Incarto n. 12.99.00102
Lugano 20 agosto 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione (inc. IU.96.85 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promossa con istanza 20 novembre 1995 da
__________ rappr. dall'avv. ____________________
contro
rappr. dal__________ __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'412.85 a titolo di indennità non pagate alla fine del rapporto di lavoro, domanda aumentata in sede di conclusioni a fr. 14'445.40;
mentre la convenuta, contestata la domanda principale, ha proposto una riconvenzionale per fr. 12'000.- a titolo di risarcimento danni;
vertenza che il segretario assessore della Pretura ha deciso con sentenza 6 maggio 1999, accogliendo l'istanza della lavoratrice limitatamente a fr. 4'100.- e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 8'000.-;
appellante principale la parte istante che, con allegato 17 maggio 1999, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza per l'importo proposto con le conclusioni di causa;
appellante adesiva la convenuta che, opponendosi all'appello di controparte, propone, in riforma della sentenza pretorile, l'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale;
mentre l'istante non ha formulato osservazioni all'appello adesivo;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
La domanda riconvenzionale, di data 29 febbraio 1996, si fonda sul complesso di fatti testé menzionato e sulla responsabilità della dipendente: __________ rinuncia tuttavia a chiedere l'intera somma costituente il proprio pregiudizio e limita la domanda a fr. 12'000.- , tenendo già conto di tutte le possibili eccezioni di merito, in particolare la colpa di terzi.
Con la sentenza impugnata il segretario assessore, esposti dapprima i motivi che possono giustificare un licenziamento in tronco, ha accertato la perenzione del diritto della datrice di lavoro al licenziamento immediato per aver lasciato trascorrere troppo tempo dal momento dei fatti imputati alla lavoratrice (19 luglio) alla comunicazione del licenziamento (31 luglio). Data questa premessa e considerata l'applicabilità dell'art. 337c cpv. 1 CO, il primo giudice ha considerato irrilevante la questione dell'estensione della domanda operata dall'istante solo con le conclusioni di causa, respingendo nel merito tutte le domande supplementari rispetto a quelle presentate con l'istanza. In conclusione ha ammesso l'istanza per complessivi fr. 4'100.-, ossia fr. 2'500.- quale corrispettivo del salario di ottobre 1995; fr. 208.35 quale pro rata della tredicesima relativamente al mese di agosto 1995 e fr. 1'391.65 per vacanze non godute. Riconosciuta la responsabilità almeno parziale della lavoratrice nella perdita dell'importo di fr. 32'000.-, ha accolto la domanda riconvenzionale, fissando il risarcimento in fr. 8'000.-.
Con il proprio appello __________ ripropone in giudizio tutte le poste da lei formulate in sede conclusionale, relative al salario per agosto 1995 e a ottobre 1995, alla differenza fra il salario e l'indennità di disoccupazione per il mese di dicembre, al mancato guadagno durante il periodo d'incarcerazione, alle spese sostenute per cercare un nuovo posto di lavoro, alle vacanze non godute, alla tredicesima per il mese di agosto, alla perdita di ore supplementari non recuperate e a un'indennità di fr. 5'000.- per licenziamento ingiustificato. Contesta inoltre l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con appello adesivo, oltre a contestare la parziale ammissione dell'istanza principale a dipendenza dell'inammissibilità della modifica del valore di causa, così come operato dalla controparte, __________ espone in modo dettagliato perché sono trascorsi diversi giorni fra la scomparsa del denaro (rispettivamente l'arresto della sua dipendente) e la decisione di rescissione immediata del contratto di lavoro. In merito alla domanda riconvenzionale ritiene ingiustificata la riduzione del risarcimento a soli fr. 8'000.-
A dipendenza di una nuova motivazione (mancanza di motivi gravi per la rescissione immediata del contratto) in chiusura del processo l'istante ha presentato una domanda diversa, sia per il titolo che per l'importo, da quella con cui aveva introdotto la causa e che aveva ribadito in sede di replica (cfr. verbale 30 maggio 1996). Orbene, l'art. 417 lett. c CPC conferisce facoltà al giudice di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, precisando che egli non è vincolato dalla domanda di prova delle parti. Questo disposto corrisponde alla norma del diritto federale secondo cui i Cantoni devono prevedere -nella materia specifica- una procedura semplice e rapida (art. 343 cpv. 2 CO), imponendo comunque al giudice di accertare d'ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO). Conferendo al giudice del lavoro tali competenze, in particolare quella di accertare i fatti d'ufficio, il legislatore ha inteso creare un'eccezione e indicare l'applicazione del principio indagatorio accanto a quello attitatorio che costituisce la regola nel processo civile (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1992, art. 343 CO, N. 22; Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 343, N. 10). I Cantoni sono invece rimasti liberi nella regolamentazione del processo in merito alla massima eventuale (Staehelin A., in Comm. di Zurigo, 1996., art. 343 CO, N. 32), ossia a quel principio che impone alle parti di produrre contemporaneamente, ovvero fino a un determinato stadio della causa, tutti i relativi mezzi d'attacco e di difesa (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 135); norma di natura eminentemente pratica, intesa a porre un limite di tempo indispensabile alla produzione e alla raccolta dei fatti per permettere al tribunale di conoscere definitivamente i termini della lite su cui emettere il giudizio. Il nostro codice di rito civile non prevede nessuna eccezione a questa massima processuale, salvo la possibilità della restituzione in intero (art. 138 - 141 CPC) o -a determinate condizioni- la competenza d'intervento autonomo del giudice. Per quanto riguarda la procedura speciale in questione, la procedura accelerata, applicabile come diritto suppletorio (art. 418 CPC), indica che all'udienza le parti possono replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande di prove indicate negli atti di causa (art. 394 cpv. 2 CPC), mentre nella discussione finale esse presentano i punti di questione riassuntivi delle loro domande tanto di ordine che di merito (art. 395 cpv. 1 CPC). Normativa che da sé si allinea nel solco della massima eventuale; comunque, valgono le norme generali per il procedimento e in particolare l'art. 78 CPC che formula concretamente il principio della contemporaneità nell'adduzione dei fatti. Il rispetto di questo principio permette, d'altra parte, di garantire alle parti il contraddittorio giudiziale (Cocchi / Trezzini, art. 78 CPC, n. 6). Né v'è motivo di supporre che il legislatore federale abbia inteso in qualche modo limitare tale diritto fondamentale delle parti nel processo. Al proposito può essere osservato che, anche laddove viene rilevato che la massima eventuale può trovarsi in un certo contrasto col compito del giudice di accertare i fatti d'ufficio, viene individuata una soluzione idonea nel § 115 n. 4 ZPO (Zurigo) il quale prevede un'eccezione alla massima in esame limitatamente ai fatti che il giudice deve considerare d'ufficio (cfr. Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, ed. 3, §§ 114/115, N. 11; Rehbinder, op. cit., art. 343 CO., N. 23). Ciò che nulla ha a che fare -con riferimento alla causa che ci occupa- con la produzione di fatti nuovi a fondamento della propria domanda e con la formulazione di richieste nuove.
E' vero che, nel caso concreto, le parti sono venute a conoscenza del decreto d'abbandono del procuratore pubblico soltanto nel corso dell'istruttoria che era stata a suo tempo sospesa, proprio in attesa dell'esito della causa penale. Ciò tuttavia non muta i termini della questione, dal momento che la fattispecie come tale non è evidentemente cambiata e che la lavoratrice ha fin dall'inizio contestato ogni sua responsabilità nell'accaduto, sostenendo che la scomparsa del denaro doveva essere attribuita a "caso fortuito" e lamentando il comportamento ingiusto della controparte nei suoi confronti, con particolare riferimento alla denuncia che ha avuto come conseguenza la sua incarcerazione (cfr. riassunto scritto di risposta alla riconvenzionale allegato al verbale 30 maggio 1996). In altre parole, fin dall'inizio l'istante disponeva di ogni elemento per proporre tutte le richieste, poi formulate solo con le conclusioni.
Sennonché, nel caso concreto, quella che dev'essere considerata una mutazione dell'azione ad opera della parte istante (art. 74 e 75 CPC), proposta in dispetto delle formalità previste dall'art. 76 CPC, non può essere considerata d'ufficio inammissibile come atto processuale nullo. Infatti, i motivi di nullità sono esaustivamente elencati all'art. 142 CPC e nessuno di essi si attua nella fattispecie. Per contro, per essere sanzionato con l'annullabilità (art. 143 CPC), un atto di procedura in urto con le norme del codice di rito civile dev'essere censurato dalla parte che ne subisce un pregiudizio; ciò che nella causa in esame sarebbe potuto avvenire in sede di discussione finale (art. 395 CPC). In concreto tuttavia, giacché la parte convenuta ha rinunciato a tale comparsa (con comunicazione al giudice di data 15 aprile 1999), essa si è implicitamente privata del diritto di contestare le allegazioni conclusive dell'istante, qualsiasi esse fossero (II Camera civile del TF 3.11.1994 in re R.-H. / R); né può lamentare di essere stata privata del diritto al contraddittorio, dal momento che le parti erano state regolarmente citate per il successivo 20 aprile (cfr. al proposito Rep 1995, 227).
Con le osservazioni all'appello principale, in punto all'accoglimento da parte del primo giudice di parte delle pretese dell'istante, ossia in misura di fr. 4'100.-, __________ "ritiene interamente valide le deliberazioni pertinenti della corte precedente" (consid. 4), ciò che, a non averne dubbio, configura un'ammissione del credito riconosciuto dal pretore in favore dell'istante e composto dal corrispettivo del salario di ottobre, della tredicesima pro rata relativa al mese di agosto e all'indennità per vacanze non godute. Per il resto la convenuta, sostenendo il proprio buon diritto al licenziamento in tronco della lavoratrice, giustifica con vari argomenti la tempestività della sua comunicazione alla stessa, ritenuta tardiva da parte del segretario assessore. Al proposito, e prima di verificare l'esistenza di gravi motivi tali da giustificare la rescissione del contratto in virtù dell'art. 337 CO, è opportuno precisare che tale diritto di una parte dev'essere esercitato entro breve tempo dalla violazione contrattuale su cui si fonda. Questo perché la continuazione del rapporto per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 16; Decurtins C., Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, p. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni (s'intenda giorni lavorativi: DTF 93 II 19), ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit., ibidem; Brühwiler, op. cit., art. 337 CO, N. 10; JAR 1990, 272), rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 337 CO, N. 17), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, ed. 2, art. 337 CO, N. 11). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di caso in caso. Nell'ottica processuale, la contestazione della tempestività è irrilevante, trattandosi di un presupposto sostanziale all'applicazione del diritto che dev'essere operata d'ufficio (II CCA 11.9.1998 in re B. / CT.).
Nel caso concreto, con l'appello adesivo, __________ insiste sul fatto che la notifica della disdetta da parte sua è avvenuta il giorno lavorativo immediatamente successivo alla scarcerazione della lavoratrice la quale, durante i giorni dell'arresto non ha sicuramente potuto credere che la conseguenza del suo agire non avesse poi comportato il suo licenziamento per motivi gravi. In effetti, nel caso concreto, già è indicato concedere alla datrice di lavoro un termine meno breve a dipendenza del fatto che, verosimilmente in base alla notizia fatta pervenire dalla gerente del negozio all'ispettorato __________ a __________ (teste __________), la decisione sulla disdetta è stata di competenza degli organi direttivi della società che siedono in quella località (doc. A). Inoltre, il rispetto di un termine breve non deve ridursi a un puro esercizio di diligenza richiesto alla parte che dà la disdetta, rigidamente legato al computo delle giornate lavorative intercorse fra i fatti e la notifica della decisione; la fattispecie in esame è infatti caratterizzata dal quasi immediato arresto della lavoratrice, perdurato fino al pomeriggio del successivo venerdì 28 luglio. Essa pertanto non si trovava sul posto di lavoro dove, effettivamente, col passare dei giorni, avrebbe potuto supporre in buona fede di non doversi attendere un licenziamento immediato; ma addirittura, si trovava in stato di arresto, confrontata quasi quotidianamente con interrogatori di polizia, ossia con i fatti che le venivano imputati che, se poi non hanno assunto connotazione di reato, comunque rappresentano un atteggiamento gravemente anticontrattuale (di cui la lavoratrice era consapevole), in un modo o in un altro legato alla sparizione della somma di fr. 32'000.-: complesso di fatti e di circostanze che, a maggior ragione, non potevano lasciar presumere nemmeno oggettivamente la continuazione del rapporto di lavoro fino alla prossima scadenza contrattuale. Pertanto, il giudizio del segretario assessore sulla tardività della notifica del licenziamento e sulla perenzione del diritto di __________ alla disdetta immediata non può essere condiviso.
Nel caso concreto, al di là dell'ipotetico aspetto penale della fattispecie negato dal procuratore pubblico, resta il comportamento anticontrattuale della lavoratrice, descritto dettagliatamente nel successivo capoverso 9 della presente decisione, che presenta un'indiscutibile gravità, in particolare che è tale da privare il rapporto di lavoro della necessaria fiducia per poterne supporre la continuazione oltre l'episodio stesso.
L'appello principale, in quanto inteso ad ottenere la riforma del giudizio pretorile dell'istanza, dev'essere pertanto respinto.
L'art. 112 CPC prevede che una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale; il giudice civile resta tuttavia autonomo nella valutazione giuridica dei fatti. Se ne deduce che, a fronte di una sentenza assolutoria, il giudice civile giudica autonomamente anche sull'esistenza dei fatti (Cocchi / Trezzini, art. 112 CPC, n. 1 e 3). Nel caso concreto, non è pertanto determinante a tal fine il cennato decreto d'abbandono nei confronti di __________, ancorché ricco d'indicazioni a carico della lavoratrice; ma, per accertarne almeno la corresponsabilità per il pregiudizio patito dalla convenuta bastano le altre prove qui ricordate che offrono l'immagine di un comportamento della dipendente responsabile per la cassa, prima ancora che irrispettoso dei regolamenti interni, certamente ben poco prudente nella gestione di una somma di denaro non irrilevante, affidatale temporaneamente in custodia affinché giungesse con sicurezza, quella sera stessa, a destinazione della banca. D'altra parte, il primo giudice ha ammesso il richiamo dell'incarto penale i cui atti -come detto sopra- possono essere valutati liberamente dal giudice civile: in base a quella documentazione non è possibile minimizzare il comportamento dell'istante che, ripetutamente interrogata, ha più volte ammesso gli errori commessi e non ha saputo dare spiegazioni convincenti degli stessi: in particolare per quanto concerne l'allestimento del formulario relativo ai trasposti di denaro in banca, dove essa ha indicato un orario di partenza del trasportatore, mentre nessuno aveva lasciato il grande magazzino per recarsi in banca. Inoltre, essa ha descritto, contrariamente a quanto sostenuto nella sede civile, come avviene di regola la consegna del denaro per il trasporto ("Rimetto i soldi in una valigetta speciale e quindi chiamo l'addetto. Alla sua presenza in ufficio, la valigetta viene chiusa con due chiavi ...ecc."; e ancora: "E' regola che la valigetta viene chiusa alla presenza dell'incaricato": interrogatorio di polizia del 20.7.1995, p. 2 e p. 4), mentre la sera dei fatti "la chiusura della valigetta alla presenza dell'incaricato non è stata fatta" (idem, p. 4). Discorso analogo, anche se più sfumato, vale per la chiusura delle porte, laddove l'istante ha ammesso che "la porta principale che dà accesso agli uffici, la prima salendo, deve essere sempre chiusa. Succedeva che quando si andava di sotto per pochi minuti la si lasciava aperta per comodità", mentre, per quanto riguarda la sera del 19 luglio, ritiene poco probabile (ma la videoregistrazione del furto del denaro lo prova) di aver lasciato la porta aperta, tanto più "con i soldi in giro" (interrogatorio 24.7. 1995, p. 1); così ha affermato, non avvedendosi di aver altrimenti dichiarato di non aver saputo che il soldi si trovassero ancora in ufficio, anzi di essere certa che il trasportatore li avesse già presi in consegna (interrogatorio 20.7. 1995, p.4 e verbale 9.8.1995, p. 2). Sempre in contrasto con la sua affermazione in sede d'appello riguardo alla cifra sparita, ripetutamente l'istante accenna senza ombra di dubbio alla somma di fr. 32'000.-; anzi afferma: "ho fatto verificare alla gerente la somma di fr. 32'000.- che ho controllato e sottoscritto sul formulario ... e ho messo il denaro nell'apposita valigetta ...." (interrogatorio 20.7., p. 3). L'istante, in generale ha ammesso "di aver commesso errori" e di non aver mai commesso errori così (idem, p. 6 e interrogatorio 25.7., p. 1). Inoltre, essa ha ammesso di non aver controllato l'esistenza della ricevuta bancaria quando ha registrato sul formulario l'orario del rientro (mai avvenuto) del trasportatore (interrogatorio 9.8., p. 3): ciò che rende a dir poco inverosimile la sua pretesa buona fede.
Questa somma di elementi conforta in modo sufficiente il nesso causale adeguato fra il comportamento dell'istante e l'intervenuto furto del denaro (provato dalla videoregistrazione): essa infatti non solo ha reso possibile a un terzo agente di accedere senza ostacoli al denaro, ma ha creato le apparenze -compilando il formulario in modo inveritiero- perché la datrice di lavoro fosse almeno temporaneamente tranquillizzata sulla regolarità della consegna del denaro e del suo trasporto in banca, ovvero su una pretesa normalità della situazione. Né l'illiceità dei fatti, né il danno devono essere considerati contestati: il primo elemento si attua in particolare nell'agire contrario sia ai regolamenti interni della ditta, sia alla comune diligenza che può essere pretesa da un lavoratore, quindi in urto -come rettamente osservato dal primo giudice- all'art. 321a CO.
E' vero che su questo tema non tutte le motivazioni della sentenza impugnata possono essere condivise, ma si ritiene comunque che non può essere negletto il fatto come tale del licenziamento in tronco che, ancorché giustificato, è misura certamente incisiva. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, sia l'appello sia l'appello adesivo devono così essere respinti.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 417 lett. e) e 148 CPC, nonché la TOA
pronuncia:
L'appello 17 maggio 1999 __________ è respinto.
L'appello adesivo 31 maggio 1999 __________ è respinto.
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Per l'appello principale __________ verserà a __________ G la somma di fr. 450.- a titolo di ripetibili.
Per l'appello adesivo __________ verserà a __________ la somma di fr. 150.- a titolo di ripetibili.
Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione della Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario