Incarto n. 12.2003.71
Lugano 16 febbraio 2004/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.17 della Pretura del Distretto di __________ promossa, con istanza 13 gennaio 2003, da
entrambi rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
con cui gli istanti hanno chiesto in favore del signor __________ la liberazione delle pigioni depositate dal conduttore dal giugno 2002 in avanti e che il Segretario assessore, con sentenza 24 marzo 2003, ha respinto.
Appellanti gli istanti che, con gravame 4 aprile 2003, chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, mentre il convenuto, con osservazioni 15 maggio 2003, postula la reiezione dell’appello.
Letti ed esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
Con scritto 28 maggio 2002 il conduttore ha chiesto al signor __________ di volergli trasmettere copia del contratto di locazione, nonché lo ha diffidato a voler provvedere all’eliminazione di un difetto in relazione all’erogazione dell’acqua calda che fuoriusciva dai rubinetti senza forza e dopo un periodo di attesa di circa un quarto d’ora. Per l’eliminazione di questo difetto il conduttore ha assegnato al locatore un termine di 15 giorni (Doc. _). Questa richiesta è stata rinnovata il 13 giugno 2002, osservando che se non avesse dato seguito alla sua domanda egli avrebbe proceduto al deposito della pigione (Doc. _). Non avendo avuto notizie nel frattempo, il conduttore ha depositato le pigioni all’Ufficio di conciliazione: la prima è stata depositata il 17/19 luglio 2002.
Con decisione 12 dicembre 2002 l’Ufficio di conciliazione ha accolto l’istanza del conduttore, riducendo il canone del 15%, pari a fr. 157,50 al mese e svincolando nello stesso tempo un importo di Fr. 787,50 delle pigioni depositate per i mesi da luglio a novembre in favore del conduttore e Fr. 4'462,50 in favore del convenuto.
Con sentenza 24 marzo 2003 il Segretario assessore della pretura di __________ ha respinto l’istanza e ha confermato nella sostanza la decisione dell’Ufficio di conciliazione. Per il Giudice di prima istanza il deposito della pigione da parte del conduttore non è avvenuto tardivamente, perché il conduttore era tenuto a corrispondere il canone alla fine di ogni mese come prevede l’art. 257c CO e non anticipatamente all’inizio di ogni mese, in assenza di un patto diverso fra le parti. In relazione al difetto lamentato dal conduttore il Segretario assessore ne ha accertato l’esistenza e ha precisato che la dicitura “l’appartamento lo prendo come visto con tutti i difetti che ci sono” posta sulla copia di una pagina di un contratto di locazione non poteva essere valida, perché il documento è stato annullato. Per contro una dichiarazione simile del conduttore, ma illeggibile, contenuta su di un verbale di constatazione danni del 30 aprile 2002 non poteva liberare il locatore dai suoi obblighi, giacché non si fa alcun cenno ai problemi di erogazione dell’acqua calda e perché il documento non è stato firmato dal locatario uscente e dal convenuto.
Con tempestive osservazioni il convenuto ha postulato la reiezione del gravame con argomenti che, all’occorrenza, verranno ripresi nei considerandi di diritto, protestando spese e ripetibili.
5.1. A norma dell’art. 259h CO il conduttore di un immobile, se esige la riparazione di un difetto da parte del locatore, deve fissargli per scritto un congruo termine e può avvertirlo che, scaduto infruttuosamente il termine, depositerà presso l’Ufficio di conciliazione le pigioni che giungeranno a scadenza (cpv. 1). Le pigioni depositate sono reputate pagate (cpv. 2). Il momento per l’esigibilità delle pigioni risulta dal contratto. È solamente nel caso in cui il contratto non prevede nulla che ci si può riferire ai termini legali (art. 257c CO; Peter Higi, Commentario zurighese, N. 56 ad art. 259g CO). Nel caso in esame è controversa la questione di sapere se il canone di locazione era già esigibile anticipatamente all’inizio di ogni mese oppure, come ha ritenuto l’Ufficio di conciliazione e il Segretario assessore, alla fine di ogni mese in applicazione dell’art. 257c CO. Il tema non è senza rilievo, perché se le pigioni scadute non fossero state depositate per tempo, l’Ufficio di conciliazione non avrebbe potuto entrare nel merito della richiesta del locatario volta a chiedere l’eliminazione del difetto e la riduzione del corrispettivo. Se il deposito della pigione è tardivo, l’integralità delle pigioni depositate deve essere svincolata in favore del locatore (TF 10 gennaio 2002, 4C.341/2001; Higi, op. cit., N. 11 ad art. 259h CO).
Dagli atti emerge che il canone di locazione del mese di luglio 2002 è stato depositato il 17/19 di quel mese sul conto corrente bancario dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________. L’appellante sostiene che il conduttore avrebbe firmato un contratto di locazione prestampato edito dalla CATEF (doc. _ Ufficio di conciliazione) ove è indicato, all’art. 4 dello stesso, che la pigione è pagabile in rate mensili anticipate. Invero nell’incarto v’è la copia della prima pagina di un contratto di locazione, ma lo stesso risulta firmato sul lato unicamente dal conduttore e non anche dal locatore in spregio all’art. 13 CO, che impone l’obbligo della firma di tutti i contraenti. Inoltre esso risulta radiato con una croce, come se nessuna delle parti intendesse sottoporsi a quei vincoli. Infine, il riquadro riferito alla pigione non è stato compilato: non v’è l’ammontare della pigione, come pure non è specificato se la stessa andava pagata mensilmente, trimestralmente o semestralmente. Ne deriva che, quand’anche si potesse ritenere vincolante questo contratto per il conduttore, dallo stesso non si può assolutamente desumere che le parti intendevano derogare ai precetti fissati dall’art. 257c CO. Questo spazio è stato lasciato in bianco.
5.2. L’appellante sostiene però che il largo utilizzo dei contratti prestampati della CATEF, che prevedono il pagamento anticipato della pigione, assurge ad un uso locale che il Segretario assessore non poteva misconoscere. Invero a Zurigo, ad esempio, l’uso diffuso di questi contratti prestampati che prevedono il pagamento anticipato mensile della pigione è stato ritenuto sufficiente per ammettere l’esistenza di un uso locale (Lachat, Le bail à loyer, 1997, pag. 203 n. 2.3). La IICCA, in una decisione confermata dal TF, ha però chiarito che in Ticino non esiste l’uso locale del pagamento anticipato mensile della pigione (II CCA 29 agosto 2001, 12.2001.85; TF 22 gennaio 2002, 4C.304/2001). Spettava semmai all’appellante recare la prova di un uso particolare nel __________, ma agli atti non v’è nulla. In assenza di un accordo diverso o di un uso locale, il Segretario assessore ha correttamente stabilito che il pagamento della pigione doveva essere effettuato nel quadro dispositivo dell’art. 257c CO, giusta il quale il corrispettivo va versato entro la fine di ogni mese (TF 22 gennaio 2002, 4C.304/2001; Higi, op. cit. N. 21 ad art. 257c; SVIT Kommentar, 2a ed., N. 3 ad art. 257c).
Non essendoci contestazioni intorno alla misura della riduzione del canone di locazione, la sentenza del Segretario assessore della Pretura di __________ merita di essere confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
L’appello 4 aprile 2003 dei signori __________ e __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.-
b) spese fr. 20.-
totale fr. 100.-
sono poste a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 100.- a titolo di ripetibili.
__________,
avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario