Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.09.1999 12.1999.137

Incarto n. 12.99.00137

Lugano 3 settembre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.48 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 17 marzo 1997 da


(rappr. dall’avv. __________)

contro



(rappr. dall’avv. __________)

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 10’204.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;

Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 9 giugno 1999 ha respinto;

Appellante l’attore, che con atto di appello del 30 giugno 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;

Mentre i convenuti con osservazioni del 13 agosto 1999 postulano la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili;

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto: A. Il 23 dicembre 1995 alle ore 00.35 circa, allorché pioveva e la visibilità era ulteriormente disturbata dalla nebbia, l’attore in territorio di __________, in via __________, ha effettuato una manovra di retromarcia al volante della propria vettura Peugeot 405 per accedere al proprio posteggio privato, entrando in collisione con la VW Golf GTI della convenuta __________ e di cui la convenuta __________ è assicuratrice RC, che percorreva la strada in discesa, in direzione di __________.

B. Con la petizione l’attore ha chiesto il risarcimento del proprio danno di complessivi fr. 10’204.-- sostenendo -in sintesi- che il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente alla velocità inadeguata e alla disattenzione della conducente __________, che non si sarebbe avveduta della di lui presenza nonostante disponesse di un tratto di visibilità di 150 metri, mentre egli, sorpreso nella propria buona fede, avrebbe effettuato una manovra del tutto corretta.

C. Nella risposta del 30 maggio 1997 i convenuti si sono opposti alla petizione, addebitando il sinistro alla violazione del diritto di precedenza della __________ commessa dall’attore, che per ben 6/7 secondi avrebbe invaso la corsia di marcia da lei percorsa, ponendosi di traverso ed arrestandosi in attesa dell’urto. La __________ che procedeva a velocità adeguata, sarebbe stata sorpresa nella propria buona fede dal comportamento dell’attore, che sarebbe pertanto l’unico responsabile dell’incidente.

D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.

E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i principi applicabili alla fattispecie, ha ritenuto che l’attore non avrebbe dimostrato il sussistere di un comportamento colpevole della conducente __________, ed ha pertanto integralmente respinto la petizione.

F. Con l’appello l’attore, invocando per sé il principio dell’affida-mento di cui all’art. 26 LCS, ribadisce le proprie tesi circa la disattenzione e l’eccessiva velocità della conducente __________, alla quale sarebbe di conseguenza addebitabile il sinistro.

G. Delle osservazioni 13 agosto 1999 dei convenuti, che postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 36 cpv. 3 LCS, prima di svoltare a sinistra -ovvia-mente anche se la manovra viene effettuata in retromarcia- la precedenza deve essere data ai veicoli che giungono in senso inverso.

L’art. 14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto.

  1. Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza.

La giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non sottovalutarle (DTF 105 IV 341; II CCA 3 marzo 1999 in re L./B. e W.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).

In conseguenza di dette regole, e secondo il principio dell’affi-damento dedotto dall’art. 26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45 consid. 2, 106 IV 393 consid. 1, 104 IV 30, consid. 3 e riferimenti; II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi, opera citata, n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281; 96 IV 132).

Da parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 consid. 3c).

Egli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di iniziare la sua manovra egli deve valutare la distanza alla quale si trova il veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV 111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF 120 IV 252, 118 IV 277; Jdt. 1976, pag. 428, n. 37; 1974, pag. 427, n. 52; Rep. 1985, pag. 393; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 16 luglio 1993 in re P./B. e W.).

  1. A questo stadio della causa è del tutto incontestato che nelle circostanze del sinistro la vettura condotta dell’attore era debitrice del diritto di precedenza, mentre la convenuta __________ era prioritaria.

E’ altresì pacifico, come rettamente indicato dal Pretore, che in applicazione dell’art. 61 cpv. 2 LCS l’attore è gravato dell’onere di dimostrare che il danno di cui chiede il risarcimento è stato causato dalla colpa del detentore convenuto.

  1. Nella recente giurisprudenza di questa Camera non sono infrequenti i giudizi su azioni promosse dal non prioritario nel confronti del conducente al beneficio del diritto di precedenza, laddove (come nel presente caso) la responsabilità di quest’ultimo viene generalmente ricercata in una sua velocità eccessiva o comunque inadeguata alle circostanze, oppure nella violazione del principio dell’affidamento, per non essersi conformati alla riconoscibile e tempestiva intenzione del non prioritario di eseguire la propria manovra di svolta.

Da questi precedenti la Camera ha dedotto alcuni principi basilari per casi del genere, tra cui quello per cui, nonostante non esista una presunzione di colpa a carico del non prioritario (II CCA 24 gennaio 1996 in re M. e S./V. e W.), questi non può incolpare il prioritario semplicemente deducendo dal suo spazio di visibilità un suo eccesso di velocità o una sua reazione intempestiva (II CCA 13 maggio 1996 in re V./C. SA), né, andando un passo avanti, può essere in astratto affermato che il solo fatto che egli non si sia fermato entro lo spazio visibile permette di ammettere che la velocità del prioritario era inadeguata (II CCA 30 novembre 1998 in re S./W.).

Vero è invece che il giudizio sull’adeguatezza del comportamento del prioritario, oltre che dall’attitudine avuta dal non prioritario, dipende dall’esatto (anche se non facile) accertamento delle due decisive circostanze fattuali costituite dalla velocità del prioritario e dall’effettiva distanza alla quale egli si trova dal non prioritario allorché questi inizia la manovra di svolta, in difetto di che ci si trova di regola in una situazione di carenza probatoria che osta all’attribuzione delle rispettive responsabilità, e perciò all’acco-glimento dei richiesti risarcimenti (così in: II CCA 24 gennaio 1996 citata).

  1. L’esame dei riscontri istruttori al riguardo delle predette questioni determinanti consente la piena conferma del giudizio impugnato.

5.1 Per quanto attiene alla velocità tenuta dalla conducente prioritaria, l’unico elemento oggettivo riguarda la velocità di collisione, limitata secondo il perito giudiziario (pag. 4) a 35 km/h, dal che, in assenza di tracce di frenata, la deduzione che la velocità iniziale non sia stata di molto superiore.

Essa, secondo il perito giudiziario (pag. 12) rimane comunque indeterminata, mentre il perito di parte (doc. H, pag. 4 e 6) ha ritenuto una velocità di 50 km/h sulla base delle dichiarazioni della __________, che ha comunque affermato di avere circolato a circa 50 km/h, dato che, in assenza di tracce di frenata e stante la predetta velocità di collisione, sembrerebbe essere indicativo di un’approssimazione per eccesso.

5.2 Mancando un accertamento esatto della velocità della __________, diviene meno interessante la questione relativa alla sua distanza al momento dell’inizio della manovra, che date le particolarità della specie (visuale notturna, nebbia e pioggia) va esaminata con l’affine tematica dello spazio di visibilità dei due protagonisti.

Quo alla possibilità per la __________ di individuare l’ostacolo costituito da una vettura posta di traverso rispetto alla sua carreggiata, e i cui segnalatori luminosi erano di conseguenza poco o per nulla visibili (perizia, pag. 7), il perito giudiziario, nelle circostanze date, sembra limitarla a 25 metri (pag. 7 e 11), salvo poi affermare che anche questo dato rimane indeterminato (pag. 12, risposta 7), mentre l’attore poteva scorgere i fari della __________ da una distanza ben maggiore, prova ne è il fatto che la moglie dell’attore (cfr. la sua deposizione) afferma di avere visto la vettura subito dopo che essa ha percorso la curva a sinistra, ossia con largo anticipo sul momento in cui la __________ avrebbe potuto vedere la macchina dell’attore.

Con uno spazio di visibilità di 25 metri, il perito giudiziario reputa adeguata una velocità di 43 km/h (pag. 13), laddove va precisato che questa indicazione è riferita ad un tutto sommato imprevedibile ostacolo non illuminato posto di traverso sulla carreggiata, mentre è evidente che in una situazione di traffico normale -incrocio di veicoli illuminati e attenzione a eventuali pedoni sul bordo della carreggiata- la velocità ammissibile avrebbe potuto coincidere con quella massima autorizzata di 50 km/h.

5.3 Sulla base di questi parametri approssimativi, è opinione della Camera che non sia stata fornita la prova di un comportamento errato della conducente __________: nulla prova che essa procedesse a più dei 43 km/h ritenuti dal perito, e nulla dimostra che essa disponesse di uno spazio di visibilità così ampio da rendere colpevole l’avvenuta collisione, o così ristretto da far considerare eccessiva la sua (non accertata) velocità.

Il fatto che il sinistro si sia nondimeno verificato va in queste circostanze ascritto al fatto che la __________ è stata sorpresa nella propria buona fede, meritevole in questo caso di piena tutela, dal comportamento dell’attore, imprudente e lesivo delle norme della LCS (medesima soluzione in: II CCA 30 novembre 1998 citata, in cui, in circostanze di guida notturna, non è stata ritenuta una colpa a carico della conducente entrata in collisione con un veicolo fermo di traverso sulla corsia di marcia normale dell’autostrada a seguito di un incidente).

5.4 Le responsabilità dell’attore sono infatti evidenti e macroscopiche.

Egli, ben sapendo di essere debitore della precedenza, eseguiva infatti una manovra per principio pericolosa (perizia, pag. 6), che per molti secondi (pag. 5, 6) comportava l’ostruzione della carreggiata, ragione per cui, contrariamente all’opinione dell’attore, stanti le precarie condizioni di visibilità sarebbe stato assai più ragionevole entrare a marcia avanti nel posteggio ed uscirne il giorno seguente a marcia indietro, in condizioni di visibilità normale.

L’attore avrebbe in particolare dovuto essere consapevole del fatto che un’eventuale vettura prioritaria avrebbe in quelle circostanze avuto problemi di visibilità, che egli costituiva un ostacolo imprevedibile, e che inoltre egli poteva scorgere il prioritario molto prima che questi potesse accorgersi di lui.

Di conseguenza, atteso oltretutto che era presente la moglie, egli avrebbe dovuto farsi segnalare l’eventuale sopraggiungere di un veicolo prioritario, e in quel caso rinunciare immediatamente alla sua manovra inserendo la marcia avanti e ritornando sulla corsia ascendente, cosa che del resto egli faceva usualmente (cfr. deposizione della moglie), e non invece insistere nella manovra date le precarie condizioni di visibilità per il prioritario.

L’attore non può in definitiva invocare con successo il principio dell’affidamento, essendosi egli per primo dipartito dai precetti di prudenza e di rispetto delle norme della circolazione dai quali vorrebbe trarre diritto.

Ne deve conseguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.

Le spese, la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 30 giugno 1999 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 480.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 500.--

già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 700.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:


Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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