Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.09.1999 12.1999.13

Incarto n. 12.99.00013

Lugano 6 settembre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa –inc. no. OA.96.00418 (già 12’559) della Pretura del distretto di Bellinzona– promossa con petizione 16 agosto 1994 da




(tutti rappr. dagli avv. __________)

contro


(rappr. dall’avv. __________

chiedente la condanna della convenuta al pagamento a __________ di fr. 2’336’853.15 oltre interessi, a __________ di fr. 433’468.– oltre interessi e a __________ di fr. 53’500.– oltre interessi, somme aumentate in sede conclusionale rispettivamente a fr. 3’177’205.–, fr. 1’142’883.– e fr. 66’484.10;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con sentenza 4 gennaio 1999, ha parzialmente accolto, condannando quest’ultima al pagamento a __________ di fr. 1’662’554.65 oltre interessi, a __________ di fr. 93’295.15 oltre interessi e a __________ di fr. 29’666.70 oltre interessi, caricando alle parti la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

appellanti entrambe le parti:

– la convenuta, con atto di appello 22 gennaio 1999, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

– gli attori, con atto di appello 1° febbraio 1999, con cui hanno chiesto la modifica della sentenza pretorile nel senso di aumentare a fr. 3’323’867.10 il credito di __________, a fr. 1’211’314.55 quello di __________ e a fr. 62’000.– quello di __________, il tutto protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre con osservazioni 16 febbraio 1999 e 5 marzo 1999 gli attori rispettivamente la convenuta hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, con protesta di spese e ripetibili;

vista l’istanza d’intersecazione 17 marzo 1999 della convenuta e le relative osservazioni 29 marzo 1999 degli attori;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: A. Il 29 aprile 1989, verso le 17.45, si è verificato a __________ un grave incidente della circolazione, la cui dinamica può così essere brevemente riassunta: __________, alla guida della sua motocicletta Gilera 125 RRT, stava percorrendo la Via __________ in direzione di __________; giunto all’intersezione con la Via __________, egli è entrato in collisione con una vettura Rover 825 proveniente da destra, condotta dal settantottenne ____________________il quale, superato lo stop, intendeva attraversare Via __________ (cfr. doc. C).

Il sostituto Procuratore Pubblico Sopracenerino ha ritenuto che la causa preponderante dell’incidente era da ascrivere al comportamento antigiuridico dell’automobilista nell’immettersi imprevedibilmente sull’intersezione senza concedere la precedenza al motociclista: egli ha nondimeno decretato l’abbandono del procedimento penale nei suoi confronti, atteso come quest’ultimo fosse deceduto, per cause naturali, a seguito dell’incidente (doc. D).

B. Nell’incidente, l’allora poco più che ventenne __________ ha subito un politrauma con frattura alle costole dell’emo-torace destro con ematopneumotorace, rottura della milza, piccola lesione del lobo destro del fegato, lesione del mesenterio dell’intestino tenue, frattura intraarticolare del radio distale a destra e frattura del radio e dell’ulna a destra ed una frattura intraarticolare del radio sinistro. L’incidente gli ha altresì causato una grave insufficienza cerebrale, con rallentamento delle attività mentali, problemi di concentrazione, perdita della memoria, difficoltà nel parlare e nello scrivere e più in generale nei ragionamenti nonché disturbi di erezione.

In data 29 giugno 1993 l’INSAI gli ha accordato una rendita d’invalidità intera per incapacità lucrativa del 100% dal 1° marzo 1993 e un’indennità per menomazione dell’integrità fisica dell’80% (doc. S). Il 24 settembre 1993 anche l’AI gli ha riconosciuto una rendita d’invalidità al 100%, con effetto dal 1° aprile 1990 (doc. FF).

C. A causa dell’incidente occorso a __________, __________, madre di quest’ultimo, ha subito una menomazione della sua già labile costituzione fisica e psichica, tant’è che dal 1° settembre 1994 è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità.

D. Con la petizione in rassegna __________, la madre __________ ed il padre __________ hanno chiesto la condanna della __________, assicuratrice RC della vettura di __________, al pagamento rispettivamente di fr. 2’336’853.15 al primo, di fr. 433’468.– alla seconda e di fr. 53’500.– al terzo, somme aumentate con le conclusioni a fr. 3’177’205.– (recte: fr. 3’177’206.60), fr. 1’142’883.– (recte: fr. 1’142’877.–) e fr. 66’484.10.

In quest’ultima sede __________ ha in particolare postulato, oltre al pagamento delle spese legali preprocessuali (fr. 170’267.80), dei danni materiali ancora insoluti (fr. 9’600.–) e dell’indennità per torto morale (fr. 200’000.–, dedotti i fr. 65’280.– dell’indennità per menomazione dell’integrità), la rifusione dei danni da lui subiti fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr. 414’050.–, perdita oneri sociali fr. 31’000.–, costi di assistenza fr. 457’333.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr. 1’745’315.–, perdita oneri sociali fr. 127’925.–, costi di assistenza fr. 1’298’880.–), dedotte le somme già versategli dalla convenuta quali acconti (fr. 200’000.–) e dalle assicurazioni sociali fino alla data della sentenza (fr. 259’574.20) e per il futuro (fr. 752’310.–). __________ per contro chiede, oltre alle spese legali preprocessuali (fr. 41’654.–) e all’indennità per torto morale (fr. 80’000.–), la rifusione dei danni da lei subiti fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr. 136’500.–, perdita oneri sociali fr. 5’733.–, perdita per inabilità domestica fr. 90’000.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr. 413’368.–, perdita oneri sociali fr. 9’622.–, perdita per inabilità domestica fr. 309’000.– e spese varie fr. 57’000.–). __________ chiede a sua volta la rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 6’484.10) e un’indennità per torto morale (fr. 60’000.–).

E. La convenuta si è opposta alla petizione, ritenendo che gli attori sarebbero già stati ampiamente risarciti dagli acconti versati, nonché delle somme erogate dalle assicurazioni sociali.

A suo parere, a __________ andava comunque attribuita una concolpa nell’incidente di almeno 1/3; le spese preprocessuali non erano state provate; i danni materiali non erano in relazione causale con l’incidente, mentre le richieste per torto morale erano decisamente spropositate.

Quanto alle singole pretese degli attori, essa osserva che a __________ non poteva essere riconosciuto alcunché per spese di assistenza, mentre che la sua perdita di guadagno e di contributi sociali andava semmai calcolata su importi di gran lunga inferiori a quelli indicati dalla controparte; l’invalidità __________ non poteva per contro esser messa in relazione all’incidente del figlio, fermo restando che in ogni caso non vi era alcuna perdita per inabilità domestica e per non meglio precisate spese.

F. Con la sentenza 4 gennaio 1999 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento a __________ di fr. 1’662’554.65 oltre interessi, a __________ di fr. 93’295.15 oltre interessi e a __________ di fr. 29’666.70 oltre interessi, caricando alle parti la tassa di giustizia e le spese in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

Il giudice di prime cure ha in sostanza riconosciuto a __________ i seguenti importi: fino al giorno della sentenza fr. 391’500.– per perdita di guadagno, fr. 22’100.95 per perdita oneri sociali e fr. 127’750.– per spese di assistenza; per il futuro fr. 1’427’985.– per perdita di guadagno, fr. 106’759.40 per perdita oneri sociali e fr. 691’383.– per costi di assistenza; inoltre fr. 200’000.– per torto morale e fr. 65’114.60 per interessi; da ciò andavano dedotti fr. 215’625.75 per acconti, fr. 336’822.– per prestazioni delle assicurazioni sociali fino alla data della sentenza e fr. 752’310.55 per il futuro nonché fr. 65’280.– d’indennità per menomazione dell’integrità. A __________ sono stati per contro riconosciuti fr. 906.55 per perdita di attività domestica fino alla sentenza e fr. 33’055.25 per il futuro, fr. 40’000.– per torto morale e fr. 19’333.35 per interessi A __________ sono stati attribuiti fr. 20’000.– quale indennità per torto morale e fr. 9’666.70 per interessi.

G. Con appello 22 gennaio 1999 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione, rilevando come i crediti degli attori fossero ampiamente inferiori alle somme, cui essi avrebbero già beneficiato: in particolare __________, cui per altro andava imputata una concolpa nell’incidente e che comunque non poteva pretendere alcunché per spese di cura, di fatto non aveva subito alcuna perdita di guadagno fino alla sentenza, mentre aveva tutt’al più avuto una perdita di fr. 17’927.– per contributi sociali fino alla sentenza, di fr. 607’868.– per perdita di guadagno futura, di fr. 55’522.– per perdita contributi sociali futuri e di fr. 24’720.– per torto morale; ben maggiori erano per contro le somme da lui incassate a tutt’oggi e meglio fr. 336’828.– per prestazioni delle assicurazioni sociali fino alla sentenza e fr. 862’081.– per il futuro, fr. 65’280.– per indennità di menomazione dell’integrità e fr. 215’626.– per acconti dalla convenuta.

H. Con appello 1° febbraio 1999 a loro volta gli attori hanno chiesto che gli importi a loro favore fossero aumentati rispettivamente a fr. 3’323’867.10 (recte: 3’323’857.90), fr. 1’211’314.55 (recte: 1’220’308.55) e fr. 62’000.–, esponendo separatamente nel petitum gli importi per spese legali preprocessuali.


chiede in particolare, oltre alle spese legali preprocessuali (fr. 48’068.70) e all’indennità per torto morale (fr. 200’000.–), la rifusione dei danni subiti fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr. 414’050.–, perdita oneri sociali fr. 31’000.–, costi di assistenza fr. 457’333.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr. 1’745’315.–, perdita oneri sociali fr. 135’695.40, costi di assistenza fr. 1’298’880.–), nonché gli interessi (fr. 205’400.–), il tutto previa deduzione delle somme già versate dalla convenuta quali acconti (fr. 200’000.–) e dalle assicurazioni sociali fino alla data della sentenza (fr. 259’574.20) e per il futuro (fr. 752’310.–). __________ chiede, oltre alle spese legali preprocessuali (fr. 10’000.–) e all’indennità per torto morale (fr. 80’000.–), la rifusione dei danni subiti fino al giorno della sentenza (perdita di guadagno fr. 136’500.–, perdita oneri sociali fr. 5’733.–, perdita per inabilità domestica fr. 90’000.–) e di quelli futuri (perdita di guadagno fr. 413’368.–, perdita oneri sociali fr. 9’622.–, perdita per inabilità domestica fr. 309’000.–, spese varie fr. 57’000.–) nonché gli interessi (fr. 109’085.55). __________ infine chiede la rifusione delle spese legali preprocessuali (fr. 2’000.–) e un’indennità per torto morale (fr. 60’000.–).

I. Delle motivazioni della querelata sentenza, degli appelli, delle osservazioni ai gravami, nonché dell’istanza d’intersecazione –con le rispettive osservazioni– si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto: 1. La procedura di appello si caratterizza quale accertamento critico della decisione del primo giudice senza possibilità che queste emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 5 ad art. 321): ciò implica in particolare il divieto di produrre in questa sede nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 7, 8, 23 e contrario ad art. 321; IICCA 24 gennaio 1994 in re G. e G./L., 5 dicembre 1994 in re S. e S./B., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 23 marzo 1995 in re G./P., 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.).

Ne discende che i documenti PPP–VVV, allegati dalla parte attrice al proprio appello, la cui acquisizione d’ufficio è parimenti inammissibile (Rep. 1982, p. 105; IICCA 24 agosto 1993 in re M./M., 5 dicembre 1994 in re S. e S./B., 26 gennaio 1995 in re H. SA/S. SA, 21 febbraio 1995 in re P./P. SA, 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.) devono essere estromessi dall'incarto poiché lo scopo dell’art. 322 CPC non è evidentemente quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito (Rep. 1976 p. 64; IICCA 13 giugno 1994 in re G./R., 13 febbraio 1995 in re H. SA/S. SA, 29 marzo 1996 in re C./L. e llcc.); tanto più che la produzione di quei documenti –ad eccezione del doc. VVV, che altro non è che la sentenza qui impugnata e già fa parte dell’incarto– era già stata respinta il 3 dicembre 1998 dal Pretore nell’ambito della decisione sull’istanza di restituzione in intero 26 novembre 1998, non impugnata e perciò regolarmente cresciuta in giudicato.

  1. Nella querelata sentenza il Pretore ha escluso, confermando così il giudizio del Sostituto Procuratore Pubblico Sopracenerino (doc. D), che a __________ potesse essere ascritta una concolpa nell’incidente.

La convenuta ritiene per contro che egli sia responsabile del sinistro in ragione di 1/3. La censura è infondata.

2.1 Giusta l’art. 36 cpv. 2 seconda frase LCS, i veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. L’art. 14 cpv. 1 e 2 ONC stabilisce inoltre che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione.

A sua volta il prioritario deve usare riguardo nei confronti di chi ha raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo.

Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la sicurezza del diritto, ma ancora di più la sicurezza della circolazione, impongono un certo rigore nell’ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La giurisprudenza tende pertanto ad interpretarle strettamente e a non sopravvalutarle (DTF 105 IV 341; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).

In conseguenza di dette regole e secondo il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 LCS, chi beneficia della precedenza deve poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari risultanti da indizi concreti lascino presagire l’inosservanza di tale diritto (DTF 107 IV 45 cons. 2, 106 IV 393 cons. 1, 104 IV 30, cons. 3 e rif.; IICCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I.; CCRP 19 febbraio 1992 in re S.F.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art. 36 LCS). Riservato tale caso, egli non è perciò tenuto ad adottare misure particolari (DTF 118 IV 281, 96 IV 132).

Da parte sua, anche il conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari, che l’utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione (DTF 99 IV 175 cons. 3c). Egli è comunque tenuto a non ostacolare chi beneficia della precedenza. Prima di iniziare la sua manovra egli deve perciò valutare la distanza alla quale si trova il veicolo prioritario e la velocità alla quale esso si avvicina (DTF 84 IV 111), ritenuto che egli non è però tenuto ad attendersi l’arrivo di un veicolo procedente a velocità manifestamente eccessiva rispetto a quella consentita (DTF 120 IV 252, 118 IV 277; JdT 1976 p. 428 n. 37, 1974 p. 427 n. 52; Rep. 1985 p. 393; IICCA 18 gennaio 1995 in re C./M. e M., 16 luglio 1993 in re P./B. e W., 3 marzo 1999 in re L./B. e lc.).

2.2 Nel caso di specie non è contestato che __________ circolasse su una strada principale ad una velocità di circa 50 Km/h (cfr. risposta p. 30), mentre il limite di velocità in loco era fissato a 80 Km/h (doc. C). La visibilità per entrambi i protagonisti era ottimale (doc. 17 e sopralluogo), la strada asciutta e il tempo bello (doc. C).

Nella situazione concreta, in base ai principi giurisprudenziali appena evocati, il motociclista __________ in quanto veicolo prioritario poteva senz’altro contare, in assenza di indizi –per altro nemmeno evocati dalla convenuta– che lasciassero presagire l’inosservanza del suo diritto di precedenza da parte dell’automobilista __________, sul rispetto del medesimo.

A sua volta, l’automobilista, una volta giunto allo stop, preso atto della distanza del motociclista e valutatane la corretta velocità, avrebbe senz’altro dovuto rispettare la sua precedenza, ciò che avrebbe dovuto indurlo a non immettersi nell’intersezione.

2.3 La convenuta, a sostegno della sua tesi, sostiene che il motociclista in quanto semplice “allievo conducente” (“L”) avrebbe avuto una reazione tardiva e contesta l’assunto pretorile secondo cui l’automobilista avrebbe “bruciato” lo stop.

Entrambi i rilievi sono privi di rilevanza.

Va innanzitutto rilevato che la tesi circa una tardiva reazione da parte del motociclista, in quanto semplice allievo conducente (cfr. doc. C), è rimasta allo stadio di puro parlato. La circostanza, fosse anche provata, non gioverebbe comunque all’automobilista, e ciò per il semplice fatto che egli, al momento in cui si è immesso nell’intersezione, ovviamente non poteva ancora esserne a conoscenza, per cui non aveva motivo per supporre che il motociclista non si sarebbe comportato correttamente. Ad ogni modo la violenza e soprattutto la repentinità con cui l’incidente è avvenuto –non sono state riscontrate tracce di frenata, l’impatto con la portiera sinistra della Rover è avvenuto a 2 soli metri dalla linea d’arresto dello stop (doc. C) senza che il motociclista abbia avuto il tempo di operare una manovra di scansamento– permette tranquillamente di escludere che una sua tempestiva reazione –la convenuta (appello p. 3) indica in 1 secondo il tempo normale di reazione– gli avrebbe permesso di evitare l’incidente, tanto più che la convenuta stessa (appello p. 4) ha indicato in circa 30.5 m (con un tempo di frenata ampiamente superiore ai 2 secondi) lo spazio di arresto della moto a quella velocità: è in effetti evidente che l’automobile del __________, per percorrere circa 4 m –cioè i 2 m dalla linea di arresto, a cui vanno aggiunti altri 2 metri, ritenuto che l’impatto è avvenuto all’altezza della portiera– ad una media di 10–15 Km/h, la velocità normale per effettuare uno sbocco, avrebbe impiegato da 0.9 a 1.4 secondi.

La questione a sapere se l’automobile si sia fermata allo stop (come indicato dalla vedova __________, cfr. doc. C) oppure se lo abbia “bruciato” –come invece ritenuto dal Pretore– è a sua volta irrilevante: fosse vera la prima ipotesi, è indubbio che l’automobilista, immettendosi nell’intersezione dopo essersi fermato allo stop, avrebbe chiaramente violato il principio dell’affidamento cui beneficiava il motociclista; nella seconda ipotesi, la responsabilità dell’automobilista è ancora più evidente (DTF 96 IV 131).

2.4 Le considerazioni di cui sopra con riferimento alla presumibile dinamica dell’incidente sono tuttavia superate da una perizia di parte, che la convenuta aveva a suo tempo fatto allestire dall’ing. __________ e che reca la data 23.11.1989.

La stessa è stata versata agli atti nell’ambito di una domanda di edizione di documenti di parte attrice, anche se dall’incarto non risulta se il Pretore, a fronte della contestazione da parte della convenuta, abbia poi deciso per la sua definitiva acquisizione (cfr. verbale 14.11.1995 p. 7, ove il Pretore si era riservato di decidere in merito). In realtà, nulla osta all’acquisizione di quel documento: da un lato non vi era motivo per rifiutarne l’edizione, sia in quanto lo stesso –come indicato nell’istanza 8 marzo 1995– faceva parte dell’incarto relativo al sinistro oggetto di causa (p. 2), sia per il fatto che non era vero –come invece preteso dalla convenuta in sede di opposizione (cfr. lettera 7 luglio 1995)– che tale documento era coperto dal dovere di riservatezza o era irrilevante ai fini del giudizio; dall’altro, l’acquisizione di quel documento da parte del Pretore sarebbe stata in ogni caso possibile anche in applicazione degli art. 88 e seg. CPC (IICCTF 14 settembre 1995 in re G.M. SA/S. e C.G., in materia di richiamo di documenti).

Ora, da tale documento risulta che il motociclista __________ viaggiava effettivamente ad una velocità di 41–52 Km/h e che al contrario l’automobilista __________ aveva superato lo stop ad una velocità di 24–30 Km/h, il che escludeva in maniera inequivocabile che egli si fosse fermato compiutamente alla linea di arresto.

Se ne deve concludere che al motociclista non va ascritta alcuna responsabilità per l’incidente.

  1. Prima di passare in rassegna la varie posizioni di danno e di torto morale fatte valere dagli attori, si impone di chiarire la questione circa il tasso di capitalizzazione applicabile per definire le posizioni di danno futuro. La convenuta contesta in effetti il tasso d’interesse del 2.5% utilizzato dal Pretore, ritenendo per contro corretto un tasso del 3.5%.

3.1 Dal 1946 il Tribunale federale applica ininterrottamente il tasso di capitalizzazione del 3.5% (DTF 72 II 132, 99 II 446, 113 II 332, 117 II 609).

In tempi recenti alcuni autori hanno contestato tale tasso, ritenendo in particolare che i bassi rendimenti in termini di interessi offerti dal mercato imporrebbero di ridurre il tasso al 2.5% o ancora all’1.5% (Stein, Die zutreffende Rententafel, in SJZ 1971 p. 50 e seg.; Giovannoni, Les nouvelles tables de capitalisation de Stauffer/Schätzle, in RVJ 1991 p. 7 e seg.; Oftinger, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Vol. I, 4. ed., Zurigo 1975, p. 223 e segg.; Münch, Kapitalisierter Schadenersatz: Gerät die Praxis zum Kapitalisierungszinsfuss ins Wanken?, in ZBJV 1995 p. 39; Denger/Schluep, Berücksichtigung der aufgelaufenen Teuerung beim Ersatz von Versorgungsschäden, in ZBJV 1995 p. 503; Schätzle, Neuer Kapitalisierungszinsfuss im Haftpflichtrecht? (Faktoren für einen Zinsfuss von 1.5% und 2.5%), in ZBJV 1995 p. 520; Weber/Schätzle, Von Einkommensstatistiken zum Kapitalisierungszinsfuss oder warum jüngere Geschädigte zu wenig Schadenersatz erhalten und andere zuviel, in AJP 1997 1106 e segg.; Schätzle/Weber, Barwerttafeln, Neue Rechnungsgrundlagen für den Personenschaden, in Tercier, Kapitalisierung – Neue Wege, Friborgo 1998, p. 81 e segg.); altri autori hanno avversato tale tesi (Brehm, Berner Kommentar, N. 61 ad Vorb. zu art. 45/46 CO; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Vol. II, Berna 1998, p. 45 e seg.; Hunziker, Zur erneuten Diskussion um den Kapitalisierungszinsfuss im Haftpflichtrecht, in ZBJV 1995 p. 872; Wyss, Gedanken zum Kapitalisierungszinsfuss bei Invaliditäts– und Versorgerschäden, in AJP 1997 p. 851; Wyss, Und nochmals Bemerkungen zur Berechnung von Invaliditäts– und Versorgerschäden, in AJP 1998 p. 183; Chappuis, Les tables de capitalisation, Le calcul des dommages corporels en évolution, in Tercier, op. cit., p. 164 e seg.). Il Tribunale federale, pur essendosi detto in un primo tempo possibilista circa una futura diminuzione del tasso (Praxis 1995 Nr. 172), con una recentissima sentenza ha tuttavia deciso il mantenimento della prassi attuale, soprattutto per esigenze di sicurezza del diritto (cfr. Münch, Kapitalisierungszinsfuss: Das Bundesgericht bestätigt seine Praxis, in ZBJV 1999 p. 480 e seg.).

Ne discende l’accoglimento della censura della convenuta, che chiedeva di applicare un tasso di capitalizzazione del 3.5%.

3.2 Abbondanzialmente, vi sarebbe pure da chiedersi se la richiesta di capitalizzare in base ad un tasso del 2.5% non avrebbe già dovuto essere respinta in ordine, stante l’impossibilità di presentare nuove argomentazioni in sede conclusionale (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 2 e 6 ad art. 78).

Pur essendo vero che in sede petizionale parte attrice aveva affermato che il tasso del 3.5% fosse certamente insufficiente per compensare il rincaro settoriale effettivo (p. 22), è in effetti altrettanto vero che in quella sede essa ha nondimeno calcolato il danno futuro facendo capo ad un tasso del 3.5%, di modo che la discussione circa un’eventuale riduzione del tasso applicabile risultava in realtà accademica e come tale non necessitava di una puntuale confutazione –che, proprio per questo motivo, non vi è stata– da parte della convenuta.

  1. Prima di entrare nel merito delle singole posizione di danno, vale ancora la pena ricordare che in base al principio “ne eat iudex ultra petita partium” di cui all’art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all’ammontare di ogni singola posizione di danno. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell’importo reclamato in causa nel o nei petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un’altra (SJ 1994, p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA).

D’altro canto, va pure rilevato che questa Camera non riesaminerà, ritenendole assodate, le posizioni di danno non specificamente contestate dalle parti in questa sede (ICCA 25 giugno 1984 in re O./O.; IICCA 24 settembre 1996 in re M./a., 18 novembre 1996 in re M. S.p.A../A. S.n.c. e lc., 9 gennaio 1997 in re F. S.p.A./N. Est., 16 gennaio 1997 in re M./T. Ltd.).


perdita di guadagno

  1. Nella sua sentenza Il Pretore ha innanzitutto evidenziato che l’attore, nato nel 1968, aveva da poco terminato l’apprendistato di lattoniere di carrozzeria (doc. A, B), che egli era rimasto disoccupato per circa un anno e che a far tempo dal 1° giugno 1989 avrebbe iniziato a lavorare quale magazziniere presso la __________ (doc. 3). Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che il lavoro di magazziniere era temporaneo e che con tutta probabilità sarebbe durato unicamente un anno, con un guadagno complessivo di fr. 37’724.95; che, a quel momento, l’attore avrebbe trovato un impiego quale carrozziere con un salario mensile iniziale di fr. 2’800.–, salario che dopo 10 anni sarebbe divenuto di fr. 4’500.– (in media fr. 3’650.– mensili, come preteso dall’attore), percependo perciò dal giugno 1990 alla data della sentenza fr. 306’600.–. Atteso che la convenuta aveva ammesso in fr. 391’500.– la perdita di guadagno subita dall’attore fino alla data della sentenza, somma superiore ai fr. 366’024.95 risultanti dal suo calcolo, il Pretore gli ha in definitiva riconosciuto proprio questo importo.

Con i rispettivi appelli entrambe le parti contestano tale assunto: la convenuta non ritiene provata la tesi secondo cui l’attore avrebbe lasciato dopo un anno il lavoro presso la __________, per cui ritiene di dover fare i calcoli sul salario da magazziniere, il tutto confermando la perdita di salario da lei indicata in complessivi fr. 391’500.–; l’attore, ancorché in sede di ricapitolazione sembri nuovamente postulare a questo titolo, come già in prima sede, fr. 414’050.– –in effetti, per ottenere la somma complessiva di fr. 1’306’405.– a p. 37 dell’appello, bisogna considerare, come ben risulta leggendo le conclusioni (p. 45 e 48), una perdita di guadagno fino alla data della sentenza in tale misura– in realtà chiede fr. 445’003.95, cui vanno aggiunti altri fr. 51’500.–: egli, dopo aver rettificato alcuni errori di calcolo, ritiene in sostanza che avrebbe potuto percepire altri fr. 500.– mensili quale reddito da attività accessoria.

5.1 Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore avrebbe lasciato quanto prima –cioè, al più tardi, dopo un anno– la sua occupazione alla __________ per svolgere l’attività di carrozziere può senz’altro essere confermato.

L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che egli era assai interessato alla professione di carrozziere, da lui appresa (doc. A, B), tanto è vero che dopo essersi detto inizialmente non interessato, visto il salario proposto, ad un’assunzione presso la __________ (teste __________ p. 6) dove aveva svolto l’apprendistato, in un secondo tempo –corretta è in tal senso l’interpretazione del Pretore a p. 9 della sentenza– ha tuttavia chiesto di potervi ancora lavorare (doc. DDD), ottenendo però il rifiuto dal datore di lavoro (doc. EEE). Egli ha dunque dimostrato, prima di accettare il lavoro da magazziniere, di voler svolgere e di essere interessato all’attività di carrozziere, tanto è vero che nel periodo di disoccupazione ha ancora effettuato –fatto non contestato dalla convenuta– uno “stage” di perfezionamento in Svizzera interna (petizione p. 3).

In tali circostanze, secondo il corso ordinario delle cose, è pertanto verosimile che egli in futuro avrebbe intrapreso l’attività di carrozziere, per cui ben si può ritenere che l’occupazione quale magazziniere presso la __________ fosse in realtà solo temporanea.

Il termine di un anno, stimato dal Pretore, affinché l’attore riuscisse a trovare un’occupazione nel suo ambito professionale, appare senz’altro adeguato e comunque non arbitrario.

5.2 L’attore ritiene che egli avrebbe potuto percepire, oltre al salario quale carrozziere, un ulteriore importo di fr. 500.– mensili per le attività accessorie da lui presumibilmente svolte, in particolare per i lavori straordinari, per il consumo proprio, per le prestazioni in favore di amici e parenti ed infine per ulteriori lavori generici in favore di terzi.

Tale assunto non può essere condiviso, dall’istruttoria non essendo emersi indizi che permettessero di ritenere con sufficiente grado di verosimiglianza, a parte il fatto che l’attore fosse volonteroso (testi __________ p. 4, __________ p. 5, e

p. 6), che egli avrebbe effettivamente perseguito tali importi; la corresponsione di tali somme non è inoltre per nulla notoria, tanto più –come vedremo più oltre (cons. 8.1)– nel caso di lavoratori dipendenti.

5.3 L’attore chiede inoltre la rettifica di alcuni errori di calcolo cui sarebbe incorso il Pretore. A ragione.

Effettivamente, allorché il primo giudice ha calcolato in fr. 306’600.– la perdita di guadagno dal 1° giugno 1990 al 31 dicembre 1998, egli è incorso in due palesi errori di calcolo: da una parte non ha considerato che il salario mensile medio di fr. 3’650.–, da lui stabilito, veniva corrisposto per 13 mensilità, anziché per 12; dall’altra non ha tenuto conto del fatto che il periodo di tempo in questione ammontava a 8 anni e 7 mesi anziché in soli 7 anni, come da lui ritenuto.

Ne discende che la perdita di guadagno complessiva relativa a quel periodo ammonta a fr. 407’279.15 (= fr. 3’650.– x 13 x 8 anni e 7 mesi), somma arrotondata dall’attore a fr. 407’279.–.

5.4 A titolo di perdita di guadagno dalla data dell’incidente alla data della sentenza, all’attore spetteranno pertanto fr. 445’003.95 (fr. 37’724.95 dal 16 maggio 1989 al 31 maggio 1990 e fr. 407’279.– dal 1° giugno 1990 al 31 dicembre 1998).

perdita contributi AVS/LPP

  1. Nella querelata sentenza il Pretore ha indicato nel 4.2% dei salari persi la perdita dei contributi AVS e nel 3.5% della perdita del salario coordinato, risultante dalla somma dei salari persi dedotto il salario minimo di cui all’art. 8 LPP in quel medesimo periodo (fr. 23’880.– annui, ovvero fr. 229’845.–), la perdita dei contributi LPP.

La convenuta contesta il calcolo del Pretore, ritenendo in sostanza che le percentuali del 4.2% rispettivamente del 3.5% andavano in realtà calcolate sulle indennità erogate in quel periodo dalle assicurazioni sociali (ovvero su fr. 336’822.–) e osservando per quanto riguarda la LPP che il salario minimo da dedurre ammontava in realtà a fr. 228’850.– (fr. 21’780.– annui). L’attore, a sua volta, basandosi sui salari rettificati (fr. 445’003.95) effettivamente persi, ritiene che il salario minimo da dedurre per le posizioni LPP ammonti pure a fr. 228’850.–: ancorché in sede di ricapitolazione egli sembri nuovamente postulare, come già in prima sede, fr. 31’000.– a questo titolo – in effetti, per ottenere la somma complessiva di fr. 1’306’405.– a p. 37 dell’appello, bisogna considerare, come ben risulta dalle sue conclusioni (p. 45 e 48), una perdita di oneri sociali fino alla data della sentenza in tale misura– egli in realtà, a p. 15 e 16, chiede solo fr. 26’255.55.

6.1 Del tutto priva di fondamento è la richiesta della convenuta di calcolare la perdita di contributi LPP in funzione delle indennità erogate in quel periodo dalle assicurazioni sociali: dottrina e giurisprudenza sono infatti concordi nel ritenere che il calcolo vada fatto in funzione dei salari persi e meglio sul salario coordinato perso (DTF 116 II 295 cons. 4b bb).

6.2 Il salario coordinato, su cui operare i calcoli, risulta dal salario effettivo dedotto il salario minimo (art. 8 cpv. 1 LPP).

L’importo del salario minimo complessivo indicato dall’attore e dalla convenuta in fr. 228’850.– risulta da un salario minimo annuo di fr. 23’880.– moltiplicato per 9 anni e 7 mesi, mentre giustamente –come indicato dal Pretore– esso andava moltiplicato per 9 anni 7 mesi e 15 giorni , ottenendo così fr. 229’845.–.

Tuttavia, il salario minimo da prendere in considerazione non può essere quello di fr. 23’880.–, e ciò per il semplice fatto che se è vero che quest’ultimo era il minimo in vigore fino al 1° gennaio 1999 (art. 5 OPP2), non è però altrettanto vero che esso fosse tale anche nel 1989: a quell’epoca lo stesso ammontava per contro a fr. 18’000.– (RU 1989 p. 1901) e con il passare degli anni è aumentato progressivamente a fr. 23’880.–. Per calcolare la perdita dei contributi LPP fino alla data della sentenza appare dunque corretto mediare questi importi, cosicché il calcolo deve essere effettuato tenendo conto di un salario minimo medio di fr. 20’940.– (= (fr. 18’000.– + fr. 23’880.–) : 2).

6.3 Ne discende che all’attore a titolo di perdita di contributi AVS fino alla data della sentenza spetteranno fr. 18’690.15 (= fr. 445’003.95 x 4.2%), mentre per la perdita di contributi LPP il suo credito ammonta a fr. 8’521.– (= fr. 445’003.95 ./. (fr. 201’547.50 = fr. 20’940 .– x 9 anni 7 mesi e 15 giorni) x 3.5%), complessivamente quindi fr. 27’211.15.

prestazioni INSAI e AI

  1. Il Pretore ha detratto dai crediti dell’attore quanto egli aveva già percepito fino alla data della sentenza dalle assicurazioni sociali sia a titolo di indennità giornaliere (fr. 114’501.–) sia a titolo di rendita INSAI (fr. 92’562.–) e di rendita AI (fr. 129’759.–), il tutto per fr. 336’822.–.

Mentre l’attore accetta tali importi, la convenuta ritiene che le rendite INSAI ammonterebbero in realtà a fr. 92’568.–, di modo che la deduzione complessiva dovrebbe essere di fr. 336’828.–.

A parte il fatto che a p. 14 del suo appello la convenuta, per calcolare la perdita di contributi AVS e LPP, prende in considerazione la somma di fr. 336’822.–, per cui vi è motivo di ritenere che la somma qui pretesa in fr. 336’828.– costituisca un semplice errore di trascrizione, il dato corretto è proprio quello indicato dal Pretore: come risulta dallo scritto 19 agosto 1998 della INSAI, quest’ultima ha in effetti versato nel 1993 fr. 12’750.–, nel 1994 fr. 15’300.–, nel 1995 e 1996 fr. 15’912.– e nel 1997 e 1998 fr. 16’344.–, per un totale di fr. 92’562.–.

Ne discende che l’importo da dedurre per rendite INSAI e AI fino alla data della sentenza ammonta a fr. 336’822.–.

perdita di guadagno futura

  1. Nella querelata sentenza il Pretore non è stato in grado di accertare se in futuro l’attore avrebbe esercitato un‘attività di carrozziere dipendente oppure in proprio. Preso tuttavia atto che in base alla dottrina i giovani invalidi erano stati danneggiati dall’uso della tavola Stauffer/Schätzle 18, per capitalizzare la perdita di guadagno subita dall’attore egli ha ritenuto di far capo alla tavola 20. Quale salario determinante dell’attore egli ha considerato uno stipendio annuo di fr. 4’500.– per 13 mensilità.

La convenuta ritiene ingiustificata l’applicazione della tavola 20 e considera maggiormente corretto, atteso che l’attore non aveva provato che in futuro avrebbe svolto l’attività di carrozziere, far capo al salario di un magazziniere alla __________, di fr. 47’000.–. L’attore, a sua volta, ritiene che un salario annuo medio di fr. 71’500.–, comprensivo delle eventuali retribuzioni accessorie tipiche per un carrozziere, sia maggiormente consono alla realtà dei fatti.

8.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie non si applica la tavola 20 ma la tavola 18, non essendo stato provato, né essendo stato reso sufficientemente verosimile che l’attore avrebbe svolto un’attività indipendente (Stauffer/ Schätzle, Barwerttafeln, 4. ed., Zurigo 1989, N. 79; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc.).

Il semplice fatto che il teste __________ (p. 4) abbia riferito che l’attore parlava sempre dell’intenzione di aprire una carrozzeria non permette in effetti ancora di ritenere con un sufficiente grado di verosimiglianza che egli in futuro avrebbe effettivamente agito in tal senso, tanto più che non vi sono altri indizi in tal senso. Ad ogni modo l’apertura di una carrozzeria in proprio non costituisce lo sbocco naturale per un apprendista lattoniere di carrozzeria.

8.2 Infondata è la richiesta con cui l’attore chiede che per la capitalizzazione della perdita di salario futura si tenga conto del fatto che egli avrebbe percepito almeno fr. 500.– mensili a titolo di attività accessoria.

In proposito valgono le considerazioni già sviluppate in precedenza, sub cons. 5.2, a cui si rinvia.

8.3 Quanto al salario da capitalizzare, mentre il giudice di prime cure ha preso in considerazione un importo di fr. 58’500.– annui (fr. 4’500.– mensili per 13 mensilità), la convenuta ne chiede la riduzione a fr. 47’000.– e l’attore l’aumento a fr. 71’500.–.

Il dato indicato dalla convenuta non può essere preso in considerazione già per il semplice fatto che lo stesso è riferito all’attività di un magazziniere, mentre questa Camera (cfr. cons. 5.1) ha ritenuto che l’attore avrebbe ben presto iniziato l’attività di carrozziere, quella cioè in cui si era diplomato e perfezionato rispettivamente quella verso cui aveva mostrato di essere interessato.

L’importo indicato dall’attore è pure infondato, non essendo in effetti decisivo il salario futuro medio che gli avrebbe percepito –risultante dalla ponderazione del salario al momento della sentenza con quello a 50 o 60 anni (appello p. 21)– bensì il salario effettivo al momento della sentenza (Brehm, op. cit., N. 13 ad Vorb. zu art. 45/46 CO; ICCA 15 settembre 1988 in re C./B. e lc.; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc.).

Ora, avendo l’istruttoria dimostrato che un operaio battilamiera o verniciatore di buona esperienza poteva essere remunerato con fr. 4’500.– mensili (doc. 13) o tra i fr. 4’000.– e i fr. 4’200.– (teste __________ p. 6) rispettivamente che un lattoniere di carrozzeria qualificato con mansioni di responsabilità –mansione quest’ultima che non è tuttavia rivendicata dall’attore e che comunque non vi è motivo, al momento, di riconoscergli– ed un’età tra i 40 e 45 anni poteva percepire tra i 4’900.– ed i fr. 5’000.– (doc. 14), l’importo di fr. 4’500.– mensili riconosciuto all’attore dal giudice di prime cure appare decisamente corretto –l’attore stesso, a p. 14 dell’appello, ammette del resto che al 31 dicembre 1998 il suo salario sarebbe stato di fr. 4’500.– mensili– e può pertanto essere qui confermato.

8.4 Ciò premesso, atteso che al momento della capitalizzazione, da effettuarsi –come detto in base alla tavola 18– l’attore aveva 30 anni, per perdita di guadagno futuro egli potrà pretendere fr. 1’134’900.– (= fr. 58’500.– x 19.40).

perdita di contributi AVS e LPP futura

  1. Mentre per calcolare la perdita futura di contributi AVS il Pretore ha applicato la percentuale del 4.2% al salario annuo futuro di fr. 58’500.– lordi, per determinare l’ammontare dei contributi LPP persi egli ha dedotto da tale salario annuo il salario minimo di fr. 23’880.– applicando sull’importo così risultante una percentuale media del 6.8% (la percentuale del 6.5% di cui alla riga 16 di p. 14 essendo un semplice errore di stampa).

L’attore per quanto riguarda il contributo AVS chiede che il calcolo sia effettuato su un salario annuo netto di fr. 68’500.– e per quanto riguarda i contributi LPP su un salario lordo di fr. 71’500.–. La convenuta a sua volta propone un calcolo del tutto diverso: la perdita per contributi AVS viene calcolata secondo il cosiddetto metodo concreto così che in definitiva viene capitalizzata la perdita della rendita AVS a seguito del mancato pagamento dei contributi padronali (rendita AVS percepita con il salario di fr. 47’000.– dedotta la rendita AVS minima, il tutto capitalizzato facendo la differenza tra la tavola 30 e la 33); la perdita di contributi LPP viene per contro calcolata in base al criterio astratto, tenuto conto di un salario annuo di fr. 47’000.–.

9.1 Il Tribunale federale ha da tempo stabilito che in materia di responsabilità civile non va risarcita la perdita dovuta al fatto che in futuro, a seguito dell’interruzione dell’attività lucrativa del leso, verrà versata una rendita AVS o LPP inferiore a quella dovuta senza il sinistro (metodo concreto), bensì unicamente la perdita di contributi AVS e LPP che ne è derivata (metodo astratto): l’Alta Corte ha giustificato tale prassi, asserendo che il diritto della responsabilità civile esige soluzioni il più possibile semplici (Praxis 1995 N. 172; DTF 116 II 298; IICCA 15 settembre 1998 in re V./O.).

Ne discende che il tipo di calcolo proposto per la prima volta in appello –e perciò in chiara violazione del disposto di cui all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC– dalla convenuta con riferimento alla perdita di contributi AVS non può essere applicato.

9.2 L’attore ritiene che la perdita per contributi AVS dovrebbe essere calcolata sul salario netto futuro.

Tale assunto è manifestamente infondato, dottrina e giurisprudenza avendo chiaramente specificato che determinante in tal caso è il salario lordo (DTF 113 II 348, 116 II 295; Brehm, op. cit., N. 24 e 25 ad Vorb. zu art. 45/46 CO).

9.3 Sia le parti, sia il Pretore hanno ritenuto che il salario coordinato LPP fosse quello annuale dedotto il minimo di fr. 23’880.–. In realtà, a far tempo dal 1° gennaio 1999, data determinante per la capitalizzazione, il salario minimo di cui all’art. 5 OPP2 è passato da fr. 23’880.– a fr. 24’120.– (RU 1998 p. 3026), per cui è quest’ultimo l’importo che deve essere posto in deduzione per il futuro.

9.4 Essendo stato stabilito ai considerandi precedenti (cons. 8.3) che il salario annuo futuro ammonta a fr. 58’500.–, nel futuro l’attore dovrà contare annualmente in una perdita di contributi AVS di fr. 2’457.– (= fr. 58’500.– x 4.2%) e in una perdita di contributi LPP di fr. 2’337.85 (= fr. 34’380.– (= fr. 58’500.– ./. 24’120.–) x 6.8%), complessivamente quindi di fr. 4’794’85.

Capitalizzando tale somma in base alla tavola 18, si ha pertanto una perdita di contributi sociali di fr. 93’020.10 (= fr. 4’794.85 x 19.40).

capitalizzazione prestazioni INSAI e AI

  1. Nella querelata sentenza il Pretore ha detratto dai crediti dell’attore le indennità future che egli avrebbe percepito dalla INSAI e dall’AI, capitalizzando la prima in base della tavola 20 (fr. 398’957.–) e la seconda in base alla tavola 18 (Stauffer/ Schätzle, op. cit., N. 67, fr. 353’353.55).

La convenuta chiede per contro che si faccia capo ai dati di fr. 428’704.– rispettivamente fr. 433’377.– indicati dalla INSAI nello scritto del 19 agosto 1998.

10.1 È manifestamente a torto che la convenuta chiede la corresponsione di fr. 428’704.– per le indennità INSAI future rispettivamente fr. 433’377.– per le indennità AI future.

È vero che nello scritto 19 agosto 1998 sono riportati questi importi: la somma di fr. 428’704.– è tuttavia formata dalle rendite di capitale INSAI erogate fino al 31 agosto 1998 di fr. 87’114.– –che, aggiunte le rendite fino al 31 dicembre 1998 di fr. 5’448.– (= fr. 1’362.– per 4 mesi), corrisponde alla somma di fr. 92’562.– già computata sub cons. 7– e dal capitale di copertura, ovvero la somma dovuta dopo il 1° settembre 1998, di fr. 341’590.–; a sua volta la somma di fr. 433’377.– risulta dalle rendite di capitale AI erogate fino al 31 agosto 1998 di fr. 124’451.– –che, aggiunte le rendite fino al 31 dicembre 1998 di fr. 5’308.– (= fr. 1’327.– per 4 mesi), corrisponde all’importo di fr. 129’759.– già computato sub cons. 7– e dal capitale di copertura, ovvero la somma dovuta dopo il 1° settembre 1998, di fr. 308’926.–.

10.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non appare per contro giustificato, non essendo provato che l’attore avrebbe svolto un’attività indipendente, applicare la tavola 20 per capitalizzare le prestazioni INSAI.

Determinante, anche in questo caso, sarà la tavola 18 (Stauffer/ Schätzle, op. cit., N. 85).

10.3 Le somme capitalizzate per prestazioni future delle assicurazioni sociali sono pertanto le seguenti: per prestazioni INSAI fr. 317’073.60 (= fr. 16’344.– (= fr. 1’362.– x 12) x 19.40) e per prestazioni AI fr. 308’925.60 (= fr. 15’924.– (= fr. 1’327.– x 12) x 19.40), complessivamente quindi fr. 625’999.20.

spese d’assistenza: principio

  1. Il Pretore ha ritenuto che l’attore, pur essendo in grado di eseguire le attività fondamentali legate alla vita, necessitava di un aiuto esterno per svolgere determinate attività e che tale assistenza costituiva una posizione di danno risarcibile.

La convenuta contesta che l’attore abbia subito un danno per spese d’assistenza, atteso come egli fino ad oggi non sia mai stato ricoverato in un istituto speciale, rilevando in ogni caso che le stesse, neppure debitamente comprovate, dovrebbero essere semmai a carico della INSAI.

È vero che l’attore fino ad oggi non è mai stato ricoverato in un istituto speciale, che gli prestasse l’assistenza di cui necessita.

La convenuta non ha tuttavia contestato la tesi pretorile, per altro sostenuta da dottrina e giurisprudenza, secondo cui tale attività assistenziale, prestata –e lo sarà anche, nel limite del possibile, in futuro– dai genitori e dalla sorella non debba essere considerata gratuita (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, II, p. 48; Brehm, op. cit., N. 14 ad art. 46 CO; DTF 97 II 266). La questione non necessita quindi di ulteriori disquisizioni.

Che la INSAI fino ad oggi non abbia assunto tali spese appare infine irrilevante, trattandosi comunque di spese di assistenza e non di spese di cura.

perdita per assistenza

  1. A giudizio del Pretore, per perdita di assistenza l’attore poteva pretendere fr. 70.– al giorno (fr. 25’550.– all’anno), pari alla quota giornaliera a carico dell’ospite in un istituto specializzato (doc. 25, testi __________ p. 4 e __________ p. 6). Fino alla data della sentenza, atteso che l’attore non aveva provato in dettaglio i periodi nei quali era stato degente in ospedale –giornate che andavano dedotte dal conteggio– in via equitativa gli ha riconosciuto il corrispettivo del costo di 5 anni di assistenza in un istituto; per il futuro ha capitalizzato il costo annuale in un tale istituto con la tavola 30.

Mentre delle censure della convenuta già si è detto al considerando precedente, l’attore in questa sede postula un aumento del danno fino alla sentenza, asserendo che il periodo di computo dovrebbe estendersi su 9 anni, 7 mesi e 12 giorni, per un importo mensile di fr. 4’000.– o di almeno fr. 90.– al giorno.

12.1 L’attore, come detto, ritiene innanzitutto che per le spese di assistenza si imporrebbe di riconoscere all’attore almeno fr. 4’000.– al mese o tutt’al più fr. 90.– al giorno: ciò in quanto il costo di una giornata in un istituto protetto era di gran lunga più oneroso dei fr. 70.– indicati dal giudice di prime cure; inoltre andrebbero pure coperti gli onorari e le spese per i professionisti che dovrebbero occuparsi delle pratiche dell’attore in settori particolari (fiscale, contabilità, pratiche burocratiche, gestione delle risorse finanziarie, ecc.).

Tale assunto non può essere condiviso.

L’istruttoria ha chiaramente dimostrato –come già accennato– la necessità di un‘assistenza a favore dell’attore (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 5 e referto 9.9.1997 p. 2): al momento egli è in grado di svolgere le attività fondamentali della vita, quale mangiare, vestirsi, lavarsi, ecc. (referto 9.9.1997 del perito giudiziario dott. __________, p. 2); l’assistenza gli è tuttavia necessaria per evitare che egli, cosciente del proprio stato, si chiuda ulteriormente in sé stesso, aggravando con ciò il suo stato di dipendenza da terzi.

In casu non si tratta quindi, a prima vista, di stabilire quanto sia il costo di una giornata in un istituto specializzato, tanto è vero che egli al momento, grazie alla presenza dei suoi familiari, non necessita di un internamento in un istituto del genere; qualora la situazione dovesse tuttavia peggiorare –in alcune occasioni egli si è già dimostrato aggressivo rispettivamente violento (cfr. gli atti 55 e 175 dell’incarto INSAI richiamato, il referto 29.1.1997 del perito giudiziario dott. __________ p. 2 e le testimonianze __________ p. 4 e __________ p. 5)– rispettivamente l’assistenza da parte dei familiari non fosse più possibile, un suo internamento potrebbe entrare in linea di conto (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 5). A giudizio di questa Camera, il riconoscimento a favore dell’attore di un importo di fr. 70.– al giorno appare dunque senz’altro giustificato: con tale somma è infatti possibile da un lato fornirgli un adeguato sostegno e dall’altro coprire i costi per le esigenze specialistiche evidenziate dall’attore –il perito ha confermato che l’attore non è attualmente in grado di tenere i propri conti e di gestire le proprie risorse finanziarie (referto 9.9.1997 p. 2)–, così che in definitiva può essere confermato il giudizio di prime cure in merito al costo giornaliero risarcibile.

12.2 È ben vero che fino alla data della sentenza sono trascorsi 9 anni, 7 mesi e 12 giorni. L’attore non può tuttavia pretendere il risarcimento delle spese di assistenza relative a quell’intero periodo.

Tenuto conto che i problemi conseguenti all’insufficienza cerebrale non sono apparsi nella loro interezza già al momento dall’incidente (tanto è vero che l’attore, per parecchi mesi, fino al 1992, era ancora in grado di guidare un autoveicolo, cfr. doc. QQ, RR, SS), ma si sono progressivamente aggravati in particolare a far tempo dall’inizio del 1991 (cfr. i referti rilasciati dalla clinica di medicina rieducativa di __________ tra il dicembre 1990 e il febbraio 1991, con una diagnosi di disturbi medio–gravi a livello cerebrale, cfr. atto 20 incarto AI richiamato; cfr. pure il referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 2 e 4 e quello di data 9.9.1997 p. 1 e 2; l’attore stesso nelle sue conclusioni, a p. 10 e soprattutto p. 12, ammette che nei primi anni il suo raggio di “azione” era migliore, con un lieve miglioramento, mentre a partire dal 1991 si era denotato un peggioramento) –prima di allora, solo nel rapporto 5.9.1989 del dott. __________ (doc. 7) erano state evocate soggettive sensazioni di confusione mentale, irritabilità e turbe della memoria, mentre il referto __________ di __________ del 10.4.1990 (doc. 7) parlava di sospetti disturbi alla memoria, definiti tuttavia lievi– questa Camera ritiene che il riconoscimento delle spese di assistenza durante un periodo di 7 anni e mezzo sia senz’altro adeguato. Ne discende che a suo favore vanno riconosciuti fr. 191’625.– (= fr. 25’550.– x 7 anni e mezzo).

12.3 A titolo di spese di assistenza per il futuro, pacifica l’applicazione della tavola 30 (Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 156), all’attore spetteranno dunque fr. 585’861.50 (= fr. 25’550.– x 22.93).

spese legali preprocessuali

  1. Il Pretore ha respinto la richiesta dell’attore volta al riconoscimento di determinati importi a titolo di spese legali preprocessuali, rilevando da un lato come non fosse possibile indicare un importo onnicomprensivo per ripetibili e per spese legali preprocessuali rispettivamente dall’altro che la prova di tali prestazioni non era stata portata, non essendo nemmeno stata versata agli atti la relativa nota professionale.

L’attore ravvisa nella decisione del Pretore un eccesso di formalismo, assevera che l’ammontare delle stesse sarebbe stato ammesso dalla controparte e infine ritiene che l’estensione delle spese legali preprocessuali fosse facilmente accertabile, anche senza disporre della nota d’onorario, che per altro costituiva una mera adduzione di parte: egli a questo titolo chiede quindi fr. 48’068.70 (l’indicazione di fr. 48’078.70 a p. 38 dell’appello va pertanto rettificata).

13.1 È pacifico che le spese legali connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, op. cit., N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P.).

13.2 Nel caso concreto l’attore già negli allegati preliminari aveva specificato di pretendere il risarcimento delle spese legali preprocessuali, in particolare delle spese di patrocinio penale, di quelle relative alle pratiche INSAI e AI, nonché di quelle extragiudiziali e giudiziali inerenti la pratica RC, quantificandole in sede petizionale in circa fr. 120’000.– (p. 26 e 27). In sede conclusionale egli ha aumentato tale somma a fr. 170’267.80, indicando specificamente quali erano le posizioni relative alle ripetibili (fr. 116’842.65 più IVA e spese) e quelle inerenti le spese legali preprocessuali vere e proprie (fr. 43’000.– più IVA e spese).

In tali circostanze, avendo l’attore provveduto a suddividere le due posizioni, il giudizio con cui il Pretore ha respinto il risarcimento per spese preprocessuali, asserendo che l’indicazione di un importo onnicomprensivo per le due posizioni fosse proceduralmente irrito non può essere condiviso.

13.3 Non corrisponde al vero che la convenuta, nei suoi allegati preliminari, abbia ammesso l’ammontare delle spese legali preprocessuali indicate dall’attore.

Da una corretta lettura degli allegati della convenuta si evince in realtà unicamente che essa non si opponeva al principio di dover risarcire le spese legali preprocessuali, nella misura in cui gli importi così richiesti fossero risultati equi (risposta p. 24 e 25, duplica p. 19, 20 e 30, conclusioni p. 15): in definitiva essa ha pertanto chiesto che l’attore avesse a portare a conoscenza del giudice i dettagli del patrocinio, affinché questi potesse equamente tassarli, dichiarandosi –solo in tale evenienza– disposta ad accettare la decisione del Pretore.

13.4 Il Pretore ha rimproverato l’attore per non aver versato agli atti, al più tardi all’udienza preliminare, la nota d’onorario relativa alle sue prestazioni professionali, a suo dire necessaria per poter determinare l’ammontare delle sue spettanze.

In realtà, il fatto che tale nota non sia stata allestita, se non prima dell’inoltro dell’allegato conclusionale, non è tale da comportare la reiezione della richiesta di risarcimento: come giustamente rilevato dall’attore, la stessa –fosse anche stata allestita– in realtà costituirebbe una semplice allegazione di parte, che perciò specialmente per quanto riguarda l’ammontare degli onorari non potrebbe vincolare il giudice; essa poteva avere tutt’al più un certa rilevanza, nella misura in cui avrebbe permesso al giudice di stabilire l’onere del patrocinio: in realtà, nel caso concreto l’intensità del patrocinio risulta già dall’ampia documentazione versata agli atti dalle parti, che permette senz’altro di quantificare e valutare l’ampiezza delle prestazioni del legale. In tali circostanze, il fatto che la nota non sia stata allestita non può dunque essere di nocumento alcuno per l’attore.

13.5 La mancanza di dettagli circa l’ampiezza delle prestazioni del legale induce tuttavia ad un certo riserbo nella fissazione degli onorari a suo favore per le singole posizioni.

Per l’onorario penale, in assenza di prove dettagliate inerenti l’attività del legale, questa Camera ritiene tutto sommato equo riconoscere una somma di fr. 2’000.– a fronte di una pretesa complessiva dell’attore di fr. 8’000.–. Per il patrocinio nelle pratiche INSAI e AI, particolarmente complesse, si ritiene per contro di confermare la somma di fr. 15’000.– indicata dall’attore. Lo stesso dicasi per le pratiche extragiudiziali con la convenuta, durate oltre 5 anni, che, visti anche gli importanti valori in gioco, giustificano senz’altro un onorario di fr. 20’000.–.

A tali importi vanno aggiunte, ancorché non provate in dettaglio, le spese (fr. 4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), essendo più che verosimile che le pratiche in rassegna abbiano comportato questi –per altro limitati– esborsi: al proposito va tuttavia osservato che, essendo queste spese relative a tutti e 3 gli attori state contabilizzate unicamente all’attore ____________________appare equo, viste le prestazioni effettivamente svolte con riferimento a ciascuno di essi, ridistribuirle secondo le seguenti percentuali: 65% a ____________________30% a __________ e 5% a __________. Al qui attore vanno dunque riconosciute fr. 3’231.60 per spese e fr. 63’05 per spese vive.

A tali importi va infine aggiunta la posizione IVA, che, tenuto conto di prestazioni determinanti di circa fr. 37’000.–, può essere fissata in fr. 2’405.–.

Per spese legali preprocessuali all’attore vengono quindi riconosciuti complessivamente fr. 42’699.65.

acconti già versati

  1. Anche in merito all’ammontare degli acconti versati dalla convenuta vi è contestazione: mentre il primo giudice li ha determinati in fr. 215’625.75, l’attore ritiene che gli stessi ammontino a fr. 200’000.– e la convenuta a fr. 221’115.75 (salvo poi ammettere, a p. 18 dell’appello che essi andavano dedotti in ragione di fr. 215’626.–).

Il dato corretto è quello indicato dal Pretore: in effetti, essendo pacifico che la rifusione dei danni materiali non è oggetto della presente causa (petizione p. 12), dal totale dei versamenti di fr. 221’115.75 vanno dedotti i fr. 5’490.– versati, il 22 settembre 1989, per “risarcimento parziale per il danno materiale” (cfr. plico doc. 16); diverso invece è il discorso per gli importi anticipati per “scoperto salariale INSAI” (cfr. l’ammissione della convenuta in duplica, p. 4, 9 e 28) e di quelli a titolo di “acconto a valere sulle prestazioni finali” (doc. 16).

A titolo di acconti vanno pertanto dedotti fr. 215’625.75.

torto morale

  1. L’attore, tenuto conto delle sofferenze da lui patite, ha chiesto l’attribuzione a questo titolo di un‘indennità di fr. 200’000.–, importo che è stato confermato dal giudice di prime cure.

La convenuta ne contesta in questa sede l’ammontare, ritenendo che un importo di fr. 90’000.– sarebbe più che sufficiente.

15.1 Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore).

Non è possibile, attualmente, determinare regole generali o fissare limiti di calcolo per la sua fissazione. La giurisprudenza più recente tende tuttavia a un aumento delle indennità: se fino al 1994 gli importi massimi riconosciuti a titolo di torto mortale ammontavano a fr. 110’000.– rispettivamente a fr. 130’000.–, negli ultimi anni sono state emanate decisioni che hanno riconosciuto importi base che variano tra i fr. 150’000.– e fr. 200’000.– (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, Zurigo 1996, I/83, n. 7.10, VIII/10 e VIII/11).

15.2 Nella valutazione della fattispecie occorre considerare tutte le circostanze concrete.

In conseguenza dell’incidente l’attore, ventenne al momento dei fatti, è rimasto in coma per 6 giorni (petizione p. 5, doc. F e teste __________ p. 3) ed ha subito –come detto– un politrauma con frattura alle costole dell’emotorace destro con ematopneumo–torace, rottura della milza, piccola lesione del lobo destro del fegato, lesione del mesenterio dell’intestino tenue, frattura intraarticolare del radio distale a destra e frattura del radio e dell’ulna a destra ed una frattura intraarticolare del radio sinistro (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________). Attualmente i suoi danni fisici sono stati sostanzialmente risolti, tranne qualche problema di artrosi alle articolazioni degli avambracci e ai polsi, problema a un ginocchio, alcuni dolori dorsali e le frequenti cefalee. Particolarmente preoccupanti e invalidanti sono invece i problemi –evidenziati dal perito giudiziario dott. __________ nei referti del 1.11.1996, del 4.12.1996 e del 29.1.1997– dovuti al trauma cranico connesso con l’incidente, con un generale rallentamento delle attività cerebrali, apatia, rapido affaticamento, problemi di orientamento spazio–temporale e di concentrazione, perdita della memoria, difficoltà nella comprensione (spesso carente), nel parlare (con “perdita di parole” e balbuzie), nel leggere, nello scrivere e nel far di conto e più in generale nei ragionamenti nonché soggettivi disturbi di erezione.

Il suo stato attuale, pur permettendogli di svolgere le attività normali della vita (mangiare, vestirsi, lavarsi, ...) lo rende completamente incapace al lavoro e bisognoso di assistenza da parte di terzi. Ad aggravare lo stato di angustia in cui egli si trova, vi è inoltre la circostanza che egli è cosciente della situazione e si rende perfettamente conto del suo stato (cfr. doc. L p. 5 e N p. 2) rispettivamente che in futuro non vi sono possibilità di miglioramento, anzi semmai di peggioramento (referto 4.12.1996 del perito giudiziario dott. __________, p. 2).

15.3 Alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., VIII/9 1987–1989 N. 30, VIII/15 1990–1994 N. 36 e VIII/35 1995–1997 N. 23; nelle ultime due sentenze citate, in situazioni analoghe era stata riconosciuta la somma di fr. 100’000.–; più grave risulta invece il caso di cui a VIII/39 1995–1997 N. 25 ove erano stati corrisposti fr. 200’000.–), questa Camera ritiene senz’altro adeguato attribuire all’attore la somma di fr. 150’000.– a titolo di torto morale.

15.4 Da tale importo va dedotta –come pacificamente ammesso dal Pretore e dalle parti (anche se poi l’attore, nel conteggio a p. 38 dell’appello, non ne ha più tenuto conto)– l’indennità per la menomazione dell’integrità fisica (IMI) di fr. 65’280.– già versatagli nel giugno 1993 (cfr. doc. S; IICCA 12 dicembre 1994 in re P./M.S., 15 settembre 1998 in re V./O.).

interessi

  1. Il Pretore ha quantificato in complessivi fr. 65’114.60 gli interessi maturati fino alla data della sentenza sui crediti dell’attore. Quest’ultimo contesta parzialmente tale calcolo, ritenendo che gli stessi ammonterebbero a fr. 205’000.–.

A ragione il Pretore ha indicato che gli interessi sulle somme capitalizzate decorrevano dalla data della sentenza (Brehm, op. cit., N. 98 ad art. 41 CO; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc), quelli sul torto morale dalla data dell’incidente (Brehm, op. cit., N. 101g ad art. 41 CO; JdT 1994 p. 737; sentenza IICCA citata; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q./M. e lc), mentre per la altre prestazioni ricorrenti –e analogamente anche per le prestazioni in deduzione– bisognava far capo ad una data media (cfr. Brehm, op. cit., N. 101e ad art. 41 CO e N. 37 ad art. 46 CO; sentenza IICCA citata). Nel gravame l’attore ha specificatamente chiesto che gli interessi sulle spese legali preprocessuali decorressero dalla data della sentenza di primo grado (petitum 4, p. 3).

Ciò posto, il calcolo degli interessi sul danno, dovuti al tasso legale del 5% (art. 73 CO), è il seguente:

su fr. 135’393.10 dal 1.2.1994 (perdita salario compl.) + fr. 33’284.15

su fr. 215’625.75 dal 1.4.1994 (acconti) ./.fr. 51’211.10

su fr. 191’625.– dal 1.4.1995 (spese assistenza) + fr. 35’929.70

su fr. 150’000.– dal 29.4.1989 (torto morale) + fr. 72’541.65

su fr. 65’280.– dal 1.7.1993 (indennità IMI) ./.fr. 17’952.–

Ne discende che a titolo di interessi, all’attore spetteranno altri fr. 72’592.40.

ricapitolazione

  1. Ricapitolando, i crediti a favore dell’attore sono i seguenti (in corsivo sono indicate le somme in deduzione):

fr. 445’003.95 perdita salario fino sentenza

fr. 27’211.15 perdita contributi AVS/LPP fino sentenza

fr. 336’822.– rendite AVS/AI fino sentenza

fr. 1’134’900.– perdita di guadagno futura

fr. 93’020.10 perdita di contributi AVS/LPP futura

fr. 625’999.20 rendite AVS/AI future

fr. 191’625.– perdita assistenza fino sentenza

fr. 585’861.50 perdita assistenza futura

fr. 42’699.65 spese legali preprocessuali

fr. 215’625.75 acconti

fr. 150’000.– indennità torto morale

fr. 65’280.– indennità IMI

fr. 1’426’594.40 Totale

fr. 72’592.40 interessi

fr. 1’499’186.80 Totale con interessi

All’attore vanno in definitiva riconosciuti fr. 1’499’186.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999.


invalidità e nesso causale

  1. Il Pretore, preso atto della sentenza DTF 112 II 119, che riconosceva ai genitori di un danneggiato il risarcimento dei danni connessi ad una psicosi conseguente all’incidente del figlio (cfr. pure Brehm, op. cit., N. 31a ad art. 41 CO), ha ritenuto che la qui attrice, nata nel 1948, madre di __________, potesse ottenere dalla convenuta il risarcimento del danno che essa, divenuta invalida per motivi psichici in conseguenza dell’incidente occorso al figlio, aveva subito.

La convenuta contesta di essere tenuta a rispondere del danno subito dall’attrice, negando l’esistenza di un sufficiente nesso causale tra i due eventi, facendo in particolare rilevare come essa abbia potuto lavorare per oltre 4 anni dopo l’incidente ed evidenziando che nell’attrice vi fosse già una predisposizione a debolezze psichiche.

18.1 Con decisione 27 marzo 1998 la commissione AI, basandosi su una perizia medica allestita il 17 novembre 1997 dallo __________, che concludeva con una sua inabilità al lavoro in ragione del 100% (p. 26 e 27) e quale casalinga del 50% (p. 26 e 28), ha ritenuto l’attrice invalida in ragione dell’80% (cfr. incarto AI richiamato).

Il perito giudiziario ha confermato sostanzialmente tale referto (perizia giudiziaria del dott. __________, p. 32 e 34), precisando che l’aspetto psicologico influisse sull’invalidità, per il resto dovuta a fattori fisici, in ragione di almeno il 50% (p. 34). Egli si è quindi chinato sulla questione a sapere se ed eventualmente in quale misura l’incidente subito dal figlio dell’attrice fosse in relazione con la sua invalidità, riconoscendo in quell’incidente –con argomentazioni che questa Camera non ha motivo di ritenere infondate– l’evento scatenante (p. 26 e 30), quello che ha scosso definitivamente l’equilibrio psichico dell’attrice (p. 28).

Se ne deve concludere, anche se l’attrice è stata in grado di lavorare ancora 4 anni dopo l’incidente, che tra quest’ultimo e l’invalidità dell’attrice vi è pertanto un nesso causale adeguato (cfr. complemento perizia p. 2).

18.2 Al perito giudiziario è stato in seguito chiesto di stabilire in quale misura l’incidente potesse aver causato i disturbi psichici dell’attrice. Egli, ripercorsa l’anamnesi dell’attrice, ha accertato (perizia giudiziaria del dott. Frei, p. 27 e seg.) che nel soggetto vi era effettivamente una predisposizione, anche ereditaria (p. 30), a problemi psichici (cfr. pure referto 17.11.1997 dello __________, p. 22 e 25) evidenziando tra i fattori preesistenti, oltre a carenze familiari–culturali (complemento perizia p. 2), un’infezione dopo parto cesareo e l’ansia derivata dal terremoto in Irpinia, sua terra d’origine (p. 13, 25 e segg., 30 e 33); egli ha in sostanza concluso, dopo aver inoltre evidenziato quale ulteriore fattore invalidante la “strage di __________ ” del 17 marzo 1993 nella quale il fratello dell’attrice si era suicidato dopo aver ucciso la moglie e i due figli (p. 12 e 25, complemento perizia p. 2), che l’incidente del figlio avesse influito in ragione di un terzo circa (33.3%, complemento perizia giudiziaria del dott. __________, p. 2), percentuale che –pur contestata dall’attrice, siccome troppo contenuta– viene senz’altro fatta propria anche da questa Camera (cfr. Brehm, op. cit., N. 59 e seg. ad art. 44 CO).

perdita di guadagno fino alla sentenza

  1. Nel querelato giudizio il Pretore, fissati correttamente i dati appena menzionati, ha dapprima ritenuto che l’attrice fosse occupata per l’80% del suo tempo in qualità di salariata e per il 20% quale casalinga; in seguito ha concluso che l’incidente del figlio aveva comportato un’incapacità del 13.32% quale salariata e del 2% quale casalinga. Rilevando come anche in assenza dell’invalidità conseguente all’incidente essa avrebbe percepito –come attualmente– un rendita intera di invalidità, egli ha tuttavia escluso che essa avesse subito una perdita di guadagno.

L’attrice contesta tale assunto, indicando in fr. 22’750.– (fr. 1’750.– per 13 mesi) l’anno la perdita di guadagno da lei subita nei 6 anni precedenti la sentenza a seguito dell’incidente, il tutto per complessivi fr. 136’500.–.

19.1 In conseguenza dell’incidente subito dal figlio, l’attrice può in realtà pretendere unicamente il 16.6% della perdita di guadagno da lei teoricamente subita: in base alle risultanze peritali la sua incapacità lavorativa, accertata da un punto di vista medico–teorico in ragione del 100%, era in effetti riconducibile a fattori psichici, ovvero allo choc conseguente all’incidente solo in ragione di circa il 50%; quest’ultimo, viste le predisposizioni, era inoltre in relazione di nesso causale con l’invalidità dell’attrice solo in ragione di 1/3.

19.2 Per il periodo 1989–1992 l’attrice, attiva quale venditrice–dimostratrice a domicilio, ha indicato di aver avuto un guadagno lordo di ca. fr. 26’500.– annui (doc. AAA–CCC), corrispondenti, a suo dire, a circa fr. 2’500.– mensili per 13 mesi. A titolo di perdita di salario essa in questa sede pretende fr. 22’750.–, ovvero fr. 2’500.– mensili, dedotto il 30% per tener conto della limitata responsabilità dell’assicuratore RC.

Dall’incarto AI richiamato è tuttavia risultato che nel 1991–1992 il suo guadagno annuale era di circa fr. 18’500.– (atto n. 68), mentre dalle dichiarazioni di cui ai doc. BBB e CCC esso avrebbe dovuto essere di fr. 26’500.–. La notevole discrepanza riscontrata induce questa Camera a non ritenere fedefacenti i dati indicati nei doc. AAA–CCC, per cui in definitiva il guadagno dell’attrice in quel periodo viene confermato in fr. 18’500.– annui.

19.3 Pur essendo senz’altro vero che a quel momento essa era già afflitta da qualche acciacco fisico –in particolare problemi lombo sacrali– e che le predisposizioni psichiche –ancorché latenti– fossero in parte già presenti (perizia giudiziaria del dott. __________, p. 33), la scrivente Camera non ritiene che tali fattori compromettessero la capacità lucrativa dell’attrice, tanto più che come indicato dal suo datore di lavoro essa per le sue dimostrazioni era in grado di trasportare un campionario di circa 15 Kg (cfr. atto n. 68 dell’incarto AI richiamato); in assenza di una formazione speciale –essa aveva svolto solo le prime 4 classi dell’elementare (perizia giudiziaria del dott. __________, p. 12)– era inoltre ben difficile che essa potesse svolgere un’attività più qualificante e con ciò perseguire un reddito maggiore. In tale situazione appare dunque corretto ritenere che la somma di fr. 18’500.– costituisse quanto l’attrice poteva guadagnare in quanto abile al 100%.

La perdita di guadagno annuale da lei subita a seguito dell’incidente del figlio ammonta quindi a fr. 3’071.– (= 16.6% x fr. 18’500.–).

19.4 L’attrice chiede che le sia risarcita la perdita di salario subita durante 6 anni, cioè dal gennaio 1993 alla data della sentenza.

In realtà, come ben risulta dalle dichiarazioni della datrice di lavoro alla commissione AI (atto n. 68 dell’incarto AI richiamato), l’attrice ha lavorato fino alla fine del mese di agosto del 1993: di conseguenza il periodo nel quale essa ha diritto al risarcimento per perdita di guadagno si riduce a 5 anni e 4 mesi.

19.5 A titolo di risarcimento per perdita di guadagno all’attrice spettano pertanto fr. 16’378.65 (= fr. 3’071.– x 5 anni e 4 mesi).

perdita contributi AVS fino alla sentenza

  1. L’attrice chiede inoltre il riconoscimento di fr. 955.50 l’anno per perdita di oneri sociali, complessivamente quindi fr. 5’733.–.

Ritenuto che fino alla data della sentenza la sua perdita di guadagno è stata fissata in fr. 16’378.65, per perdita di contributi AVS ad essa spettano fr. 687.90 (= 4.2% x fr. 16’378.65).

rendita AI

  1. Il giudice di prime cure non ha ritenuto di dedurre dai crediti dell’attrice le prestazioni sociali che essa aveva ricevuto dall’AI, rilevando in sostanza come essa avrebbe percepito l’intera rendita d’invalidità anche nel caso in cui non avesse risentito dell’incidente del figlio.

Tale assunto, non contestato dalle parti, ha pertanto da ritenersi assodato e non può essere rimesso in discussione.

perdita di guadagno e di contributi AVS futura

  1. Per determinare la perdita di guadagno e dei contributi AVS futura, l’attrice ha capitalizzato il salario e la perdita di contributi AVS da lei asseritamente persi ogni anno sulla base della tavola 20, con un tasso di capitalizzazione del 2.5%.

Già si è detto ai cons. precedenti che l’attrice può unicamente pretendere il 16.6% del salario annuo riconosciutole (fr. 3’071.–). Analoghe considerazioni valgono per i contributi AVS (fr. 129.–).

Errato è pure il riferimento alla tavola di capitalizzazione 20: atteso che essa aveva svolto l’attività di inserviente dipendente e attualmente svolgeva quella di venditrice–dimostratrice, non vi è motivo per far capo alla tavola 20, che notoriamente si applica in caso di attività indipendente, ma bisognerà al contrario applicare la tavola 19 (Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 82; DTF 123 III 115; IICCA 15 settembre 19984 in re V./O.).

Per quanto riguarda la tematica del tasso di capitalizzazione, si rinvia al cons. 3.

Ciò posto, a favore dell’attrice a titolo di perdita di guadagno e perdita di contributi AVS futura vanno riconosciuti fr. 34’304.– (= (fr. 3’071.– + fr. 129.–) x 10.72).

perdita di attività domestica

  1. Il Pretore ha ritenuto che l’attrice, a seguito dell’incidente, avesse subito una perdita netta del 2% della sua attività di casalinga. Egli ha quantificato in fr. 42’494.– il valore dell’attività di una casalinga a tempo pieno e quindi in fr. 8’498.80 quello dell’attrice, che al contrario si occupava della casa solo in ragione del 20%. Fino alla data della sentenza, cioè per 5 anni e 4 mesi, la sua perdita quale casalinga è stata pertanto determinata in fr. 906.55 (= 2% di 8’498.90 x 5 anni e 4 mesi).

L’attrice contesta tale calcolo, chiedendo il risarcimento di fr. 15’000.– annui per 6 anni, complessivamente quindi fr. 90’000.–.

La convenuta ritiene per contro che una incapacità del 10% quale casalinga sarebbe giuridicamente irrilevante.

23.1 Innanzitutto si osserva che –diversamente da quanto ritenuto dal Pretore– in conseguenza dell’incidente subito dal figlio, l’attrice può pretendere unicamente l’8.33% della remunerazione di una casalinga: in effetti la sua incapacità quale casalinga, valutata da un punto di vista medico–teorico in ragione del 50%, in base agli accertamenti peritali era riconducibile a fattori psichici, ovvero allo choc dovuto all’incidente solo in ragione di circa il 50%; quest’ultimo, viste le predisposizioni dell’attrice, era inoltre in relazione di nesso causale con la sua invalidità solo in ragione di 1/3.

23.2 Ovviamente, tale percentuale non è giuridicamente irrilevante.

La convenuta osserva che tutte le casalinghe di 50 anni hanno un’incapacità del 10% (per menopausa, ecc.). Nel caso concreto, l’attrice, oltre a quell’ipotetico 10% dovuto ai fattori indicati dalla convenuta, subisce però un ulteriore pregiudizio in conseguenza dell’incidente subito dal figlio: non vi è pertanto motivo per non risarcire questo suo maggior pregiudizio.

23.3 Non è contestato, a questo stadio della lite, che il salario annuale al 100% di una casalinga ammonti a fr. 42’494.–.

L’attrice ritiene che nel caso di specie, tenuto conto del suo grado di invalidità del 50% e di un fattore riduzione del 30% in conseguenza della limitata responsabilità dell’assicuratore RC, un importo di fr. 15’000.– annuali sarebbe corretto.

Il calcolo proposto dall’attrice è ampiamente errato, in quanto da una parte non tiene conto del fatto che lo choc influisce sull’invalidità dell’attrice solo in ragione del 50% e dall’altra, applicando un fattore di riduzione del 30% per la limitata responsabilità dell’assicuratrice, misconosce che quest’ultima è in realtà responsabile solo per 1/3 (con un fattore di riduzione che perciò avrebbe dovuto essere di 2/3, ovvero del 66.6%).

Il danno subito dall’attrice in conseguenza dell’incidente –come indicato in precedenza– deve quindi essere quantificato in ragione del 8.33% ed ammonta a fr. 3’539.75.

23.4 Fino alla data della sentenza, ovvero per 5 anni e 4 mesi, a titolo di perdita di attività quale casalinga, l’attrice ha pertanto subito un danno di fr. 18’878.65 (= fr. 3’539.75 x 5 anni e 4 mesi).

perdita di attività domestica futura

  1. Per determinare la perdita di attività futura, il Pretore ha fatto capo al tasso di capitalizzazione del 3.5%; egli ha quindi capitalizzato il danno annuale in base alla tavola 24 per 14 anni (fino alla data del pensionamento) su fr. 8’498.80 (2%) e quindi in base alla tavola 20a su fr. 42’494.– (10%).

L’attrice postula l’applicazione del tasso di sconto del 2.5% e chiede che la rendita, calcolata su un danno di fr. 15’000.– annui, sia direttamente capitalizzata in base alla tavola 20a, per complessivi fr. 390’000.–.

24.1 La questione circa il tasso di capitalizzazione applicabile per la determinazione del danno futuro è già stata risolta, a favore di un tasso del 3.5%, al cons. 3, a cui esplicitamente si rinvia.

24.2 Per quanto riguarda le modalità di capitalizzazione, questa Camera non può condividere l’argomentazione del Pretore: egli ha infatti ritenuto che fino all’età del pensionamento l’attrice avrebbe svolto l’attività di casalinga solo in ragione del 20% (con un danno, così, del 2%), mentre successivamente avrebbe effettuato tale attività al 100% (con un danno del 10%). In realtà il suo danno –come già accennato– ammonta, sia prima che dopo il suo pensionamento, all’8.33% del totale.

A ragione, pertanto l’attrice ha fatto capo alla tavola 20a, che è indicata nel caso in cui un’attività continui dopo l’età del pensionamento (Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 113 e 638 e segg.; DTF 113 II 345; IICCA 23 aprile 1993 in re G./H. e lc.; ICCA 23 ottobre 1996 in re Q./M. e lc.).

24.3 Appurato che il danno annuale per la perdita di capacità quale casalinga ammonta a fr. 3’539.75, il danno futuro a questo titolo si fissa in fr. 63’963.30 (= fr. 3’539.75 x 18.07).

spese di cura

  1. L’attrice chiede il risarcimento delle spese di cura, le quote di trattamento medico e per medicinali non coperte dalla cassa malati, in particolare la franchigia del 10% di tutti i costi passati e futuri di trattamento medico e dei medicinali, nonché tutti gli esborsi accessori, quali spese di trasporto, connessi con i trattamenti medici, quantificate in fr. 2’000.– l’anno, per complessivi fr. 57’000.–.

A ragione, il Pretore ha osservato come tali spese fossero state richieste per la prima volta –e quindi irritualmente– solo in sede conclusionale, per cui già per questo motivo non potevano essere ammesse (art. 78 CPC).

Altrettanto correttamente egli ha quindi fatto notare che l’ammontare delle spese in questione non era stato provato, con la conseguenza dell’integrale reiezione della richiesta attorea.

spese legali preprocessuali

  1. L’attrice chiede il riconoscimento di fr. 10’000.– (fr. 41’654.– in prima sede) a titolo di spese legali preprocessuali, posizione che il Pretore ha respinto.

26.1 Al cons. 13, a cui si rimanda, sono già stati indicati i motivi per cui il giudizio di primo grado non può essere condiviso.

26.2 In concreto si tratta quindi di determinare concretamente quali prestazioni possano essere riconosciute.

L’onorario di fr. 5’000.–, indicato dall’attrice per le pratiche extragiudiziali con la convenuta, durate oltre 5 anni, può senz’altro essere confermato. Per il patrocinio da parte del sindacato SEI nella pratica AI, che complessivamente giustifica certamente un onorario di fr. 5’000.–, a carico della convenuta, che in definitiva è responsabile dell’invalidità solo in parte, appare equo riconoscere all’attrice fr. 2’000.–.

A tali importi vanno aggiunte, per i motivi indicati al cons. 13.4, le spese (fr. 4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), secondo le percentuali ivi indicate del 30%: alla qui attrice vanno pertanto riconosciuti fr. 1’491.50 per spese e fr. 29.10 per spese vive.

A tali importi va infine aggiunta l’IVA, che, tenuto conto di prestazioni determinanti di fr. 7’000.–, si fissa in fr. 455.–.

Per spese legali preprocessuali all’attrice vengono quindi riconosciuti complessivamente fr. 8’975.60.

torto morale

  1. A titolo di torto morale il Pretore ha riconosciuto all’attrice fr. 40’000.– In questa sede l’attrice postula un aumento di tale importo a fr. 80’000.–, mentre la convenuta una sua riduzione a fr. 15’000.–.

27.1 La giurisprudenza ha avuto raramente occasione di chinarsi sull’ammontare dell’indennità per torto morale dovuta ai genitori di una persona gravemente ferita: le indennità in quei casi variavano tra i fr. 10’000.– ed i fr. 20’000.– (DTF 116 II 519; RVJ 1991 p. 237; Plädoyer 1995 p. 69; cfr. Hütte/Ducksch, op. cit., I/83 e IX/5 1988 ff. N. 2.1 e 2.2).

La dottrina ritiene che in eventi del genere l’indennità possa essere fissata tra i fr. 20’000.– e 35’000.– a dipendenza, ovviamente, delle particolarità del caso (Hütte/Ducksch, op. cit., I/89 e seg., in particolare n. 283).

27.2 Nel caso di specie, viste da una parte le gravi conseguenze subite dal figlio in seguito all’incidente e atteso dall’altra che l’evento ha nel contempo causato, sia pure quale semplice concausa, l’invalidità dell’attrice, questa Camera ritiene che vi sia in concreto motivo di avvicinarsi al massimo dell’indennità postulata dalla dottrina.

Un importo di fr. 30’000.– appare pertanto più che equo.

interessi

  1. Il Pretore ha quantificato in complessivi fr. 19’333.35 gli interessi maturati fino alla data della sentenza sui crediti dell’attrice. Quest’ultima contesta parzialmente tale calcolo, ritenendo che gli stessi ammonterebbero a fr. 109’085.55.

Considerati i criteri di calcolo indicati sub cons. 16, il calcolo degli interessi, dovuti al tasso del 5%, è il seguente:

su fr. 35’945.20 dal 1.5.1996 (perdita sal./ casal.) + fr. 4’792.70

su fr. 30’000.– dal 29.4.1989 (torto morale) + fr. 14’508.35

Ne discende che a titolo di interessi di mora, all’attrice spetteranno altri fr. 19’301.05.

ricapitolazione

  1. Ricapitolando, gli importi a favore dell’attrice sono i seguenti:

fr. 16’378.65 perdita salario fino sentenza

fr. 687.90 perdita contributi AVS fino sentenza

fr. 34’304. –– perdita guadagno e contributi AVS futura

fr. 18’878.65 perdita att. casalinga fino sentenza

fr. 63’963.30 perdita att. casalinga futura

fr. 8’975.60 spese legali preprocessuali

fr. 30’000. –– indennità torto morale

fr. 173’188.10 Totale

fr. 19’301.05 interessi

fr. 192’489.15 Totale con interessi

All’attrice vanno in definitiva riconosciuti fr. 192’489.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999.


spese legali preprocessuali

  1. L’attore chiede il riconoscimento di fr. 2’000.– (fr. 6’484.10 in prima sede) a titolo di spese legali preprocessuali, posizione che il Pretore ha respinto.

Al cons. 13, sono già stati indicati i motivi per cui il giudizio di primo grado non può essere condiviso.

L’onorario di fr. 2’000.–, indicato dall’attore per la pratica extragiudiziale con la convenuta appare, tutto sommato, equo.

A tale somma vanno aggiunte, per i motivi indicati al cons. 13.4, le spese (fr. 4’971.70) e le spese vive (fr. 97.–), secondo la percentuale ivi indicata del 5%: al qui attore vanno pertanto riconosciuti fr. 248.60 per spese e fr. 4.85 per spese vive.

A ciò va aggiunta l’IVA, che, tenuto conto di prestazioni determinanti di fr. 2’000.–, può essere fissata in fr. 130.–.

Per spese legali preprocessuali all’attore andrebbero quindi riconosciuti complessivamente fr. 2’383.45. Avendo egli tuttavia limitato, in sede di petitum, le sue richieste a questo titolo a fr. 2’000.– (appello p. 3), è quest’ultima la somma che gli può essere qui riconosciuta (art. 86 CPC).

torto morale

  1. A titolo di torto morale il Pretore ha riconosciuto all’attore, nato nel 1948, fr. 20’000.– In questa sede l’attore postula un aumento di tale importo a fr. 60’000.–, mentre la convenuta una sua riduzione a fr. 15’000.–.

Nel caso di specie, viste da una parte le gravi conseguenze subite dal figlio e atteso dall’altra che l’incidente ha nel contempo causato, sia pure quale semplice concausa, l’invalidità a carico della moglie, vista la giurisprudenza in materia (cfr. cons. 27) questa Camera ritiene equo attribuire all’attore un importo di fr. 25’000.– a titolo di torto morale.

interessi

  1. Il Pretore ha quantificato in complessivi fr. 9’666.70 gli interessi maturati fino alla data della sentenza sui crediti dell’attore. Essendo l’indennità per torto morale stata aumentata a fr. 25’000.–, gli interessi da riconoscere all’attore aumenteranno a fr. 12’090.30.

ricapitolazione

  1. Ricapitolando, gli importi a favore dell’attore sono i seguenti:

fr. 2’000. –– spese legali preprocessuali

fr. 25’000. –– indennità torto morale

fr. 27’000. –– Totale

fr. 12’090.30 interessi

fr. 39’090.30 Totale con interessi

All’attore vanno in definitiva riconosciuti fr. 39’090.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999.

TASSE, SPESE E RIPETIBILI

  1. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, pur criticando l’atteggiamento tenuto dalla convenuta, che non poteva ritenere di potersi liberare con un semplice versamento di poco superiore ai fr. 200’000.–, ha escluso che la sua resistenza in lite fosse temeraria ai sensi dell’art. 152 CPC. Ciò premesso, in applicazione dell’art. 148 cpv. 2 CPC, egli ha ritenuto equo, nonostante la soccombenza preponderante degli attori, ripartire tasse e spese in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

Entrambe le parti, oltre a protestare tassa di giustizia e spese e a postulare il riconoscimento a loro favore di piene ripetibili in caso di integrale accoglimento dei rispettivi appelli, chiedono, in caso di conferma del primo giudizio, che le stesse siano caricate in misura preponderante alla controparte.

34.1 Manifestamente infondata è la tesi sostenuta da parte attrice, secondo cui per la determinazione della soccombenza farebbe stato il valore indicato in sede petizionale e non quello di cui alle conclusioni: il riferimento giurisprudenziale da essi citato (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 42 ad art. 148) si riferisce ovviamente ad caso diverso da quello che qui ci occupa, in quell’evenienza il valore essendo stato ridotto con le conclusioni.

34.2 Nel caso di specie è evidente che, in termini puramente matematici, parte attrice è soccombente in maniera preponderante (le sono in effetti stati riconosciuti complessivamente fr. 1’729’766.25 a fronte di richieste conclusionali di fr. 4’386’572.10, pari a circa il 39.4%).

È però altrettanto evidente che essa è risultata vincente su gran parte delle questioni in contestazione (si pensi al principio della responsabilità integrale del conducente __________, all’invalidità di madre e figlio, al principio del risarcimento del danno, ecc.), pur avendo talora ecceduto nella quantificazione delle proprie pretese, specialmente quelle relative –per altro in un campo, di difficile valutazione, ove il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento– al danno futuro.

34.3 Nella resistenza tenuta in causa dalla convenuta non si ravvisa inoltre un comportamento temerario o dettato da grave ingiustizia. Le talora esagerate richieste dell’attrice, che in definitiva hanno comportato la sua preponderante soccombenza, erano in effetti tali da impedire un componimento bonale della vertenza, il che ha giustamente indotto la convenuta a portare avanti le sue ragioni.

34.4 In definitiva, questa Camera ritiene che nel caso concreto sussistano –come correttamente osservato dal Pretore– giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC) per prescindere dal caricare spese e ripetibili in base alla soccombenza e quindi per poterle caricare alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

Ciò vale sia per la prima istanza –il presente giudizio, che ha riformato a favore della convenuta, ma in modo poco significativo, la sentenza pretorile, non implica la necessità di riconsiderare il giudizio pretorile su spese e ripetibili– sia per questa sede, e ciò nonostante le richieste dell’attrice siano state leggermente aumentate rispetto a quanto preteso davanti al Pretore.

CONCLUSIONE

  1. Da tutto quanto precede, se ne deve concludere il parziale accoglimento dei due appelli ai sensi dei considerandi.

ISTANZA D’INTERSECAZIONE

  1. Con istanza 17 marzo 1999 la convenuta ha chiesto l’intersecazione di tutta una serie di passaggi contenuti nell’allegato di osservazioni all’appello del 16 febbraio 1999, da lei ritenuti contrari all’art. 68 CPC.

L’attrice, in sede di osservazioni, ha acconsentito all’intersecazione di tre passaggi di quell’allegato.

Effettivamente, pur tenendo conto dell’estrema litigiosità della causa, che era tale da infiammare gli animi dei rispettivi patrocinatori –si vedano i “generosi” scambi di cortesia in replica e duplica–, a fronte di un appello di controparte tutto sommato “fair” (ancorché talora manifestamente erroneo: si veda ad es. la tabella riassuntiva a p. 18, ove “le rendite INSAI e AI fino alla sentenza” e “l’indennità IMI” risultano in realtà dedotte 2 volte, e meglio nella posizione “perdita di guadagno fino alla sentenza” rispettivamente nella posizione “torto morale”) l’allegato di osservazioni all’appello dell’attrice risulta eccessivamente polemico ed offensivo nei confronti della convenuta e del suo patrocinatore, in una misura che eccede di gran lunga il lecito, tanto da essere al limite di una denuncia penale.

Le seguenti espressioni, del tutto gratuite e comunque contrarie all’art. 68 CPC, vengono pertanto intersecate:

... “l’irresponsabile strategia defatigatoria e l’aggressività (sconfinante, non di rado, in esternazioni scritte e verbali di connotazione xenofoba)”... (p. 2);

... “che è una compagnia di assicurazioni di statura –non già di etica– mondiale”... (p. 3, intersecazione ammessa dalla controparte);

... “indegno ... è l’accenno, chiaramente di stampo xenofobo”... (p. 6);

... “mostra un’insensibilità totale che mai si è costatata in procedure di questo tipo”... (p. 7);

... “la minima dignità che ogni primaria compagnia di assicurazioni dovrebbe esibire non consente affermazioni di questo genere, che sottintendono la completa ignoranza oppure un’inaccettabile dose di malafede processuale”... (p. 8);

... ”come il “giochino delle tre carte” che essa”... (p. 8);

... “è veramente deplorevole che la convenuta cerchi un maldestro equivoco anche su questo pacifico aspetto”... (p. 10);

... “la convenuta pretende di sostenere con una sequela di mere e aggressive sue affermazioni (a prova ulteriore di un’insensibilità al tempo stesso cruda e feroce) contro l’attrice” ... (p. 13);

... “ha scorrettamente tentato di sfruttare a suo favore (per trarne un beneficio economico)”... (p. 13);

... “altrettanto scorrettamente (e dimostrando una totale mancanza di scrupoli) la convenuta tenta di sfruttare”... (p. 13);

... “non sono necessari grandi commenti, tanto la stessa appare arbitraria, rispettivamente (s)qualifica (per immodestia e arroganza intellettuale) chi si è assunto la responsabilità di proferirla”... (p. 13 e 14, intersecazione ammessa dalla controparte);

... “la meschinità e il cinismo __________ ”... (p. 16);

... “una sconcertante e capziosa argomentazione”... (p. 16);

... “vista la statura etica del soggetto”... (p. 18, intersecazione ammessa dalla controparte);

Ne discende il parziale accoglimento dell’istanza d’intersecazione, ai sensi dei considerandi.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. In parziale accoglimento dell’appello 22 gennaio 1999 della __________ e in parziale accoglimento dell’appello 1° febbraio 1999 di ______________________________ e ____________________la sentenza 4 gennaio 1999 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

  1. In accoglimento parziale della petizione 16 agosto 1994, la __________ è condannata a pagare i seguenti importi:

1.1 a __________, l’importo di fr. 1’498’186.80 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999;

1.2 a __________, l’importo di fr. 192’489.15 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999;1

1.3 a __________, l’importo di fr. 39’090.30 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1999;

II. Le spese della procedura d’appello di complessivi fr. 28’000.– (con una tassa di giustizia di fr. 27’800.– e spese di fr. 200.–), già anticipate dalla convenuta in fr. 13’000.– e dagli attori in fr. 15’000.–, restano a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. L’istanza d’intersecazione 17 marzo 1999 __________ è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

IV. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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