Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.04.2002 12.2001.31

Incarto n. 12.2001.00031

Lugano 22 aprile 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca assente)

segretario:

Bettelini vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00344 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 7 maggio 1998 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

con la quale è stata chiesta la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno di Fr. 16'000.-, oltre interessi e spese (responsabilità del proprietario dell'opera) e che il Pretore, con sentenza 30 dicembre 2000, ha parzialmente accolto condannando il convenuto a versare all'attore Fr. 9'600.- oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 1996.

Appellante la parte convenuta che, con atto d'appello 7 febbraio 2001, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente la domanda di petizione mentre l'attore, con osservazioni e appello adesivo 20 marzo 2001, postula la reiezione dell'appello di controparte e l'accoglimento integrale della propria pretesa.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

  1. Secondo quanto sostenuto in petizione, l’attore, alla guida della sua vettura Ford Escort Caravan, l'8 gennaio 1996 alle 07.40 circa, partito dal proprio domicilio, percorreva la strada cantonale che da __________ conduce a __________. Poco dopo l'abitato di __________ ma ancora in territorio di questo comune, per l'esattezza in prossimità della curva per lui piegante a sinistra poco prima del __________, la vettura da lui condotta sarebbe scivolata su di una lastra di ghiaccio formatasi sul campo stradale e avrebbe terminato la propria corsa contro un albero sulla destra del campo stradale, riportando danni per fr. 16'000.--.

Stante l'omessa manutenzione da parte del Cantone, proprietario dell'opera, ed in particolare il mancato spargimento di sale, ne discenderebbe la sua responsabilità in virtù dell'art. 58 CO, con l'obbligo di risarcire il predetto danno, così come del resto avvenuto dopo analoga procedura giudiziaria proposta da un altro utente della strada, incorso in analoga disavventura nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

  1. Il Cantone si è opposto alla petizione addebitando l'accaduto al comportamento dell'attore, che avrebbe circolato ad una velocità inadeguata alle circostanze. Non vi sarebbe in ogni modo stata alcuna mancanza nella manutenzione del tratto stradale in questione, atteso che esso sarebbe stato verificato alle ore 04.30 di quella mattina, momento in cui non vi sarebbe stato motivo di procedere allo spargimento di sale, poi richiesto alle 06.45. Esclusa sarebbe infine l'esistenza di un nesso di causalità tra la denegata eventuale mancanza di manutenzione e il danno vantato dal procedente, ritenuto che solo un altro automobilista, di oltre trecento transitati, sarebbe slittato in quel tratto di strada. Inoltre bisognerebbe considerare l'incidenza del rischio d'esercizio dell'autovettura.

  2. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, richiamati i principi in materia di responsabilità del proprietario di una strada e riassunte le risultanze istruttorie, ha ritenuto che la strada nel punto in cui è avvenuto l'incidente fosse effettivamente ghiacciata, circostanza di cui gli addetti alla manutenzione sarebbero stati coscienti, tanto da interpellare la ditta appaltatrice del servizio di manutenzione invernale alle ore 06.45 di quel mattino affinché procedesse allo spargimento di sale, che sarebbe poi avvenuto alle ore 07.45, dopo l'incidente. Non essendo in tali circostanze garantita la sicurezza degli utenti, fatto comprovato dalle difficoltà incontrate anche da altre persone (automobilisti e pedoni), l'ente proprietario della strada deve di principio rispondere, per l'art. 58 CO, di eventuali danni.

A carico dell'attore sarebbe tuttavia da ritenere una certa concolpa, pari al 40% ma comunque non sufficiente ad interrompere il nesso di causalità adeguata, per avere circolato alla velocità di 50 km/h, inadeguata alle circostante.

Dal che l'accoglimento della petizione per fr. 9'600.- oltre interessi, in altre parole il 60% dell'incontestato ammontare del danno di fr. 16'000.-.

  1. Delle argomentazioni dell'appellante -che chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione della petizione- e di quelle del resistente -che in sede di risposta postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, mentre che con appello adesivo chiede l’integrale accoglimento della pretesa di fr. 16'000.- oltre interessi- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi

  2. La giurisprudenza del Tribunale Federale sancisce che la responsabilità del proprietario di un’opera ex art. 58 CO, è valida ed operante anche nei confronti di enti di diritto pubblico proprietari di strade pubbliche, i quali sono di conseguenza responsabili dei danni sopravvenuti in nesso con un difetto di manutenzione (DTF 76 II 217, 78 II 152, 89 II 334, 91 II 199, JdT 1985 I 389). Trattasi tra l’altro di lex specialis rispetto alle norme cantonali sulla responsabilità degli agenti e degli enti pubblici, come rettamente concluso dalla prima istanza (DTF 116 II 645).

Le modalità di manutenzione delle strade pubbliche sono regolate invece dal diritto pubblico cantonale. Se queste disposizioni sono rispettate, un difetto di manutenzione può essere ammesso solo se provvedimenti di elementare necessità sono stati negletti (DTF 98 II 40, 102 II 343).

Il fatto che esista un ordinamento cantonale non significa ancora che, ogni volta che accade un incidente in relazione alla presenza di ghiaccio o neve sulle strade, esso sia da imputare ad un difetto di manutenzione giusta l’art. 58 CO. Occorre in ogni circostanza esaminare se l’ente pubblico era in grado d’adempiere i suoi obblighi sul piano tecnico, finanziario, e dal punto di vista del tempo disponibile osservando ancora che, più la rete stradale è estesa, più l’obbligo di spargere sabbia, o prodotti analoghi, si limita ai punti particolarmente pericolosi. Non va neppure disatteso che il ghiaccio si forma repentinamente, che l’azione del sale o della sabbia può perdere la sua efficacia dopo qualche ora, e non si può perciò pretendere dall’autorità che faccia costantemente nuovi interventi (DTF 102 II 343, 98 II 40, 91 II 97).

È compito innanzi tutto all’automobilista tenere conto dello stato delle strade e dei cambiamenti che il manto stradale può subire, adeguando la velocità alle circostanze del caso (art. 32 cpv.1 LCStr). Alla temperatura di circa zero gradi, egli deve immaginare la formazione di ghiaccio sulle strade bagnate (DTF 102 II 434; 98 II 44), circolando se del caso a passo d’uomo (RVJ 1976, 468). Colui che non prende in considerazione questi fattori e circola troppo velocemente, non può poi prevalersi della responsabilità dell’ente pubblico giusta l’art. 58 CO (DTF 98 II 44).

  1. Nel caso in esame, in ossequio all’art. 37 cpv. 2 della legge cantonale sulle strade, il Dipartimento del territorio, Sezione strade, ha l’onere di garantire lo spargimento di sale sulle strade cantonali, compresa quindi quella in cui è avvenuto il sinistro (cfr. Richiamo I, decisione 11 agosto 1992 del Consiglio di Stato). Questa norma stabilisce che le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione. La loro manutenzione comprende anche il servizio invernale, quindi lo spargimento di sale (cfr. Richiamo I, decisione 11 agosto 1992 del Consiglio di Stato).

Occorre dunque stabilire, se l’ente pubblico ha rispettato le disposizioni cantonali, o se eventualmente ha omesso di adottare misure d’elementare necessità (DTF 98 II 44), al punto che la strada non garantiva la sicurezza degli utenti ( DTF 102 II 343, 58 II 360).

  1. Innanzi tutto, si rileva che prima dell’8 gennaio 1996, il lotto di strada comprendente quella in cui è avvenuto il sinistro, è stato cosparso di sale il 6 gennaio 1996 poiché nevicava (Richiamo I: comunicazione interna 11 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio, pag. 2); nessun provvedimento invece è stato preso il giorno seguente poiché pioveva. E corretto quindi concludere che al momento in cui è avvenuto l’incidente non vi era alcuna traccia di sale sul campo stradale, stante il fatto che durante la notte del 7/8 gennaio 1996 il cantoniere __________, ispezionato il tratto in questione e controllata la temperatura dell’aria, non ha ritenuto necessario chiedere l’intervento dell’autocarro spargisale, poiché la strada era solo bagnata, come ha riferito alle 04.30 al capo squadra __________ (teste __________). Vi è dunque da chiedersi se __________ o __________ non abbiano commesso un errore di valutazione nel non porre mano a quest’operazione, visto che alle 7.40 del mattino, come hanno riferito i testi e come emerge dalla documentazione fotografica, vi era una lastra di ghiaccio sul manto stradale (doc. T, testi __________, __________, __________, agente __________ e rapporto di polizia sub doc. C).

Ebbene, il ghiaccio si è verosimilmente formato a seguito di un cambiamento atmosferico, quale il diradarsi della nuvolosità, già pronosticato nel bollettino 7 gennaio 1996 dall’Istituto svizzero di meteorologia di Locarno-Monti (cfr. Richiamo I):

Il mutamento della temperatura, con la conseguente formazione di ghiaccio sulle strade, non era dunque un fenomeno imprevedibile, come dichiarato dal teste __________, in particolare per i luoghi più esposti e pericolosi, come quello in cui è avvenuto l’incidente. Lo comprovano le affermazioni del teste __________, conoscitore dei luoghi, e dello stesso cantoniere __________ che ha riconosciuto, sulla base della sua esperienza, che il luogo dove si è verificato l’incidente è un luogo a rischio, soggetto di frequente alla formazione di ghiaccio sul fondo stradale.

Inoltre quella notte, a rafforzare il pericolo, era presente ai bordi della strada un cumulo di neve, ammassato nei giorni precedenti dallo spazzaneve, pronto a sciogliersi ed a creare proprio un’isola di ghiaccio (doc. T).

Non va nemmeno disatteso che la strada dove è avvenuto l’incidente attraversa l’abitato di __________ ed è assai trafficata, specialmente nelle ore di punta, come quelle del mattino quando numerosi utenti scendono a lavorare a __________.

In definitiva, avuto riguardo alla prevedibilità del pericolo, al fatto che il punto in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente pericoloso perché soggetto alla formazione di ghiaccio, a fronte anche della presenza dell’ammasso di neve ai bordi della strada, nonché al fatto che la strada in questione è trafficata e frequentata altresì da pedoni, la squadra del servizio invernale avrebbe dovuto e potuto, perché aveva tutti i mezzi necessari ed il tempo disponibile per farlo, cospargere di sale la tratta in questione già alle 5.00 del mattino, e non limitarsi a procedere in tale senso solo nelle zone già ghiacciate (teste __________).

Ne discende che l’ente pubblico non ha valutato, con sufficiente cura ed attenzione, le circostanze ed i rischi del caso, omettendo di prendere provvedimenti urgenti e necessari richiesti dalla situazione, non sapendo così garantire una corretta manutenzione della strada ex art. 58 CO. In tale senso il giudizio di prima istanza deve essere confermato.

  1. L’appellante sostiene che __________ abbia perso la padronanza del veicolo esclusivamente per propria colpa, in quanto circolava a velocità eccessiva ( art. 32 LCstr). Contesta perciò l’esistenza del nesso di causalità.

Orbene, nel caso come quello di specie in cui si debbano valutare le conseguenze di un’omissione, occorre indagare sull’esistenza di un nesso di causalità ipotetica. Questo significa che per risolvere il quesito a sapere se un certo risultato è in relazione con una determinata omissione, ci si deve chiedere se, secondo la comune esperienza e l’ordinario andamento delle cose, il risultato si sarebbe ottenuto anche senza l’omissione. Se con un alto grado di verosimiglianza si può affermare che senza l’omissione il danno non sarebbe avvenuto, allora è dato un adeguato nesso di causalità tra l’omissione ed il danno (Rep. 1994, 331).

Una colpa grave della vittima o di un terzo può interrompere il nesso di causalità adeguata quando fa apparire la causa invocata come talmente lontana dal danno che sarebbe ingiustificato attribuirle un effetto giuridico (DTF 112 II 441; 110 II 425, 99 II 182).

In caso di responsabilità della parte lesa, il giudice ha la facoltà di ridurre l’indennità (art. 44 CO, Engel, Traité des obligations en droit suisse, ed. 1997, p.552).

Spetta a colui che è gravato dalla responsabilità ex art. 58 CO dimostrare le colpe della parte lesa, e non a quest’ultima dimostrare di essere esente da colpe (art. 8 CC, art. 44 cpv. 1 CO; DTF 115 II 285, 111 II 90, Rep. 1994, 331).

  1. Orbene, è giusto preliminarmente rilevare che agli atti non vi è una perizia sulla dinamica dell’incidente, che stabilisca le cause del sinistro, come di seguito accennato. Tuttavia, ci sono sufficienti elementi, in specie le testimonianze e la documentazione fotografica agli atti ( doc. T), per porre in stretta relazione causale il sinistro di __________ con la presenza della lastra di ghiaccio sul manto stradale e la mancanza di sale. Tant’è che un altro automobilista è andato fuori strada in quel punto, un motociclista è caduto, ed i pedoni erano costretti a tenersi per mano per attraversare la strada (testi __________ i, e __________).

Se il Cantone avesse nei tempi opportuni sparso il sale e cosi evitata la formazione della lastra di ghiaccio tutto ciò non si sarebbe verificato, nemmeno ipotizzando una velocità inadeguata dell'attore. Il nesso di causalità è dunque dato.

  1. Per quanto attiene ad un’eventuale concolpa del conducente, è corretto affermare che __________, avuto riguardo alle condizioni meteorologiche e stradali, doveva circolare a velocità adeguata, essendo tra l’altro, come a sua stessa ammissione, cognito dei luoghi. L'appellante gli addebita di aver circolato, presumibilmente, ad una velocità superiore ai 50 km/h e la puntuale contestazione di __________ (replica, pag. 4 ad 1) si riferisce al superamento di tale limite con il che si può ritenere, in assenza di qualsiasi altro riscontro se non l'importante danneggiamento del veicolo che conforta la conclusione, che circolasse ad una tale velocità. In quelle condizioni, con una strada che risultava molto lucida (teste __________), l'attore avrebbe dovuto moderare ulteriormente la propria velocità. Il non averlo fatto rappresenta una concolpa - senza che si debba ancor tenere conto del rischio d'esercizio che non ha contribuito in maniera apprezzabile al verificarsi del danno - che impone la riduzione del risarcimento dovutogli nella misura già determinata dal Pretore, la cui valutazione non può essere considerata manifestamente ingiusta.

  2. La sentenza del Pretore deve così, con la reiezione dell'appello principale e di quello adesivo, essere confermata.

Le spese e le ripetibili seguono le rispettive soccombenze.

Per i quali motivi

visti, per le spese, gli art. 147 e seg. CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

  1. L'appello 7 febbraio 2001 della __________ e __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipate dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.- per le ripetibili della procedura d'appello principale.

  3. L'appello adesivo 20 marzo 2001 di __________ è respinto.

  4. La tassa di giustizia di Fr. 250.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dall'appellante adesivo, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 300.- per le ripetibili della procedura d'appello adesivo.

  5. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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