Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.05.1999 12.1999.16

Incarto n. 12.99.00016

Lugano 17 maggio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.616 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 16 ottobre 1992 da

__________ rappr. dall'avv. __________

contro



rappr. ti dall'avv. __________

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 26’031.30 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatore, domanda ridotta in corso di causa a fr. 19’522.90 oltre interessi;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 16 dicembre 1998 ha ammesso per fr. 7’062.04 oltre interessi al 9 1/2 %;

Appellanti i convenuti, che con atto di appello del 20 gennaio 1999 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di ridurre al tasso legale del 5% gli interessi sul debito di fr. 7’062.04;

Mentre l’attore con osservazioni e appello adesivo del 24 febbraio 1999 postula la reiezione del gravame avversario e la riforma della sentenza pretorile nel senso dell’accoglimento della petizione per fr. 19’871.65 oltre interessi.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • se deve essere accolto l’appello adesivo
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. L’attore sostiene che i convenuti nel 1987 gli avrebbero appaltato le opere da capomastro necessarie alla riattazione di un rustico di loro proprietà sito sul fondo n. __________di __________ contro una mercede approssimativa di fr. 221’214.--. Stante la richiesta di numerose modifiche da parte dei committenti, sarebbero stati fatturati per questi lavori complessivi fr. 217’713.30 ed in seguito ulteriori fr. 1’286.70. I committenti avrebbero in seguito richiesto l’esecuzione della sistemazione esterna, fatturata a regia fr. 13’252.90, e la sistemazione del pozzetto della lavanderia e della vasca da bagno, fatturata fr. 423.15, e sarebbe inoltre dovuta una posta di fr. 942.60 per l’energia elettrica fatturata dall’AIL all’attore.

Il totale di cui alle fatture emesse sarebbe quindi di fr. 233’618.85, e pertanto, dato il pagamento di soli fr. 220’700.--, vi sarebbe un credito residuo di fr. 12’918.65, a cui andrebbe aggiunto l’ammontare degli sconti, che non avrebbero ragione di essere concessi stante il ritardo nel pagamento, dal che un credito complessivo di fr. 26’031.30 oltre interessi al 9 1/2%, così come previsto dall’art. 190 della norma SIA 118, applicabile alla specie, importo oggetto della causa in esame.

B. Le argomentazioni dei convenuti quo all’esistenza e all’ammontare del credito dell’attore possono essere tralasciate, avendo essi accettato la decisione del Pretore che lo quantifica in fr. 7’062.04, mentre eventuali interessi, dovuti se del caso sulla mercede relativa ad opere estranee al contratto iniziale e alle quali non sarebbero pertanto applicabili le norme SIA 118, andrebbero concessi al saggio legale del 5%, e non a quello richiesto del 9 1/2%.

C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto sottomesso dalle parti alle norme SIA 118, ha rilevato che la concessione degli sconti ivi previsti non sarebbe stata sottoposta ad alcuna condizione, e perciò neppure a quella del tempestivo pagamento degli importi fatturati.

Stante, secondo le risultanze peritali, un credito per mercedi di complessivi fr. 227’762.04, e il pagamento di anticipi per fr. 220’700.--, ne è derivato l’accoglimento della petizione per fr. 7’062.04 oltre interessi, da concedersi, in applicazione dell’art. 190 della norma SIA 118, al richiesto tasso del 9 1/2% a far tempo dal 22 giugno 1991.

D. Con l’appello i convenuti riconoscono il debito di fr. 7’062.04 e la decorrenza degli interessi moratori dal 22 giugno 1991, ma contestano il saggio dei medesimi, affermando che l’attore non avrebbe fornito la prova del tasso di interesse passivo abitualmente applicato dalle banche nel luogo di pagamento dei crediti per i conti correnti aperti dagli imprenditori, previsto dall’invocato art. 190 della norma SIA 118.

E. L’attore nell’appello adesivo chiede invece che ai committenti venga disconosciuto il diritto allo sconto contrattuale, prevedendo l’art. 190 cpv. 1 della Norma SIA 118 la sua decadenza nel caso, verificatosi, di mancato pagamento entro 30 giorni.

F. Delle osservazioni delle parti ai gravami avversari -dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Chi, come l’attore, procede per ottenere l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per tante: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).

Questo principio, che costituisce la comune applicazione della norma generale in materia di onere probatorio (art. 8 CC), si estende evidentemente anche agli accessori del preteso credito, e pertanto anche in materia di interessi moratori si ritiene che il creditore che si prevale di un tasso di interesse superiore a quello legale è tenuto a fornire la prova delle circostanze di fatto dalle quali deriva il proprio diritto (II CCA 21 settembre 1994 in re G./S., 28 febbraio 1994 in re M./M.; per il tasso di sconto di cui all’art. 104 cpv. 3 CO: DTF 116 II 140; II CCA 15 luglio 1997 in re Z. S.a.S./M.).

  1. Nella specie l’attore deriva il proprio preteso diritto ad interessi moratori del 9 1/2% in primo luogo dall’applicabilità ai rapporti tra le parti della norma SIA 118, ed in particolare del suo art. 190, questione che egli era tenuto a dimostrare.

2.1 Secondo dottrina e per costante giurisprudenza le norme SIA divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze (DTF 107 II 178; Rep. 1993, pag. 197 e segg.; II CCA 20 gennaio 1999 in re T. SA/M. e llcc., 23 luglio 1998 in re C./G., 11 marzo 1998 in re arch. R./F.; Gauch, Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 61 e segg.). L’applicabilità può tuttavia essere pattuita anche in forma tacita, oppure tramite assunzione globale, cioè senza che una delle parti ne prenda concretamente conoscenza o ne comprenda la portata.

Nondimeno, se nessuna delle parti ha fatto valere l’accordo di applicabilità delle norme SIA, né ha obiettato l’inapplicabilità del CO, si deve dedurre che le parti hanno concordemente rinunciato ad avvalersi di tale diritto (Rep. 1993 citato; II CCA 5 dicembre 1994 in re S./R.).

Non costituendo le norme SIA l’espressione di quanto è usuale nel settore edilizio (DTF 117 II 284; Gauch, opera citata, n. 268) la loro applicabilità non può inoltre essere presunta (per la norma SIA 102: II CCA 20 novembre 1997 in re arch. T./P.), ma va al contrario provata nelle concrete circostanze, in difetto di che le lacune del contratto vanno colmate con l’applicazione delle norme dispositive del CO, e non con quelle delle norme SIA.

2.2 Nel caso in rassegna la pattuizione delle norme SIA 118 risulta in forma esplicita solo per le opere di cui al contratto doc. B, mentre nulla consente di ritenere preferibile la tesi per cui le parti ne avrebbero tacitamente esteso l’applicazione anche alle opere esulanti da quelle del doc. A successivamente richieste dai convenuti rispetto a quella secondo cui dal silenzio dei contraenti non si potrebbe considerare avvenuta la pattuizione di quelle norme.

Ne consegue, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, che solo il conferimento contrattuale di cui al doc. B soggiace alle norme SIA, mentre delle altre opere eseguite dall’attore si deve decidere in applicazione degli art. 363 e segg. CO.

2.3 E’ indiscutibile che gli acconti pagati dai convenuti sono andati in primo luogo in estinzione del loro debito concernente le opere di cui al contratto doc. B, non fosse altro che per il motivo che si tratta del primo debito sorto a loro carico (art. 87 CO).

Essendo tali acconti superiori al credito dell’attore per tali opere (cfr. il consid. 6 del giudizio impugnato), ne consegue che esso non è divenuto produttivo di interessi al tasso del 9 1/2% -la cui verifica diviene pertanto superflua- e che deve pertanto essere accolta la tesi dell’appello principale, secondo cui gli interessi moratori vanno concessi unicamente al tasso legale del 5%.

  1. La dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è innanzitutto lo “sconto” vero e proprio (“Skonto”) che consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l’appaltatore concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e vi è il cosiddetto “ribasso” (“Rabatt”) che al contrario è una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o comunque a breve termine della mercede (Gauch, opera citata, n. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess,
  2. edizione, Düsseldorf, 1996, n. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il diritto allo sconto (DTF 118 II 64; II CCA 27 gennaio 1995 in re O. SA/T., 23 febbraio 1994 in re P./B., 3 gennaio 1994 in re R. S.n.c./B.B. SA; Gauch, opera citata, n. 1237), ma non quello al ribasso (II CCA 11 marzo 1998 in re R./F.).

Atteso che il termine “sconto” è spesso usato dalle parti impropriamente, l’esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concessa deve essere appurata mediante interpretazione (DTF citata; II CCA 11 marzo 1998 in re R./F.; Gauch, opera citata, n. 1244).

  1. Il contratto di appalto doc. B menziona all’art. 7, denominato “accordi speciali”, che “si concede uno sconto del 5% sulla fattura dell’opera”, mentre il capitolato d’opera del 26 novembre 1986 (doc. S, pag. 23), cui il contratto rinvia (doc. B, pag. 1), prevede che per le regie “l’impresa sulle tariffe SIC concede uno sconto dell’8%” .

Dalla fatturazione dell’attore risulta la concessione ai committenti delle seguenti facilitazioni:

  • fr. 10’689.45 di “ribasso 5%” sulle opere di cui al contratto doc. B (doc. D, pag. 1);

  • fr. 492.17 e fr. 778.60 “sconto 8%” sulle opere a regia di cui al contratto doc. B (doc. D, pag. 5 e 6);

  • fr. 1’152.45 “ribasso 8%” sulla fattura 17 ottobre 1988 per la sistemazione esterna e lavori vari (doc. F).

4.1 Per quanto riguarda la fattura 17 ottobre 1988, conseguente ad un contratto al quale, come si è detto (consid. 2.2), le norme SIA non trovano applicazione, sia l’utilizzo della dicitura “ribasso”, ma soprattutto il mancato esplicito condizionamento della facilitazione al rispetto di un termine di pagamento, neppure menzionato nella fattura, permettono di confermare il giudizio pretorile secondo cui si tratta in questo caso di una riduzione della mercede, non revocabile dall’appaltatore.

4.2 Contrariamente all’opinione dell’attore, l’applicabilità delle norme SIA su parte del rapporto contrattuale non comporta alcuna modifica della situazione giuridica descritta al considerando 3: in altri termini, anche sotto l’egida delle norme SIA esiste la suddetta distinzione tra sconto e ribasso (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118 Art. 157-190, ad art. 190, n. 10), e l’invocato art. 190 della norma SIA 118 si limita a codificare la decadenza dello sconto nel caso di mancato pagamento della mercede entro il termine contrattualmente previsto.

Non può pertanto che essere confermata la valutazione effettuata dal Pretore, che dall’assenza di un’esplicita condizione legata al rispetto di un termine di pagamento -come pure, si può soggiungere, dal mancato rinvio all’art. 190 della norma SIA 118- ha concluso per l’esistenza di un ribasso e non di uno sconto, così come peraltro usuale in Ticino nel settore edile (da ultimo: II CCA 6 ottobre 1998 in re G./M., 11 marzo 1998 in re arch. R./F.).

Ne discende, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento dell’appello principale e la reiezione di quello adesivo.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che l’accoglimento dell’appello principale sulla marginale questione degli accessori del credito non giustifica di modificare il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore.

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 20 gennaio 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

__________, sono condannati in solido a pagare a __________, fr. 7’062.04 oltre interessi al 5% dal 22 giugno 1991.

e 3. Invariati.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 80.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 100.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 150.-- per ripetibili di appello.

III. L’appello adesivo 3 novembre 1998 __________ è respinto.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 380.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 400.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 500.-- per ripetibili di appello.

V. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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