Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.06.2004 12.2003.64

Incarto n. 12.2003.64

Lugano 8 giugno 2004/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.33 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 11 marzo 1997 da

APPO1 patrocinata da _PAT2

Contro

APPE1 patrocinato da _PAT1

chiedente la restituzione di un aeromobile;

domanda avversata dal convenuto, il quale ha proposto una domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell’attrice al pagamento di una somma di Fr. 50'000.-, oltre interessi,

dove il Pretore, con decisione 24 febbraio 2003, ha accolto la petizione ed ha respinto la domanda riconvenzionale.

Appellante il convenuto che, con appello 17 marzo 2003, chiede la riforma del giudizio pretorile, nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, mentre l’attrice, con osservazioni 19 maggio 2003, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti

Ritenuto

in fatto ed in diritto:

  1. In data 26 gennaio 1995 è stato perfezionato un contratto di compravendita fra la APPO1 (venditrice; di seguito APPO1) da una parte e il signor __________APPE1 (acquirente) dall’altra parte, avente per oggetto un velivolo marca Mooney M20J con immatricolazione __________. Il prezzo è stato convenuto in Lit. 175'000'000, di cui Lit. 10 mio alla firma del contratto, Lit. 25 mio alla consegna dell’aeromobile e, il saldo, mediante 24 rate mensile di Lit. 6'591'000 cadauna, oltre interessi di cui si dirà in seguito all’occorrenza. Il contratto è stato accompagnato da diverse “attestazioni di debito”, dalle quali risulta che la APPO1sarebbe rimasta proprietaria del velivolo sino “al rimborso del finanziamento” e che le era riconosciuto il diritto di ritirare il velivolo qualora l’acquirente non avesse fatto fronte al pagamento delle rate previste. Questi riconoscimenti di debito prevedevano altresì che APPO1 avrebbe potuto disporre del velivolo dopo trenta giorni il ritiro dello stesso, nell’evenienza in cui il compratore non avesse regolarizzato la sua posizione, ivi comprese le eventuali spese legali (cfr. Doc. B, 1, 2, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 27). L’aeroplano è stato consegnato all’acquirente nel marzo del 1995. Dopo i primi pagamenti risulta che l’acquirente ha interrotto i versamenti delle rate concordate (cfr. interrogatorio formale APPE ad. 1).

  2. Con petizione 11 marzo 1997 la APPO1 ha convenuto in giudizio tanto il signor APPE1, quanto la __________di __________(poi dimessa dalla lite), presso la quale il velivolo si trovava per l’esecuzione di lavori di riparazione e controlli, per chiedere la restituzione dell’apparecchio in seguito alla rescissione del contratto di compravendita per mora dell’acquirente, osservando che l’aeromobile era comunque sempre rimasto di sua proprietà in difetto del pagamento del prezzo concordato.

Alla petizione si è opposto il signor APPE1, adducendo che il velivolo era stato consegnato in uno stato di carente manutenzione e difettoso, e che i costi di riparazione ammontavano a Fr. 40'000.-. Del pari egli ha sostenuto che la venditrice avrebbe abusivamente aggiunto l’IVA al contratto per un importo di Fr. 10'000.-. Col che egli ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento dell’attrice della somma di Fr. 50'000.- oltre interessi.

La domanda riconvenzionale è stata avversata dall’attrice con argomenti che, se del caso, saranno ripresi in narrativa.

  1. Con sentenza 24 febbraio 2003 il Pretore di Locarno-Città ha sostanzialmente accolto la petizione, facendo ordine al signor __________ APPE1 di mettere a disposizione della APPO1, entro 15 giorni dalla crescita in giudicato della decisione, l’aeromobile marca Mooney tipo 20J no. di serie __________con immatricolazione italiana __________. Per contro il Pretore ha respinto integralmente la domanda riconvenzionale. Dopo aver accertato la propria competenza internazionale, egli ha chiarito che la materia del contendere era governata dal diritto italiano e, in particolare, dall’istituto della compravendita con riserva di proprietà. Secondo il Pretore, il convenuto avrebbe versato solamente 10 delle 24 rate previste dal contratto. Stante la mora dell’acquirente nel pagamento delle rate convenute ed in forza della “clausola di ripresa” contenuta nel contratto, l’azione di restituzione presentata contro il possessore del velivolo signor APPE1andava senz’altro ammessa.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha stabilito che l’attore riconvenzionale non ha recato la prova dell’esistenza di difetti dell’aeromobile al momento della consegna, come pure non risulta che gli stessi siano stati notificati entro il termine di 8 giorni dalla scoperta prescritto dalla legge italiana. In relazione alla restituzione di Fr. 10'000.- per l’IVA pagata indebitamente, il Pretore ha rilevato che la scrittura privata prodotta fa piena prova. Spettava all’attore riconvenzionale eccepire di falso questo documento, avviando la relativa procedura. Col che non v’era motivo, avuto riguardo alle suddette circostanze, di ritenere che l’IVA, diversamente da quanto appariva nel contratto, fosse ricompresa nel prezzo di compravendita.

  1. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello, rivelando che il Pretore avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la sua competenza, la quale non era data, stante che egli non ha mai accettato verbalmente o per iscritto la proroga del foro ai sensi degli art. 17 CL e 5 LDIP. Contesta altresì l’applicazione del diritto italiano alla controversia, in luogo del diritto svizzero, giacché per l’art. 55 cpv. 1 della Legge italiana n. del 31 maggio 1995, il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui si trovano. Posto che il velivolo si trova sul territorio elvetico, era il diritto svizzero che doveva essere applicato e, segnatamente, gli art. 226a segg. CO sulla compravendita a rate. L’appellante sostiene che il controverso contratto di compravendita non è mai stato iscritto “nel debito registro pubblico”, per cui la proprietà dell’aeromobile è passata a quest’ultimo. Del pari il convenuto non è mai stato validamente costituito in mora, perché l’attrice avrebbe dovuto assegnare all’acquirente un termine di almeno 14 giorni prima di rescindere il contatto (art. 226h cpv. 2 e 3 CO), come pure, in quest’ultima evenienza, avrebbe dovuto restituire al compratore le prestazioni ricevute analogamente a quanto prevede l’ordinamento italiano. Il Pretore avrebbe giudicato la vertenza ultra petita, perché nessuno aveva chiesto a quest’ultimo di interpretare il contratto di compravendita. La riconsegna del velivolo all’attrice doveva essere inoltre subordinata alla restituzione di Lit. 108'159'000 unitamente a Fr. 50’000.- che avevano formato oggetto della domanda riconvenzionale. Infatti, appariva incontrovertibile dalle fatture prodotte che l’acquirente aveva proceduto ad eseguire delle spese di riparazione, come pure che l’IVA era stata aggiunta abusivamente ed in un secondo momento al contratto. L’appellante lamenta infine che l’attrice non avrebbe indicato su quali disposti di legge fondava la sua pretesa, disattendendo l’art. 165 cpv. 2 lett. f CPC, nonché ha rimproverato al Pretore di aver omesso di precisare se la pretesa attorea era fondata su un diritto obbligatorio o reale.

Con tempestive osservazioni l’attrice ha osservato che la competenza internazionale è stata decisa dal Giudice, la quale era data non già in applicazione dell’art. 17 CL, ma dell’art. 18 CL. Soggiunge che la stessa è stata contestata per la prima volta in appello, come pure che l’applicazione del diritto italiano era stata ammessa dal convenuto con scritto 7 novembre 2002. La richiesta di restituzione del velivolo era fondata sulla rescissione del contratto a seguito del mancato pagamento delle rate previste dal contratto di compravendita. Sulle altre controdeduzioni si dirà, all’occorrenza, nei successivi considerandi.

  1. Per prassi il tribunale che è stato adito deve esaminare secondo il proprio ordinamento (lex fori) se deve declinare la propria competenza in favore di un tribunale straniero (DTF 122 III 439 consid. 3a; 119 II 177 consid. 3d in fine). Con l’appello il convenuto non pone in discussione l’applicazione della CL fra le parti. Sostiene che il Pretore non avrebbe esaminato d’ufficio la propria competenza, come pure, fondandosi sull’art. 17 CL, che il convenuto non ha mai voluto prorogare il foro internazionale davanti ad un Giudice svizzero.

Queste obiezioni sono inconsistenti, perché il Pretore ha esaminato d’ufficio la propria competenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 30 all’art. 22). Il primo giudice si è, infatti, diffusamente dilungato nel suo giudizio per stabilire se fosse o no competente a conoscere il merito della lite. Egli ha fondato la propria competenza in applicazione dell’art. 18 CL e la materia del contendere (contratto di compravendita a rate) non è sottratta dal campo di applicazione della CL (art. 1). Il Pretore non doveva esaminare se il convenuto avesse o no accettato una proroga di foro convenzionale, perché nessuno lo ha sostenuto in causa, come pure non emerge dagli atti che le parti abbiano scelto un foro speciale. Il contendere verte sul tema di sapere se la costituzione in giudizio del convenuto senza alcuna riserva davanti al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, territorialmente incompetente, possa configurare gli estremi di un’accettazione tacita della competenza ai sensi dell’art. 18 CL (”Einlassungsprinzip”). Il principio dell’accettazione tacita della competenza significa che il convenuto non può più contestare la competenza del giudice adito dall’attore, allorché è entrato nel merito della lite senza sollevare l’eccezione di incompetenza (DTF 123 III 45/46 consid. 3b). Benché sia controverso in dottrina, il Tribunale federale ha chiarito che la rinuncia tacita al foro legale o convenzionale scelto è una forma particolare di proroga di foro (DTF citata qui sopra con rif. di dottrina; Bucher, Droit international privé suisse, T.I/1, N. 204). Ci si può chiedere, come ha fatto il Pretore, se la CL sia applicabile alla controversia, posto che il convenuto risiede a __________, ovvero in uno Stato che non ha aderito a questa convenzione internazionale. Per taluni, il fatto che il convenuto abbia il proprio domicilio o la propria sede in uno Stato che non ha ratificato la CL, non sarebbe sufficiente, perché l’art. 18 CL, a differenza dell’art. 17 CL, non contiene alcuna disposizione specifica riguardo al domicilio di almeno una delle parti in uno Stato che ha aderito alla CL. La rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di incompetenza sarebbe dovuta più all’ignoranza delle parti sulle norme applicabili, che non a un accordo tacito sulla volontà di prorogare la competenza (Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. III, N. 7147 e 7148 con rif.). Altri autori considerano, invece, che l’accettazione tacita della competenza costituisca un caso particolare di accordo tacito di proroga del foro (DTF 123 III 45/46 con rif.), per cui si deve tener conto, per definire il campo di applicazione della CL, dello stretto nesso funzionale che intercorre fra l’art. 17 e 18 CL ed ammettere l’applicazione dell’art. 18 CL allorché almeno una delle parti ha il proprio domicilio in uno Stato che ha ratificato la CL (Bucher, op. cit. n. 69 e 204; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, VIIa ed. N. 3 all’art. 24). Benché si debba dar credito a quest’ultima interpretazione dell’art. 18 CL, la quale appare in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale in relazione alla definizione e alla portata che è stata data sull’”Einlassung”, la conclusione non muterebbe, perché in difetto di applicazione dell’art. 18 CL, l’art. 6 LDIP esprime gli stessi concetti e criteri recepiti dalla CL (DTF 7 marzo 2000 5P 5/2000 consid. 3 lett. c aa) e dall’art. 10 cpv. 1 LForo (DTF 4 luglio 2002 5C 110/2002).In concreto appare pacifico che la vertenza ha natura patrimoniale (art. 6 cpv. 1 LDIP) e che il convenuto ha contestato per la prima volta la competenza solo in appello dopo aver preso atto che il Pretore avrebbe potuto declinare la propria competenza se egli si fosse avvalso di quest'eccezione. Invero il convenuto si è limitato a disquisire del merito della causa attraverso la risposta con domanda riconvenzionale, la replica riconvenzionale, la duplica e le conclusioni, senza aver mai sollevato il tema della competenza del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a conoscere questa controversia. Da questo comportamento processuale si deve concludere che il convenuto si è implicitamente costituito in giudizio (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 17 all’art. 22).

  1. In relazione al diritto applicabile, l’appellante sostiene che alla controversia si applichi il diritto svizzero, stante che l’art. 51 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, prevede che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui si trovano, ovvero dal diritto svizzero, atteso che l’aeromobile si trova in Svizzera. L’appellante rimprovera altresì al Pretore di non aver definito se la materia del contendere discendeva da rapporti obbligatori o da diritti reali.

Su questo punto l’appello rasenta la temerarietà, giacché con scritto 7 novembre 2002 il patrocinatore del convenuto riteneva che il diritto applicabile alla lite fosse quello italiano e non quello elvetico.

Il campo d’applicazione delle diverse regole di conflitto è definito, in ragione della materia, a seconda delle categorie di collegamento evocate da queste norme. La qualifica interviene ad uno stadio in cui il diritto applicabile non è ancora stato prescelto e il diritto applicabile alla controversia non è ancora conosciuto (Bucher, op. cit. T. I/2, n. 606). La LDIP non ha disciplinato le modalità della qualifica di un rapporto giuridico, ma la giurisprudenza costante (DTF 119 II 69; 115 II 69; 111 II 278) e la dottrina (Bucher, op. cit. T.I/2, n. 607-609 con altre precisazioni n. 618 segg.; Knoepfler, Le contrat dans le nouveau droit international privé suisse in: Le nouveau droit international privé suisse, ed. CEDIDAC Vol. 9, pag. 103) sono concordi nel ritenere che essa avviene secondo la lex fori, ossia l’ordinamento svizzero. Nel caso in esame, diversamente da quanto ha sostenuto l’appellante, il Pretore non ha esitato a precisare che la materia del contendere verte sulla compravendita di un aeroplano. Il ricorrente non ha confutato questo assunto del Pretore, perché anch’egli, pur non arrivando ad applicare le norme di diritto italiano, propone l’applicazione delle norme sulla compravendita a rate in conformità degli art. 226 segg. CO. Il ricorrente non è conseguente, perché l’art. 51 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, disciplina le norme di collegamento afferenti a liti su diritti reali e non a controversie su contratti di compravendita. Non sono poi le norme di diritto internazionale italiano che determinano le regole di collegamento, ma quelle svizzere (LDIP o trattati internazionali). A norma dell’art. 118 LDIP, la compravendita di cose corporee è regolata dalla convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee. Nondimeno questo trattato non si applica alle compravendite di battelli o aeromobili registrati (art. 1 cpv. 2), per cui occorre far capo all’art. 117 LDIP, per il quale, se le parti non hanno scelto il diritto applicabile, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso (cpv.1), ovvero, per i negozi concernenti diritti contrattuali o reali di aeroplani registrati, quello dello Stato del luogo in cui è stato registrato l’aeroplano al momento della conclusione del contratto come ha precisato il Pretore (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, IIIa ed. 2001 N. 40 all’art. 117; Keller / Kren/ Kostkiewicz, Zürcher Kommentar IPRG, IIa ed. 2004 N. 116 all’art. 117). Orbene il controverso contratto di compravendita è stato concluso in Italia e l’aereo risulta iscritto a favore dell’attrice nel Registro Aeronautico Nazionale __________ (Doc. C). Ne deriva che sarà la normativa italiana a disciplinare le conseguenze dell’inadempimento contrattuale qui in contestazione, giacché nei casi in cui il diritto internazionale svizzero designa una legge straniera applicabile alla controversia, questa norma di collegamento si riferisce e si estende a tutte le disposizioni applicabili alla lite (art. 13 LDIP). In particolare la legge straniera governa tanto la nascita che gli effetti delle obbligazioni; essa regge ugualmente le conseguenze di un inadempimento o di una cattiva esecuzione del contratto (DTF 125 III 447 consid. 3c). Il Pretore, d’ufficio (art. 16 LDIP e 87 cpv. 3 CPC; DTF 128 III 351 consid. 3.2.1; 121 III 438 consid. 5a), ha ritenuto che il negozio qui in discussione si configura giuridicamente come una compravendita con riserva di proprietà ai sensi degli art. 1523 segg. CCit. anche se l’attrice aveva avanzato le sue richieste sul diritto svizzero (art. 641 segg. CC). Ritenuto che il giudice può autonomamente scegliere le norme di diritto applicabili alla fattispecie senza essere vincolato dalle motivazioni giuridiche (talvolta erronee) prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 10 all’art. 165), non vi può essere una violazione dell’art. 165 lett. f o g CPC, allorché la domanda è stata formulata in termini precisi e distinti. In concreto l’attrice ha chiesto la restituzione del velivolo in seguito alla mora del pagamento delle rate del prezzo di compravendita da parte dell’acquirente. Nel gravame l’appellante ha incentrato tutte le sue attenzioni intorno all’applicazione del diritto svizzero, senza muovere critiche alle argomentazioni del Pretore che concludeva per la rescissione del contratto. Col che, in difetto di contestazioni specifiche sul diritto applicato (quello italiano), il giudizio pretorile deve essere confermato su questo punto.

  1. L’appellante lamenta che il Pretore avrebbe dovuto subordinare la restituzione del velivolo alla previa restituzione del prezzo di compravendita sia in base al diritto italiano, che a quello elvetico. Questa domanda, formulata per la prima volta davanti la II Camera civile del Tribunale d’appello è irricevibile, stante il divieto, con l’appello, di addurre nuovi fatti ed eccezioni (art. 321 lett. b CPC).

  2. Benché non più riproposta esplicitamente, il convenuto aveva chiesto, con le conclusioni, che la restituzione del velivolo all’attrice doveva essere subordinata all’offerta da parte del convenuto di regolarizzare la sua posizione nei riguardi della venditrice pagando il debito scoperto, gli interessi, nonché le spese giudiziarie e legali (conclusioni pag. 2). È noto che a norma dell’art. 78 cpv. 1 CPC l’attore con la petizione e il convenuto con la risposta devono addurre in una sola volta le eccezioni e le motivazioni di diritto. Questa eccezione quindi, come ha peraltro ricordato il Pretore, avanzata solo con il memoriale conclusivo è tardiva ed irricevibile. Essa ha per oggetto un elemento di fatto per il quale non è stato rispettato il principio del contraddittorio giudiziale (Rep. 1989 pag. 110; 1982 pag. 120; 1980 pag. 268; Cocchi/Trezzini, op. cit. m. 25 e 26 all’art. 78).

  3. Il ricorrente lamenta altresì che il Pretore avrebbe dovuto ordinare la restituzione dell’aeromobile, previo il pagamento della somma di Fr. 50'000.-. per l’esecuzione di spese utili e necessarie che sono state effettuate sul velivolo. Il ricorso è al limite della ricevibilità, stante l’assenza dei requisiti minimi posti dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. L’appellante non spiega infatti per quali ragioni egli avrebbe diritto a questa somma di denaro. Vero è che nella domanda riconvenzionale (punto 11) aveva sottolineato che per la rimessa del velivolo in condizioni normali di sicurezza, egli ha dovuto sborsare una somma di Fr. 40'000.- causati da difetti al momento della consegna (cfr. replica alla risposta riconvenzionale sub ad. 3 pag. 2). Orbene, né negli allegati preliminari, né tantomeno nell’appello, il ricorrente non ha indicato di quali difetti si trattasse, come pure, come ha avuto modo di rilevare il Pretore, egli non ha neppure dimostrato di aver denunziato i vizi al venditore entro il termine di 8 giorni dalla scoperta (art. 1495 CCit.). Per prassi, la mancata o intempestiva denuncia dei vizi della cosa venduta, nel termine di 8 giorni dalla scoperta, è configurata dalla legge come una causa di decadenza del diritto del compratore alla garanzia. L’onere della prova di aver denunziato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta, incombe all’acquirente trattandosi di una condizione necessaria dell’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo (I codici commentati; Il Codice Civile a cura di: Abate – Dubolino – Bartolini, ed. 1990; massima all’art. 1495 pag. 1274).

  4. Da ultimo l’appellante ha chiesto la restituzione di una parte dell’IVA che, solo grazie all’interpretazione che il Pretore ha dedotto dagli allegati preliminari, ha potuto essere fissata in Fr. 10'000.-, atteso che nel petitum, l’attore riconvenzionale ha avanzato una pretesa di complessivi Fr. 50'000.-, di cui Fr. 40'000.- per spese di riparazione dell’aeroplano. Anche qui l’appello non brilla per chiarezza ed è al limite della ricevibilità, giacché l’appellante si limita a ribadire che la clausola dell’IVA sul contratto è stata apposta successivamente alla firma delle parti senza trarne delle conseguenze giuridicamente rilevanti. È un principio generalmente ammesso che la procedura è retta dalla lex fori (Bucher, op. cit. T.I/1, n. 389 segg.), ovvero dal CPC nella concreta evenienza. L’eccezione di falso di un documento è governata dagli art. 216 segg. CPC che il convenuto non ha mai avviato. In particolare né negli allegati preliminari, né all’udienza preliminare, il convenuto ha ritualmente formulato una simile eccezione. In particolare non sono state offerte ed amministrate prove tese a dimostrare che il contratto prodotto in fotocopia fosse falso. Non è neppure stata chiesta l’edizione o l’ispezione dell’originale del contratto prodotto in fotocopia (art. 202 CPC) che, nell’evenienza in cui non poteva essere reperito, avrebbe permesso di avviare la procedura fissata dagli art. 216 segg. CPC, posto che simile procedura si estende a tutti i documenti, siano essi prodotti in originale, in duplicato o in fotocopia senza alcuna distinzione. La procedura dell’eccezione di falso e di verifica dei documenti di cui agli art. 216 segg. CPC trova applicazione di falso formale e non di falso materiale o di contenuto. Si tratta di un’azione di accertamento i cui principi ubbidiscono al diritto processuale cantonale (II CCA 18 agosto 2003 in re M.). All’udienza preliminare non è stata discussa questa eccezione, né sono state offerte ed amministrate prove su questo punto: non è stata chiesta l’edizione di scritture di confronto (art. 222 e 223 CPC), rispettivamente di testimonianze (art. 224 CPC) per sostenere che la clausola era stata apposta successivamente alla sottoscrizione del contratto o, infine, una perizia (art. 225 CPC) volta ad avvalorare questa tesi nella misura in cui fosse stato possibile accertarlo. La procedura avrebbe dovuto essere istruita ai sensi degli art. 220 segg. CPC. Posto che agli atti non v’è alcuna prova che il contratto versato agli atti sia un falso, come pure in considerazione del fatto che il convenuto non ha recato la minima prova atta a dimostrare che fra l’acconto e le rate versate v’era un importo di Fr. 10'000.- che è stato computato a titolo di IVA sul prezzo di compravendita, altro non rimaneva al Pretore se non respingere anche questa domanda.

  5. L’appello, infondato, deve quindi essere respinto con carico di spese e ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 17 marzo 2003 di __________APPE1 è respinto.

  2. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 2’500.-

già anticipate dall'appellante rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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