Incarto n. 12.2004.197
Lugano 22 giugno 2005/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2004.377 (procedura per contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 19 aprile 2004 da
AO 1 rappr. daRA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'856.80 lordi (fr. 12'400.80 netti) più interessi al 5% dal 1° febbraio 2004 a titolo di arretrati salariali, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 5 novembre 2004 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 15 novembre 2004 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’istante postula la reiezione del gravame nelle osservazioni del 26 novembre 2004, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto: A. AO 1 ha lavorato alle dipendenze della AP 1 come capocontabile-procuratore dal 1° luglio 1997. Il 15 gennaio 2003 AO 1 e AP 1 hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro, valido dal 1° gennaio 2003, che prevedeva uno stipendio lordo mensile di fr. 7'000.- per tredici mensilità, un orario di 40 ore settimanali e 4 settimane di vacanze per anno solare (doc. 1). AO 1 ha disdetto il contratto di lavoro il 18 novembre 2003 per la scadenza del 31 gennaio 2004 (doc. B). AP 1, dal canto suo, ha disdetto il contratto con effetto immediato il 19 novembre 2003, dopo aver constatato che il dipendente aveva preso un periodo di vacanze non autorizzato (doc. D). La lettera, inviata per posta raccomandata, è ritornata al mittente (doc. F) e AO 1 ha avuto conoscenza del licenziamento con effetto immediato al suo rientro dalle vacanze, l’8 dicembre 2003 (doc. H) e lo ha contestato, rivendicando il pagamento dello stipendio sino al 31 gennaio 2004. AP 1 ha ribadito il licenziamento immediato per gravi motivi e ha rifiutato le pretese salariali di AO 1.
B. Con istanza del 19 aprile 2004 AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere da AP 1 il versamento di fr. 13'856.80 lordi (fr. 12'400.80 netti) a titolo di salario per la differenza del mese di novembre, i mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004, la differenza della tredicesima mensilità 2003 e la quota parte della tredicesima 2004, dopo deduzione dell’indennità di vacanze e delle trattenute sociali di legge. All'udienza del 5 maggio 2004 AO 1 ha confermato la propria istanza, alla quale si è opposta AP 1. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi del 30 luglio 2004 e del 27 agosto 2004.
C. Statuendo il 5 novembre 2004, il Pretore ha accolto integralmente l’istanza, ha condannato AP 1 a versare a AO 1 fr. 13'856.80 lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2004 e fr. 400.- per ripetibili.
D. AP 1 è insorta con un appello del 15 novembre 2004 contro la sentenza del Pretore, chiedendo in riforma del giudizio impugnato la reiezione dell’istanza. AO 1 ha proposto con le osservazioni del 26 novembre 2004 di respingere l'appello, con protesta di ripetibili.
e ritenuto
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il dipendente aveva preso tre settimane di vacanze senza l’autorizzazione della datrice di lavoro, ma che questa non lo aveva avvertito che sarebbe stato licenziato in tronco se si fosse assentato senza la sua autorizzazione. Inoltre la datrice di lavoro aveva avuto a disposizione un periodo di circa un mese e mezzo per valutare la proposta di vacanze del dipendente e la sua asserita necessità di avere a disposizione in quel periodo il capo contabile non era stata precisata ed era rimasta nel vago. In conclusione, dunque, il Pretore ha ritenuto ingiustificato il licenziamento immediato e ha riconosciuto all’istante il diritto a ricevere lo stipendio, comprensivo della quota parte di tredicesima, fino al 31 gennaio 2004, nella misura di fr. 13'856.80 lordi, pari a fr. 12'400.80 netti oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2004.
La convenuta rimprovera al Pretore di non aver considerato nella sua corretta sequenza temporale la fattispecie e di aver “fossilizzato” la propria decisione sui criteri della giurisprudenza, che lascia tuttavia spazio a considerazioni diverse in presenza di casi diversi, come è appunto in concreto. L’appellante rileva di essersi trovata di fronte al fatto compiuto in seguito alla partenza per le vacanze del suo collaboratore, la cui presenza era assolutamente indispensabile per trattare alcune pratiche delicate, così che la decisione unilaterale del dipendente costituiva una grave violazione del rapporto di fiducia e giustificava una rescissione immediata del contratto di lavoro.
L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 313, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. È invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi gravi, il partner contrattuale avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler, Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c).
In materia di ferie, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto che il lavoratore prenda con propria decisione unilaterale delle vacanze, benché il datore di lavoro si sia opposto, costituisce, in linea di principio, una causa grave di risoluzione immediata del contratto di lavoro (DTF 108 II 303; non però se l'assenza è limitata a pochi giorni: JAR 1997 p. 203; cfr. Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 257). Diverso è tuttavia il caso se le stesse sono state in precedenza autorizzate e successivamente il datore di lavoro revoca il suo consenso: in tal caso, secondo l'alta Corte, la rescissione immediata del contratto nei confronti del lavoratore che decide nondimeno di assentarsi in vacanza è considerata giustificata solo in casi eccezionali (JAR 1997 p. 165; cfr. Wyler, op. cit., p. 256), se la stessa avviene tempestivamente e il datore di lavoro può far valere un interesse attuale della ditta, prevalente a quello del lavoratore (JAR 1999 p. 203 con rif. a Rehbinder, Berner Kommentar, N. 12 ad art. 329c CO). Inoltre un'anticipata partenza dal posto di lavoro rappresenta grave motivo di licenziamento solo in caso di recidiva e dopo avvertimento ma, in determinate circostanze, anche il primo episodio di assenza può legittimare il licenziamento in tronco quando è lesivo di una specifica ed espressa direttiva del datore di lavoro (DTF 22 luglio 2004 4C.201/2004; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 ad art. 337 CO).
È indiscusso che l’istante ha preso un periodo di vacanze dal 19 novembre 2003 al 4 dicembre 2003 senza l’autorizzazione della datrice di lavoro (doc. 7, scheda di notifica d’assenza non sottoscritta dalla datrice di lavoro). L’interessato ha asserito di aver voluto inizialmente prendere le vacanze dal 3 al 18 novembre 2003 e di averle dovute rinviare per esigenze della datrice di lavoro (doc.- H, doc. C), ciò che l’appellante contesta. L’istruttoria al riguardo non ha fornito indicazioni concrete sulle modalità in cui era avvenuta la richiesta di vacanze del dipendente (doc. 7) e il rifiuto da parte del superiore. __________, vicedirettore della convenuta e diretto superiore dell’istante, ha confermato di aver detto al dipendente che non autorizzava le vacanze e che queste creavano un problema all’interno dell’azienda, poiché in quel periodo vi era una necessità di disporre dell’istante e del suo lavoro, anche per la conoscenza da lui acquisita relativamente a tutte le società gestite, senza precisare la data della comunicazione (deposizione del 9 luglio 2004). Il direttore della convenuta ha riferito che il dipendente era l’unico contabile con attestato federale nel novembre 2003 e che la sua presenza era “assolutamente importante” (deposizione 9 luglio 2004 di __________, fiduciario commercialista). Per quali precisi motivi la presenza dell’istante fosse assolutamente necessaria in quel periodo non è tuttavia emerso dall’istruttoria di causa (deposizioni __________, __________).
L’istante ha ammesso che nel corso di un colloquio tenutosi il 18 novembre 2003, alla vigilia della sua partenza, due responsabili della convenuta gli avevano comunicato che la sua presenza era indispensabile in ditta (verbale 5 maggio 2004, pag. 4), ciò che la convenuta non contesta. Non risulta tuttavia che in quell’occasione i responsabili della convenuta gli abbiano esplicitamente vietato di partire in vacanza e lo abbiano avvertito che una sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il licenziamento immediato, come del resto l’appellante ammette (appello, pag. 6). La convenuta sostiene al riguardo che essa confidava nell’obbedienza del dipendente e che non aveva quindi motivo di formulare ammonimenti per il caso in cui egli non vi si fosse attenuto. Né essa ha dimostrato di aver ammonito in precedenza il lavoratore per le assenze ingiustificate da lei menzionate all’udienza del 5 maggio 2004 (doc. 5, 6). In ultima analisi, quindi, risulta che il dipendente ha comunicato il suo desiderio di prendere le vacanze nel periodo dal 19 novembre al 4 dicembre circa un mese e mezzo prima (deposizione __________, 9 luglio 2004, pag. 6) e che la convenuta ha rifiutato verbalmente tale proposta in data imprecisata (deposizione __________), ribadendo il 18 novembre al dipendente che la sua presenza al lavoro in quel periodo era necessaria, senza formulare alcun esplicito divieto di vacanza né avvertire il dipendente che un’eventuale trasgressione delle istruzioni avrebbe comportato sanzioni, in particolare il licenziamento immediato (cfr. appello, pag. 6). In siffatte circostanze la decisione unilaterale del dipendente di partire in vacanza senza autorizzazione non è, per sé sola, un motivo grave di licenziamento immediato (DTF 108 II 301), a maggior ragione se si considera che essa non ha comportato ripercussioni negative sull’azienda. L’appello, infondato, deve pertanto essere respinto.
Non si prelevano tasse di giustizia né spese, trattandosi di una procedura per mercedi e salari (art. 343 cpv. 3 CO). AP 1 rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi
Richiamato l’art. 148 cpv. 1 CPC
dichiara e pronuncia
L’appello 15 novembre 2004 di AP 1 è respinto.
Non si prelevano tasse né spese. AP 1 verserà a AO 1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario