Incarto n. 12.99.00092
Lugano 9 settembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini, vice-cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. no. CL.98.00039 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 novembre 1998 da
rappr. dal __________
contro
rappr. dall’avv. __________
in materia di contratto di lavoro (risoluzione immediata) che il Pretore, con sentenza 22 aprile 1999, ha parzialmente accolto condannando l’associazione convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 13’750.- oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1998.
Appellante la parte convenuta la quale, con atto di appello 3 maggio 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso che l’istanza venga integralmente respinta; mentre la controparte non ha presentato osservazioni all’appello.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
Con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 6 aprile 1998, la __________ lo ha assunto per il periodo dal 15 settembre 1998 al 15 marzo 1999 con un salario mensile lordo di 3'500.-.
Il 15 settembre 1998 l'istante ha iniziato il lavoro ma, con lettera raccomandata 1° ottobre 1998, la convenuta lo ha licenziato con effetto immediato, motivando tale decisione con la constatazione che il dipendente non era in grado di assolvere correttamente le varie incombenze previste dal contratto.
La convenuta ha sostenuto per contro l'esistenza di motivi gravi (quali inaffidabilità, l'attitudine dispersiva e indisciplinata e altre gravi manchevolezze del dipendente) che hanno giustificato il licenziamento immediato. Inoltre ha ritenuto che l'istante avrebbe riconosciuto egli stesso di non essere in grado di svolgere le mansioni attribuitegli, ciò che deve essere considerato quale ulteriore grave motivo.
A prescindere dalle inadempienze riscontrate a carico dell'istante ha pure affermato che, ancor prima di ricevere la disdetta scritta, il signor __________ aveva manifestato la volontà di non più voler lavorare per la __________: l'istante infatti, dopo aver ricevuto una telefonata del presidente della __________ che gli preannunciava il licenziamento, si sarebbe recato da una componente del comitato dell’associazione riconsegnando le chiavi ed esprimendo così il proprio consenso con il licenziamento.
Con riferimento all'importo reclamato dall'istante, la convenuta ha precisato che da tale somma avrebbero dovute essere dedotte tutte le spese che la fine del rapporto lavorativo non ha più reso necessarie (art. 337c cpv. 2 CO), ossia Fr. 6'926.40.- e che la somma residua sarebbe dovuta, nel caso di licenziamento ritenuto ingiustificato, solo dopo la dimostrazione, da parte dell'istante, di aver fatto tutto il possibile per ridurre il danno ricercando una nuova occupazione.
Il primo giudice ha ritenuto che le manchevolezze rimproverate all'istante non potevano essere qualificate come gravi e, conseguentemente, in assenza di un chiaro e formale avvertimento con minaccia di licenziamento, nonché di un persistere di tale comportamento, il licenziamento in tronco si è rivelato sproporzionato rispetto alla situazione venutasi a creare. Al lavoratore non poteva inoltre essere addebitato il fatto di non aver trovato altra occupazione non essendo provato che tale rinuncia fosse intenzionale.
Essa fondamentalmente ribadisce le tesi esposte in prima sede opponendosi inoltre alla decisione pretorile di condannarla a versare gli interessi di mora e di farli decorrere dal 14 ottobre 1998: gli interessi, oltre a non essere dovuti, dovrebbero iniziare a decorrere relativamente ad ogni singola scadenza mensile del salario.
L’istante non ha presentato osservazioni all’appello.
La legge precisa il termine "causa grave" fornendo una regola generale di interpretazione, in base alla quale è da considerarsi grave, "... in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto" (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245). In altri termini, i motivi invocati per il licenziamento immediato devono essere così gravi da avere come conseguenza di rompere in maniera irrimediabile il rapporto di fiducia necessario con il partner contrattuale, al punto che la continuazione del contratto diventi insopportabile (DTF 116 II 142; 116 II 145).
Spetta tuttavia al giudice di apprezzare liberamente le circostanze di specie al fine di determinare se i motivi allegati costituiscono o meno una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO/4 CC; DTF 116 II 145); l'apprezzamento del giudice dovrà quindi fondarsi sulle specificità del singolo caso, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali in particolare la situazione delle parti, la durata e la natura dei rapporti contrattuali (DTF 104 II 29) egli non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertages, in : BJM 1978, 171 e segg.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 7 ad art. 337 CO).
L'esistenza delle "cause gravi" dell'art. 337 CO viene in linea di principio ammessa da dottrina e giurisprudenza allorché viene commesso un'atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure quando un partner viola in modo grave o ripetuto il rapporto contrattuale.
Giurisprudenza e dottrina hanno tuttavia affermato che il licenziamento immediato può giustificarsi anche in presenza di lievi manchevolezze da parte del lavoratore, a condizione però che queste si siano ripetute malgrado avvertimenti comminatori (DTF 112 II 41; 116 II 145; JAR 1990 268; Brühwiler, op.cit., n. 9 ad art. 337 CO; Stähelin, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Zurigo 1996, n. 10 ad art. 337 CO); in caso di manchevolezze non gravi, il datore di lavoro deve quindi innanzitutto diffidare il dipendente a non più ripeterle, minacciando nel contempo il licenziamento immediato.
Ne deriva la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, tanto più lievi sono le infrazioni, quanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (II CCA 2 agosto 1990 in re S./C. SA). Indecisa sembra invece essere la questione relativa al numero degli avvertimenti che il datore di lavoro dovrebbe dare al dipendente (Brühwiler, ibidem: una sola diffida è sufficiente; la ripetizione della manchevolezza posteriormente alla diffida giustifica il licenziamento in tronco; contra Rehbinder, Berner Kommentar, Berna 1992, p. 123: a dipendenza del tipo della manchevolezza possono essere necessarie più diffide).
Per quanto attiene alla forma, si rileva che l'avvertimento può anche avvenire verbalmente, anche se, al fine probatorio, il datore di lavoro farebbe meglio a comunicarlo perlomeno in presenza di testimoni o in maniera scritta; in effetti delle semplici ammonizioni, specie se sprovviste di una minaccia di licenziamento, permettono difficilmente di legittimare una disdetta ai sensi dell'art. 337 CO (Brühwiler, op.cit., n. 9 ad art. 337 CO; JAR 1990 268). Il Tribunale federale ha però anche sancito che l’avvertimento dev’essere comunicato in una forma che permetta al destinatario di comprenderne la sua importanza e la sua gravità; in taluni casi, in particolare quando il rapporto di lavoro dura da moltissimi anni, si deve così poter esigere una diffida attraverso uno scritto raccomandato o, se data in occasione di un colloquio, essere preceduta da una convocazione per un incontro formale (ICCTF 20 febbraio 1996 O. c. O.F. SA).
6.1. La principale lagnanza nei confronti del lavoratore è la sua totale mancanza di autonomia nell’esecuzione del lavoro che lo ha condotto a continuamente interpellare membri di comitato dell’associazione convenuta per richiedere istruzioni circa il lavoro da svolgere ed i modi per compierlo. Questa situazione di incapacità sarebbe del resto stata ammessa dallo stesso lavoratore.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell'affermare che il lavoratore che esegue le mansioni contrattuali lentamente o in modo insufficiente, non commette gravi manchevolezze ai sensi dell'art. 337 CO, a meno che la cattiva esecuzione del contratto sia intenzionale; analogamente, la scarsità di impegno dimostrata dal lavoratore giustifica un licenziamento immediato solo se tale comportamento persiste dopo un avvertimento del datore di lavoro; (Rehbinder, op. cit., p. 130; Stähelin, op. cit., n. 21 ad art. 337 CO; Brühwiler, op. cit., n. 2a ad art. 337 CO; DTF 108 II 444).
L'incapacità professionale diventa motivo grave se il lavoratore non soddisfa le esigenze minime che il datore di lavoro è in diritto di attendersi da un qualsiasi altro dipendente assunto per lo stesso tipo di lavoro, e se un miglioramento delle prestazioni del lavoratore risulta essere improbabile (DTF 97 II 142, in cui il TF ha constatato non solo che il lavoratore non disponeva assolutamente delle conoscenze necessarie per svolgere il lavoro attribuitogli, ma anche che quest'ultimo dimostrava una mancanza di iniziativa e di interesse tale da scoraggiare ogni prospettiva di miglioramento).
Nel caso concreto né dalle allegazioni dell'appellante né dalle testimonianze assunte emergono situazioni secondo le quali l'istante sarebbe stato talmente incapace di svolgere il proprio lavoro da non soddisfare le esigenze minime del datore di lavoro; l'attitudine dell'istante non sembra inoltre essere stata apatica o priva di interesse: la sua continua richiesta di cosa e come doveva svolgere il lavoro, persino tramite telefonate a casa del teste __________, non solo dimostra l'impegno e la volontà di eseguire i compiti a lui conferiti, ma sembra oltretutto provare che, come da sua stessa ammissione, l'istante non era ancora in grado di far fronte alle difficoltà specifiche dell'impiego in questione, o almeno autonomamente. A sostegno di ciò è infatti emerso dalle testimonianze che per svolgere correttamente il lavoro per cui il signor __________ era stato assunto occorreva una certa esperienza, che lo stesso non aveva, poiché le mansioni previste dal contratto (formazione e manutenzione del ghiaccio della pista di pattinaggio) erano diverse da quelle che gli erano state attribuite e che aveva svolto durante la precedente esperienza lavorativa presso la medesima società (sola manutenzione del ghiaccio).
Per il fatto poi che l'appellante ha voluto assicurarsi nuovamente i servigi dell'istante, dopo la soddisfacente esperienza lavorativa avuta nell'inverno 1997/98, e che il contratto stipulato per il periodo 1998/99 prevedeva compiti supplementari e più difficili, sarebbe stato più logico da parte della datrice di lavoro accertarsi delle relative capacità del lavoratore, o perlomeno spiegare a quest'ultimo come svolgere le nuove mansioni rispettivamente insistere nelle istruzioni e porre dei limiti di tempo per l’apprendimento delle incombenze con la minaccia di risoluzione del contratto qualora l’impegno del lavoratore non fosse tangibile.
Attraverso un’oggettiva valutazione delle circostanze di specie non si può così assolutamente giungere alla conclusione che nel comportamento dell'istante si siano evidenziate le gravi manchevolezze volute dall’art. 337 CO.
6.2. Anche nella rimproverata attitudine indisciplinata (fumare buttando qua e là i mozziconi) e poco ordinata (lasciare in giro gli attrezzi di lavoro) dell'istante si concretizzano solo delle manchevolezze di lieve entità che, se ripetute malgrado un chiaro avvertimento comminatorio, avrebbero eventualmente potuto giustificare il licenziamento immediato.
Considerato che dagli atti di causa risulta che l'istante è stato unicamente richiamato più volte verbalmente senza che sia allegato e men che meno provato che con i richiami fosse minacciato il licenziamento se ne deduce che questo provvedimento immediato manca di legittimità anche per questi invocati motivi.
6.3. All'istante viene altresì rimproverato di aver lasciato una scatola di cartone vicino alla stufa dell'ufficio con il rischio di provocare un incendio.
Relativamente a questa accusa, non si può che riaffermare quanto già asserito nella decisione pretorile: non avendo fornito prova alcuna di tale manchevolezza (il teste __________, giudicando che la scatola non poteva che essere stata lasciata dall'istante, ha espresso unicamente una supposizione), il licenziamento immediato, anche per tale motivo, non può essere protetto. È di tutta evidenza poi che il fatto in questione, che non ha avuto conseguenze, non è di natura tale da giustificare un licenziamento in tronco senza preventivo ammonimento a non più ripetersi.
A sostegno della sua tesi, l'appellante cita le affermazioni della teste __________, la quale afferma: "Ricordo che all'inizio dell'ultima stagione [...] è venuto da me il signor __________, dicendomi che aveva ricevuto una telefonata dal presidente della società sig. __________, il quale gli aveva detto che avrebbe presto ricevuto una lettera raccomandata di licenziamento. __________ mi disse che non aveva trovato a casa il signor __________ e perciò mi consegnava le chiavi dell'ufficio [...]. Egli mi disse in quell'occasione che era andato a ritirare i propri effetti personali e che non voleva più ritornare sul posto di lavoro perché non voleva ammalarsi, senza però specificarne i motivi". L'istante avrebbe manifestato, con tale comportamento, la volontà di terminare il rapporto lavorativo, accettando la disdetta ancora prima di ricevere la lettera nella quale il licenziamento veniva formalmente comunicato.
La disdetta è una dichiarazione unilaterale di volontà con la quale una delle parti pone fine al contratto; salvo convenzioni contrarie, la disdetta dal contratto di lavoro non è sottoposta a nessuna esigenza di forma: essa può pertanto essere data oralmente o in forma scritta, e diventa effettiva dal momento in cui questa perviene al partner contrattuale, secondo il principio della ricezione (Tercier, Contrats spéciaux, Zurigo 1995, n. 2810-2811); nel caso in cui la disdetta viene comunicata dapprima oralmente, e poi notificata tramite lettera, si ammette che essa diventa effettiva dal momento in cui viene espressa verbalmente: la lettera non è che una conferma scritta di quanto già anticipato a viva voce (Aubert, Quatre-cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1994, n. 164; Brühwiler, op. cit., n. 6 ad art. 335 CO).
In base a queste considerazioni ne consegue che la telefonata con cui il signor __________ comunicava il licenziamento immediato all'istante (fatto non contestato dall'appellante) costituisce la dichiarazione di disdetta che ha messo fine al contratto in questione; la raccomandata datata 1° ottobre 1998 è quindi una semplice lettera di conferma. Di conseguenza l'appellante sbaglia quando sostiene che l'istante avrebbe manifestato la volontà di terminare il rapporto lavorativo ancora prima di ricevere la disdetta. L'istante, riconsegnando le chiavi dell'ufficio dopo aver preso atto del licenziamento in tronco verbale, non ha fatto altro che agire di conseguenza.
L'appellante sostiene inoltre che con la riconsegna delle chiavi e con quanto comunicato alla signora __________, l'istante ha chiaramente e univocamente manifestato l'intenzione di accettare la decisione della datrice di lavoro.
Anche in questo ragionamento l'appellante non può essere seguita. Il comportamento avuto dall'istante appare del tutto usuale e corretto: immediatamente dopo la disdetta egli ha provveduto a riconsegnare le chiavi conformemente alla volontà della datrice di lavoro. Poco importa inoltre se l'istante abbia dichiarato al momento della riconsegna delle chiavi e posteriormente di non voler più lavorare presso la società appellante: la disdetta era ormai già intervenuta ed effettiva.
L'assenza di una protesta immediata da parte del lavoratore nei confronti della comunicazione di risoluzione immediata del rapporto di lavoro, così come la mancata offerta di voler continuare il lavoro, non possono rappresentare espressione di tacito consenso con il licenziamento (Rep. 1996, p. 201).
Dagli atti (cfr. le lettere inviate alla controparte dal ____________________al quale l'istante si era subito rivolto), appare che il sindacato, rappresentando gli interessi dell'istante, ha più volte chiesto alla società appellante di riassumere quest'ultimo, contestando la legittimità del licenziamento. Ne discende nuovamente che non vi è stata alcuna accettazione della disdetta da parte dell'istante.
8.1. Asserisce innanzitutto che l'importo di Fr. 13'750.- stabilito dal Pretore in applicazione dell'art. 337c CO non sarebbe soggetto a interessi di mora, e che se anche lo fosse, questi dovrebbero decorrere relativamente ad ogni singolo salario mensile solo da quando è diventato esigibile.
In virtù dell'art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore licenziato con effetto immediato senza causa grave ha diritto di essere risarcito di quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro si fosse svolto rispettando il termine di disdetta o la durata determinata prevista dal contratto. Tale importo è dovuto in base al principio secondo il quale il lavoratore deve essere posto nella situazione patrimoniale che sarebbe stata la sua in caso di adempimento regolare del contratto; la revisione delle norme sul contratto di lavoro entrate in vigore il 10 gennaio 1989 ha però stabilito che, secondo tale disposizione, la pretesa del lavoratore non è più da considerarsi un versamento di salario, bensì un vero e proprio risarcimento nel senso di diritto al pagamento degli interessi positivi (Brühwiler, op. cit., n.2 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n.2 ad art. 337c CO).
Detto risarcimento diventa quindi, nella sua totalità, immediatamente esigibile in virtù dell’art. 339 cpv. 1 CO (Brühwiler, ibidem; DTF 103 II 274; Aubert, op. cit., n.272).
La corresponsione degli interessi così come decisa dal Pretore si rivela quindi corretta, anzi ancora favorevole all’appellante.
8.2. L'appellante chiede inoltre che dall'importo rivendicato dall'istante vengano dedotti, giusta l'art. 337c cpv. 2 CO, Fr. 6'926.40 a titolo di spese risparmiate dal dipendente a seguito della cessazione del rapporto lavorativo e non solo i Fr. 5’500.- riconosciuti, a tale titolo, dal Pretore.
Trattandosi del risultato di una valutazione equitativa del pretore - che è già stato benevolo nei confronti della convenuta che ha fatto valere tale pretesa solo con le conclusioni e che, al proposito, non ha apportato prova alcuna - non vi è ragione di modificare tale importo, considerato oltre tutto che tale somma appare oggettivamente ragionevole.
8.3. L'appellante sostiene infine che la pretesa di controparte non può essere considerata una perdita effettiva risarcibile poiché egli avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ricercare una nuova occupazione nell’intento di ridurre il danno.
Il lavoratore licenziato in tronco senza gravi motivi è tenuto per legge (art. 337c cpv. 2 CO) a fare tutto il possibile per ridurre il danno provocatogli dal datore di lavoro: egli deve quindi poter dimostrare di aver attivamente cercato un nuovo impiego (ad esempio rispondendo ad annunci o annunciandosi presso l'Ufficio di collocamento). Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia che è innanzitutto il datore di lavoro che deve provare che il lavoratore ha volutamente rinunciato a trovare una nuova occupazione (Brühwiler, op. cit., n. 9 ad art. 337c CO; Rehbinder, op. cit., n.3 ad art. 337c CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p.67); tale prova può essere apportata dimostrando che per la professione considerata vi è una richiesta di manodopera e che il dipendente licenziato avrebbe molto verosimilmente trovato un'occupazione se solo lo avesse voluto (DTF 96 II 52).
Nel caso di specie tale prova manca assolutamente.
La conseguenza economica di questo accertamento non è comunque quella auspicata dall’istante dell’attribuzione dell’intero salario riconosciuto per il periodo di disdetta. Egli ha infatti percepito dall’assicurazione disoccupazione l’importo di Fr. 12’042.60, come risulta dall’incarto pretorile (cfr. lettera 26 aprile 1999 della ____________________ con il che egli ha in tal misura perso il diritto di far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro stante la cessione legale prevista dall’art. 29 LADI (IICCA 31.3.1998 F. c. S. SA).
Ne consegue che l’istanza può essere accolta solo per la differenza di Fr. 1’707.40 oltre interessi.
Spetterà alla Cassa disoccupazione (che avrebbe potuto e dovuto intervenire in lite indipendentemente dalla anomala denuncia di lite fattale dalla convenuta la quale non ha evidentemente nessuna ragione di regresso nei suoi confronti) agire direttamente contro la __________, ritenuto che questa decisione ha forza di cosa giudicata anche nei confronti del cessionario (DTF 125 III 8) dal momento che la cessione data del 4 dicembre 1998 (cfr. allegato alla denuncia di lite 28.12.1998) ed è successiva alla litispendenza di questa lite.
La prudente riserva del Pretore, di cui al dispositivo 1§§ della sua decisione, non può venire considerata poiché la Cassa non era parte al procedimento e la legittimazione a procedere dell’istante non può essere riconosciuta per gli importi già risarcitigli dall’assicurazione disoccupazione.
Per i quali motivi,
visti gli art. 337 e rel. CO, 29 LADI e 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L'appello 3 maggio 1999 __________ parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 22 aprile 1999 del Pretore di Locarno-Campagna viene così riformata:
__________ è tenuta a versare a
__________, l’importo di Fr. 1’707.40 oltre interessi
al 5% dal 14 ottobre 1998.
ripetibili.
II. Non si percepiscono tasse e spese per la procedura d’appello, compensata, anche in questa sede, l’indennità ripetibile.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario