Incarto n. 12.2004.140 12.2004.141
Lugano 22 novembre 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.322 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 30 maggio 2003 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 14'176.30 più interessi ed accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 908953 dell’UE di Lugano;
ed ora sulle eccezioni di carenza di capacità processuale dell’attrice e di carente legittimazione attiva sollevate dal convenuto nei suoi allegati preliminari, che il Pretore, con due separate decisioni rese il 14 luglio 2004, ha integralmente respinto;
appellante il convenuto con due atti di appello 27 agosto 2004, con cui chiede la riforma di entrambe le decisioni nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di capacità processuale dell’attrice (inc. n. 12.2004.140) e quella di carente legittimazione attiva (inc. n. 12.2004.141) e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 6 ottobre 2004 postula la reiezione dei due gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamati i decreti 3 settembre 2004 con cui il Pretore ha concesso agli appelli l’effetto sospensivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con la petizione in rassegna l’attrice, che a quel momento è stata indicata con la denominazione “”, rettificata in replica in “”, ha chiesto la condanna di __________ AP 1 al pagamento di fr. 14'176.30 più interessi ed accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. 908953 dell’UE di Lugano.
2.Nei suoi allegati preliminari il convenuto si è opposto alla petizione sia in ordine che nel merito, eccependo tra l’altro la carente capacità processuale dell’attrice e la carenza di legittimazione attiva, per il fatto che sotto la denominazione “” non esisteva a RC alcuna ditta, mentre la denominazione rettificata in “”, corrispondeva ad una succursale, in sé priva della necessaria capacità di essere parte.
3.Dopo aver limitato l’udienza preliminare e l’istruttoria all’esame di queste due eccezioni (art. 181 CPC), il Pretore, con le decisioni qui oggetto di impugnativa, le ha respinte entrambe siccome infondate, rilevando in sostanza, con riferimento alla questione della legittimazione attiva, che la rettifica operata in replica fosse senz’altro fattibile in quanto la denominazione utilizzata in petizione non poteva dare adito a confusione alcuna circa l’identità della parte attrice, e, con riferimento alla capacità processuale di quest’ultima, che, nonostante la succursale non godesse della capacità di essere parte, era tutt’altro che palese che l’attrice avesse voluto agire in quella veste, dovendosi piuttosto ritenere che quell’indicazione costituisse un’aggiunta superflua o comunque una formulazione errata che andava corretta d’ufficio in favore della sede principale.
4.Degli appelli del convenuto, che postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di accogliere entrambe le eccezioni e con ciò di respingere la petizione, e delle osservazioni dell’attrice, che si oppone ai gravami, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di precisare (SJ 1994 p. 511; ICCTF 18 settembre 1998, 4C.92/1998), confermando tra l’altro la costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 13 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9 gennaio 1998 inc. n. 12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24 settembre 1998 inc. n. 12.98.75), che la petizione inoltrata a nome di una succursale non dev’essere respinta in ordine, se in questa circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio né nel giudice né nella controparte (art. 165 cpv. 2 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 segg. ad art. 165; cfr. per tante II CCA 11 novembre 2004 inc. n. 12.2004.194). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra proprio in questa categoria di errore, esso -come avvenuto nel caso di specie- può senz’altro essere rettificato sia d’ufficio che a richiesta di parte (DTF 120 III 11; cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3. ed., n. 5 a § 108), tanto più che l’attrice nel corso del verbale 17 dicembre 2003 (p. 2) e in sede conclusionale aveva infine dichiarato di agire proprio a nome della sede principale olandese.
5.Diverso, sia pure per altri motivi rispetto a quelli evocati dal convenuto nel suo gravame, è invece l’esito dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva, che dev’essere accolta, dal che l’accoglimento dell’appello rubricato sub inc. n. 12.2004.141.
6.1 La legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito. Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e quindi di questione di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato d'ufficio (DTF 96 II 119; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre 2003 inc. n. 12.2002.207), così che l'invocazione del relativo vizio può essere effettuata in qualunque stadio della causa, persino dall'autorità d'appello (per tante II CCA 31 maggio 1995 inc. n. 12.94.31).
6.2 Nel caso concreto l’attrice procede per ottenere l’incasso di tutta una serie di forniture di merce (cfr. plico doc. A-E), che erano state a suo tempo ordinate alla ditta DiverseyLever o Diversey Lever AG (doc. A1, D1), società che si era pure occupata della fornitura (doc. A2, B1, C1, D2, E1), e poi fatturate, tra il 30 gennaio ed il 4 marzo 2002, dalla ditta __________ (doc. A3, B2, C2, D3, E2).
Dalle ricerche effettuate a RC dalla scrivente Camera è risultato che la società __________
In ogni caso è indubitabile che tutte queste società costituiscono entità giuridiche diverse da __________ (cfr. doc. N), che nella presente fattispecie pretende di agire in qualità di attrice e che oltretutto risulta essere stata iscritta a RC solo in epoca successiva, l’8 agosto 2002, né quest’ultima, pacificamente gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), è stata in grado di dimostrare il contrario, segnatamente versando agli atti la documentazione da cui si potesse evincere che essa era il successore in diritto di quelle società o che i loro crediti le erano stati altrimenti ceduti. Non essendovi in definitiva la prova che l’attrice è effettivamente colei che può pretendere dal convenuto il pagamento delle forniture litigiose, ne deve discendere, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione della petizione per carenza di legittimazione attiva.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.140) di __________ AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 500.- per ripetibili.
III. L’appello 27 agosto 2004 (inc. n. 12.2004.141) di __________ AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 14 luglio 2004 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
La petizione 30 maggio 2003 è respinta per carenza di legittimazione attiva.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 280.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 300.-
da anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico della parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 500.- per ripetibili.
V. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario