Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.12.2001 12.2001.18

Incarto n. 12.2001.00018

Lugano 18 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria -inc. OA.98.313 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3- promossa con petizione 28 aprile 1998 da





tutti rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

chiedente il disconoscimento del debito di fr. 4'420'904.85 vantato dalla convenuta, limitatamente all'importo di fr. 3'335'906.65,

domanda cui la convenuta si è opposta e che il segretario assessore ha respinto integralmente con decisione 29 dicembre 2000;

appellanti gli attori che, in riforma della sentenza impugnata, postulano l'accoglimento della petizione;

lette le osservazioni all'appello presentate dalla compagnia convenuta;

esaminati i documenti e gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

  1. Nell'ambito dell'edificazione della particella __________ (foglio __________4) del Comune di __________, sezione __________, di proprietà degli attori, la Compagnia di assicurazioni __________ ha loro concesso dapprima un mutuo ipotecario di fr. 3'575'000.-, pari a circa il 65% del valore di stima finale della costruzione, prevedendo quale garanzia supplementare quattro polizze d'assicurazione di fr. 500'000.- cadauna (doc. AA: 25 settembre 1991). In seguito il credito è stato modificato, sia per quanto riguarda le garanzie ipotecarie, sia in merito alla somma mutuata, ridotta a fr. 2'500'000.-, sia relativamente alle garanzie supplementari (7 polizze per un totale di fr. 1'400'000.-) (doc. BB: 16 marzo 1992). Un ulteriore modifica è intervenuta il 17 novembre 1992 (doc. HH) quando il valore del mutuo è stato riportato a fr. 3'575'000.-, mentre veniva precisato (punto 9): La sovvenzione dovrà servire esclusivamente per i pagamenti alle ditte esecutrici dei lavori, per il tramite di ordini di bonifico firmati da voi e vistati dall'architetto __________, direttore dei lavori. L'ultima modifica del mutuo è dell'11 novembre 1993 e corrisponde a un aumento dell'importo a fr. 4'000'000.- (doc. LL). Il contratto è stato disdetto dalla mutuante con effetto al 31 dicembre 1994 per inadempienze dei mutuatari (doc. MM).

  2. Il Pretore di Lugano, con decisioni 8 aprile 1997 -confermate dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello- ha rigettato l'opposizione sollevata dagli escussi ai precetti esecutivi loro intimati per l'incasso della somma di fr. 4'424'683.85 oltre accessori, ovvero per gli importi di fr. 4'000'000.- oltre interessi al 4.75% dal 22 novembre 1996, rispettivamente di fr. 420'904.85 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1997.

Con tempestiva petizione gli escussi hanno chiesto il disconoscimento del debito limitatamente all'importo indicato in ingresso, proponendo al giudice di accertare anzitutto la riduzione del credito della convenuta a fr. 3'335'906.65 a dipendenza del fatto di aver validamente ricevuto sui propri conti presso l'__________ soltanto l'importo di fr. 2'518'929.75 (invece di fr. 4'000'000.-) cui ammettono di sommare fr. 816'976.90 come totale degli interessi maturati al 30 aprile 1998. A questo totale pongono poi in compensazione sia la somma di fr. 131'842.75 corrispondente agli importi da loro versati, sia l'importo di fr. 1'860'000.- pari al danno subito per modifica delle condizioni di locazione dell'immobile, successiva alla ritardata consegna del medesimo a causa dell'interruzione dei pagamenti da parte della convenuta. In conclusione ammettono un loro debito solidale di fr. 1'344'063.94 oltre interessi al 5% dal 1° maggio 1998.

  1. Preso atto delle contestazioni della convenuta (di cui si dirà nel seguito), svolta l'istruttoria e sentite le parti in sede di allegazioni conclusive, il segretario assessore ha respinto la petizione. Non ammesse le deduzioni proposte dagli attori, la decisione s'incentra sull'argomento secondo cui controparte non avrebbe ottemperato alla condizione contrattuale di effettuare i pagamenti agli artigiani soltanto in presenza del consenso esplicito degli attori e della direzione lavori, mentre in realtà gli ordini di bonifico inviati alla convenuta sono stati sottoscritti dalla società __________ e per essa da __________, padre di tre attori, rispettivamente marito di __________; modo di procedere che, in quanto contrario alle condizioni contrattuali, imporrebbe di non tener conto dei relativi accrediti; da cui la proposta riduzione della somma mutuata complessivamente. Il primo giudice, pur ammettendo la mancanza di un'esplicita procura degli attori in favore di __________, ha ritenuto pienamente validi tutti i bonifici effettuati a pagamento di debiti degli attori, e ciò per tutta una serie di circostanze e di elementi concreti a sostegno dell'esistenza di un rapporto di rappresentanza apparente fra la società fiduciaria e gli attori.

  2. Con il presente appello essi censurano tutte le conclusioni del segretario assessore. In particolare, per quanto concerne i rapporti da loro intrattenuti con __________, insistono sulla mancanza di qualsiasi procura in suo favore, che la società -ora fallita- non apparteneva né a loro né a __________ e che alla stessa erano stati affidati, dietro compenso, determinati compiti, ma non quello di occuparsi degli aspetti finanziari dell'operazione, in particolare in relazione al pagamento degli artigiani; sostengono al proposito che l'agire della controparte -che da un certo momento in poi ha seguito esclusivamente gli ordini di __________ - li ha danneggiati, compromettendo, a suo favore, la loro situazione economica. Ipotizzano altresì un conflitto d'interessi fra loro e __________, a dipendenza di non meglio definite intese -loro ignote- fra questi e __________, presidente e delegato del consiglio d'amministrazione della compagnia mutuante. Impugnano inoltre il dispositivo sulle ripetibili e criticano il primo giudice per aver respinto alcune fra le prove proposte in prima sede.

Delle osservazioni all'appello con cui la convenuta ne propone la reiezione si dirà, se necessario, nel seguito.

  1. Preliminarmente dev'essere chiarito che le critiche qui formulate in merito alla non avvenuta ammissione di mezzi di prova, in particolare di testimoni, proposti dagli attori all'udienza preliminare (appello, punto 6) non hanno nessuna rilevanza processuale. Infatti, se è vero che l'art. 322 lett. b) CPC offre la possibilità di chiedere al giudice dell'appello -e a questi la facoltà di ordinare- l'assunzione di prove offerte ma rifiutate dal primo giudice, è altrettanto vero che l'appellante deve farne esplicita domanda (art. 309 cpv. 2 lett. g CPC) affinché -in seconda sede- vengano, se del caso, ricuperati questi incombenti del processo (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 309, m. 28). Così tuttavia non agiscono gli attori le cui lamentele -ancorché riferite a determinate prove- non si concretizzano in nessuna esplicita domanda d'appello.

  2. Pure processualmente inammissibile -a prescindere cioè dalla pertinenza delle critiche- è la richiesta di riduzione delle ripetibili assegnate alla convenuta in prima sede (appello, punto 9): e ciò per due motivi. Anzitutto perché la domanda non è contemplata nel petitum dell'appello (nemmeno a titolo subordinato), in contrasto cioé con quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d) ed e) CPC; inoltre, perché gli appellanti, limitandosi a dissentire dall'importo fissato, non formulano nessuna proposta sull'ammontare della riduzione, così come invece richiesto da giurisprudenza ormai consolidata (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 309 CPC, m. 10 e 11).

  3. Nel merito, affrontando la principale censura dell'appello, va ricordato preliminarmente che vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante e, d'altra parte, quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato. La procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, in Comm. di Berna, art. 38 CO, N. 33). Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentante e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò che può avvenire in modo esplicito per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattualmente in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, op. cit., art. 32 CO, N. 45); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO) (II CCA 15 dicembre 1998, in re T./ F. e Z.). Per quanto riguarda più da vicino il rapporto di procura tra rappresentato e rappresentante, la giurisprudenza ne ammette l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo non da parte del rappresentante, ma del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO) il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale (del terzo) il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In concreto, se il rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna apparente (DTF 120 II 197, in JT 1995, pag. 198 e 199). In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire del rappresentante non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (DTF cit.; Giger, op. cit.; AJP/PJA, 1994, B, 1465). In ogni caso è necessario considerare sia i singoli elementi, sia il complesso della fattispecie. In particolare e ad esempio, tanto più frequente è l'agire del rappresentante in nome del rappresentato, quanto più forte è la presunzione che il rappresentato debba averne avuto conoscenza (Giger, op. cit., ibidem).

  4. Nel caso concreto, pacifica l'assenza di un formale conferimento di procura da parte degli attori, rispettivamente della direzione lavori a __________ o personalmente al signor __________, dev'essere verificata la presenza una procura esterna apparente, così come accertata dal primo giudice, per quanto riguarda il rispetto della clausola contrattuale in base alla quale la società mutuante (che -contrariamente a quanto affermano gli appellanti- non risulta che avesse il compito di verificare il procedere dei lavori) ha imposto ai beneficiari del mutuo di controllare le fatture e quindi -in assenza di validi motivi- di sottoscrivere i relativi ordini di bonifico; e ciò -ovviamente e come sempre accade in circostanze simili- affinché il pagamento delle note degli artigiani da parte di chi procedeva agli accrediti -in luogo e vece dei debitori- andasse a buon fine e non avvenisse per prestazioni già remunerate, o per lavori non eseguiti o eseguiti in modo non accettabile da parte della direzione lavori, o degli attori stessi. In altre parole, si tratta di una clausola che, per quanto riguarda l'effettuazione dei bonifici, rappresenta una cautela per la società mutuante. D'altra parte, essa non avrebbe potuto essere elusa nemmeno da quest'ultima, ad esempio sulla base di un accordo con gli artigiani, ovvero sottraendo le loro note al visto degli attori i quali potrebbero denunciare un simile modo di procedere in quanto atto a compromettere i loro interessi, in particolare per quanto riguarda l'adempimento degli appalti, apparentemente accettato in ogni caso con il pagamento di mercedi eventualmente non dovute o per le quali il committente avrebbe diritto di esprimere le riserve concessegli dalla legge. E' in questo ambito che si colloca la presente vertenza laddove la delega litigiosa in favore di __________ o di suoi rappresentanti concerne esclusivamente il consenso -di volta in volta- al pagamento in favore degli artigiani.

  5. Prima di considerare la questione della procura esterna apparente, va pur osservato -con riferimento a quanto esposto in precedenza- che gli attori, denunciando l'irritualità del controllo di tutte quelle note il cui pagamento non è stato ordinato personalmente da loro, non dimostrano quale pregiudizio abbiano subito in seguito a quella che essi stessi considerano un'inadempienza della convenuta (art. 97 cpv. 1 CO). Ne consegue che se fosse accertato un parziale inadempimento del contratto, ma lo stesso non avesse comportato danno alla controparte, non vi sarebbe causa giuridica per un preteso risarcimento (Wiegand, in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 97 CO, N. 38). In concreto, in connessione con la mancata sottoscrizione personale degli ordini di bonifico emessi da __________, gli attori formulano due lamentele: anzitutto rimproverano alla controparte di essersi improvvisata impresa generale, decidendo per proprio conto a quali artigiani effettuare dei pagamenti ecc., e con ciò danneggiando notevolmente la costruzione dell'immobile (appello, pag. 10 in fine); in secondo luogo, essi affermano che l'agire anticontrattuale della controparte, verosimilmente in combutta con __________, avrebbe permesso di raggirarli, procurando loro un notevole danno finanziario che giustifica la loro richiesta di risarcimento per la perdita di contratti di locazione, ecc. che avrebbero fornito delle entrate per far fronte agli impegni finanziari con la __________ (appello, pag. 11). Per quanto più da vicino riguarda la locazione degli immobili sostengono inoltre che l'agire della mutuante non ha permesso loro di giungere alla fine della costruzione poiché i lavori non erano stati eseguiti o non erano stati eseguiti a regola d'arte. Pertanto, non potendo rispettare i termini convenuti nel contratto di locazione con il loro inquilino, si è potuto solo convincerlo a locare ugualmente l'oggetto a una pigione inferiore (appello, pag. 12 e 13). Sennonché di questi pretesi danni, peraltro esposti in modo assai generico sia in questa sede, sia negli allegati di Pretura, non v'è prova, rispettivamente non vi sono i presupposti per un risarcimento, segnatamente così come esposto nel seguito.

  6. Per quanto concerne il pregiudizio, cifrato nella differenza fra l'importo complessivamente versato dalla convenuta (nella misura di circa 4 milioni di franchi) e l'importo ammesso dagli appellanti di fr. 3'335'906.65 (inclusi gli interessi maturati al 30 aprile 1998), invano si cerca miglior motivazione negli allegati di prima sede; unica allegazione in tal senso si legge nella replica, ossia che la convenuta, contravvenendo al contratto, ha proceduto a versamenti a favore di artigiani che non avevano diritto ad ottenere gli importi versati, ad artigiani in via di fallimento, che non avevano completato i lavori, causando così enormi disagi e danni alla parte attrice (cfr. replica, pag. 6); nulla invece si trova nell'allegato petizionale cui l'estensore della replica fa riferimento. In particolare, tenuto conto che i bonifici erano in sé intesi a coprire debiti degli attori, questi non hanno poi provato la fattispecie descritta nella replica, né -come già indicato al precedente punto 5- hanno correttamente riproposto in appello i testi richiesti in prima sede, ossia i singoli artigiani; inoltre, con riferimento ai medesimi, gli appellanti non hanno nemmeno descritto -se non in misura inammissibilmente generica- le inadempienze di ognuno che avrebbero imposto di non corrispondere le loro richieste di pagamento. Così facendo, gli attori sono venuti meno all'obbligo processuale di motivare in modo sufficiente la loro tesi difensiva, rendendola inefficace (Brönnimann C. J., Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Berna 1989, pag. 148 e 164). Se ne deve così dedurre l'esistenza e la correttezza delle richieste, peraltro mai denunciata nemmeno dalla direzione lavori (come si vedrà nel seguito), ovvero l'esistenza dei debiti degli appellanti nei confronti degli artigiani il cui pagamento da parte della convenuta è avvenuto -in base agli impegni contrattuali- in esclusivo favore dei beneficiari del mutuo. Infatti, se essi avessero affrontato gli impegni della costruzione con mezzi propri, avrebbero dovuto risponderne personalmente. Gli attori non possono ora pretendere che, per il solo fatto di aver estinto loro debiti nell'ambito e in conformità delle pattuizioni con la convenuta, questa abbia loro causato un danno. Pregiudizi d'altra natura non sono stati validamente allegati, né dimostrati.

  7. A ulteriore deduzione del loro debito gli attori -come già esposto- pretendono di aver subito un danno conseguente alla locazione meno favorevole della costruzione. Al proposito hanno sostenuto che l'importo di fr. 1'860'000.- corrisponde alla differenza del canone annuo di locazione pattuito inizialmente, ossia fr. 240'000.- (doc. QQ) e quello rinegoziato con la stessa società conduttrice in fr. 60'000.- (doc. RR), riferita a un periodo di dieci anni. A prescindere dal fatto che, al di là delle allegazioni delle parti, è evidente come la riduzione della locazione sia in parte compensata con prestazioni della conduttrice in favore dei locatori, stimati di comune accordo in complessivi fr. 1'200'000.-, pur suddivisi sui vent'anni di durata pattuita (cfr. doc. RR), non v'è prova alcuna -a fronte delle contestazioni della convenuta- che i motivi addotti per giustificare la rinegoziazione della locazione debbano essere ascritti alla mutuante; semmai appare evidente il contrario, ossia che la situazione creatasi (nel secondo contratto gli attori affermano di non poter consegnare l'immobile per mancanza di liquidità: doc. RR, punto D) dipenda dalla disdetta del mutuo, avvenuta a valere dal 31 dicembre 1994 e pacificamente causata -a sua volta- dalla mora degli attori in relazione agli impegni derivanti da quel contratto, segnatamente per quanto riguarda il pagamento degli interessi passivi e la prestazione di un'ulteriore garanzia di fr. 1'000'000.- sotto forma di una polizza a premio unico (doc. LLL, MMM e LL). Viene così sicuramente a mancare almeno l'accertamento del necessario nesso causale adeguato fra il pregiudizio lamentato in causa -a prescindere dal suo ammontare- e la pretesa inadempienza contrattuale della convenuta (Wiegand, in Comm. cit., ibidem, N. 41). Si rende pertanto inutile l'esame relativo agli altri presupposti del preteso risarcimento.

  8. Accanto ai motivi fin qui esposti, la sentenza impugnata deve comunque trovare conferma per quanto riguarda il rapporto di rappresentanza che sta al centro della vertenza. Infatti, in relazione ai controversi ordini di bonifico, va innanzitutto osservato che per quasi la loro totalità risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta che i creditori avevano inviato le loro richieste d'acconto, o di pagamento di forniture e di lavoro, direttamente all'arch. __________ che svolgeva il ruolo di direzione lavori (doc. 4, pag. 3) e di cui, in tale veste, era necessaria la verifica dei pretesi pagamenti con riferimento allo svolgimento e alla qualità dei lavori sul cantiere. Va così ritenuto che se questi trasmetteva le richieste di pagamento a chi vi provvedeva praticamente nei confronti della mutuante (e ciò sull'arco di oltre un anno), intendeva dare il proprio competente benestare a ogni bonifico passato dalle sue mani (cfr. doc. 11 - 48), ciò che garantiva alla compagnia mutuante il necessario controllo dal punto di vista della conformità con le prestazioni sul cantiere. Circostanza che trova in gran parte esplicita e chiara conferma nella lettera 3 novembre 1993 dello stesso architetto alla compagnia convenuta (doc. 54). Da parte sua, __________ ha regolarmente sottoscritto gli ordini di bonifico alla convenuta, indicando letteralmente ogni volta di agire per conto dei proprietari della costruzione in oggetto (doc.: idem), ossia comunicando direttamente alla controparte, per ogni operazione, la sua posizione di rappresentante. Per quanto riguarda, d'altra parte, il presupposto della procura, premesso come -malgrado le affermazioni degli attori- non vi siano nemmeno indizi per dubitare della buona fede della convenuta (che in sé è presunta), è insostenibile da parte degli attori (con riferimento a quanto esposto al precedente considerando 7, in fine) che, anche non conoscendo la contestata attività di __________, essi non potessero rendersene conto, mettendo in atto la normale diligenza imposta dalle circostanze. Basti pensare al fatto che durante quasi un anno e mezzo (dal novembre 1992 in poi) l'attività edificatoria è continuata e che sta nel normale andamento delle cose che ciò non potesse avvenire se non a condizione di corrispondere alle usuali richieste finanziarie -a diversi titolo- degli appaltatori attivi sul cantiere; né peraltro gli attori sostengono di non avere seguito i lavori o di averne ignorato la presenza. Inoltre, non va dimenticato che chi svolge il ruolo di direttore dei lavori rappresenta i committenti nell'ambito dell'appalto (Gauch P., Der Werkvertrag, ed. 4, N. 278); circostanza che esclude -visto come l'arch. __________ abbia tacitamente (e poi esplicitamente: doc. 54) autorizzato i bonifici effettuati da __________ - l'eventualità che gli attori non fossero, o non dovessero essere a conoscenza applicando la diligenza imposta dalle circostanze -a dipendenza di quel particolare rapporto di rappresentanza- della trafila riguardante il pagamento degli artigiani; e ciò al di là del fatto che essi fossero o no informati al riguardo, da parte della convenuta o della banca. Tutto questo basterebbe per concludere all'esistenza di una relazione di procura esterna apparente in virtù della quale vincolano i rappresentati e sono pienamente validi i negozi conclusi dalla rappresentante per loro conto. Ma tale situazione appare ancor più evidente se si pensa, pur prescindendo da qualsiasi considerazione sui rapporti personali intercorrenti fra chi ha sempre sottoscritto al nome di __________, ossia __________, e i rappresentati (gli attori), che quella società, rispettivamente tale suo organo di fatto, hanno avuto parte preminente sia nella conclusione degli appalti, sia nei confronti della convenuta. Oltre alla circostanza che gli attori si definiscano membri del gruppo dirigente di un certo numero di aziende fra le quali __________ (doc. 1), dev'essere rilevato come i contratti con gli artigiani (plico doc. 4) rechino tutti l'indicazione che committente era __________, non è chiaro (peraltro è indifferente per la presente decisione) se in veste di imprenditore generale o di rappresentante degli attori (appello, pag. 10). Inoltre, come ha correttamente accertato il primo giudice, __________, in nome proprio o in nome della società, ha condotto per lo più da solo -quindi con apparenti competenze decisionali verso l'esterno- tutte le trattative con la convenuta relative alla concessione e alle modifiche del mutuo (testi __________, __________, __________). Fatti tutti che dimostrano inequivocabilmente lo stretto rapporto intercorrente fra gli attori e __________, rispettivamente chi regolarmente ha agito in questa fattispecie a nome di quella, tali da concorrere a rendere ulteriormente inverosimile la pretesa ignoranza da parte degli attori dell'attività svolta da __________ in merito agli ordini di bonifico litigiosi, o almeno da far considerare la stessa accessibile impiegando una minima diligenza imposta dalla situazione concreta.

  9. L'appello deve così essere integralmente respinto, con l'osservazione che in questa sede non era più in discussione la questione dei rimborsi effettuati dagli attori, proposti a riduzione del loro debito complessivo (vedi punto 9 della sentenza pretorile) poiché l'incerto accenno al tema (appello, pag. 3) non può costituire valida motivazione d'impugnativa (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 309 CPC, m. 16). Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico degli appellanti (art. 148 CPC).

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

  1. L'appello 23 gennaio 2001 di __________, __________, __________ e __________ è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 15'000.-, anticipati dagli appellanti, restano solidalmente a loro carico. Con lo stesso vincolo essi verseranno alla controparte l'importo di fr. 70'000.- a titolo di ripetibili.

  3. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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