Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.10.2005 12.2004.177

Incarto n. 12.2004.177

Lugano 25 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.96.167 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 7 marzo 1996 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 80’000.- oltre interessi e spese a titolo di risarcimento per atto illecito e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no 448146;

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con decisione 27 agosto 2004, ha respinto;

appellante l’attore, che con atto di appello del 20 settembre 2004 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso dell’accoglimento integrale delle domande di petizione;

mentre la convenuta, con osservazioni del 12 ottobre 2004, postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto:

  1. Con petizione 7 marzo 1996 AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 e di , amministratore unico della società, al pagamento di fr. 80’000.- oltre interessi e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE no 448146. L’attore sostiene che la G aveva ricevuto in appalto dalla AO 1 la fornitura e la posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle nell’ambito della costruzione dell’edificio P__________. A seguito della rescissione del contratto da parte della convenuta, i lavori non sarebbero però stati portati a termine. Poiché nel frattempo la G__________ aveva già depositato sul cantiere alcuni materiali di sua proprietà, essa aveva diffidato la convenuta dall’utilizzarli, ma, su incarico della convenuta gli stessi sarebbero stati ugualmente utilizzati da altri artigiani. La convenuta si sarebbe quindi indebitamente appropriata del materiale di proprietà della G__________. Qualificato questo agire siccome atto illecito, l’attore afferma che ne sarebbe derivato alla G__________ un danno di fr. 89'977,63, a lui ceduto in ragione di fr. 80'000.-.

  2. Con risposta 17 giugno 1996 i convenuti hanno chiesto la reiezione della petizione. Eccepiscono avantutto la carenza di competenza territoriale del giudice adito nella misura in cui l’azione è diretta contro la AO 1, ritenuto che il contratto d’appalto in essere tra le parti prevedeva quale foro Locarno. Per quanto riguarda invece il convenuto W__________, la competenza territoriale non sarebbe data perché, trattandosi di azione derivante da atto illecito, la stessa andava proposta al foro del domicilio del convenuto, vale a dire nel canton San Gallo.

I convenuti sollevano poi l’eccezione di prescrizione, perché la G__________ avrebbe avuto conoscenza del preteso danno al più tardi il 10 giugno 1992, quando essa era stata avvisata che il materiale da lei fornito era stato nel frattempo integralmente posato, per cui il termine annuale di prescrizione per le pretese derivanti da atto illecito sarebbe abbondantemente scaduto. In merito alla cessione contestano poi che la G__________ fosse creditrice della AO 1, sicché la cessione sarebbe priva d’oggetto, oltre che nulla, non indicando con sufficiente precisione il credito ceduto. Comunque, la cessione riguarderebbe unicamente pretese nei confronti della AO 1, ma non di __________ W__________, suo amministratore, nei confronti del quale l’attore non avrebbe titolo alcuno per procedere.

I convenuti sostengono poi che a suo tempo la AO 1 aveva affidato alla G__________ i lavori di fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle e la fornitura e posa di finestre e porte balconi, ciò però sulla scorta di un contratto mai perfezionato. In seguito, essendovi importanti ritardi nell’esecuzione dei lavori, dopo alcuni richiami infruttuosi per far rispettare i termini, la direzione lavori avrebbe rescisso il contratto per gravi motivi, la G__________ essendo inadempiente. Inoltre la AO 1 non sarebbe più debitrice della G__________ a dipendenza di un accordo intercorso con l’amministratore della stessa G__________ il quale avrebbe dovuto acquistare un fondo di sua proprietà, il cui prezzo sarebbe stato in parte pagato mediante compensazione con il 40% delle pretese vantate dalla G__________ nei confronti della AO 1

  1. Con replica 27 agosto 1996 l’attore ha confermato le proprie domande, contestando avantutto l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che tra le parti non fu mai stipulato un contratto definitivo e di conseguenza neppure sarebbe stato pattuito il foro di Locarno. Ribadisce poi che la G__________ ha subito un danno ai sensi dell’art. 41 CO, causato dall’indebita appropriazione di materiale di sua proprietà da parte della convenuta. Poiché questi fatti adempirebbero la fattispecie dell’appropriazione indebita dell’art. 138 CPS e in applicazione dell’art. 60 CO essendo applicabile la prescrizione più lunga prevista per il reato penale, di sette anni e mezzo, la pretesa non sarebbe prescritta.

Circa il convenuto W__________, rileva che egli quale amministratore è responsabile solidalmente con la società per il danno causato alla G__________ e di conseguenza l’attore sarebbe legittimato ad agire anche nei suoi confronti nella forma del litisconsorzio facoltativo.

Sostiene poi la validità della cessione, essendo sufficiente che il credito ceduto sia sufficientemente descritto o determinabile.

Per quanto riguarda la rescissione del contratto d’appalto, rileva che i ritardi erano dovuti alle avverse condizioni atmosferiche che non permettevano una corretta esecuzione dei lavori, cosa di cui controparte era stata tempestivamente avvisata, sicché la rescissione del contratto sarebbe stata ingiustificata. In merito agli accordi invocati da controparte circa la compensazione della mercede con il prezzo d’acquisto del terreno rileva che tale accordo non fu mai attuato.

L’attore precisa quindi che il credito fatto valere corrisponde a quanto dovuto alla G__________ per i materiali depositati in cantiere e fatti montare da altri artigiani. Egli precisa pure di procedere all’incasso prevalendosi della base delittuale, l'agire della convenuta costituendo un atto illecito.

  1. Con duplica 17 aprile 1998 la parte convenuta ha ribadito le proprie domande e opposizioni, segnatamente quelle di incompetenza territoriale per proroga del foro a Locarno nei confronti della società e della necessità di convenire l'amministratore al di lui domicilio per pretese di natura risarcitoria fondate sull’atto illecito. Ribadisce pure che la cessione non menziona pretese nei confronti dell’amministratore, sicché l’attore non sarebbe abilitato a procede contro di lui. Contesta che vi possa essere un credito della G__________, rilevando che le opere da essa eseguite sono state regolarmente liquidate e pagate e le piastrelle posate da terzi erano di proprietà della convenuta che le aveva regolarmente pagate, ciò che esclude pure l’esistenza del reato penale di appropriazione indebita, per il quale sarebbe peraltro assente anche l’elemento del dolo.

Ripropone poi l’eccezione di nullità della cessione, non essendo specificata la causa del credito.

  1. Con decisione 25 marzo 1999 il Pretore ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale nella misura in cui concerneva la convenuta AO 1, accogliendola per contro in quanto sollevata da __________ W__________.

Esperita l’istruttoria, le parti, inoltrate le conclusioni scritte con le quali hanno confermato le rispettive domande, hanno rinunciato al dibattimento finale.

  1. Il Pretore, con sentenza 27 agosto 2004 ha respinto la petizione, negando avantutto che lo scritto doc. B possa costituire valida cessione delle pretese, lo stesso non specificando la natura della pretesa ceduta. Ha poi ancora rilevato che la pretesa, fondata sull’art. 41 CO, sarebbe comunque prescritta, dall’interruzione della prescrizione con il PE 27 giugno 1994 al successivo PE del 7 novembre 1995 essendo trascorso più di un anno, mentre non erano dimostrati gli estremi del reato penale dall’art. 138 CPS, sicché sarebbe applicabile il termine di prescrizione annuale.

  2. Con l’appello che ci occupa, l’attore chiede la riforma del giudizio del Pretore nel senso di accogliere integralmente la petizione, sostenendo che il primo giudice avrebbe ritenuto a torto nulla la cessione e pure a torto avrebbe ritenuto intervenuta la prescrizione del credito.

Con osservazioni 10 novembre 2004 l’appellata chiede la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 8. In virtù dell’art. 168 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del rapporto giuridico. Per la validità della cessione è necessaria la forma scritta (art. 165 CO), che deve estendersi a tutti gli elementi essenziali della dichiarazione, in particolare anche alla pretesa oggetto di cessione, che dev’essere descritta in modo sufficiente (“ausreichend Umschrieben”: DTF 105 II 83, consid. 2; Spirig, Zürcher Kommentar, no 11 ad art. 164 CO), con l’indicazione del debitor cessus, dell’ammontare del credito e del suo fondamento giuridico (DTF 57 II 539). Ciò non da ultimo per consentire al debitore della pretesa ceduta di determinare il titolare del credito (DTF 105 II 83).

  1. Il Pretore ha ritenuto che il doc. B non costituisce valida cessione perché non specifica la natura del credito né risulta la volontà del cedente di rendere effettiva la cessione mediante la sottoscrizione e remissione del medesimo all’attore. L’appellante censura la sentenza, rilevando che non poteva esservi incertezza sul credito perché tra le parti vi era una sola relazione d’affari ed un solo credito, ed inoltre la causa dell’obbligazione era indicata nel PE.

L’argomento dell’appellante non può essere seguito. Con lo scritto di cui trattasi, inviato a AP 1, dopo aver premesso che la AO 1 “...sta creando serie difficoltà nel pagamento dei nostri crediti...”, e invitato AP 1 “...a non far uso del titolo cambiario rimessole quale garanzia dei nostri crediti”, la G__________ così si esprime: “Quale contropartita di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1992 le proponiamo in CESSIONE fino a concorrenza di fr. 80'000.- il nostro credito nei confronti di AO 1.” (doc. B). La prima costatazione è che manca l’indicazione della causa debendi del credito ceduto. Proprio questa carenza consente all’appellante, che in prima istanza aveva chiesto il risarcimento di un danno derivante da atto illecito, di censurare in questa sede l’operato del Pretore per non aver considerato che il credito fatto valere

  • sulla scorta dell’identico atto di cessione - deriva anche dal contratto di vendita/appalto in essere tra le parti sicché il credito non sarebbe in realtà prescritto. Ebbene, è appena il caso di rilevare che una cosa è il credito derivante dal contratto di vendita/appalto, altra cosa è invece il credito derivante da un atto illecito. La mancanza di qualsivoglia indicazione in merito al fondamento giuridico del credito consente quindi agevolmente di confermare l’apprezzamento del Pretore.

In secondo luogo, come già pertinentemente rilevato dal primo giudice, dal doc. B neppure traspare la volontà della G__________ di rimettere al cessionario il credito stesso. Lo scritto testé menzionato infatti così continua “Sarà nostra premura tenerla informata e procederemo al saldo del suo credito non appena saremo pagati dal suddetto debitore...”, cioè dalla AO 1..”. Ciò dimostra che la G__________ si considerava ancora creditrice della convenuta, il che è in manifesto contrasto con la pretesa cessione.

Di conseguenza l’appello dev’essere respinto, senza che sia necessario esaminare le ulteriori censure sollevate dall’appellante. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 20 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

  1. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1’750.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 1’800.-

sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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