Incarto n. 12.2002.00053
Lugano 9 ottobre 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario:
Marchi vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.2001.00129 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 11 dicembre 2001 da
rappr. dall'avv. __________
contro
chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 10'543.60 oltre interessi al 5% dal 25 novembre 2001 (in materia di contratto di lavoro);
domanda avversata dalla convenuta che in sede di discussione 25 gennaio 2002 ha postulato la reiezione dell’istanza protestando spese e ripetibili;
che il Pretore ha respinto con decisione 18 febbraio 2002, dopo aver rifiutato con ordinanza 25 gennaio 2002 le prove notificate dalle parti.
Appellante l’istante che, con appello 1 marzo 2002, chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere integralmente la sua domanda, porre a carico dello Stato le spese e condannare la convenuta a versare all’istante fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
mentre la convenuta, con osservazioni 18 marzo 2002, postula la reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in diritto
Con scritto 28 febbraio 2001 (doc. M), la banca ha notificato a __________ una disdetta cautelativa del contratto di lavoro per il 31 agosto successivo mentre con lettera 25 maggio 2001 (doc. I) ha confermato al dipendente di ritirare la disdetta, indicando le nuove condizioni contrattuali valide dal 1° settembre 2001. Con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. L1), __________ ha trasmesso una propria proposta di accordo per il proseguimento della collaborazione dopo il 1° settembre alla responsabile dell’amministrazione del personale della banca. Quest'ultima, sempre mediante messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. M), ha risposto a __________ comunicandogli che il contratto in essere era prolungato sino alla fine di ottobre 2001. Ancora con ulteriore messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 (doc. O), il dipendente ha confermato l'intervenuto accordo per la fine formale del rapporto di lavoro al 31 ottobre, allegando anche il testo della proposta del 9 agosto con la quale consentiva in punto alle previste retribuzioni. In questo messaggio egli ha inoltre osservato che avrebbe cessato l'attività operativa in banca il 28 settembre 2001. Di seguito egli ha ricevuto tutte le sue spettanze relative alla fine del rapporto di lavoro per la fine di ottobre.
La convenuta, all'udienza di discussione, ha postulato la reiezione dell’istanza sostenendo che il rapporto di lavoro è stato risolto consensualmente per la fine di ottobre 2001 e che quindi nulla è più dovuto all'istante.
Il Pretore, con ordinanza 25 gennaio 2002, ha rifiutato le prove notificate dalle parti indicando poi, nella sentenza di merito, come la chiarezza della fattispecie, vale a dire l’esistenza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rendeva inutile l’assunzione delle prove proposte. Con il che ha pure respinto la domanda dell'istante.
Nelle proprie osservazioni all’appello l’appellata ne chiede la reiezione, confermando le argomentazioni esposte in prima sede.
Occorre quindi stabilire se, come ritenuto nella sentenza di prima istanza, è intervenuta una valida interruzione consensuale del rapporto di lavoro per la fine di ottobre del 2001 o se, come sostiene l’appellante, il rapporto di lavoro non è stato validamente risolto ed in tal caso se si giustifica la sua pretesa salariale.
Giusta l’art. 335 cpv. 1 CO il rapporto di lavoro di durata indeterminata, come quello stipulato in origine tra le parti, può essere disdetto da ciascuna di loro nei termini previsti o di legge. Oltre alla possibilità della disdetta è però riconosciuta alle parti anche la facoltà di interrompere di comune accordo il contratto di lavoro in ogni momento, nella misura in cui non cerchino con tale espediente di aggirare le disposizioni imperative della legge (DTF 118 II 60 c. 2a e DTF 115 V 443 c. 4b). Nel caso in esame fra le parti sono intercorse delle trattative per definire consensualmente la fine del rapporto di lavoro. In tale contesto, con messaggio di posta elettronica 9 agosto 2001 (doc. L1), __________ ha trasmesso al datore di lavoro una sua proposta di accordo per prolungare, per un numero di mesi da stabilire, il contratto in essere che la banca aveva, come già visto nei considerandi di fatto, disdetto cautelativamente per fine agosto 2001. La banca ha immediatamente risposto, con messaggio di posta elettronica di pari data (doc. M), comunicando al dipendente che il contratto era prolungato sino alla fine di ottobre 2001, ciò che nel proprio messaggio 21 settembre 2001 al datore di lavoro (doc. O) l’appellante ha ribadito affermando, con riferimento alle intese intervenute il giorno precedente, che "Formalmente resto dipendente __________ fino a tutto ottobre 2001. Venerdì 28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative: consegno badge, cellulare, etc.". Dal che risulta l'esistenza di una concorde volontà intesa a chiudere il rapporto di lavoro per la fine di ottobre 2001, volontà che l'appellante tuttavia contesta essere sorta validamente.
L’appellante sostiene che l’accordo non è valido poiché non rispetta la forma scritta. Egli precisa che nel caso concreto le parti avrebbero convenuto la forma scritta intesa come condizione di validità dell’accordo ai sensi dell’art. 16 CO. L’art. 16 cpv. 1 CO stabilisce che se per un contratto non vincolato per legge a forma alcuna i contraenti hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati. In concreto il contratto di lavoro 7 aprile 1998 (doc. C) non fa alcun riferimento a requisiti di forma e non riserva la forma scritta per le future modifiche, mentre per quanto non contemplato esso rinvia espressamente alle norme del Codice delle obbligazioni. In base al Codice delle obbligazioni l’accordo che pone fine al rapporto di lavoro di principio non richiede alcuna forma particolare (Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 339). Pertanto con il contratto di lavoro 7 aprile 1998 le parti hanno consensualmente scelto di rinunciare a riservare la forma scritta per la sua modifica. Quindi un accordo di modifica o conclusione del contratto non richiedeva la forma scritta. Occorre invece stabilire se, come sostiene l’appellante, è stato concordato il requisito della forma scritta per la validità dell’accordo nelle successive trattative fra le parti.
L’art. 16 cpv. 1 CO esprime la presunzione che la forma riservata dalle parti è una condizione di validità dell’accordo. Tale presunzione cade tuttavia quando l’accordo sulla forma secondo la concorde volontà delle parti ha solo significato dichiarativo: in tal caso la forma ha solo funzione di prova, come ad esempio quando è concordata successivamente alla conclusione del contratto, mentre non tocca la validità del contratto senza forma specifica (Kramer / Schmidlin, Berner Kommentar, Berna, 1986, ad art. 16 CO, n. 29). Si deve ritenere che le parti abbiano concordato la forma a scopo di prova quando con l’accordo sulla forma esse hanno già espresso la volontà di concludere il contratto e quindi la forma concordata, una volta rispettata, non serve più ad esprimere la volontà (già dichiarata), ma ad attestare quanto dichiarato con l’accordo (Schönenberger / Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad art. 16 n. 21). Si deve invece considerare che le parti abbiano convenuto la forma quale requisito per la valida conclusione dell’accordo quando con l’accordo sulla forma non hanno ancora espresso la volontà definitiva, la quale deve essere dichiarata solo mediante la realizzazione della forma concordata (Schönenberger / Jäggi, Zürcher Kommentar, Zurigo, 1973, ad art. 16 n. 20). In altre parole se la riserva della forma è fatta in funzione di attestare un accordo già raggiunto, la forma funge solo da prova dell’avvenuto contratto e del suo contenuto: in tal caso la sua mancanza non compromette la validità del contratto.
Nel caso in esame nell’ambito delle trattative per la definizione della prosecuzione del rapporto di impiego presso la banca dopo la fine di agosto 2001 __________ ha chiesto con messaggio di posta elettronica 21 settembre 2001 alla banca “onde evitare malintesi futuri ti sarei grato se volessi formalizzare l’accordo di ieri: formalmente resto dipendente __________ fino a fine ottobre 2001, venerdì 28 settembre 2001 cesso le mie prestazioni operative …”. Il messaggio attesta chiaramente che l’accordo per la cessazione del rapporto di lavoro alla fine del mese di ottobre 2001 era già raggiunto e che la formalizzazione era richiesta “onde evitare malintesi futuri”, vale a dire a scopo di prova futura. La mancanza della forma scritta dell’accordo di fine rapporto di lavoro non ne influenza quindi la validità.
In concreto dai messaggi di posta elettronica emerge un libero scambio di proposta e accettazione nell’ambito del quale non traspare né timore, né inganno, né errori essenziali alla base della volontà dell’appellante: egli ha proposto un accordo per definire la continuazione della propria attività presso la datrice di lavoro oltre la fine di agosto 2001 (doc. L1 e L2) ed ha accettato l’accordo proposto dal datore di lavoro precisando: “formalmente resto dipendente della __________ fino a tutto ottobre 2001” (doc. O). L’accordo, voluto dall’appellante, è quindi stato raggiunto e, per quanto attiene alla volontà delle parti, validamente concluso.
Un accordo di scioglimento del rapporto di lavoro non è invece ammissibile quando corrisponde in sostanza ad una rinuncia unilaterale ai crediti stabiliti da disposizioni imperative della legge; esso non può, in particolare, mirare ad eludere l’applicazione delle norme relative alla protezione contro la disdetta (DTF 110 II 168, 170). Non è questo il caso dell’accordo qui in esame. Esso sancisce la conclusione consensuale del rapporto di lavoro fra le parti derogando al termine di disdetta e non elude le norme di protezione dalla disdetta di cui agli art. 336 e segg. CO.
L’accordo raggiunto dalle parti non viola quindi l’art. 341 CO. Pertanto è esso stato validamente concluso a tutti gli effetti ed ha posto fine al rapporto di lavoro per la fine del mese di ottobre 2001. La pretesa dell’appellante del salario per il mese di novembre 2001 è di conseguenza infondata e la sentenza di prima istanza deve essere confermata.
A tale conclusione si giunge con chiarezza già alla luce dei documenti prodotti con le allegazioni scritte dallo stesso istante, non essendo necessaria l’assunzione di ulteriori prove. Risulta dunque giustificata la scelta del Pretore di non assumere le prove notificate dalle parti e la contraria richiesta dell'appellante, ai sensi dell'art. 309 cpv. 2 litt. g) CPC, non può che essere respinta.
La procedura per azioni derivanti da contratto di lavoro con un valore di causa non superiore i fr. 20'000.-- è retta dall’art. 417 CPC. L’art. 417 lett. e CPC stabilisce che alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie, ma il giudice può infliggere una multa sino a fr. 100.-- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse, mentre per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.
La giurisprudenza ha chiarito che nella decisione degli oneri procedurali il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso di apprezzamento (Cocchi / Trezzini, CPC TI annotato e massimato, Lugano 2000, ad art. 148 m. 32) e ciò deve valere anche nell'ambito della dichiarazione di temerarietà della lite (art. 152 CPC). Il Pretore considerando in malafede l’istante, pur prescindendo dalla multa ha posto a suo carico fr. 67.-- di spese. Considerata la chiarezza della fattispecie la valutazione di temerarietà della causa avviata dall’istante fatta Pretore non è insostenibile, anzi resiste ad un libero esame proprio perché è palese la mancanza di quel minimo di diligenza che sarebbe stato sufficiente a far apparire l'ingiustizia e l'inconsistenza della domanda. Pertanto l’assegnazione delle spese all’istante, pur in una procedura per principio gratuita, non può quindi essere censurata.
Come visto la reiezione dell’istanza nella sentenza di primo grado merita conferma e l’istante risulta quindi totalmente soccombente e quindi l’assegnazione delle ripetibili a suo carico nella sentenza di primo grado è corretta. La sentenza impugnata deve quindi essere confermata anche in punto all’attribuzione degli oneri processuali.
Altrettanto deve dirsi per la procedura d'appello, di fronte alla sostanziale chiarezza degli accordi fra le parti. Ne consegue che tasse e spese della procedura d'appello sono caricate all'appellante nella misura dovuta per il valore di causa e per il dispendio di tempo nell'esame del prolisso atto di appello con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia
L’appello 1 marzo 2002 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico dell'appellante che rifonderà a controparte fr. 300.-- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sez. 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario