Incarto n. 12.2004.181
Lugano 10 novembre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare – quale autorità competente in materia arbitrale ai sensi dell'art. 3 del Concordato intercantonale sull'arbitrato (CIA) e dell'art. 2 DL concernente l'adesione del Canton Ticino allo stesso concordato – il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 presentato da
RI 1 rappr. dall' RA 1
contro il lodo arbitrale 8/22 settembre 2004 dell'arbitro unico avv. __________ nella vertenza che oppone la ricorrente a
CO 1 rappr. dallo RA 2
chiedente la nullità del lodo in base all'art. 36 lett. f) CIA.
Ed ora sulla competenza dell'autorità giudiziaria adita che la controparte nel ricorso ha eccepito con domanda processuale 25 ottobre 2004 avversata dalla ricorrente che si è espressa al proposito con osservazioni 9 novembre 2004.
Letto il lodo arbitrale ed esaminato il relativo incarto.
Considerato
in fatto ed in diritto:
Fr. 155'884.30 con interessi al 5% dal 18 luglio 2002.
Con il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 la ricorrente RI 1 ne chiede la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 36 lett. f) CIA, perché arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti.
RI 1, con osservazioni 9 novembre 2004, si oppone alla domanda di controparte.
Delle più ampie motivazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Va preliminarmente disattesa l'obiezione di RI 1 nel senso che la domanda di controparte è intempestiva perché formulata prima che alla stessa sia stato assegnato il termine per presentare le osservazioni al ricorso per nullità. Indipendentemente dal fatto che una parte può evidentemente intervenire, con sue domande, sin dal momento che ha conoscenza dell'esistenza della procedura di ricorso (in concreto a seguito dell'intimazione del decreto 19 ottobre 2004 concedente effetto sospensivo al ricorso) giova ricordare che la carente competenza di un'autorità giudiziaria a giudicare in una determinata fattispecie è rilevabile d'ufficio trattandosi di un presupposto processuale.
Una vertenza arbitrale ha carattere internazionale se, al momento della stipulazione del patto d'arbitrato, almeno una parte non è domiciliata né dimora in Svizzera (art. 176 LDIP). Quando un simile arbitrato ha la sua sede in Svizzera sono applicabili le norme del capitolo 12 (art. 176 e segg.) LDIP sull'arbitrato internazionale che regolano la materia in modo esaustivo, senza concedere alcuna funzione sussidiaria o completiva alle norme del concordato intercantonale: in tal modo si distingue l'arbitrato interno da quello internazionale (Ehrat F., in Comm. di Basilea, Internationales Privatrecht, Basilea 1996, art. 176 LDIP N. 2; Walter/Bosch/Brönnimann, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berna 1991, ad art. 176 LDIP, pag. 35).
Nell'arbitrato internazionale con sede in Svizzera le parti possono tuttavia escludere l'applicazione delle norme in esame e prevedere la subordinazione della lite esclusivamente alle disposizioni cantonali in materia d'arbitrato (art. 176 cpv. 2 LDIP), ossia al CIA. Una simile pattuizione è però vincolata a presupposti rigorosi poiché le parti dell'arbitrato sono allora tenute, nella forma scritta, sia a sottoporre il processo alle norme intercantonali, sia a escludere l'applicabilità del capitolo 12 LDIP; nel caso di omissione di una di queste pattuizioni, restano in vigore le norme della LDIP sull'arbitrato internazionale (TF 8.1.2001 4P.243/2000; DTF 118 Ib 562 segg.; 116 II 721 segg.; 115 II 391, cons. 2b; Ehrat, op. cit., ibidem, N. 38; Walter/Bosch /Brönnimann, op. cit., pag. 47 - 49; Vischer F., in Heini / Keller / Siehr / Vischer / Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, ad art. 176, N. 14 e segg.).
Nel caso concreto, pacifica la sede svizzera dell'arbitrato e la natura internazionale della lite dipendente dal domicilio estero di CO 1, dev'essere osservato che l'accordo delle parti sulla procedura da applicare di cui al verbale per incombenti del 29 agosto 2002 non è conforme al dettato dell'art. 176 cpv. 2 LDIP. In particolare, mentre appare la volontà di sottoporre l'arbitrato alla normativa del CIA (cfr. punto 7 del citato verbale), è del tutto assente ogni indicazione relativa all'esclusione del capitolo 12 LDIP. Ne discende la validità delle norme federali sull'arbitrato internazionale e in particolare dell'art. 191 LDIP che per ogni motivo di impugnazione (art. 190 cpv. 2 LDIP) designa come unica istanza di ricorso il Tribunale federale. Ne consegue la carente competenza per materia di questo giudice, anche perché le parti nemmeno hanno fatto capo alla possibilità loro offerta dall'art. 191 cpv. 2 LDIP, ovvero di pattuire come istanza unica di ricorso, in deroga alla norma testé menzionata, il giudice (cantonale) del luogo di sede del tribunale arbitrale. Accordo che può intervenire anche tacitamente, ossia in particolare quando la parte resistente accetta la competenza dell'autorità cantonale a decidere il ricorso contro il lodo (Berti/Schnyder, in Comm. di Basilea, art. 191 LDIP, N. 5; Heini A., in cit. IPRG Kommentar, ad art. 191, N. 19 e 20; Jermini C., Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, Zurigo 1997, N. 693): ma – vista la presa di posizione della resistente – questo non è il caso in concreto.
La descritta carente competenza di questa autorità cantonale comporta la reiezione del ricorso senza necessità di trasmettere d'ufficio il ricorso al Tribunale federale senza pregiudizio per la ricorrente (come propugnano Berti/Schnyder, op. cit., ibidem, N. 6) poiché l'autorità federale lo riterrebbe inammissibile dal momento che emerge l'intenzione della ricorrente di impugnare il lodo arbitrale mediante un ricorso per nullità ex art. 36 CIA, senza alcun benché minimo accenno alla LDIP e la trasmissione sarebbe rifiutata, non essendo possibile la conversione di un rimedio cantonale in un rimedio del diritto federale (TF 22.11.2001 4P.255/2001).
La tassa di giudizio e le spese relative a questa procedura ricorsuale irrita sono a carico di RI 1 che rifonderà alla controparte ripetibili consone all'attività profusa nella redazione della domanda processuale di incompetenza.
Per i quali motivi
richiamati per le spese gli art. 147 e seg. CPC e la vigente LTG
dichiara e pronuncia:
Il ricorso per nullità 18 ottobre 2004 di RI 1 nei confronti del lodo arbitrale 8/22 settembre 2004 dell'arbitro unico avv. __________ AR 1 è dichiarato irricevibile.
La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-), anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a CO 1 l'importo di Fr. 1'000.- per ripetibili.
3.Intimazione:
Comunicazione all'arbitro avv. __________ AR 1, __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario