Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.11.2004 12.2003.198

Incarto n. 12.2003.198

Lugano 17 novembre 2004/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Alippi (giudice supplente)

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.491 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa, con petizione 14 agosto 2002, da

AO 1 rappr. dall' RA 2

contro

AP 1 rappr. dall' RA 1

in materia di contratto d'appalto che il Pretore, con sentenza 24 ottobre 2003, ha accolto condannando il convenuto a pagare all'attrice l'importo di Fr. 11'996.65 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2002.

Appellante il convenuto il quale, con atto d'appello 14 novembre 2003, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente le domande di petizione, mentre l'attrice, con osservazioni 22 dicembre 2003, chiede la reiezione dell'appello.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. Nell'ambito dei lavori di edificazione della sua casa d'abitazione, AP 1 ha commissionato, nel giugno 2000, alla AO 1 la fornitura e la posa dei serramenti in alluminio, della porta d'entrata, delle protezioni solari e di una porta da garage con automatismo. La ditta ha inviato al committente conferme d'ordine, riguardanti queste forniture, per un importo complessivo di Fr. 62'996.65 e, nel corso dei lavori, nell'ottobre 2000, una ricapitolazione delle conferme d'ordine e dei lavori in corso che indicava anche un primo acconto di Fr. 31'000.- versato dal committente. Questi ha, successivamente, versato, il 12 dicembre 2000, ancora Fr. 20'000.- e si è poi rifiutato di versare la differenza, sollecitatagli con una fattura finale del 31 dicembre 2001 che, del resto afferma di mai aver ricevuto.

  2. Con la petizione che ci occupa, AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 11'996.65 oltre a interessi all'8% dal 15 febbraio 2002 e il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare. A mente dell'attrice, i lavori pattuiti sarebbero stati regolarmente eseguiti e terminati a fine dicembre 2000. Sarebbe quindi dovuta la quota rimasta impagata della mercede concordata.

Con la risposta di causa, il convenuto si è opposto alle richieste di controparte, argomentando che le parti, nel dicembre 2000, si erano accordate nel senso che, con il versamento dell'importo di Fr. 20'000.-, la mercede era stata considerata completamente saldata, ritenuto che il committente avrebbe provveduto in maniera indipendente all'eliminazione dei difetti riscontrati nell'opera.

  1. Il Pretore di Lugano, con sentenza 24 ottobre 2003, ha accolto la domanda dell'attrice per Fr. 11'996.65 limitando il tasso degli interessi di mora al 5% a decorrere dal 6 maggio 2002, rigettando, di conseguenza, in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo.

Il giudice di prime cure non ha ritenuto provato il preteso accordo circa il versamento a saldo dell'importo di Fr. 20'000.-. Inoltre, con riferimento ai difetti dell'opera, pur ammettendo la tempestività della loro notifica verbale, ha costatato l'assenza di qualsiasi prova dell'ammontare del danno ad essi relativo e quindi l'impossibilità di una loro quantificazione a riduzione della mercede. Inoltre il convenuto non avrebbe contestato il contenuto ed i prezzi delle conferme d'ordine e nemmeno avrebbe comprovato quali lavori, rispetto a quelli ordinati, non sarebbero stati eseguiti.

  1. Con l'appello qui in esame, AP 1 insorge contro la sentenza pretorile, sostenendo che nel caso concreto non sarebbe stata pattuita una mercede a corpo e che quindi l'onere della prova circa l'entità e la consistenza delle prestazioni eseguite e circa i prezzi applicabili a ciascuna prestazione incomberebbe all'appaltatore. Il committente avrebbe, del resto, contestato negli atti di causa il quantum di cui alla fattura. Inoltre l'opera non sarebbe ancora ultimata, ragione per cui la mercede non sarebbe esigibile. L'appellante ribadisce ancora l'esistenza dell'accordo di saldo definitivo come preteso in causa, sostenendo che, contrariamente all'opinione del Pretore, l'istruttoria l'avrebbe confermato. Da ultimo afferma che la AO 1 non avrebbe dimostrato di aver pagato la ditta subappaltatrice __________, conseguendo così un arricchimento indebito.

La parte appellata chiede la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio.

  1. L'appello non può contenere nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che decisivo per stabilire se un'allegazione costituisce un (inammissibile) novum è sapere se essa è stata fatta valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è per contro sufficiente che è essa sia stata menzionata nei memoriali introduttivi (cfr. per analogia II CCTF 13 aprile 2000 5P.91/2000, sia pure riferita ai nova della sede federale).

  2. Nel caso di specie l'appello disattende in larga parte queste esigenze e, in tale misura, deve senz'altro essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario vagliarlo nel merito.

Con l'allegato di risposta il convenuto ha affermato che, nel dicembre 2000, quando quasi tutti i lavori erano già terminati e diversi difetti di esecuzione erano stati riscontrati, egli "ha chiesto ed ottenuto un incontro presso la AO 1, __________, con il signor __________ per esaminare l'intera situazione" e "dopo discussione le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che il committente avrebbe versato ulteriori Fr. 20'000.- a saldo delle pretese creditorie della AO 1, __________, derivanti dal contratto d'appalto e il signor AP 1 avrebbe proceduto in modo indipendente all'ultimazione dei lavori di dettaglio e alla riparazione dei difetti" (cfr. punto 3 di risposta), per poi aggiungere testualmente (cfr. punto 6 di risposta) che "nell'ambito della presente fattispecie non entrano in considerazione contestazioni in merito all'applicazione delle norme sul contratto d'appalto come pure alle condizioni applicabili alla materia" e che "il signor AP 1 ha pagato la mercede convenuta per l'opera eseguita. Ora più nulla è dovuto".

L'appellante non spende una parola sul tipo di contratto d'appalto intervenuto tra le parti (a misura o a corpo) e sulle conseguenze di una tale qualifica quale l'onere della prova sull'entità della mercede, così come sull'esigibilità della mercede, sulle conseguenze dei difetti (se non riferite al preteso raggiunto accordo con la controparte) e sul mancato pagamento, da parte dell'attrice, alla ditta subappaltatrice. Anzi, proprio con riferimento al contratto d'appalto ed alle sue implicazioni (prezzo, esigibilità e difetti), ha espressamente riconosciuto, in risposta, che non entravano in considerazione per l'esito della controversia.

Tutte queste allegazioni sono quindi irricevibili e l'esame dell'appello può unicamente avvenire sulla questione, unica censura sollevata con la risposta di causa, riguardante il preteso intervenuto accordo di saldo definitivo con il versamento, nel dicembre 2000, dell'importo di Fr. 20'000.-.

  1. L'onere della prova del preteso accordo incombe al convenuto che se ne prevale (art. 8 CC) e, dall'istruttoria di causa, nulla appare al proposito se non le dichiarazioni contrastanti delle parti in sede di interrogatorio formale. Il responsabile della ditta attrice ha negato l'incontro e l'accordo per un versamento a saldo mentre il convenuto lo ha confermato.

Le risultanze di un interrogatorio formale di una parte non sono sufficienti, da sole, per provare quanto affermato e, per raggiungere solida prova del fatto, devono essere confermate da altri indizi convergenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 276 m. 2 e n. 764). Questo quando si è di fronte alla sola dichiarazione formale di una parte, mentre invece in presenza di due interrogatori di parte che affermano l'uno il contrario dell'altro la soluzione, quando il giudice non è convinto da nessuna delle versioni, non può che essere quella di ritenere come vera la circostanza addotta dalla parte non gravata dall'onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 90 m. 4), nella fattispecie concreta l'inesistenza di qualsiasi accordo come sostenuto dall'attrice.

Ma anche volendo valutare gli indizi riferiti dal convenuto, con l'allegato d'appello, non si può raggiungere la certezza che la sua versione sia quella corretta perché l'esistenza di difetti ed il tardare nel reclamare il pagamento del saldo litigioso non possono ancora essere ritenuti quale naturale causa e conseguenza del preteso accordo. Del resto, per la sicurezza dei rapporti tra le parti, che non sembravano particolarmente sereni, sarebbe bastato che il convenuto scrivesse due righe di conferma alla controparte o almeno, in esito all'incontro, si facesse rilasciare, anche solo apposta sulla "ricapitolazione conferme d'ordine" del 24 ottobre 2000 (doc. G) che chiedeva il versamento di un ulteriore acconto di Fr. 20'000.-, una dichiarazione a saldo con quel versamento.

  1. L'appello è così respinto con spese e ripetibili a carico dell'appellante.

Per i quali motivi

visto l'art. 8 CC e richiamati per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

  1. L’appello 14 novembre 2003 di AP 1 è respinto.

  2. Gli oneri processuali consistenti in:

tassa di giustizia Fr. 450.—

spese Fr. 50.—

totale Fr. 500.--

già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 700.-- a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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