Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.04.2004 12.2003.57

Incarto n. 12.2003.57

Lugano 13 aprile 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.58 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa, con petizione 16 maggio 2002, da


patrocinata dall' __________

contro


patrocinata dall' __________

in materia di inesistenza del debito che il Pretore, con sentenza 24 febbraio 2003, ha accolto dichiarando inesistente il debito di fr. 30'000.- oltre interessi di cui al precetto esecutivo no. __________fatto spiccare dalla convenuta nei confronti dell'attrice.

Appellante la convenuta la quale, con appello 6 marzo 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione mentre la controparte, con osservazioni all'appello 7 aprile 2003, ne postula la reiezione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. __________, quale amministratore unico di __________ SA, ha sottoscritto un vaglia cambiario all'ordine di __________ SA per fr. 30'000.-. Il vaglia porta la data del 12 luglio 2001, la scadenza del pagamento è fissata al 16 luglio 2001 e contiene l'indicazione "ricevuto a contanti quale mutuo".

SA, non ottenendo il pagamento dell'impegno, ha escusso nelle vie ordinarie la __________ SA, ottenendo in seguito, con decisione 26 aprile 2002 della Pretura di __________, il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta, dalla controparte, al precetto.


SA ha tempestivamente introdotto un'azione in disconoscimento del debito argomentando che il contratto di mutuo cui fa riferimento il vaglia cambiario, sottoscritto in bianco e successivamente riempito da controparte, era stato pattuito tra persone fisiche, il signor __________ quale mutuante ed il signor __________ quale mutuatario, tanto è vero che la ditta __________ SA, al momento della sottoscrizione del riconoscimento ancora non era iscritta a registro di commercio.


SA ha contestato le ragioni dell'attrice sostenendo che il contratto di mutuo è effettivamente venuto in essere tra le due società indicate dal vaglia cambiario e che, pur essendo stata iscritta a registro successivamente ma con costituzione notarile precedente alla firma del riconoscimento, la sua qualità di creditrice è data avendo agito per essa uno dei fondatori.

  1. Il Pretore ha accolto la petizione, constatando che il vaglia cambiario costituisce un valido riconoscimento di debito a carico della __________ SA ma che la __________ SA non aveva dichiarato di assumersi l'obbligazione venuta in essere, prima della sua iscrizione a registro di commercio, tra __________ e l'attrice e nemmeno vi era stata una formale cessione del credito a favore della stessa attrice come prescrive, in casi del genere, l'art. 645 CO.

  2. Con l'appello la __________ SA sostiene, contrariamente all'assunto del primo giudice, di aver proceduto ad assumere l'obbligazione per atti concludenti sia precedentemente sia successivamente al termine di tre mesi dall'iscrizione della società a registro di commercio dell'art. 645 cpv. 2 CO.

Con le osservazioni all'appello __________ SA - oltre a contestare le ragioni dell'appellante ed a confermare, al proposito, le conclusioni del Pretore - riprende l'argomentazione per la quale debitore dell'importo concesso in mutuo era il signor __________ personalmente e non la società.

  1. Anche ammesso che il vaglia cambiario sia stato sottoscritto in bianco dal signor __________ e compilato in seguito dal suo detentore, operazione lecita ai sensi dell'art. 1000 CO, nulla cambia alla conclusione del Pretore poiché chi sottoscrive una cambiale e pretende di non essere obbligato dalla stessa deve provare che è stata completata contrariamente agli accordi intervenuti (DTF 99 II 324), prova che l'attrice non ha assolutamente portato. Il fatto di aver trattato con il signor __________ (teste __________) e di avergli rivolto solleciti verbali (teste __________) non dimostra nulla, quest'ultimo essendo amministratore unico della __________ SA ed il doversi rivolgere a lui, per la società, è fatto comune ed inevitabile.

  2. Per l'art. 645 CO coloro che hanno agito e contratto obbligazioni per conto di una società prima della sua iscrizione - quando ancora la stessa non possiede personalità giuridica (art. 643 cpv. 1 CO) - ne sono responsabili personalmente e possono esserne liberati se la società anonima, nei tre mesi dall'iscrizione, assume tali obblighi. Ciò vale, evidentemente, per tutte le obbligazioni contratte, quindi non solo per gli impegni debitori ma anche per i crediti (BSK OR II-Schenker, art. 645 n. 2).

Dall'istruttoria di causa non appare una prova certa che, nei tre mesi successivi all'iscrizione a registro della __________ SA avvenuta il 7 agosto 2001, questa società abbia assunto il credito. Non è sufficiente la testimonianza __________ che riferisce che "il sig. __________ ha richiesto ripetutamente il rimborso del prestito telefonicamente al sig. __________ " poiché non vi è nessuna indicazione temporale che possa convincere che ciò sia avvenuto nel termine. La domanda d'esecuzione presentata dalla __________ SA, che può essere considerata atto concludente, è avvenuta però l'8 gennaio 2002, oltre il termine dei tre mesi dall'iscrizione a registro.

  1. Nulla impedisce però che la società assuma la qualità di creditrice, nell'obbligazione stipulata dal suo promotore, in qualsiasi momento dopo il decorso del termine di tre mesi dell'art. 645 CO, attraverso l'istituto della cessione di credito dell'art. 164 CO (Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerische Aktienrecht, 1996, § 18 n. 4). Per fare ciò, non bastano atti concludenti, ma occorre una dichiarazione scritta (art. 165 CO) che non è agli atti e nemmeno è sostenuto esistere.

  2. Ne discende la reiezione dell'appello con il seguito di tasse, spese e ripetibili a carico della parte appellante.

Per i quali motivi,

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 6 marzo 2003 di __________ SA è respinto.

  2. Gli oneri della procedura d'appello consistenti in:

-tassa di giudizio fr. 550.-

-spese fr. 50.-

fr. 600.--

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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