Incarto n. 12.2002.120
Lugano 25 marzo 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.1997.832 della Pretura di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 3 novembre 1997 da
patr. dallo studio legale __________
contro
patr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 150'714.35 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato al fondo n. __________ RF di __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 26 febbraio 2002 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto a versare all’attrice l’importo di fr. 90'000.-- oltre interessi al 5% dal 26 agosto 1997;
appellante il convenuto che con gravame 21 marzo 2002, chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso che la petizione dell’attrice venga integralmente respinta, con protesta di spese e ripetibili per entrambe le sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 29 agosto 2002, postula la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ è proprietaria della particella n. __________ RFD di __________ sulla quale sorge un’abitazione. Il fronte nord ed est di questo fondo confina con un sentiero (part. n. __________) facente parte dell’area demaniale del Comune di __________ (doc. C), sotto il quale è stata posata una canalizzazione con una vasca di ritenzione, preceduta da una vasca dissabbiatrice per raccogliere le acque meteoriche.
Nel luglio del 1994 la signora __________ si rivolse al Municipio di __________ per lamentare l’infiltrazione di acqua nella parte retrostante la sua abitazione proveniente dalla canalizzazione pubblica, la quale aveva provocato una lenta slavatura del terreno di fondazione, con conseguente assestamento di alcuni muri che presentavano delle crepe (doc. I e L). Nei mesi successivi la signora __________ sollecitò un incontro con il Municipio teso a constatare le cause dei danni che aveva patito. In particolare chiedeva al Municipio di voler accertare se la canalizzazione comunale era rotta in qualche punto (doc. N e O). Con scritto 5 settembre 1995 (il giorno successivo un sopralluogo) il Municipio di __________ negava la responsabilità del Comune, ma nel contempo avvertiva che avrebbe proceduto ad una verifica della canalizzazione esistente dietro la sua proprietà nell’ambito dell’indagine prevista per il piano generale di smaltimento delle acque (doc. P). La lettera non è rimasta incontestata, perché la compagnia d’assicurazioni dell’attrice assumeva che il Comune si era preso l’impegno di procedere ad un controllo della canalizzazione (doc. Q).
Nel luglio del 1996 la signora __________ iniziò i lavori di risanamento della sua proprietà (doc. R), unitamente ad altri lavori di miglioria, che costarono complessivamente fr. 150'714.35 (doc. T – CC). In data 29 agosto 1996 si tenne un sopralluogo fra le parti e il giorno successivo la danneggiata chiese al Municipio di assumersi tutti i costi dell’intervento (cfr. plico doc. S). Nuovamente il Comune, - per il tramite della propria assicurazione – negò la propria responsabilità con lettera del 28 ottobre 1996 (doc. DD). Le ulteriori richieste dell’attrice (doc. EE e FF) e l’esecuzione che è stata avviata nei confronti del Comune per interrompere la prescrizione (doc. GG e HH), non hanno fatto mutare la decisione del Municipio, che ha respinto ogni pretesa (doc. A).
B. Con petizione 3 novembre 1997 l’attrice ha chiesto la condanna del Comune al pagamento di fr. 150'714,35 oltre interessi al 5% dal 5 dicembre 1996 a titolo di risarcimento dei danni che ha patito la sua abitazione a causa della carente manutenzione della canalizzazione comunale che presentava delle rotture, lasciando fuoriuscire dell’acqua che andava ad infiltrarsi nella sua abitazione.
La domanda è stata avversata dal Comune di __________, il quale ha negato che la canalizzazione fosse difettosa. In pari tempo il convenuto ha sostenuto che la petizione andava respinta per intervenuta prescrizione del credito dedotto in giudizio.
C. Con sentenza 26 febbraio 2002, il Pretore ha respinto l’eccezione di prescrizione ed ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice limitatamente a fr. 90’000.--, oltre interessi al 5% a far tempo dal 26 agosto 1997, assumendo che il danno patito dall’attrice poteva essere ricondotto ad un concorso di cause fra le quali si potevano annoverare un difetto di manutenzione della canalizzazione pubblica e una diffusa instabilità del suolo, che non è stata determinante al punto da far venir meno la responsabilità del proprietario dell’opera. Il danno è stato accertato nei limiti indicati qui sopra, stante che alcuni lavori sono stati ritenuti di miglioria.
D. Contro il premesso giudizio il convenuto si è aggravato in appello, rimproverando al Pretore di aver fondato la sua decisione su una perizia nulla, giacché il consulente tecnico, per poter rispondere ai quesiti posti dall’attrice, ha assunto informazioni da documenti che non erano agli atti e da persone sentite al di fuori del quadro procedurale. In tali condizioni la perizia non poteva utilmente servire per il giudizio. L’appellante ha altresì ribadito che la pretesa dell’attrice andava respinta per intervenuta prescrizione, posto che la signora __________ già nel 1994 aveva una conoscenza sufficiente tanto della persona responsabile, quanto della consistenza del danno.
Con tempestive osservazioni l’appellata ha controdedotto che il perito ha risposto a tutti i quesiti facendo capo ad informazioni contenute nell’incarto e che la rottura della conduttura comunale è stata confermata dai testi escussi nel corso della causa. In ordine all’eccezione della prescrizione la signora __________ ha rilevato che il termine non poteva aver iniziato a decorrere prima del 29 agosto 1996 - ovvero prima del sopralluogo -, posto che il danno era da considerare progressivo e in costante evoluzione.
Considerato
in diritto:
L'attrice ha fondato la sua domanda sulla responsabilità del Comune di __________ nella sua veste di proprietario di un’opera ai sensi dell’art. 58 CO. Di principio la responsabilità dei Cantoni e dei loro funzionari per danni che questi possono causare nell’esercizio delle loro attribuzioni è retta esclusivamente, salvo il caso di un’industria (art. 61 cpv. 2 CO), dal diritto pubblico cantonale (art. 59 cpv. 1 CC e 61 cpv. 1 CO; RDAT II 1992 N. 16 consid. 3a). Secondo una giurisprudenza costante un ente pubblico incorre nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per opere di sua proprietà adibite a scopi di utilità pubblica. Il ricorso all’art. 58 CO è giustificato nella preoccupazione di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del diritto pubblico, a lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari. L’art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell’ente pubblico in qualità di proprietario di un’opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente (DTF 112 II 230/231). Nel Cantone Ticino la responsabilità degli enti pubblici è governata dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp.). La legge si applica anche ai Comuni (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp.), ma solo per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni (art. 4 cpv. 1 e 3 lett. a LResp.) e non per i difetti di costruzione o di manutenzione di strade, edifici ed altre opere appartenenti all’ente pubblico (Rapporto della Commissione della gestione sul messaggio 14 ottobre 1986 concernente la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici in: Verbali del Gran Consiglio, Vol. 4, sessione primaverile 1988, pag. 1698; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, N. 1292). La presente vertenza deve quindi essere esaminata nel quadro degli art. 41 segg. CO come è stato prospettato dalle parti e dal Pretore.
Giusta l’art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Il demanio artificiale, e segnatamente una canalizzazione pubblica è un’opera ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CO (ZBJV 1984 pag. 286; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, N. 103 B III, pag. 320; ; Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II pag. 569; Moor, Droit administratif, Vol. III, pag. 279).
Un’opera si reputa difettosa quando non garantisce una sicurezza sufficiente, conforme al suo scopo e alla sua funzione; l’ammissione di un difetto dipende dalle circostanze del caso concreto (DTF 126 III 113 consid. 2a/cc pag. 116 con rinvii; Rep. 1993 pag. 135; Brehm, Berner Kommentar n. 65 all’art. 58 CO). La difettosità di un’opera si determina da un punto di vista oggettivo, secondo l’esperienza della vita nel luogo in cui essa si trova e secondo lo scopo a cui la stessa è deputata servire (DTF 123 III 310/311). Ai fini del giudizio sulla responsabilità dell’ente pubblico va ricordato che un Comune non può essere tenuto a compromettere le sue finanze o a rinunciare all’attuazione di compiti di interesse generale per costruire e mantenere i beni del demanio pubblico (Grisel, op. cit., 570; Moor, op. cit. pag. 279). Gli investimenti pubblici – come nel settore della manutenzione stradale – devono rimanere in una proporzione ragionevole con i mezzi finanziari a disposizione, ovvero si possono esigere solamente interventi attuabili sia dal profilo tecnico che da quello economico (www.bger.ch 4C.190/2002/bom del 29 ottobre 2002 consid. 1.1. con rinvii). In tema di canalizzazioni è l’ente pubblico proprietario – in concreto il Comune – che deve provvedere alla manutenzione dell’impianto (art. 54 LALIA e 3 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse). In caso di rotture delle condutture compete quindi al proprietario procedere ai lavori di riparazione necessari.
3.1. Il Pretore è approdato al convincimento che le crepe affiorate nello stabile dell’attrice sono state originate – secondo gli accertamenti peritali - da un cedimento del terreno dovute a due cause:
la fuoriuscita d’acqua dalla conduttura comunale che si infiltrava nel terreno ed andava a finire contro i muri perimetrali dell’attrice, penetrando poi sotto gli stessi in maniera da erodere le fondamenta dell’abitazione;
l’instabilità diffusa del substrato roccioso – fenomeno conosciuto in __________ - che avrebbe condotto a leggeri assestamenti.
Questi accertamenti sono stati confortati da alcuni testi, i quali hanno riferito di avere personalmente constatato che la condotta che fuoriusciva dal bacino di raccolta era danneggiata, perché i tubi erano piegati in corrispondenza dei giunti.
3.2. L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su un referto tecnico nel quale il perito aveva dichiarato di non essere in grado di rispondere ai quesiti delle parti, stante la mancanza di informazioni. Il referto peritale si poggerebbe su una perizia di parte, con la conseguenza che a questo documento non si può dare alcuna valenza probatoria. Del pari il Pretore avrebbe omesso di considerare la deposizione del teste __________, per il quale la canalizzazione non era danneggiata al momento dell’apertura dello scavo da parte dell’impresa incaricata dei lavori di risanamento e che le rotture dei tubi e dei giunti erano da ascrivere alla scavatrice. Solo una prova a futura memoria – che non è stata chiesta – avrebbe potuto accertare se la canalizzazione comunale era difettosa o meno. La perizia, stesa con informazioni assunte dal perito al di fuori del quadro procedurale, è nulla e non può essere utilizzata ai fini del giudizio.
3.3. Le obiezioni che sono state mosse dall’appellante alla perizia non possono essere condivise. Come è già stato diligentemente ricordato dal Pretore, una perizia può essere annullata se il consulente tecnico ha fatto capo a documenti che non si trovano negli atti di causa, a specialisti, o a dichiarazioni di persone da lui interpellate senza chiedere l’autorizzazione al Giudice e senza garantire il contraddittorio alle parti (art. 29 cpv. 2 Cost.). La giurisprudenza ha però chiarito che se la partecipazione di un ingegnere in aiuto al perito architetto è marginale e di scarsa rilevanza per raffronto alla portata globale della perizia al punto da non aver potuto influire sul giudizio peritale, rispettivamente se i documenti utilizzati dal perito hanno potuto essere consultati dalle parti, le quali hanno potuto esprimersi sugli stessi, il referto tecnico non può essere annullato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 9 e 10 all’art. 248). Con scritto 22 gennaio 2001 il perito ha confermato al Pretore di aver risposto ai quesiti peritali sulla base dei soli riscontri documentali presenti nel fascicolo processuale, come era stato concordato nell’udienza del 26 ottobre 2000. Questa affermazione è rafforzata dal modo con il quale il perito ha risposto ai vari quesiti. A pag. 3 del referto il perito, “leggendo gli atti di causa”, ha “rilevato che i tubi esistenti in precedenza (prima del risanamento __________t) erano in cemento normali, con i giunti in alcuni punti staccati (vedi anche fotografie). La tenuta stagna della tubazione non era quindi garantita. Questo fatto è normale per una tubazione vecchia, eseguita in tubi di cemento senza bicchiere”. Proseguendo nel suo referto il perito ha individuato una prima causa nell’erosione continua del sottofondo dell’abitazione, dovuta all’acqua che fuoriusciva dai giunti dei tubi durante le precipitazioni, la quale andava a finire contro i muri perimetrali della casa dell’attrice, infiltrandosi poi sotto gli stessi in modo da erodere, piano piano, il terreno sottostante. Il conseguente assestamento dei muri ha formato le crepe in tutta la costruzione sovrastante (perizia pag. 3). Il fatto che il perito giudiziario abbia confermato le tesi avanzate in precedenza dall’ing. __________ (perito di parte) non può stupire il convenuto. L’unica conseguenza che si può sussumere da un simile accertamento è quello di dare atto alla parte attrice di aver recato la prova dell’esistenza di un vizio nella conduttura comunale. La consulenza prestata da un geologo al collaboratore del perito (ing. __________) non ha avuto alcuna rilevanza ai fini del giudizio, mentre le fotografie a colori, cui si allude nel referto, sono quelle versate agli atti al doc. S e che erano state consegnate in copia fotostatica al perito. Il fax che il signor __________ (tecnico dello studio di ingegneria __________ che assisteva il Comune) mostrò al perito giudiziario durante il sopralluogo è quello prodotto sub doc. 2, in cui si evidenziava che la canalizzazione visibile non era danneggiata. Il teste __________, diversamente da quanto è stato sostenuto dall’appellante, non è stato così categorico in sede di audizione, perché costui ha riferito che al momento in cui fece un sopralluogo – per suo conto - e scattò delle fotografie (che non sono agli atti), lo scavo era più ridotto rispetto alle immagini riprese dal doc. S, dalle quali emerge chiaramente che la canalizzazione era rotta in più punti. Questo accertamento è confortato dalla testimonianza dei testi __________ (verbale di udienza del 2 febbraio 1999 pag. 4), ing. __________ e __________ (verbale di udienza 26 novembre 1998 pag. 2 e 3). Dalle risultanze dell’istruttoria non risulta neppure che sia stata l’impresa che si è occupata di eseguire lo scavo a danneggiare la canalizzazione e, avuto riguardo alle circostanze, il rimprovero alla parte attrice di non aver chiesto una prova a futura memoria è inconcludente, perché attraverso la documentazione fotografica agli atti, il perito ha potuto stabilire con certezza le cause dell’infiltrazione di acqua nei muri perimetrali e nella fondamenta dell’abitazione della signora __________. In simili condizioni si deve concludere che il Pretore ha proceduto ad una corretta valutazione delle prove e su questo punto il giudizio va senz’altro confermato. Nel caso in esame spettava al Comune procedere al ripristino del suo impianto in forza degli obblighi di manutenzione di diritto pubblico che discendono dagli art. 54 LALIA e 3 del Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.
Giusta l’art. 60 cpv. 1 CO l’azione di riparazione si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile, e in ogni caso, nel termine di dieci anni dall’atto che ha causato il danno. La conoscenza del danno include pure la cognizione della sua estensione. Il danneggiato deve essere in grado di valutare, almeno a grandi linee, il danno complessivo e il processo che lo provoca deve essere concluso (DTF 126 III 163 consid. 3 c; 112 II 118 consid. 4). Finché l’evento dannoso è in atto non può sussistere la conoscenza dell’intero danno e il termine di prescrizione non comincia a decorrere (DTF 126 cit.; 111 II 436; 109 II 418 consid. 3). Questi principi generali sono applicabili nell’ambito di danni dovuti a difetti di costruzione o a cattiva manutenzione di un’opera (DTF 111 II 436). Nel caso in esame si deve rilevare che il termine di prescrizione non poteva iniziare a decorrere fintantoché il Comune non ha proceduto alla rimozione del vizio, ossia successivamente il sopralluogo del 29 agosto 1996, perché a quell’epoca, nonostante tutte le persone interessate abbiano avuto la possibilità di constatare che la canalizzazione era rotta in più punti , la causa del danno patito dalla signora __________ non era ancora stata rimossa e continuava a persistere. Come ha ricordato il TF, in queste circostanze non ci si trova confrontati a una situazione che evolve, ma a una situazione che è solo suscettibile di evolvere (DTF 111 II 436/437 consid. 2 c), perché nei giorni di precipitazione l’acqua convogliata nelle canalizzazioni pubbliche non avrebbe potuto essere trattenuta completamente, ma sarebbe ancora fuoriuscita nei punti di rottura, andando ad infiltrarsi nel sottosuolo del fondo dell’attrice. Per prassi costante il danno non può ritenersi realizzato (abgeschlossen) se non al momento in cui si è manifestato completamente. Esso deve essere considerato come un tutt’uno e non come una somma di pregiudizi distinti, specie allorché la sua ampiezza risulta da una situazione in evoluzione reversibile o meno, regolare o irregolare (DTF 92 II 4 consid. 3). Il fatto che l’attrice nel corso del 1994 poteva aver intuito la causa dei danni che aveva patito, come pure che nel luglio del 1996 aveva iniziato i lavori di ripristino della sua abitazione e non della canalizzazione pubblica, sono circostanze ininfluenti ai fini del giudizio, perché il termine di prescrizione annuale non aveva ancora iniziato a decorrere. Posto che il termine di prescrizione è stato interrotto con l’avvio di una domanda di esecuzione (art. 135 n. 2 CO; doc. GG e HH) il 25 agosto 1997, l’azione di risarcimento del danno non poteva ritenersi prescritta al momento in cui è stata introdotta il 3 novembre 1997.
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
L’appello 21 marzo 2002 del Comune di __________ è respinto.
Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’900.--
b) spese fr. 100.--
totale fr. 2’000.--
sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4'000.-- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario