Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.02.2003 12.2002.101

Incarto n. 12.2002.101

Lugano 13 febbraio 2003/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 22 maggio 2002 da



entrambi rappr. dagli avv. __________ e


contro il lodo pronunciato il 22 aprile 2002 dall'arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti dallo


rappr. dall'avv. __________

con cui i ricorrenti chiedono l'annullamento del lodo e il rinvio degli atti all'arbitro unico per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la controparte, con osservazioni 1° luglio 2002, postula la reiezione del gravame, pure protestando spese e ripetibili;

richiamato il decreto 23 maggio 2002 con cui il presidente di questa Camera ha concesso al ricorso per nullità l'effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. Nella primavera del 1998 __________ e __________ incaricarono lo Studio di architettura __________ di occuparsi della progettazione e della direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione rispettivamente all'ampliamento di una casa d'abitazione sita sulla part. N. __________ RFD di __________.

Nell'ottobre 1999 il mandato professionale è stato revocato.

  1. Non essendo riuscite ad accordarsi sull'importo di liquidazione dovuto agli architetti per le prestazioni da essi fornite, le parti, con compromesso arbitrale 4 settembre 2001, hanno deciso di sottoporre la questione al giudizio di un arbitro, che è stato in seguito designato nella persona dell'arch. __________.

  2. Lo Studio di architettura __________, cui è stata attribuita la posizione di parte attrice nella procedura arbitrale, con la petizione di causa ha chiesto la condanna di __________ e __________ al pagamento di fr. 54'524.40 oltre interessi, rilevando in sostanza che in base alle norme SIA 102 le prestazioni effettuate in particolare dall'arch. __________ -cui andavano dedotti gli acconti di fr. 26'875.- già percepiti- avrebbero giustificato un onorario di fr. 81'399.40, fermo restando che l'accordo di un onorario di fr. 52'000.-, inizialmente definito, era stato di fatto annullato a seguito della contestazione della fattura.

I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando le prestazioni svolte dall'attrice e riconfermando la pattuizione di un onorario forfetario di fr. 52'000.-.

  1. Con il lodo qui impugnato l'arbitro unico, giudicando -come agli accordi tra le parti- ex aequo et bono, ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 30'812.- oltre interessi. Accertata l'entità delle prestazioni svolte dagli architetti, egli ha in sostanza ritenuto che gli accordi contrattuali intervenuti tra le parti, la cui valutazione era peraltro oggetto di forte discordanza, esulassero dal tema del giudizio e che alla luce del tenore letterale del punto di questione 2.2 egli fosse unicamente tenuto ad esprimersi su quanto effettivamente prestato dagli architetti e conseguentemente sulla loro relativa e obiettiva retribuzione, prescindendo da ogni considerazione inerente a veri o presunti accordi contrattuali: per stabilire l'onorario dovuto, egli ha pertanto fatto capo ai criteri stabiliti dalla norma SIA 102, applicando e ponderando due modalità di calcolo (onorario in base al costo dell'opera e in base al volume dell'opera), cui ha applicato d'ufficio uno sconto del 15%, ottenendo una somma complessiva di fr. 57'697.-, da cui ha in seguito provveduto a dedurre gli acconti. L'onorario a favore dell'arbitro è stato ripartito tra le parti in considerazione del rispettivo grado di soccombenza.

  2. Con il ricorso per nullità che qui ci occupa, avversato dalla controparte, i convenuti chiedono l'annullamento del lodo e il rinvio degli atti all'arbitro unico per una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Essi ritengono innanzitutto che il giudice di prime cure sia caduto nell'arbitrio nella misura in cui aveva determinato l'onorario degli architetti sulla base delle norme SIA, ignorando che a suo tempo le parti si erano pacificamente accordate su un onorario forfetario. A sua volta errata, e dunque da censurare, era a loro dire anche la ripartizione delle spese dell'arbitrato, che in base al compromesso arbitrale avrebbero invece dovuto essere caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, qualunque fosse stato il giudizio di merito.

  3. Il ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto di carattere straordinario che, come il ricorso per cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Rep. 1994 pag. 407 e seg.; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, 3. ed., pag. 614 segg.; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).

  4. A questa Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art. 36 lett. f CIA, compete solo l’obbligo di vagliare se il lodo sia arbitrario siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti oppure perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini d'equità.

In base alla giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza però già per il fatto che un'altra soluzione appaia altrettanto sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata (DTF 122 III 130 consid. 2b, 119 Ia 113 consid. 3a). Occorre piuttosto che la decisione stessa risulti in chiaro contrasto con la situazione di fatto, sia gravemente lesiva di una norma o di un chiaro principio giuridico o sia stata emanata in urto palese con il senso di giustizia e di equità (DTF 121 Ia 114, 120 Ia 373 consid. 3a; per tante: II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).

Se poi, come nel caso di specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo si riducono ulteriormente: l'arbitro, in tal caso, è in effetti autorizzato a decidere senza dover tener conto di un qualsivoglia diritto positivo scegliendo unicamente una soluzione equa, conforme al senso di giustizia e alle circostanze particolari del caso (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage en termes internationales en Suisse, all'art. 31.4 pag. 173; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, pag. 456 e seg.; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., pag. 281; Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 37; DTF 107 Ib 63 consid. 2a e b; II CCA 9 maggio 1988 in re U./G., 21 settembre 1998 in re P./F., 13 novembre 1998 in re M. SA/C., 11 giugno 1999 in re M. SA/C.), ritenuto che il margine d'apprezzamento di cui egli gode è estremamente vasto e può essere rivisto e annullato dall'autorità di ricorso solo in casi di abuso manifesto (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit., all'art. 36.4 pag. 215; DTF 107 Ib 63 consid. 2a; II CCTF 18 febbraio 1999 in re C./M. SA). La manifesta violazione dei termini di equità è, in altre parole, un motivo di nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è dato solo qualora il lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia, apparendo iniquo (Jolidon, op. cit., pag. 520; Wehrli, op. cit., ibidem; DTF 107 Ib 63 consid. 2c; II CCA 13 novembre 1998 in re M. SA/C., 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 4 settembre 2000 in re M./C.).

  1. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, il fatto che nella presente fattispecie l'arbitro si sia espresso solo sulla relativa e obiettiva retribuzione degli architetti in base alle norme SIA 102, prescindendo da ogni considerazione inerente a veri o presunti accordi contrattuali, non può assolutamente essere considerato arbitrario, nonostante entrambe le parti negli allegati preliminari abbiano evocato l'esistenza di un accordo forfetario.

Se nell'ambito di un appello la censura sollevata dai ricorrenti avrebbe verosimilmente imposto di riformare il primo giudizio -non essendovi la prova che l'accordo inizialmente concluso era stato in seguito annullato, si sarebbe in effetti dovuto decidere a sfavore dell'attrice, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC)- il discorso è del tutto diverso in questo caso, ove si tratta di statuire su un ricorso per nullità nei confronti di un lodo emanato ex aequo et bono, ovvero senza l'obbligo per l'arbitro di far riferimento a qualsiasi norma positiva (cfr. supra, consid. 7). Nel caso concreto l'arbitro, con un'argomentazione che non appare palesemente in contrasto con gli atti né tanto meno contraria ai principi di equità, ha in primo luogo preso atto che le posizioni delle parti sulla particolare questione non erano affatto concordi (lodo p. 30), in quanto l'attrice aveva pur sempre dichiarato che l'accordo sul forfait era stato in seguito annullato e -aggiungiamo noi- i convenuti stessi, in sede d'interrogatorio, avevano negato l'esistenza di un esplicito accordo avente per oggetto un onorario forfetario (cfr. verbale p. 6). Atteso inoltre che il punto di questione 2.2 del compromesso arbitrale ("Determini quindi l'arbitro l'importo che deve essere riconosciuto allo studio d'architettura __________ per le prestazioni accertate con la risposta al quesito 2.1") non lo obbligavano esplicitamente a fondarsi sugli eventuali accordi contrattuali che legavano le parti, egli, con un giudizio che ancora una volta non appare palesemente in contrasto con gli atti né tanto meno contrario ai principi di equità, ne ha concluso che tale questione esulasse dal suo mandato e ha pertanto ritenuto di far riferimento alla norma SIA 102 per stabilire l'importo dovuto agli architetti (lodo p. 30). La norma SIA non è stata oltretutto applicata meccanicamente: tenuto conto delle particolarità dell'opera realizzata (lodo p. 27-28 e 31) e per ottenere un onorario il più possibile equo, l'arbitro non si è in effetti fondato unicamente sul criterio usuale del costo dell'opera, ma ha fatto capo anche al criterio -invero utilizzato raramente- del volume dell'opera stessa, provvedendo in seguito a ponderare equamente i risultati ottenuti (lodo p. 30 e seg.). Ma non solo. Egli, ritenendo che questo aspetto costituisse al giorno d'oggi quasi una "consuetudine", ha ritenuto di operare un ulteriore correttivo, applicando d'ufficio uno sconto del 15% (lodo p. 32). A giudizio della scrivente Camera, la soluzione adottata dall'arbitro risulta in definitiva equa, conforme al senso di giustizia come pure alle circostanze particolari del caso e dunque non arbitraria, per cui non può essere rimessa in discussione dall'autorità di ricorso.

  1. Parimenti infondata è la censura con cui i ricorrenti rimproverano all'arbitro di aver erroneamente ripartito le spese dell'arbitrato, che a loro dire dovevano invece essere poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, qualunque fosse stato l'esito della lite. Il punto di questione 8, che di fatto completa il precedente punto 2.3 (secondo cui l'arbitro deve pronunciarsi sulle spese dell'arbitrato e sul suo onorario), prevede in effetti esplicitamente che le parti dovevano anticipare le spese d'arbitrato in ragione di metà ciascuna, fatto salvo però il giudizio finale sui costi dell'arbitrato ("riservato il giudizio (finale) sui costi dell'arbitrato, le spese e l'onorario dell'arbitro unico saranno anticipate dalle parti a semplice richiesta dell'arbitro e in ragione di un mezzo ciascuno"). I ricorrenti non hanno per il resto indicato, né tanto meno provato, che il compromesso arbitrale non rispecchiava in quel punto la reale volontà delle parti rispettivamente da quali circostanze di fatto risultasse che le spese non dovevano essere caricate alle parti sulla base della rispettiva soccombenza ma in ragione di metà ciascuna.

  2. Ne discende la reiezione del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi

visto l’art. 36 CIA

e, per le spese, la vigente TG e l’art. 148 CPC

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso per nullità 22 maggio 2002 di __________ e __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- (totale fr. 500.-), già anticipate dai ricorrenti, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 750.- per ripetibili.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione all'arbitro unico, __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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