Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.11.2003 12.2002.217

Incarto n. 12.2002.217

Lugano 14 novembre 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.704 della Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 25 ottobre 2001 da


rappr. da


contro


rappr. da __________

chiedente la condanna dalla convenuta al pagamento dell'importo di fr. 51'169.50 oltre accessori a titolo di prestazione assicurativa;

domanda cui la convenuta si è opposta e che il Pretore, con sentenza 27 novembre 2002, ha integralmente accolto per quanto concerne l'importo capitale;

appellante la convenuta che con allegato 19 dicembre 2002 chiede, in riforma della decisione pretorile, che la petizione sia respinta;

lette le osservazioni all'appello, presentate dalla società attrice il 6 febbraio 2003;

esaminato l'incarto;

considerato

in fatto e in diritto:

  1. La presente vertenza trae origine dalla partecipazione di __________, socio gerente della società attrice, alla manifestazione __________, tenutasi il 10 ottobre 2000 e organizzata dal __________ (Italia) in favore dell'Unione __________. Come ogni anno in quell'occasione, il gestore dell'autodromo di __________ aveva messo a disposizione la pista ai partecipanti della giornata perché, con le loro vetture, facessero compiere giri di pista a bambini, giovani e adulti colpiti da handicap (doc. _). Durante uno di questi giri, la vettura dell'attrice -verosimilmente a causa del fondo bagnato- è uscita di pista, andando a urtare contro un muretto di protezione; i danneggiamenti alla carrozzeria (lato guida, fianco, parafango, musetto, paraurti posteriore: doc. _) hanno comportato riparazioni per complessivi fr. 58'775.95. Con la petizione in esame l'attrice ha chiesto alla compagnia d'assicurazioni __________ la copertura di questi costi e delle spese legali preprocessuali, sulla base dell'assicurazione casco totale di cui alla polizza __________. La convenuta vi si è opposta, sostenendo che la copertura richiesta è esclusa dalle CGA 01/1997 (art. 203.5), essendosi trattato di utilizzo del veicolo su un percorso di gara.

  2. Con il giudizio impugnato, il Pretore -riferendosi a una recente sentenza federale concernente la stessa clausola 203.5 delle CGA- ha considerato che l'accresciuto pericolo attribuibile a un percorso di gara non dipende soltanto dal fatto in sé della circolazione su una pista automobilistica, ma dal concreto tipo di utilizzo messo in atto dal conducente. Data questa premessa, ha escluso che nella fattispecie il trasporto di persone -effettuato a scopo non competitivo- comportasse un rischio accresciuto rispetto all'usuale circolazione su un tratto stradale aperto e ha concluso per la decadenza dello scopo soggiacente alla clausola delle CGA e quindi per la carente attualità della stessa.

  3. In questa sede, la compagnia convenuta non condivide le conclusioni del primo giudice, in particolare traendo conclusioni opposte proprio dalla giurisprudenza federale in materia. Subordinatamente, rileva come, al di là del significato della clausola controversa, la manifestazione durante la quale si è verificato l'incidente non fosse in realtà priva di rischi.

Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

  1. Oggetto dell'appello non è il metodo di interpretazione della clausola assicurativa in questione: infatti, l'appellante implicitamente condivide l'applicazione -anche ai contratti d'assicurazione- dei principi generali d'interpretazione dei contratti, segnatamente -sussidiaramente all'interpretazione soggettiva- dell'interpretazione oggettiva, ossia della ricerca del significato che le parti avrebbero dovuto attribuire a una pattuizione secondo il principio dell'affidamento. Né essa contesta -in linea di principio- la possibilità di far capo a un'interpretazione che si fonda sullo scopo della pattuizione, al di là della forma e dei termini letterali usati. Una clausola contrattuale non necessita però di essere interpretata in ogni caso: questa operazione s'impone quando il tenore letterale risulta equivoco, in particolare -nell'ambito applicativo della clausola d'esclusione di cui all'art. 33 LCA ultima frase- quando contiene concetti che possono, di volta in volta, corrispondere a realtà diverse, così che ne derivi la necessità di definirne la portata effettiva, tenendo conto di tutte le circostanze, come il contenuto complessivo del contratto, le usanze del ramo, lo scopo economico e la natura giuridica dell'assicurazione in esame (Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, ed. 3, pag. 247 e 248). In generale, una clausola limitativa della copertura dev'essere interpretata restrittivamente, quindi -semmai- in favore dell'assicurato; ciò non vuol dire che per principio dev'essere privilegiata la soluzione favorevole a questa parte: per apprezzare la portata di una clausola di esclusione è necessario riferirsi al senso conferito generalmente ai termini usati nel linguaggio corrente (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 33, 246).

  2. Nel caso concreto, l'appellante rimprovera soprattutto al primo giudice di aver travisato il significato della decisione federale cui si è riferito, sostenendo che non v'è motivo per scostarsi dal significato letterale della controversa clausola contrattuale secondo cui è esclusa la responsabilità dell'assicuratore casco in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara. La sentenza federale citata dal Pretore (5C.53/2002) concerne anch'essa l'uso di un veicolo su una pista automobilistica al di fuori di competizioni o di allenamenti (si trattava di un corso di perfezionamento della guida), così che il tema del contendere -in entrambi i casi- è ciò che deve intendersi per "utilizzo di veicolo su percorsi di gara". Contrariamente a quella fattispecie, nella presente vertenza la compagnia d'assicurazioni, giustificando la validità del senso letterale della norma, ha affermato che i percorsi di gara, per loro natura, sono particolarmente pericolosi, incitano all'alta velocità e quindi aumentano il rischio di incidenti (duplica, pag. 3). Tuttavia, il Tribunale federale non aveva tratto conclusioni da tale sola mancata allegazione, ma ha affermato (ancorché a titolo abbondanziale) che comunque non appare errato ritenere che, nel caso di uso di veicoli su piste automobilistiche (Rennstrecken), vi sia fin dall'inizio un'accettazione di rischio accresciuto da parte del conducente. Osservazione di tipo generale che, a conferma del tenore letterale della clausola, ne costituirebbe un'interpretazione di tipo teleologico, ossia determinata dallo scopo della clausola d'esclusione del rischio nell'ambito del concreto contratto assicurativo.

  3. D'altra parte, in base alla stessa affermazione, è lecito considerare che -al di là del motivo per cui l'assicurato accede con il suo veicolo a una pista automobilistica- non si vede perché s'imponga oggettivamente di interpretare la clausola in esame, già a dipendenza dell'inusualità della fattispecie prospettata e delle particolarità di quei percorsi, comunque esclusi dalla rete stradale destinata alla circolazione degli autoveicoli, notoriamente costruiti secondo criteri dettati dalla competizione e non sottoposti alla segnaletica o alla stessa segnaletica della rete stradale pubblica. Elementi che, se non sono in grado di accertare una maggiore pericolosità di tali piste, sono almeno tali da distinguerle facilmente dalle pubbliche vie (strade nazionali o provinciali, autostrade, semiautostrade, ecc.), in modo tale da essere chiaramente riconoscibili all'assicurato. Al proposito -è vero- vi sono compagnie d'assicurazione che hanno adottato clausole d'esclusione diverse che non accennano al solo uso di piste automobilistiche: così la __________ Assicurazioni esclude la partecipazione a corse, rallyes e competizioni simili, così come alle corse dei relativi allenamenti (doc. _, n. K17 e H24), mentre la __________ indica la partecipazione a gare, rally e simili competizioni, come pure agli allenamenti sul percorso di gara (eccetto corsi di slittamento, di condotta sportiva, ecc.) (doc. _, CGA - Disposizioni per le assicurazioni casco - D2). Altre invece, come la __________ Assicurazioni e l'appellante, menzionano -oltre alla partecipazione a competizioni (che peraltro possono svolgersi anche al di fuori delle piste vere e proprie, in particolare su strade)- qualsiasi spostamento con il veicolo su percorsi di gara o di prova (per es. durante i corsi di antisbandamento o di guida sportiva, eccetto i corsi di perfezionamento effettuati in Svizzera e riconosciuti dalla __________) (doc. _, n. C4), rispettivamente l'utilizzo del veicolo su percorsi di gara (doc. _, n. __________). Si tratta cioè di clausole che -prescindendo dal diverso rischio insito nella competizione o nell'allenamento alla competizione- considerano rischio particolare (a sé stante) quello rappresentato dalla circolazione su percorsi di gara (Rennstrecken) come __________ (di cui alla menzionata decisione 5C.53/2002), o come -pacificamente- l'Autodromo di __________. D'altra parte, se la formulazione scelta dalla __________ potrebbe fors'anche essere interpretabile a dipendenza dell'esempio di cui alla parentesi della norma C4, la clausola in discussione non si presta per sé a una lettura differenziata, non potendo apparire equivoca (anzi -proprio per la sua genericità- appare chiara), e nemmeno è in contrasto con la scopo del contratto cui appartiene; in altre parole, analogamente a ciò che si legge nella menzionata sentenza federale, l'assicurato avrebbe dovuto riconoscere non solo che la compagnia d'assicurazioni non intendeva coprire tutti i rischi connessi con l'uso di un autoveicolo, ma in particolare che la semplice (estranea a qualsiasi attività competitiva) effettuazione di giri di pista ricadeva nel concetto generico di utilizzo del veicolo su percorsi di gara.

La validità generale dell'esclusione in esame è poi sostenibile anche nell'ottica della sicurezza del diritto, dal momento che -a dipendenza del comportamento soggettivo di ogni singolo assicurato- anche le attività impostate con determinati criteri di prudenza, potrebbero in effetti costituire assunzioni di rischio accresciuto, certamente estranee al contenuto dell'assicurazione pattuita. Ciò che invece il primo giudice ha negato, ammettendo l'ipotetica presenza di un rischio accresciuto solo a dipendenza del tipo di utilizzo del percorso di gara, per poi accertare in concreto la non pericolosità del comportamento dell'assicurata perché la manifestazione non tendeva a sfruttare le caratteristiche del circuito e perché comunque i partecipanti si sono attenuti a criteri di prudenza. Sennonché, la non equivocità della clausola di esclusione e quindi la sua validità in virtù dell'art. 33 LCA, dev'essere considerata, prescindendo da ogni singolo possibile comportamento. In altre parole, al di là dell'utilizzo previsto in concreto, l'esclusione (valida) di un rischio deve valere a fronte di qualsiasi comportamento dell'assicurato: con riferimento alla fattispecie concreta, sia di chi ha circolato con prudenza, sia di chi avesse ritenuto di poter "sfruttare" le caratteristiche della pista.

  1. L'appello deve pertanto essere accolto e la petizione respinta. Di conseguenza non torna conto di verificare l'effettivo svolgimento della manifestazione nell'ambito della quale si è verificato l'incidente. Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

I. L'appello 19 dicembre 2002 di __________ Compagnia di Assicurazioni è accolto.

Di conseguenza la sentenza 27 novembre 2002 del Pretore del Distretto di __________ è così riformata:

  1. La petizione 25 ottobre 2001 di __________ Sagl è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 300.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico della attrice. Essa rifonderà alla convenuta fr. 3'700.- di ripetibili.

II. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi fr. 700.-, anticipati dall'appellante, sono posti a carico dell'attrice.

Essa verserà all'appellante l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2002.217
Entscheidungsdatum
14.11.2003
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026