Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2005 12.2004.163

Incarto n. 12.2004.163

Lugano 13 ottobre 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2002.197 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione 27 dicembre 2002 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1'562'208.25 più interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione;

ed ora sull’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore contestualmente alla petizione e che il Segretario assessore, con decreto 24 agosto 2004, ha respinto;

visto il ricorso 9 settembre 2004 con cui l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, da estendersi pure alla procedura tuttora in essere con cui il convenuto aveva eccepito in limine litis l’incompetenza giurisdizionale del giudice adito, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con la petizione in rassegna AP 1, commissario aggiunto del servizio informazioni antidroga della Polizia __________ attivo quale agente infiltrato, dal dicembre 1994 al beneficio del prepensionamento per motivi di salute, ha convenuto in lite lo AO 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 1'562'208.25 più interessi sulla base della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp.) ed ha nel contempo chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

  2. Con il decreto qui impugnato il Segretario assessore ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria, rilevando che nella fattispecie la petizione non presentava possibilità di esito favorevole in ragione dell’incompetenza giurisdizionale del giudice adito, accertata con decisione preliminare da lui emessa quello stesso giorno, per cui nemmeno era necessario analizzare l’esistenza di una situazione di indigenza a carico dell’attore, per altro dubbia a dipendenza del certificato rilasciato dal Municipio di __________.

  3. Con il ricorso che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il giudizio di prime cure nel senso di accogliere l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, da estendersi pure alla procedura -da lui impugnata in separata sede- con cui il convenuto aveva eccepito in limine litis l’incompetenza giurisdizionale del giudice adito. In sostanza egli ribadisce di non essere assolutamente in grado di assumersi le spese processuali, rilevando inoltre che la causa da lui promossa aveva buone possibilità di essere accolta.

  4. Giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a Lag l’assistenza giudiziaria non è concessa se tra l’altro la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole. L’esame della probabilità favorevole (fumus boni iuris) può evidentemente avvenire solo in via sommaria e di mera apparenza (ICCTF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997). Per giurisprudenza invalsa, una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo d’insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag).

A giudizio della scrivente Camera, nel caso concreto è indubitabile che le possibilità di reiezione della petizione risultano ampiamente superiori a quelle di un suo eventuale accoglimento, per cui il requisito del fumus boni iuris non è certamente dato.

4.1 L’attore aveva innanzitutto chiesto la rifusione di fr. 172'900.- per perdita di salario e di prestazioni pensionistiche, adducendo che, se non fosse stato prepensionato siccome divenuto invalido per atti e mancanze imputabili alla controparte, sarebbe stato nel frattempo promosso ad ufficiale (passando dalla 28a alla 32a classe). Con decisione emessa in data odierna da questa Camera (inc. n. 12.2004.164), tale pretesa è stata dichiarata irricevibile per incompetenza giurisdizionale del giudice adito. In merito al danno preteso, si osserva oltretutto che nessuna norma di legge prevedeva che l’attore dovesse automaticamente essere promosso ad ufficiale o che questo sarebbe stato il normale seguito della suo carriera.

4.2 La domanda con cui l’attore aveva chiesto il risarcimento del danno di fr. 1'022'000.-, ovvero fr. 4'000.- capitalizzati vita natural durante, affinché fosse garantita la sicurezza sua e della sua famiglia compromessa dalla mancanza di protezione da parte della controparte, è stata dichiarata irricevibile, con la decisione sulla competenza giurisdizionale di cui si è detto, nella misura in cui risultava fondarsi su fatti o omissioni commessi dagli agenti pubblici prima della fine del suo rapporto di impiego ed è in definitiva ricevibile nella limitatissima misura in cui si basa su comportamenti imputabili al convenuto avvenuti in epoca successiva. Ma, a prescindere da quanto precede, le somme da lui richieste nell’occasione, per altro decisamente sproporzionate, non sembrano poter costituire una posizione di danno risarcibile in sede civile, visto e considerato che per danno s’intende la differenza tra la situazione patrimoniale del leso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell’evento che ha causato il danno stesso (damnum emergens o lucrum cessans, cfr. DTF 104 II 199; II CCA 15 aprile 1998 inc. n. 12.97.283, 2 giugno 1998 inc. n. 12.97.261, 21 dicembre 1998 inc. n. 12.98.54), mentre nel caso di specie l’attore non ha preteso di essersi sinora assunto tali spese (petizione p. 6) e di aver quindi subito una perdita patrimoniale. Non va d’altro canto nemmeno dimenticato che all’attore, che aveva liberamente scelto di agire quale agente infiltrato, assumendosene quindi il rischio, andrebbe in ogni caso rimproverata una certa concolpa per l’eventuale esistenza di una situazione di pericolo, avendo egli concesso tutta una serie di interviste a giornali e pubblicato un libro sull’attività da lui svolta (doc. C10).

4.3 L’attore ha in seguito chiesto al convenuto il risarcimento di fr. 61'500.- (fr. 3'500.- per 6 mesi e fr. 4'500.- per 9 mesi) rispettivamente di fr. 58'000.- (fr. 640.- al mese durante 7 anni) rimproverandogli di aver effettuato da una parte eccessive trattenute alla fonte sul suo salario quando egli non era in grado di autodeterminarsi e dall’altra pignoramenti eccessivi. Ritenuto che le trattenute salariali, perlopiù espressamente accettate dall’attore (cfr. doc. X6 e soprattutto doc. Q7, in cui egli risultava oltretutto essere patrocinato da un legale) e per il resto imposte, come del resto i pignoramenti, dall’autorità esecutiva (cfr. doc. G7) su ordine delle competenti autorità giudiziarie (doc. K7) o fiscali (doc. D10, K10, N10, P10 e Q12), senza che l’attore per anni avesse avuto da ridire (cfr. doc. L9) rispettivamente senza che le sue successive impugnative fino al Tribunale federale (doc. R10, X10 e Y10) avessero trovato accoglimento (doc. W10, Z10, A11, S13 e T13; tranne in parte con i doc. M12 e Y12), sono nel frattempo cresciute in giudicato, sembra escluso che questi possa far valere una pretesa dalla loro eventuale, ma assai inverosimile, illegittimità (art. 5 cpv. 2 e 24 cpv. 1 Lresp.). Quanto all’incapacità dell’attore di autodeterminarsi a suo tempo, la stessa non è nemmeno più stata invocata in occasione delle conclusioni relative all’eccezione preliminare di incompetenza giurisdizionale del giudice adito (p. 3 e 5) e sembra quindi essere stata abbandonata.

4.4 La richiesta di rifusione di fr. 30'000.- per il torto morale patito dall’attore a seguito dell’illecito utilizzo di sue telefonate e della loro pubblicazione in un rapporto da parte del Consiglio della Magistratura, avente oltretutto per oggetto l’operato di altri e meglio del procuratore pubblico __________, appare francamente esagerata, anche perché egli non ha indicato in dettaglio in che modo queste circostanze, verificatesi solo nel corso del 2001, gli avrebbero causato una particolare sofferenza morale. Letto nel suo complesso e non limitatamente ai pochi stralci che concernono l’attore e da lui menzionati in causa (ad es. p. 2), il rapporto in questione (doc. G10, comprendente la trascrizione di sue telefonate) non sembra in ogni caso essere tale da aver causato una violazione, oltretutto grave, della sua personalità.

4.5 Quanto alla richiesta di fr. 200'000.- per la riparazione del torto morale causato a lui ed alla sua famiglia da tutte le circostanze di fatto indicate in precedenza, si osserva che la stessa, in ogni caso decisamente esagerata, è in gran parte irricevibile, segnatamente nella misura in cui la loro sofferenza si fonda su circostanze verificatesi prima della fine del suo rapporto d’impiego presso il convenuto (cfr. supra consid. 4.1 e 4.2); nella misura in cui trae origine da decisioni cresciute in giudicato essa è inoltre senz’altro infondata (cfr. supra consid. 4.3), mentre appare assai inverosimile che un’indennità per torto morale possa essere attribuita a seguito della sofferenza patita dai familiari dell’attore per fatti che nemmeno sembrano tali da giustificare un’indennità a suo favore (cfr. supra consid. 4.4).

4.6 In merito alla domanda di risarcimento delle spese legali preprocessuali di fr. 17'808.25 (doc. D11), si osserva che tali spese possono costituire una posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101; ICCTF 12 febbraio 2003 4C.288/2002). Nel caso di specie, ritenuto che -come accennato nei considerandi precedenti- gli importi di cui l’attore potrebbe ragionevolmente pretendere la rifusione risultano decisamente inferiori a quelli fatti valere con la petizione, è assai arduo concludere che l’intervento del legale dell’attore, foss’anche giustificato e necessario, sia anche stato appropriato. Delle somme fatte valere a titolo di spese legali preprocessuali, oltretutto occorse per notificare il danno non solo al __________, ma anche alla __________ (doc. T10), solo un’infima parte potrebbe pertanto essere posta a carico del convenuto.

  1. Visto quanto precede, non occorre esaminare se l’attore, in considerazione della sua situazione economica, non sia in grado di assumersi personalmente gli oneri processuali e dunque debba essere considerato indigente ai sensi dell’art. 3 Lag.

  2. Ne discende la reiezione del gravame, senza che si possano caricare tassa di giustizia o spese al ricorrente, che non risulta comunque aver agito in modo temerario (art. 4 cpv. 2 Lag)

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 9 settembre 2004 di AP 1 è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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