Incarto n. 12.2002.189
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1997.00707 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 25 settembre 1997 da
rappr. dall’avv.
Contro
rappr. dall’avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9'000.- oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 9'572.75 e con le conclusioni a fr. 13'834.75;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 500.- più interessi;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 3 ottobre 2002, con cui ha respinto entrambe le cause;
appellante l'attrice con atto di appello 23 ottobre 2002, con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 14 novembre 2002 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
In data 26 luglio 1995 __________ ha acquistato da __________ un'automobile Subaru 1.8 GL 4WD automatica, collaudata, entrata in circolazione nell'aprile 1989, ad un prezzo di fr. 7'000.- (doc. A). Al momento della consegna del veicolo, avvenuta il 2 agosto successivo, essa ha trattenuto un importo di fr. 500.-, somma che avrebbe dovuto essere pagata dopo la riparazione del paraurti anteriore, del parafango posteriore e di un sottoporta (doc. C).
Con la petizione in rassegna l'acquirente, ravvisata la presenza di tutta una serie di difetti nell'auto -in particolare oscillazione dei freni posteriori, carenze degli ammortizzatori posteriori, difetto di geometria, rumore del cambio, problema allo sterzo, volante non originale, clacson non funzionante, scarsa ripresa- da lei tempestivamente notificati, ha chiesto la risoluzione del contratto e la condanna del venditore alla rifusione del prezzo di vendita (fr. 6'500.-), del costo dei PE (fr. 138.-), delle spese indicate nei PE stessi (fr. 600.-), delle spese per la verifica da parte del __________ (fr. 120.-), delle spese per il controllo della geometria (fr. 70.-), delle fatture per la sostituzione delle gomme (fr. 430.-) del semiasse (fr. 530.-) e della batteria (fr. 140.-), delle spese postali, telefoniche e di scritturazione (fr. 152.50) nonché della fattura dell'avv. __________ (fr. 319.50). In replica essa ha pure preteso il rimborso della fattura per la sostituzione della marmitta (fr. 572.75), mentre in sede conclusionale ha esteso le sue richieste alla fattura per la sostituzione degli ammortizzatori (fr. 422.-) e alle spese di posteggio (fr. 3'840.-).
Il convenuto si è opposto alla petizione contestando in particolare la tempestività della notifica dei difetti e rilevando che gli inconvenienti lamentati dalla controparte, che per altro non rientravano tra quelli per cui era stata concessa la garanzia contrattuale di 3 mesi, limitata al motore (cfr. doc. C), non costituivano in realtà dei difetti, in quanto non eccedevano la normale usura del veicolo. Ritenendo di aver eseguito le riparazioni concordate il 2 agosto 1995, egli in via riconvenzionale ha a sua volta preteso il pagamento del saldo del prezzo di vendita di fr. 500.-.
Con la sentenza qui impugnata, il Pretore, oltre ad aver respinto -per motivi che qui non torna conto indicare- la riconvenzionale, si è analogamente pronunciato anche sulla petizione. Il giudice di prime cure, richiamate correttamente le disposizioni di legge che disciplinano la garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 197 e segg. CO), ha innanzitutto accertato la tempestività della notifica da parte dell'attrice. Rilevato che, per giurisprudenza invalsa, nella compravendita di automobili d'occasione i diritti di garanzia dell'acquirente erano limitati, nel senso che l'esistenza di un difetto poteva essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccedeva l'usura normale del veicolo, egli ha provveduto ad esaminare se quanto lamentato dall'attrice con riferimento al cambio, alla geometria, ai freni, al volante, allo sterzo e agli ammortizzatori, eccedesse l'ordinario deperimento, concludendo per la negativa: il perito giudiziario ing. __________ aveva in effetti confermato che tutti i pezzi sostituiti dopo l'acquisto erano elementi sottoposti a normale usura; il veicolo acquistato consisteva del resto in un auto di quasi 6 anni e mezzo, almeno di terza mano, non di lusso, che aveva circolato fino al 18 gennaio 2002 percorrendo altri ca. 27'000 Km, priva dei necessari libretti di servizio e per la quale era stata concessa una garanzia di 3 mesi per il solo motore, ciò che imponeva un minor rigore nella valutazione della difettosità; in ogni caso, esprimendosi sugli inconvenienti che riguardavano sia pure indirettamente il motore, e meglio il cambio e il catalizzatore, il perito aveva chiaramente escluso che gli stessi potessero essere considerati difetti in senso normativo, tanto più che le riparazioni eseguite in seguito dall'attrice erano a loro volta dovute alla normale usura.
Dell'appello, con cui l'attrice, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere integralmente la petizione, e delle osservazioni, con cui il convenuto postula la reiezione del gravame, si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi.
Nelle osservazioni all'appello (p. 3) parte convenuta ha dichiarato di non condividere l'assunto con cui il Pretore aveva concluso per l'ammissibilità ed il carattere probante delle cassette audio prodotte dalla controparte quali doc. UU e UU1, rilevanti per l'accertamento della tempestività della notifica dei difetti. Sennonché, avendo essa in precedenza (sempre a p. 3) addotto che il giudizio pretorile in merito alla tempestività della notifica dei difetti avrebbe potuto anche essere ammesso, dal momento che effettivamente l'attrice alcune settimane dopo l'acquisto aveva espresso il suo scontento per come la vettura funzionava (a questo proposito, cfr. in ogni caso l'interrogatorio formale del convenuto ad 12, 37, 38 e 46 e la testimonianza __________ p. 3 e seg.), la questione sollevata in questa sede può in definitiva rimanere irrisolta.
Dovendosi con ciò confermare la tempestività della notifica dei difetti da parte dell'attrice, si tratta ora di stabilire se in concreto l'automobile venduta fosse effettivamente difettosa oppure no.
Il Pretore ha giustamente evocato il principio giurisprudenziale, secondo cui in caso di compravendita di automobili d'occasione l'esistenza di un difetto può essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo (JdT 1968 I 401; cfr. pure Giger, Berner Kommentar, N. 81 ad art. 197 CO). Nelle particolari circostanze, però, il fatto che le parti non si siano limitate ad accordarsi per la vendita di una semplice automobile d'occasione, ma abbiano pure specificato che si trattava di una vettura collaudata, modifica la situazione e permette tutto sommato di concludere -ciò che trova conferma nella dottrina e nella giurisprudenza (Maissen, Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto-Occasionen, Zurigo 1999, p. 65 e in particolare le note 208 e seg.)- per l'esistenza di una garanzia implicita del venditore circa la funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo: il fatto che in sede di interrogatorio formale il convenuto abbia ammesso implicitamente di essere un meccanico, avendo in precedenza lavorato presso il garage __________ (ad 1), e di occuparsi a quel momento della vendita d'automobili a titolo professionale, ciò che del resto è provato dal fatto che egli era stato in grado di sottoporre all'attenzione dell'attrice ben 3 automobili (ad 2), appoggiandosi al garage __________ (ad 12, cfr. pure doc. H), è innanzitutto tale da far insorgere nell'attrice acquirente, oltretutto non cognita in materia, un accresciuto grado di fiducia circa le affermazioni formulate dalla controparte; ma è soprattutto il fatto che il collaudo sia stato effettuato 2 giorni dopo la conclusione del contratto (cfr. doc. rich. I°) a indurre l'attrice a ritenere che nel frattempo le condizioni dell'auto non siano mutate e comunque non certo in modo tale da comprometterne addirittura l'utilizzabilità. In tali circostanze, gli inconvenienti dell'automobile accertati dal __________ dopo la consegna all'attrice, relativi ai freni posteriori, agli ammortizzatori posteriori, alla geometria (rispettivamente sterzo), al differenziale, rumoroso in rilascio e in tiro (doc. D), devono senz'altro essere considerati dei difetti, al pari dei difetti al volante e al clacson, accertati nel corso dell'istruttoria.
Passando in rassegna le varie posizioni, occorre innanzitutto premettere che la richiesta di risoluzione del contratto con la contestuale pretesa di restituzione del prezzo di vendita (fr. 6'500.-) non può essere accolta già per il fatto che l'attrice vi ha espressamente rinunciato in sede conclusionale (p. 6; cfr. pure il diverso petitum a p. 7), modificando a quel momento la sua precedente scelta a favore del minor valore della cosa venduta (sull'ammissibilità del cosiddetto "ius variandi", cfr. Giger, op. cit., N. 69 ad art. 205 CO; Honsell, Basler Kommentar, 2. ed., N. 3 ad art. 205 CO; Maissen, op. cit., p. 79; DTF 96 II 181 consid. 3b; IICCA 5 febbraio 1996 inc. n. 12.95.277), questione su cui per altro torneremo in seguito. Vanno a loro volta disattese siccome irricevibili, in quanto sollevate per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC), le pretese relative alle spese di posteggio (fr. 3'840.-), posizione che in ogni caso non spettava all'attrice, ma semmai a suo figlio __________, titolare del relativo contratto di locazione (doc. BBB), e quella relativa alla sostituzione di due ammortizzatori (fr. 422.-, doc. VV). Del tutto infondate risultano poi le pretese per spese incluse nei PE (fr. 600.-, doc. L e M), che invero non è dato a sapere a cosa si riferiscano, le spese postali, telefoniche e di scritturazione (fr. 152.50), che, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, non hanno trovato alcun riscontro nel doc. DD o in altri documenti, come pure la fattura dell'avv. __________ (fr. 319.50), che, oltre a non essere stata versata agli atti sub doc. U, non era in ogni caso tale da essere risarcita dalla controparte, atteso che quanto svolto dal legale, in sostanza solo l'inoltro di un'istanza di conciliazione avanti all'UC per le controversie tra consumatori finali e fornitori (doc. BB) e la richiesta di rinvio della relativa udienza (doc. DD), non costituiva un danno ai sensi della giurisprudenza, non trattandosi di prestazioni giustificate, necessarie e appropriate per la salvaguardia dei diritti del suo cliente (DTF 117 II 101 consid. 6b; ICCTF 12 febbraio 2003 in re J./G. SA; IICCA 11 marzo 2003 inc. n. 12.2002.98). Restano pure a carico dell'attrice, come indicato dal perito giudiziario (perizia p. 7), le fatture relative ai lavori di sostituzione di pezzi effettuati negli anni successivi, ovvero quelle per la sostituzione del giunto e della cuffia del semiasse (fr. 530.-, doc. S), della marmitta (fr. 572.75, doc. SS, fattura che oltretutto comprende pure vari interventi di ordinaria manutenzione, ad es. il controllo dei gas di scarico, il cambio dell'olio, ecc.), della batteria (lire 140'000, doc. T) e delle gomme (fr. 430.-, doc. R), tanto più che la verifica da parte del __________ (doc. D), eseguita subito dopo la consegna del veicolo, aveva confermato che quelle parti dell'auto erano in buono stato. Può di contro essere ammessa la rifusione delle spese per il controllo della geometria (fr. 70.-, doc. P) e per la verifica da parte dal __________ (fr. 120.-, doc. E), in quanto l'istruttoria ha permesso di accertare l'esistenza dei difetti riscontrati in quell'occasione (Giger, op. cit., N. 60 ad art. 201 CO; Maissen, op. cit., p. 74). Quanto al minor valore dell'auto, ritenuto da una parte che il perito giudiziario (perizia p. 5 e seg.), per ovviare ai difetti in questione, ha auspicato la rettifica dei dischi dei freni (costo: fr. 150.-), la saldatura delle lamiere anti-calore del catalizzatore (fr. 40.-), la sostituzione della nocciola interna sinistra dello sterzo (costo: fr. 173.60), e dall'altra che oltre al difetto riscontrato agli ammortizzatori, il quale avrebbe imposto una spesa tutto sommato analoga a quella di cui al doc. VV, andavano pure considerati il volante non originale, il problema dovuto al mancato funzionamento del clacson e la rumorosità del differenziale, che, se anche non si sarebbe risolto nel tempo con una rottura permanente (perizia p. 6), era fastidioso e contribuiva pur sempre a rendere sgradevole la guida, questa Camera ritiene tutto sommato equo ridurre il valore dell'auto di fr. 1'200.-, soluzione che si giustifica a maggior ragione in considerazione della scoperta, in corso di causa, dell'avvenuto "alleggerimento" del contachilometri, passato da Km 105'653 al momento del precedente collaudo (cfr. doc. rich. I°) a ca. Km 79'800 al momento dell'acquisto (perizia p. 6). Stante il buon fondamento della pretesa attorea in ragione di complessivi fr. 1'390.-, l'escussione del convenuto in ragione di fr. 7'100.- appare eccessiva, per cui le spese dei 2 PE (di fr. 68.- e 70.-, cfr. doc. L e M), di cui uno era invero superfluo, possono in definitiva essere risarcite all'attrice in ragione di fr. 10.-. Dal che il benfondato della petizione per fr. 1'400.- più interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata dall'attrice in appello, pacifico il suo stato d'indigenza, può essere accolta solo limitatamente a un decimo del valore appellato, atteso che per le altre pretese, in gran parte irrite in questa sede e comunque già evase con argomentazione convincente dal primo giudice, non era sin dall'inizio dato il requisito del "fumus boni iuris" (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 e 8 ad art. 157).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 ottobre 2002 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 3 ottobre 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
§ Di conseguenza __________, è tenuto a pagare a __________, la somma di fr. 1'400.- oltre interessi al 5% dal 27 settembre 1995 su fr. 1'200.- e dal 2 luglio 1997 su fr. 200.-.
§§ La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese, da anticipare dalla parte attrice e per essa dallo Stato, restano a suo carico per 9/10 e per la rimanenza sono caricate al convenuto. La parte attrice rifonderà al convenuto fr. 1'300.- per parti di ripetibili.
II. L’istanza 23 ottobre 2002 di assistenza giudiziaria per la procedura di appello di __________ è accolta limitatamente a un decimo del valore appellato, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, e di conseguenza la tassa di giustizia di fr. 280.- e le spese di fr. 20.- (in totale fr. 300.-), da anticipare dall'appellante e meglio da quest'ultima per 9/10 e per 1/10 dallo Stato, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono poste a carico dell'appellato. L’appellante rifonderà inoltre all'appellato fr. 450.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario