Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.08.2001 12.2001.15

Incarto n. 12.2001.00015

Lugano 3 agosto 2001/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa - inc. no. OA.1996.00220 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 (già inc. no. OA.1996.00035 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2) - promossa con petizione 12 gennaio 1996 da


ora massa fallimentare __________ e per essa, ex art. 260 LEF, __________

contro



entrambi rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 42'170.- oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;

domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto __________ al pagamento di fr. 25'220.- oltre interessi;

appellante l'attrice con atto di appello 22 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto:

A. Il 16 giugno 1993 __________, in qualità di committente, e la __________, in qualità di appaltatrice, hanno sottoscritto un contratto di appalto (doc. A) avente per oggetto i lavori di ristrutturazione della casa d'abitazione sita al mappale n. __________RFD di __________o, di proprietà di __________, moglie del committente. L'accordo prevedeva una mercede forfetaria di fr. 400'000.-.

B. Con la petizione in rassegna __________ - alla quale, ora fallita, è in seguito subentrata, ex art. 260 LEF la __________ - ha chiesto la condanna dei coniugi __________ al pagamento di fr. 42'170.- oltre interessi e spese nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Essa ritiene in sostanza che i lavori, compresi alcuni interventi supplementari, sarebbero stati portati a termine senza contestazioni di sorta, ma i convenuti non avrebbero provveduto a rimborsarle gli importi di cui alle fatture degli artigiani __________ di fr. 14'000.-, __________ di fr. 6'670.- e __________ di fr. 21'500.- (doc. I), da lei anticipati; tutta una serie di altre fatture emesse a loro indirizzo, segnatamente la fattura 1093, avente per oggetto i lavori non subappaltati a terzi, di cui era rimasto insoluto il saldo di fr. 18'536.65, la fattura 36 relativa alla fornitura di dadi in porfido di fr. 3'750.-, la fattura di fr. 1'797.- emessa dalla ditta __________ per interventi eseguiti in vece dell'attrice, e l'ICA sulle prestazioni da lei complessivamente fatturate ammontante a fr. 11'860.- erano per contro oggetto della causa OA.1994.00998, congiunta alla presente.

C. I convenuti si sono opposti alla petizione, contestando di aver commissionato l'esecuzione di eventuali lavori supplementari. Essi sono pertanto del parere di aver già soluto quanto di loro spettanza, ritenuto che le fatture di cui si chiedeva il rimborso dovevano restare a carico dell'attrice. Contestata era infine la legittimazione passiva di __________.

D. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto Waldo Bernasconi al pagamento di fr. 25'220.- oltre interessi.

Il giudice di prime cure, dopo aver ammesso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da __________, ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie le opere fatturate dai 3 artigiani erano state effettivamente eseguite e gli importi pretesi in ragione di fr. 42'170.-, anticipati dall'attrice, fondati. Non essendo tuttavia stata provata l'effettuazione di lavori supplementari, quest'ultima poteva al massimo pretendere la mercede forfetaria di fr. 400'000.-, per cui, ritenuto il versamento di acconti per fr. 374'780.-, alla stessa poteva essere unicamente riconosciuta la somma di fr. 25'220.-.

E. Con l'appello, l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione.

L'appellante, dopo aver ribadito come anche a Sonia Bernasconi dovesse essere riconosciuta la legittimazione passiva, rileva di aver sufficientemente provato, in particolare mediante la perizia giudiziaria, l'esecuzione di opere supplementari e con ciò il benfondato delle sue pretese.

considerando

in diritto:

  1. La pattuizione di un prezzo forfetario d'appalto, pacifica nella fattispecie, vincola le parti alla stregua della mercede preventivamente determinata a corpo secondo l'art. 373 CO, escludendo cioè ogni aumento a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione concordate ed accettate dai contraenti (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., Zurigo 1996, N. 900 e segg.; DTF 104 II 315).

  2. Risolta con ciò la questione giuridica concernente il tipo di retribuzione scelto dalle parti, si pone la questione di fatto a sapere se le richieste dell'attrice sono eventualmente già comprese nel forfait, oppure se le stesse sono connesse con opere eseguite all'infuori del pacchetto di prestazioni previste dal contratto di cui al doc. A. L'onere della prova riguardante il tipo e le caratteristiche delle modifiche, così come i maggiori costi che ne derivano, incombe all'appaltatore, ritenuto che il prezzo iniziale pattuito a corpo viene aumentato del valore delle opere nuove dopo deduzione di quelle eventualmente non eseguite (Gauch, op. cit., N. 785 e 907; JdT 1958 p. 191; IICCA 25 ottobre 1988 in re C. Snc/T. SA, 23 marzo 1993 in re A. AG./L. SA, 5 ottobre 1993 in re F./B.).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie l'esecuzione di tutta una serie di opere supplementari è stata ampiamente provata in sede testimoniale (testi __________ p. 2, __________ p. 1-2 e __________ p. 5). Lo stesso perito giudiziario (p. 16) ha confermato la circostanza, giungendo alla conclusione che le opere supplementari, quantificate dall'attrice in fr. 60'647.20 (doc. G inc. OA.94.00998), ammontavano a fr. 53'448.10.

L'accertamento del perito non è di secondaria importanza: infatti, stando così le cose e ritenuta la mancata esecuzione di opere previste dal contatto per un importo di fr. 8'820.- al massimo (parte della sistemazione esterna per fr. 7'600.-, ed eventualmente, ancorché non riconosciute dal perito, una porta vetrata al pianterreno per fr. 1'000.- ed il rivestimento in piastrelle di una parete del bagno al pianterreno per fr. 220.-, cfr. teste __________ p. 2 e doc. 3 inc. OA.94.00998 pos. 4, 11 e 12), l'attrice potrebbe di fatto pretendere addirittura una retribuzione complessiva di fr. 444'628.10 (fr. 400'000.- + fr. 530448.10 ./. fr. 8'820.-). Ritenuto un incasso da parte sua di fr. 374'780.- (232'780.- sulle proprie prestazioni e fr. 142'000.- sulle opere subappaltate agli artigiani, cfr. doc. H inc. OA.94.00998 e il conteggio doc. 1, da cui va in effetti dedotta la somma di fr. 16'000.-, pos. 1A, per la sistemazione esterna, opera che è stata scorporata dal contratto), essa potrebbe di fatto pretendere ulteriori fr. 69'848.10.

  1. Ciò premesso ed avendo il Pretore correttamente stabilito il benfondato delle fatture fatte valere dai 3 artigiani, relative ad interventi previsti dal contratto (cfr. ricapitolazione di cui al doc. A), regolarmente eseguiti, e la cui sostanziale congruità era stata a suo tempo riconosciuta anche dalla direzione lavori (teste __________ p. 3, doc. L e 1; cfr. pure doc. M), è evidente che il credito di fr. 42'170.- fatto valere dall'attrice per aver dovuto anticipare quegli importi, deve essere integralmente ammesso: in effetti, tale importo, sommato con quello di fr. 15'009.55 riconosciuto all'attrice, con separata sentenza, nell'ambito della causa OA.1994.00998, non raggiunge in ogni caso la somma massima di fr. 69'848.10 che l'attrice, come detto, potrebbe ancora pretendere in base alle disposizioni di legge, per cui non vi è motivo di operare una sua riduzione.

Gli interessi su tale importo - come per altro già ammesso dall'attrice in sede conclusionale e non contestato specificamente in questa sede - vanno riconosciuti nella misura del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) e non del 7%, non potendosi ammettere l'acquiescenza su questo tema dei convenuti, che difatti si sono integralmente opposti alla petizione, ma dovendosi invece ritenere che l'attrice nei propri allegati introduttivi non ha addotto alcuna circostanza di fatto, come una pattuizione in tal senso o l'esistenza di un rapporto tra commercianti, atta a giustificare l'attribuzione di interessi superiori al tasso legale (IICCA 21 settembre 1994 in re G./S., 13 febbraio 1996 in re D. SA/C. SA, 8 maggio 1996 in re D./T., 19 febbraio 1998 in re E./Z.). Quale termine di decorrenza degli stessi, in mancanza di una puntuale contestazione della sentenza pretorile su tale punto, può senz'altro essere confermato il 15 gennaio 1996, data dell'inoltro della petizione. Sempre in assenza di una puntuale censura in appello, non vi è inoltre motivo di riesaminare il giudizio con cui il primo giudice ha omesso di riconoscere all'attrice le spese esecutive - le spese legali relative alla sentenza __________ (doc. F) devono per contro rimanere a carico dell'attrice, che in effetti non aveva motivo di opporsi alla richiesta di pagamento avanzata dal suo subappaltatore - e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE.

  1. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, debitori di tali importi non sono entrambi i convenuti, ma unicamente __________. __________ non può infatti essere convenuta nell'azione creditoria, non avendo sottoscritto il contratto di appalto (doc. A) rispettivamente non essendo provato che nell'occasione il marito abbia eventualmente agito in sua rappresentanza; in assenza di un indebito arricchimento da parte sua, essa non può infine nemmeno essere convenuta in virtù degli art. 62 e segg. CO.

  2. Ne discende il parziale accoglimento dell'appello nel senso che __________ è condannato a rifondere alla massa fallimentare __________, e per essa alla cessionaria ex art. 260 LEF __________, la somma di fr. 42'170.- oltre interessi. Quest'ultima, nella sua veste di cessionaria ex art. 260 LEF, potrà trattenere tale somma in pagamento del credito per cui essa è stata iscritta in graduatoria, dopo averne dedotte le spese, fermo restando che l'eventuale eccedenza dovrà in ogni caso essere versata alla massa.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ritenuto che in presenza di giusti motivi il giudice può comunque operare una diversa ripartizione (art. 148 cpv. 2 CPC): nel caso di specie, atteso che __________ risulta pressoché del tutto soccombente nell'azione creditoria, mentre __________ è completamente vincente, appare giustificato porre a carico del primo 1/2 degli oneri processuali complessivi di entrambe le sedi e caricare la rimanenza all'__________, che si è assunta il rischio della continuazione del processo in vece dell'attrice (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, 3. ed., Berna 1983, § 47 n. 49 e 52; DTF 105 III 140; IICCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L. e lc.). Le ripetibili della sede pretorile vengono pure assegnate secondo tale grado di soccombenza, mentre per quanto riguarda la sede di appello il parziale accoglimento del gravame nei confronti di __________ senza che la controparte abbia inoltrato eventuali osservazioni giustifica di riconoscere all'appellante, non rappresentata da un legale, un importo a titolo di indennità.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 22 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. La petizione 12 gennaio 1996 di __________, ora massa fallimentare __________ A, in quanto rivolta nei confronti di __________, è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza __________ o, è condannato a pagare alla massa fallimentare __________, e per essa alla __________, la somma di fr. 42'170.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 1996.

  1. La tassa di giustizia di fr. 1'250.-, già anticipata come di rito, e le spese sono a carico dell'__________ per 1/2 e per la rimanenza sono poste a carico di . __________ rifonderà all' fr. 3'000.-. a titolo di ripetibili, mentre quest'ultima a sua volta verserà egual importo a __________ per quel medesimo titolo.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 580.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 600.--

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per la rimanenza sono poste a carico del convenuto __________, il quale rifonderà all'appellante fr. 200.- a titolo di indennità parziale.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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