Incarto n. 12.2003.145
Lugano 28 ottobre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Walser, escluso)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1999.00737 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 15 ottobre 1999 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 rappr. da PA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 91'590.- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE __________dell'UE di Lugano;
domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 25 agosto 2003, ha accolto limitatamente a fr. 84'465.- più interessi ed accessori;
appellante il convenuto con atto di appello 15 settembre 2003, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 27 ottobre 2003 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Nel settembre 1981 __________AO 1concesse a __________un mutuo di fr. 100'000.- garantito da una cartella ipotecaria in II° rango sulla part. n. __________di __________(di 2446 mq, poi frazionata nelle part. ), destinato al (parziale) finanziamento di un progetto immobiliare da realizzarsi su quel fondo. Dell'emissione della garanzia reale venne incaricato l'. __________AP 1, che in seguito custodì il titolo presso di sé, provvedendo tra l'altro alle operazioni di svincolo ipotecario che si resero necessarie a dipendenza della vendita dei lotti edificati, risultati dal frazionamento del fondo. La cartella ipotecaria venne emessa in pari rango con un'altra cartella ipotecaria di fr. 100'000.-, una di fr. 50'000.- e una di fr. 25'000.- e dopo una precedenza in I° rango di complessivi fr. 1'000'000.-. A seguito delle vendite dei lotti edificati, avvenute negli anni successivi, la garanzia reale venne progressivamente svincolata, così che in definitiva si trovò ristretta al solo fondo part. n. __________ (di mq 372), gravato con ipoteche di fr. 275'000.- in I° rango e di fr. 275'000.- in II° rango.
Con la petizione in rassegna, avversata dal convenuto, __________ AO 1, preso atto che , pur essendo stato tempestivamente escusso, non aveva rimborsato l'importo mutuato, ha chiesto la condanna dell'. __________AP 1al pagamento di fr. 91'590.- oltre interessi ed accessori, rimproverandogli in sostanza di aver effettuato le operazioni di svincolo a sua completa insaputa e contro i suoi interessi, facendo sì che la garanzia reale, che inizialmente avrebbe dovuto essere estesa sull'intera part. n. __________senza che vi fossero precedenze, si è in definitiva rivelata priva di valore.
Di qui la sua richiesta, volta alla rifusione del capitale garantito con la cartella ipotecaria (fr. 100'000.-, da cui andavano dedotti i fr. 20'000.- che egli nel frattempo aveva potuto incassare a seguito della cessione della cartella al creditore ipotecario in I° rango), alle spese giudiziarie ed esecutive (fr. 4'465.-), alle spese anticipate alla __________(fr. 2'175.-) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 4'950.-).
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 84'465.-. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il convenuto, legato all'attore da un contratto di mandato e di deposito avente per oggetto la cartella ipotecaria, aveva senz'altro violato gli accordi contrattuali nella misura in cui, senza disporre del consenso della controparte ed a sua completa insaputa, aveva fatto in modo che i valori immobiliari sui quali poggiava inizialmente la garanzia ipotecaria si erodessero via via fino ad estendersi unicamente sulla sola part. n. __________di __________, ampiamente insufficiente a garantire l'ammontare del mutuo. Al medesimo risultato si giungerebbe applicando le teoria della responsabilità fondata sulla fiducia. Non potendosi rimproverare all'attore alcuna concolpa, a quest'ultimo, infondate le altre pretese creditorie, dovevano pertanto essere attribuiti il capitale (fr. 80'000.-) e le spese esecutive (fr. 4'465.-) oltre agli interessi.
Con l'appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, contestando innanzitutto che tra le parti sia venuto in essere un rapporto contrattuale, rilevando come l'attore rispettivamente il suo rappresentante __________sapesse o dovesse sapere come si sarebbe svolta l'operazione immobiliare, in particolare con la necessità di effettuare lo svincolo dei lotti una volta che gli stessi sarebbero stati venduti, rimproverandogli un colposo ritardo nell'agire contro il mutuatario e infine adducendo che alla fine del rapporto contrattuale, ovvero al momento della consegna della cartella ipotecaria alla __________, nel 1986, la garanzia offerta dall'ultima particella era ancora congrua rispettivamente tale da causare un danno non superante la somma di fr. 20'000.-, di cui 2/3 a carico dell'attore.
Delle osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Per essere ricevibile in ordine, l'appello deve tra l'altro ossequiare determinati requisiti di carattere formale. Esso, ad esempio, deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), precisando in particolare le ragioni per cui il giudizio di prime cure sarebbe errato (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 27 ad art. 309), e non può contenere nuovi fatti, prove ed eccezioni (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ritenuto che decisivo per stabilire se un'allegazione costituisce un (inammissibile) novum è sapere se essa è stata fatta valere rispettivamente mantenuta in prima sede, mentre non è per contro sufficiente che è essa sia stata menzionata nei memoriali introduttivi (cfr. per analogia II CCTF 13 aprile 2000 5P.91/2000, sia pure riferita ai nova della sede federale).
Nel caso di specie l'appello disattende in larga parte queste esigenze e, in tale misura, deve senz'altro essere dichiarato irricevibile, senza che sia necessario vagliarlo nel merito.
7.1 L'appellante, in particolare, non ha speso alcuna parola per contestare l'esistenza di una sua responsabilità fondata sulla fiducia, e nemmeno, pur avendo espressamente contestato la venuta in essere di un rapporto contrattuale con l'attore (p. 14), ha indicato le ragioni a sostegno della sua tesi rispettivamente ha precisato per quale motivo la contraria conclusione cui era giunto il Pretore -in realtà ineccepibile (cfr. doc. B, H, I, L, dove il convenuto risulta aver agito a titolo di possessore fiduciario dei titoli ipotecari; cfr. teste __________verbale 9 settembre 1999 p. 3, nel doc. NN; cfr. interrogatorio formale dall'attore ad 5, 7 e 12e, e quello di __________i, ad 15c, nel doc. MM)- sarebbe errata.
7.2 Pure irricevibili, questa volta però in quanto si tratta di nuove allegazioni, abbandonate o comunque non più riproposte in sede conclusionale, sono le seguenti censure: quella (a p. 6 segg.) con cui il convenuto ha preteso che __________, oltre ad essere il beneficiario della cartella ipotecaria in II° rango di fr. 25'000.- (circostanza non comprovata ed anzi smentita dai doc. 10, 11, 12 e 15), sarebbe stato il rappresentante -e non solo l'assistente o il consulente- dell'attore (circostanza a sua volta non provata e oltretutto smentita dall'attore, sentito in sede di interrogatorio formale, ad 8, nel doc. MM, da __________, pure sentito in sede di interrogatorio formale, ad 9, nel doc. MM, nonché dallo stesso teste __________a, verbale 9 settembre 1999 p. 4 seg. nel doc. NN e 21 novembre 2002 p. 1, il quale ha ammesso di aver rappresentato, oltretutto unicamente in occasione delle pratiche volte al recupero degli importi mutuati, solo il finanziatore __________, cfr. pure doc. 15 e 21); infine quella (a p. 11) con cui egli ha preteso che i finanziatori, tra cui l'attore, avessero costituito una società semplice (circostanza smentita dall'attore, interrogatorio formale ad 11 e 15, e da __________i, interrogatorio formale ad 10, 14 e 18, nel doc. MM), questione che a suo dire assumeva una certa influenza nell'ottica della sua concolpa.
quella con cui il convenuto ha preteso che l'attore, tramite il suo eventuale rappresentante __________, era al corrente della necessità di svincolare i lotti una volta venduti e ne era d'accordo; quella per cui all'attore andava rimproverato un ritardo nell'escussione del mutuatario e quella secondo cui la garanzia offerta dalla part. n. __________era comunque congrua. Le censure, tranne in parte l'ultima, sono infondate.
8.1 Il convenuto, asserendo nel gravame che quanto da lui svolto era conforme agli accordi presi fra __________ ed i mutuanti rispettivamente i loro rappresentanti (p. 5), ribadisce in sostanza che l'attore era al corrente di come avrebbe dovuto essere svolta l'operazione immobiliare ed aveva nondimeno dato il suo assenso. A sostegno di questa tesi, per la quale a suo dire sarebbe purtroppo difficile recare la prova a seguito del lungo tempo trascorso, egli si è limitato a riprodurre letteralmente i punti 11 e 12 della sua risposta di causa, senza avvedersi che quanto da lui riportato, per altro contestato dalla controparte, costituisce in realtà una semplice allegazione di parte priva di qualsiasi valore probatorio, mentre i documenti menzionati a quel momento non consentono (ancora) di concludere nel senso da lui auspicato. Escluso, per i motivi già addotti in precedenza (cfr. consid. 7.2), che __________avesse agito nell'occasione in qualità di rappresentante dell'attore e in ogni caso che egli fosse a conoscenza dei dettagli dell'operazione, segnatamente della necessità di svincolare dai lotti venduti la garanzia reale fornita dall'attore -non essendo ovviamente sufficiente il solo fatto che egli abbia vagamente accennato di presumere che a dipendenza della realizzazione del progetto le cartelle dovevano passare dall'UR per essere spostate (teste __________ verbale 9 settembre 1999 p. 4, nel doc. NN)- non può che discenderne l'infondatezza della censura, ciò di cui il convenuto era del resto consapevole, nella misura in cui ha preteso che nelle particolari circostanze si poteva solo concludere per una conoscenza "abbastanza precisa" della reale operazione e del modus operandi da parte dell'attore (p. 11).
8.2 Il convenuto ripropone anche in questa sede l'argomento secondo cui l'attore sarebbe responsabile del danno per non aver agito tempestivamente nei confronti del mutuatario.
In realtà nel comportamento tenuto dall'attore non vi è negligenza alcuna, né si intravedono circostanze che possano aver contribuito ad aumentare il danno. L'istruttoria ha in effetti permesso di provare che l'attore sollecitò il rimborso del mutuo una prima volta il 16 agosto 1985 (doc. O) e una seconda volta il 26 settembre 1985 (doc. 16); che il primo precetto esecutivo contro il mutuatario venne spiccato il 17 novembre 1986; che per cercare di risolvere bonalmente la questione tra loro il 16 dicembre 1986 venne stipulata una convenzione (doc. R); che il 16 gennaio 1991 (doc. U1) venne spiccato un nuovo precetto esecutivo, la cui opposizione venne rigettata il 6 giugno 1991 (doc. U3); che il 5 novembre 1991 (doc. U4) venne chiesta la realizzazione del pegno immobiliare; che la vendita all'asta venne sospesa, su richiesta 15 gennaio 1992 dell'attore, essendo in corso trattative per il componimento extragiudiziario della lite (cfr. inc. rich. II°); che la stessa, su richiesta 12 febbraio 1993 dell'attore (doc. U4), venne poi fissata per il 19 maggio 1993 (doc. U5), ma venne annullata, il 3 maggio 1993 (doc. U6), a seguito della concessione di una moratoria concordataria al mutuatario (doc. U6), nell'ambito della quale l'attore provvide ad insinuare il suo credito (doc. U7); che la moratoria venne revocata il 17 dicembre 1993 (cfr. doc. U8); che l'attore chiese la riattivazione della procedura (doc. U8); che il 3 marzo 1994 venne dichiarato il fallimento del mutuatario (doc. U10), nell'ambito del quale l'attore insinuò nuovamente la sua pretesa (doc. U9); che il 26 dicembre 1995 il mutuatario decedette; che il 26 febbraio rispettivamente il 22 marzo 1996 venne annunciata l'apertura dell'eredità giacente e la sua sospensione per mancanza d'attivo (doc. U12); che il 4 aprile 1997 l'UEF annunciò che gli eredi del defunto avevano nel frattempo rinunciato ad esigere la cessione dei fondi giusta l'art. 133 RRFF, assegnando un termine scadente il 30 aprile 1997 per le eventuali cessioni ai creditori (doc. V1); che la banca creditrice delle cartelle ipotecarie in I° rango propose all'attore la cessione della sua cartella per fr. 10'000.-, offerta poi aumentata a fr. 20'000.- (doc. LL3, LL4); che l'offerta in questione, visto il consenso del convenuto (doc. LL2), venne infine accettata; che il 24 luglio 1997 la banca venne iscritta a registro fondiario quale nuova proprietaria della part. n. __________ di __________(cfr. inc. IV° rich.).
8.3 Merita per contro di essere seguita, almeno parzialmente, l'argomentazione secondo cui la garanzia offerta dalla part. n. __________ sarebbe stata comunque congrua.
Nel caso di specie il convenuto non può innanzitutto prevalersi né della presunta vacuità (oltretutto nemmeno provata) della cartella ipotecaria di fr. 25'000.- in II° rango, evocata per la prima volta e dunque irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), né del fatto che il mutuo concesso a suo tempo da __________, garantito con un'altra cartella ipotecaria di fr. 100'000.- in II° rango, sia stato in seguito rimborsato (doc. 23), quella cartella non essendo in effetti stata cancellata, ma riutilizzata (i doc. M e Z provano inequivocabilmente che nuova creditrice del credito incorporato nella stessa era la __________, cfr. pure la documentazione prodotta sub incarto IV° rich.), sicché va in definitiva confermato l'assunto pretorile secondo cui la part. n. __________di __________era gravata da ipoteche di fr. 275'000.- in I° rango e di fr. 275'000.- in II° rango. Ritenuto però che la particella in questione, che non risulta né è stato preteso versasse nel 1997 in uno stato di manutenzione precario, aveva nel 1991 un valore venale di ca. fr. 470'000.- (valutazione eseguita nell'ambito di una perizia fatta allestire dall'UEF, cfr. lettera 27 dicembre 1991 dell'arch. __________, incarto II° rich. e doc. U5), è incontestabile che la stessa, nella misura in cui il suo valore era inferiore alla somma delle cartelle ipotecarie che la gravavano, non potesse essere ritenuta una garanzia "congrua" per l'attore, tale cioè da evitargli qualsiasi perdita nell'operazione immobiliare (così lo stesso convenuto a p. 8 delle conclusioni e a p. 12 e 14 dell'appello). Il danno patito dall'attore a dipendenza di questa circostanza, riconducibile a una mancanza del convenuto, può essere quantificato in fr. 29'090.90 (a fronte di quel valore dell'immobile, le cartelle ipotecarie di II° rango sarebbero in effetti rimaste scoperte per un importo di complessivi fr. 80'000.-, di cui fr. 29'090.90 per l'appunto a carico dell'attore): se in effetti egli, nel corso del 1992, avesse insistito a chiedere l'effettuazione dell'incanto, sarebbe stato all'incirca quello il danno che egli avrebbe subito a quel momento; visto che lo stato di manutenzione dell'immobile non era peggiorato, la sua perdita sarebbe stata verosimilmente la stessa anche nel 1997, quando ha invece accettato la proposta di cessione della sua cartella.
Il convenuto non può invece essere reso responsabile per aver dato il suo accordo, tramite il suo legale (doc. LL2), all'accettazione da parte dell'attore dell'offerta con cui la banca creditrice delle cartelle ipotecarie in I° rango gli aveva proposto, nell'estate 1997, la cessione della sua cartella per fr. 20'000.-, ciò che in pratica equivaleva al ritiro della particella per un prezzo di fr. 330'000.- (ritenuto che i primi fr. 275'000.- sarebbero andati a favore dei creditori in I° rango, mentre i rimanenti fr. 55'000.- sarebbero stati suddivisi, proporzionalmente al loro credito, tra i creditori in II° rango, per cui all'attore spettavano fr. 20'000.-): l'attore aveva in effetti precisato che l'eventuale accettazione di quell'offerta da parte del convenuto sarebbe avvenuta "impregiudicati i diritti del tuo cliente nell'ambito della procedura giudiziaria" (doc. LL1), solo per diminuire l'entità del danno. In concreto l'importo in questione va in deduzione della parte di danno non imputabile al convenuto (quella di fr. 70'909.10) e non migliora dunque la posizione di quest'ultimo.
A titolo di rimborso delle spese esecutive può essere attribuita unicamente la somma di fr. 1'190.-, relativa agli esborsi per l'escussione del convenuto (doc. EE-EE6), ritenuto che le altre spese, che il Pretore ha posto a carico di quest'ultimo, concernono in realtà la procedura esecutiva contro il mutuatario (doc. AA, BB).
Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che il convenuto è condannato a versare all'attore la somma complessiva di fr. 30'280.90 (fr. 29'090.90 in capitale e fr. 1'190.- per spese esecutive) più interessi ed accessori.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 settembre 2003 dell'v __________AP 1è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 agosto 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
fr. 29'090.90 con interessi al 7% dal 1.1.1985 al 1.1.1986 e al 5% dal 1.1.1986;
fr. 1'190.- con interessi al 5% su fr. 120.- dal 29.4.1991, su fr. 156.- dal 2.4.1992, su fr. 158.- dal 22.2.1993, su fr. 158.- dal 3.2.1994, su fr. 198.- dal 2.2.1995, su fr. 200.- dal 19.1.1996 e su fr. 200.- dal 17.1.1997.
In questa misura è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE __________dell'UE di Lugano.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di fr. 200.-, per complessivi fr. 2'200.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attore per 2/3 e del convenuto per 1/3. L'attore rifonderà al convenuto fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 1'000.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/8 e per la rimanenza sono poste a carico dell'appellato, il quale rifonderà alla controparte fr. 800.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario