indizi o circostanze dai quali si possa desumere che l’attore, prima dell’intervento della società di consulenza e della sua importante valutazione, potesse conoscere il reale valore delle azioni che aveva venduto.

  1. L’appellante scredita l’attendibilità e la credibilità dei testi sentiti, rimproverando al Pretore di non aver considerato che costoro erano amici e soci in affari dell’attore, come pure concorrenti della __________. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualora l’attendibilità di un teste possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente di amicizia, con una delle parti, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 75). Identici principi sono stati sviluppati per deposizioni rese da un concorrente della parte convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 90 m. 77). In concreto non vi sono motivi per dubitare della credibilità dei testi che sono stati sentiti, almeno sui punti essenziali, ovvero: che nel corso del 2001 era in corso una valutazione del valore aziendale della __________ e delle sue consociate e che in azienda circolavano già voci fra i mesi di maggio e luglio 2001 su uno o più valori approssimativi della società che erano di gran lunga superiori a quelli che si era prefigurato l’attore nel 1997. Sapere con quali modalità l’ing. AO 1 venne a sapere di queste valutazioni interessa poco – in questa evenienza -, perché non essendoci stata altra valutazione in precedenza, né essendo stato indicato dalle parti altro momento significativo entro il quale l’attore avrebbe potuto rendersi conto del vizio della volontà, non v’erano elementi significativi che potessero indurre il Pretore, e possano indurre questa Camera, a discostarsi dalle testimonianze rese dai testi __________, __________ e __________ in punto ai fatti che sono stati valutati e ritenuti determinanti per il giudizio.

  2. Non può neppure seriamente essere presa in seria considerazione la censura dell’appellante nel senso di essere sfavorita dal fatto che i testi di parte attrice sono stati sentiti personalmente dal Pretore a Lugano, anziché in via rogatoriale come era stato predisposto prima di una modifica dell’ordinanza sulle prove. La convenuta, durante l’escussione dei testi in Pretura ha potuto controinterrogare e verbalizzare le dichiarazioni da loro rese senza alcuna limitazione. Di conseguenza essa non può lamentare la violazione dei suoi diritti procedurali in particolare quello di essere sentita.

  3. Ne discende che l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 16 novembre 2004 di AP 1, è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’950.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 2’000.-

già anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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