Incarto n. 12.1999.00164
Lugano 3 dicembre 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00095 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 5 luglio 1996 da
rappr. dall' avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con la quale è chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 36'135.- oltre interessi al 4,8% dal 20 dicembre 1995 di cui al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Mendrisio e che il Pretore, con sentenza 23 agosto 1999, ha accolto.
Appellante il convenuto il quale, con atto d' appello 14 settembre 1999, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di disconoscimento del debito mentre l'attore, con osservazioni 18 ottobre 1999, ne postula la reiezione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
Una rimanenza di DM 4'781.58 è stata restituita, in altra valuta, a __________ il 27 luglio 1994.
Successivamente
I 500 warrants acquistati hanno continuato a perdere valore divenendone privi alla scadenza del 20 dicembre 1995.
Quest'ultimo ha allora inoltrato l'azione di disconoscimento del debito che qui ci occupa sostenendo che l'importo iniziale messogli a disposizione dalla controparte doveva servire per un investimento a carattere speculativo e che, andata male l'operazione, non poteva entrare in considerazione la restituzione, da parte sua, del capitale perso. Il riconoscimento di debito, per il quale l'opposizione al precetto esecutivo era stata respinta, non avrebbe valore alcuno poiché sottoscritto per errore essenziale allorquando era ancora convinto che i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale e che pertanto l'operazione si sarebbe risolta positivamente.
Il convenuto ha contestato le affermazioni di controparte sostenendo che non era al corrente di nessun investimento speculativo tramite i suoi danari che erano, invece, stati consegnati ad __________ quale mutuo fruttifero di normali e correnti interessi e che il riconoscimento di debito rappresentava l'impegno alla restituzione del mutuo.
Per queste considerazioni e in virtù del fatto che il mandatario promette unicamente dei servizi senza però garantirne il risultato, il Pretore ha concluso che il mandante aveva consapevolmente accettato i rischi legati all'investimento senza possibilità di far valere un credito in restituzione dell'importo perso.
Chiede quindi che la petizione sia respinta con la conseguente condanna di __________ a versargli gli importi di cui al rigetto dell'opposizione modificati nel saggio e nella decorrenza degli interessi.
L'attore chiede la reiezione dell'appello.
Degli ulteriori motivi delle parti si dirà, se necessario, nel seguito della motivazione di diritto.
La richiesta di condanna dell'attore al pagamento degli importi in discussione è inutile poiché, respinta definitivamente l'azione di disconoscimento del debito, l'esecuzione può proseguire normalmente sulla base delle risultanze del dispositivo della sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. E perciò appare pure inutile la domanda di rigetto definitivo poiché quello provvisorio cresce in giudicato e diviene, con altro significato ma con medesime conseguenze, definitivo.
Inoltre le richieste di modifica del saggio d'interesse e della sua decorrenza rispetto al dispositivo della decisione di rigetto dell'opposizione andavano fatte valere con un appello, in procedura sommaria, contro quel pronunciato oppure in via riconvenzionale nell'azione di disconoscimento.
Questa situazione cambia quando il creditore deduce la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (DTF 105 II 183 consid. 4). In questo caso incombe al debitore sostanziare la causa dell'obbligazione quando essa non è citata nell'atto - definito allora astratto
Se la consegna del danaro fosse rappresentativa di un prestito l'obbligo di restituzione da parte di __________ sarebbe pacifico.
Se invece, come appare del resto corrispondere alla realtà delle cose così come evidenziate dall'istruttoria e correttamente interpretate dal Pretore, la messa a disposizione del danaro serviva per un investimento, il successivo - almeno di qualche mese rispetto alla consegna del danaro - atteggiamento di __________ che si impegna, con il riconoscimento di debito, a restituire l'importo di DM 45'000.- costituisce un suo obbligo nuovo e diverso rispetto a quello del regime legale applicabile ad un contratto di gestione patrimoniale. Nulla, infatti, impediva alle parti ed in particolare ad __________ di garantire, in prima persona, il buon esito dell'operazione. Ed è quello che ha fatto tanto è vero che ammette, in causa, trattarsi di un suo obbligo di pagamento al quale però oppone, per inficiarne la validità, l'errore rappresentato dalla sua convinzione che i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale e che pertanto l'operazione si sarebbe risolta con un attivo.
Considerando che l'errore si definisce come una falsa rappresentazione della realtà, è tuttavia sottinteso che la presenza di dubbi in relazione ai fatti che sono alla base del consenso non può che escludere l'errore; colui che è consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso, viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (Schmidlin, Berner Kommentar, Berna 1993, n.16 ad art. 23/24; Guggenheim, Le droit suisse des contrats, Principes généraux, tomo I, p. 155; SJ 1974 587).
L'errore invocato dall'attore riguarda un fatto futuro e il Tribunale federale ammette l'errore essenziale su di un fatto futuro se questo era prevedibile; ma non è sufficiente che sia rappresentativo di una semplice speranza né di un convincimento adottato senza idonea ragione o per spirito di speculazione (DTF 118 II 297; OR-Schwenzer, ad art. 24 CO n. 18).
Ora la tesi secondo cui il riconoscimento di debito sarebbe stato redatto e firmato dall'attore, nella convinzione che i warrants acquistati non si sarebbero svalutati, oltre che poco verosimile non può essere rappresentativa d'errore essenziale. Prova ne è che nella petizione stessa l'attore definisce tale acquisto come "un investimento ad alto rischio". E' oltretutto insostenibile pensare che una persona che esercita una professione come quella dell'attore (fiduciario finanziario), non conosca la portata di transazioni come quella effettuata o che addirittura, conoscendone il carattere rischioso, confidi che "i warrants avrebbero mantenuto il loro valore iniziale".
Considerando perciò che l'attore non poteva non essere consapevole del carattere aleatorio dell'operazione intrapresa e quindi dei rischi che essa comportava, l'errore invocato non può essere ammesso. Alla presenza di dubbi non può, in effetti, esistere errore ed il fatto futuro, proprio per la professione di chi se ne prevale, era una speranza molto speculativa.
Ed ancora, per riconoscere l'errore su di un fatto futuro, è necessario che la controparte, qui il convenuto, abbia potuto ravvisare che per l'altra parte questa certezza costituiva una condizione del riconoscimento di debito (DTF 118 II 297): prove in tal senso non ne sono però state portate.
Del resto mal si comprende la portata dell'impegno di restituzione in funzione del buon esito dell'investimento quando tale obbligo di __________ era già insito nel mandato affidatogli così come lui sostiene. Di fronte alla richiesta di __________ di avere qualcosa in mano rappresentativo delle loro pattuizioni __________, lo si ricorda di professione fiduciario finanziario, non doveva far altro che trasportare in uno scritto i precedenti accordi.
Le spese e le ripetibili seguono, in prima e seconda sede, l'integrale soccombenza dell'attore e appellato, non modificando questa ripartizione l'irricevibilità di alcune domande dell'appello.
Le ripetibili di prima sede sono ridotte seguendo così la critica al proposito dello stesso appellante.
Per i quali motivi
visti gli art. 17 e 24 CO
e, per le spese, l'art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 14 settembre 1999 __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 23 agosto 1999 del Pretore di Mendrisio sud è così riformata:
La petizione di disconoscimento del debito 5 luglio 1996 di __________ è respinta.
La tassa di giustizia fissata in Fr. 1'800.- oltre alle spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a __________ Fr. 3'000.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:
-tassa di giustizia Fr. 650.-
-spese Fr. 50.-
Totale Fr. 700.-
già anticipati dall'appellante, sono a carico di __________ che rifonderà inoltre alla controparte Fr. 1'000.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario