Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.08.1999 12.1999.102

Incarto n. 12.99.00102

Lugano 20 agosto 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione (inc. IU.96.85 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città) promossa con istanza 20 novembre 1995 da

__________ rappr. dall'avv. ____________________

contro


rappr. dal__________ __________

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5'412.85 a titolo di indennità non pagate alla fine del rapporto di lavoro, domanda aumentata in sede di conclusioni a fr. 14'445.40;

mentre la convenuta, contestata la domanda principale, ha proposto una riconvenzionale per fr. 12'000.- a titolo di risarcimento danni;

vertenza che il segretario assessore della Pretura ha deciso con sentenza 6 maggio 1999, accogliendo l'istanza della lavoratrice limitatamente a fr. 4'100.- e la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 8'000.-;

appellante principale la parte istante che, con allegato 17 maggio 1999, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere l'istanza per l'importo proposto con le conclusioni di causa;

appellante adesiva la convenuta che, opponendosi all'appello di controparte, propone, in riforma della sentenza pretorile, l'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale;

mentre l'istante non ha formulato osservazioni all'appello adesivo;

esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

  1. L'istante è stata assunta dalla convenuta come sostituto della capocassiera presso il negozio di __________ all'inizio del 1995. Con scritto 31 luglio dello stesso anno, __________ l'ha licenziata con effetto immediato, ritenendola responsabile del danno subito in seguito a determinati fatti, evidentemente noti alla lavoratrice (doc. A). In realtà si è trattato di un episodio di furto della somma di fr. 32'000.- avvenuto in data 19 luglio nel negozio di __________ e in danno del medesimo. In seguito a questo episodio e data la responsabilità affidata all'istante in merito alla chiusura della cassa e al trasposto del contante, essa è stata arrestata il giorno 20 ed è rimasta a disposizione dell'autorità penale fino al successivo 27 luglio. Il procedimento penale aperto a suo carico per i titoli di appropriazione indebita e di furto si è concluso con il decreto d'abbandono 5 ottobre 1998. Da quella sentenza penale si deduce che essa, malgrado la responsabilità affidatale, aveva commesso alcune gravi negligenze che hanno reso possibile il furto del denaro da parte di terze persone: in particolare vi si legge che l'istante ha ammesso "di aver compilato il formulario per il trasposto del denaro senza consegnarlo agli addetti al trasporto e di essersi allontanata dagli uffici (dimenticando probabilmente di chiudere le porte) lasciando incustodita (e aperta) la valigetta contenente la somma di fr. 32'000.- nel locale tesoro"; inoltre non è stato provato che essa, secondo la prassi, abbia realmente chiamato al microfono l'incaricato del trasposto del denaro, prima di lasciare gli uffici. Il procuratore pubblico, pur abbandonando il procedimento in base al principio dell'innocenza a favore dell'imputato, ha ammesso che a suo carico "sussistono seri e gravi indizi per ritenere che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, ella abbia agito intenzionalmente al fine di permettere alla persona ripresa dalla videocamera di impossessarsi dell'incasso", ma che "l'inchiesta non ha permesso di accertare un coinvolgimento attivo della denunciata nei fatti in questione". Ricevuta la lettera di licenziamento, essa ha reagito con lettera 14 settembre 1995 al proprio legale, indicandogli "l'importo che il supermercato __________ mi deve ancora versare" (doc. B): si trattava delle poste oggetto dell'istanza, ossia: fr. 2'000.- a titolo d'indennità malattia per il mese di agosto 1995; fr. 1'874.40 per tre settimane di vacanza non godute e fr. 1'538.45 quale pro rata della tredicesima mensilità.

La domanda riconvenzionale, di data 29 febbraio 1996, si fonda sul complesso di fatti testé menzionato e sulla responsabilità della dipendente: __________ rinuncia tuttavia a chiedere l'intera somma costituente il proprio pregiudizio e limita la domanda a fr. 12'000.- , tenendo già conto di tutte le possibili eccezioni di merito, in particolare la colpa di terzi.

  1. Con la sentenza impugnata il segretario assessore, esposti dapprima i motivi che possono giustificare un licenziamento in tronco, ha accertato la perenzione del diritto della datrice di lavoro al licenziamento immediato per aver lasciato trascorrere troppo tempo dal momento dei fatti imputati alla lavoratrice (19 luglio) alla comunicazione del licenziamento (31 luglio). Data questa premessa e considerata l'applicabilità dell'art. 337c cpv. 1 CO, il primo giudice ha considerato irrilevante la questione dell'estensione della domanda operata dall'istante solo con le conclusioni di causa, respingendo nel merito tutte le domande supplementari rispetto a quelle presentate con l'istanza. In conclusione ha ammesso l'istanza per complessivi fr. 4'100.-, ossia fr. 2'500.- quale corrispettivo del salario di ottobre 1995; fr. 208.35 quale pro rata della tredicesima relativamente al mese di agosto 1995 e fr. 1'391.65 per vacanze non godute. Riconosciuta la responsabilità almeno parziale della lavoratrice nella perdita dell'importo di fr. 32'000.-, ha accolto la domanda riconvenzionale, fissando il risarcimento in fr. 8'000.-.

  2. Con il proprio appello __________ ripropone in giudizio tutte le poste da lei formulate in sede conclusionale, relative al salario per agosto 1995 e a ottobre 1995, alla differenza fra il salario e l'indennità di disoccupazione per il mese di dicembre, al mancato guadagno durante il periodo d'incarcerazione, alle spese sostenute per cercare un nuovo posto di lavoro, alle vacanze non godute, alla tredicesima per il mese di agosto, alla perdita di ore supplementari non recuperate e a un'indennità di fr. 5'000.- per licenziamento ingiustificato. Contesta inoltre l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

Con appello adesivo, oltre a contestare la parziale ammissione dell'istanza principale a dipendenza dell'inammissibilità della modifica del valore di causa, così come operato dalla controparte, __________ espone in modo dettagliato perché sono trascorsi diversi giorni fra la scomparsa del denaro (rispettivamente l'arresto della sua dipendente) e la decisione di rescissione immediata del contratto di lavoro. In merito alla domanda riconvenzionale ritiene ingiustificata la riduzione del risarcimento a soli fr. 8'000.-

  1. Affrontando le censure d'appello, va anzitutto ricordato che, ultimata l'istruttoria, il pretore ha indetto il dibattimento finale per il 20 aprile 1999. Le parti vi hanno rinunciato (la convenuta ha esplicitamente rinunciato a presentare un memoriale scritto), mentre l'istante ha proposto un "riassunto finale" interamente impostato sulla tesi del licenziamento ingiustificato, formulando domande in gran parte nuove rispetto all'istanza, ovvero per un credito complessivo di fr. 14'445.40. L'evidente problema procedurale, rimasto irrisolto da parte del segretario assessore, deve trovare risposta in questa sede poiché -come già detto- l'appellante ripropone in giudizio le stesse domande.

A dipendenza di una nuova motivazione (mancanza di motivi gravi per la rescissione immediata del contratto) in chiusura del processo l'istante ha presentato una domanda diversa, sia per il titolo che per l'importo, da quella con cui aveva introdotto la causa e che aveva ribadito in sede di replica (cfr. verbale 30 maggio 1996). Orbene, l'art. 417 lett. c CPC conferisce facoltà al giudice di procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi di causa, precisando che egli non è vincolato dalla domanda di prova delle parti. Questo disposto corrisponde alla norma del diritto federale secondo cui i Cantoni devono prevedere -nella materia specifica- una procedura semplice e rapida (art. 343 cpv. 2 CO), imponendo comunque al giudice di accertare d'ufficio i fatti e di apprezzare liberamente le prove (art. 343 cpv. 4 CO). Conferendo al giudice del lavoro tali competenze, in particolare quella di accertare i fatti d'ufficio, il legislatore ha inteso creare un'eccezione e indicare l'applicazione del principio indagatorio accanto a quello attitatorio che costituisce la regola nel processo civile (Rehbinder M., in Comm. di Berna, 1992, art. 343 CO, N. 22; Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 343, N. 10). I Cantoni sono invece rimasti liberi nella regolamentazione del processo in merito alla massima eventuale (Staehelin A., in Comm. di Zurigo, 1996., art. 343 CO, N. 32), ossia a quel principio che impone alle parti di produrre contemporaneamente, ovvero fino a un determinato stadio della causa, tutti i relativi mezzi d'attacco e di difesa (Guldener M., Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1958, p. 135); norma di natura eminentemente pratica, intesa a porre un limite di tempo indispensabile alla produzione e alla raccolta dei fatti per permettere al tribunale di conoscere definitivamente i termini della lite su cui emettere il giudizio. Il nostro codice di rito civile non prevede nessuna eccezione a questa massima processuale, salvo la possibilità della restituzione in intero (art. 138 - 141 CPC) o -a determinate condizioni- la competenza d'intervento autonomo del giudice. Per quanto riguarda la procedura speciale in questione, la procedura accelerata, applicabile come diritto suppletorio (art. 418 CPC), indica che all'udienza le parti possono replicare e duplicare e discutono preliminarmente e cumulativamente le domande di prove indicate negli atti di causa (art. 394 cpv. 2 CPC), mentre nella discussione finale esse presentano i punti di questione riassuntivi delle loro domande tanto di ordine che di merito (art. 395 cpv. 1 CPC). Normativa che da sé si allinea nel solco della massima eventuale; comunque, valgono le norme generali per il procedimento e in particolare l'art. 78 CPC che formula concretamente il principio della contemporaneità nell'adduzione dei fatti. Il rispetto di questo principio permette, d'altra parte, di garantire alle parti il contraddittorio giudiziale (Cocchi / Trezzini, art. 78 CPC, n. 6). Né v'è motivo di supporre che il legislatore federale abbia inteso in qualche modo limitare tale diritto fondamentale delle parti nel processo. Al proposito può essere osservato che, anche laddove viene rilevato che la massima eventuale può trovarsi in un certo contrasto col compito del giudice di accertare i fatti d'ufficio, viene individuata una soluzione idonea nel § 115 n. 4 ZPO (Zurigo) il quale prevede un'eccezione alla massima in esame limitatamente ai fatti che il giudice deve considerare d'ufficio (cfr. Frank / Sträuli / Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, ed. 3, §§ 114/115, N. 11; Rehbinder, op. cit., art. 343 CO., N. 23). Ciò che nulla ha a che fare -con riferimento alla causa che ci occupa- con la produzione di fatti nuovi a fondamento della propria domanda e con la formulazione di richieste nuove.

E' vero che, nel caso concreto, le parti sono venute a conoscenza del decreto d'abbandono del procuratore pubblico soltanto nel corso dell'istruttoria che era stata a suo tempo sospesa, proprio in attesa dell'esito della causa penale. Ciò tuttavia non muta i termini della questione, dal momento che la fattispecie come tale non è evidentemente cambiata e che la lavoratrice ha fin dall'inizio contestato ogni sua responsabilità nell'accaduto, sostenendo che la scomparsa del denaro doveva essere attribuita a "caso fortuito" e lamentando il comportamento ingiusto della controparte nei suoi confronti, con particolare riferimento alla denuncia che ha avuto come conseguenza la sua incarcerazione (cfr. riassunto scritto di risposta alla riconvenzionale allegato al verbale 30 maggio 1996). In altre parole, fin dall'inizio l'istante disponeva di ogni elemento per proporre tutte le richieste, poi formulate solo con le conclusioni.

  1. Sennonché, nel caso concreto, quella che dev'essere considerata una mutazione dell'azione ad opera della parte istante (art. 74 e 75 CPC), proposta in dispetto delle formalità previste dall'art. 76 CPC, non può essere considerata d'ufficio inammissibile come atto processuale nullo. Infatti, i motivi di nullità sono esaustivamente elencati all'art. 142 CPC e nessuno di essi si attua nella fattispecie. Per contro, per essere sanzionato con l'annullabilità (art. 143 CPC), un atto di procedura in urto con le norme del codice di rito civile dev'essere censurato dalla parte che ne subisce un pregiudizio; ciò che nella causa in esame sarebbe potuto avvenire in sede di discussione finale (art. 395 CPC). In concreto tuttavia, giacché la parte convenuta ha rinunciato a tale comparsa (con comunicazione al giudice di data 15 aprile 1999), essa si è implicitamente privata del diritto di contestare le allegazioni conclusive dell'istante, qualsiasi esse fossero (II Camera civile del TF 3.11.1994 in re R.-H. / R); né può lamentare di essere stata privata del diritto al contraddittorio, dal momento che le parti erano state regolarmente citate per il successivo 20 aprile (cfr. al proposito Rep 1995, 227).

  2. Con le osservazioni all'appello principale, in punto all'accoglimento da parte del primo giudice di parte delle pretese dell'istante, ossia in misura di fr. 4'100.-, __________ "ritiene interamente valide le deliberazioni pertinenti della corte precedente" (consid. 4), ciò che, a non averne dubbio, configura un'ammissione del credito riconosciuto dal pretore in favore dell'istante e composto dal corrispettivo del salario di ottobre, della tredicesima pro rata relativa al mese di agosto e all'indennità per vacanze non godute. Per il resto la convenuta, sostenendo il proprio buon diritto al licenziamento in tronco della lavoratrice, giustifica con vari argomenti la tempestività della sua comunicazione alla stessa, ritenuta tardiva da parte del segretario assessore. Al proposito, e prima di verificare l'esistenza di gravi motivi tali da giustificare la rescissione del contratto in virtù dell'art. 337 CO, è opportuno precisare che tale diritto di una parte dev'essere esercitato entro breve tempo dalla violazione contrattuale su cui si fonda. Questo perché la continuazione del rapporto per un tempo superiore a un breve periodo di riflessione viene di fatto a escludere l'esistenza di una situazione di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al prossimo termine di disdetta ordinaria: ciò comporta perciò la perenzione del diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75 II 322; Rehbinder, op. cit., art. 337 CO, N. 16; Decurtins C., Die fristlose Entlassung, Muri, 1981, p. 37). Univocamente dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente la disdetta immediata dev'essere di regola limitato a 2 o 3 giorni (s'intenda giorni lavorativi: DTF 93 II 19), ossia al tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder, op. cit., ibidem; Decurtins, op. cit., ibidem; Brühwiler, op. cit., art. 337 CO, N. 10; JAR 1990, 272), rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio- datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si esprimano al proposito (Streiff / von Kaenel, Arbeitsvertrag, ed. 5, art. 337 CO, N. 17), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, ed. 2, art. 337 CO, N. 11). In altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del termine all'esigenza di tempestività della notifica dev'essere considerata di caso in caso. Nell'ottica processuale, la contestazione della tempestività è irrilevante, trattandosi di un presupposto sostanziale all'applicazione del diritto che dev'essere operata d'ufficio (II CCA 11.9.1998 in re B. / CT.).

Nel caso concreto, con l'appello adesivo, __________ insiste sul fatto che la notifica della disdetta da parte sua è avvenuta il giorno lavorativo immediatamente successivo alla scarcerazione della lavoratrice la quale, durante i giorni dell'arresto non ha sicuramente potuto credere che la conseguenza del suo agire non avesse poi comportato il suo licenziamento per motivi gravi. In effetti, nel caso concreto, già è indicato concedere alla datrice di lavoro un termine meno breve a dipendenza del fatto che, verosimilmente in base alla notizia fatta pervenire dalla gerente del negozio all'ispettorato __________ a __________ (teste __________), la decisione sulla disdetta è stata di competenza degli organi direttivi della società che siedono in quella località (doc. A). Inoltre, il rispetto di un termine breve non deve ridursi a un puro esercizio di diligenza richiesto alla parte che dà la disdetta, rigidamente legato al computo delle giornate lavorative intercorse fra i fatti e la notifica della decisione; la fattispecie in esame è infatti caratterizzata dal quasi immediato arresto della lavoratrice, perdurato fino al pomeriggio del successivo venerdì 28 luglio. Essa pertanto non si trovava sul posto di lavoro dove, effettivamente, col passare dei giorni, avrebbe potuto supporre in buona fede di non doversi attendere un licenziamento immediato; ma addirittura, si trovava in stato di arresto, confrontata quasi quotidianamente con interrogatori di polizia, ossia con i fatti che le venivano imputati che, se poi non hanno assunto connotazione di reato, comunque rappresentano un atteggiamento gravemente anticontrattuale (di cui la lavoratrice era consapevole), in un modo o in un altro legato alla sparizione della somma di fr. 32'000.-: complesso di fatti e di circostanze che, a maggior ragione, non potevano lasciar presumere nemmeno oggettivamente la continuazione del rapporto di lavoro fino alla prossima scadenza contrattuale. Pertanto, il giudizio del segretario assessore sulla tardività della notifica del licenziamento e sulla perenzione del diritto di __________ alla disdetta immediata non può essere condiviso.

  1. Presupposto per l'applicazione dell'art. 337 CO è l'esistenza di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di disdetta, secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II 245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento e in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep 1985, 130). Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise in due categorie: commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale. Il giudice non deve però prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Brüwiler, op. cit., p. 201) ed esaminare se fosse impensabile poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta.

Nel caso concreto, al di là dell'ipotetico aspetto penale della fattispecie negato dal procuratore pubblico, resta il comportamento anticontrattuale della lavoratrice, descritto dettagliatamente nel successivo capoverso 9 della presente decisione, che presenta un'indiscutibile gravità, in particolare che è tale da privare il rapporto di lavoro della necessaria fiducia per poterne supporre la continuazione oltre l'episodio stesso.

  1. Per quanto riguarda la singole poste dell'istanza che esulano dal credito riconosciuto dal pretore e venuta a cadere la pretesa di fr. 5'000.- a titolo di indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c cpv. 3 CO), nonché quella relativa al salario per il mese di agosto (art. 337c cpv. 1 CO), si osserva che ogni altro credito non appare né sufficientemente sostanziato, né provato in nessun modo. Così la "differenza disoccupazione dicembre 1995", posta che, se riferita a quel mese, esula da ogni possibile termine di durata contrattuale e comunque non è minimamente comprovata documentalmente ed appare, comunque ancora, estranea al rapporto di lavoro con __________; così la posta corrispondente alla pretesa impossibilità di ricupero di ore supplementari, questione anch'essa rimasta allo stadio del puro parlato; e così anche il preteso salario corrispondente al periodo di incarcerazione della lavoratrice che non sostiene di non essere stata retribuita per il mese di luglio e che al proposito non ha ritenuto di mettere in relazione la sua richiesta né con il credito a suo tempo riconosciutole dalla datrice di lavoro (doc. D), né con la propria istanza, laddove -non fosse effettivamente stata retribuita per il mese di luglio- risulterebbe incomprensibile l'omissione del credito corrispondente.

L'appello principale, in quanto inteso ad ottenere la riforma del giudizio pretorile dell'istanza, dev'essere pertanto respinto.

  1. Sul parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, l'appellante principale si oppone al riconoscimento di qualsiasi risarcimento alla datrice di lavoro: riprendendo la sua risposta alla riconvenzionale, sostiene in particolare di non essere stata responsabile per la cassa e di non aver commesso nessuna grave negligenza; che la responsabile dell'ufficio era la signora __________; che la sera del 19 luglio tutto si è svolto come d'abitudine: così l'allestimento del foglio per il trasporto del denaro, ma anche la mancata chiusura della valigetta e della porta dell'ufficio; che le chiavi del negozio erano in possesso sia della signora __________, sia di altre due persone; che l'ammontare del denaro sparito non è stato provato. Orbene, a parte il fatto che quest'ultima affermazione è formulata qui per la prima volta, ossia in contrasto con l'art. 321 CPC, la sua tesi difensiva in parte si fonda su distinzioni insignificanti (differenza fra responsabilità della cassa e responsabilità del negozio) e in gran parte è contraddetta dagli atti della causa. La lavoratrice stessa, in sede di conclusioni, pur messa a conoscenza del contenuto del decreto d'abbandono che rileva tutta una serie di mancanze a suo carico, si limita a precisare la completezza del formulario da lei allestito e destinato al trasportatore del denaro e a rilevare che la valigetta per il trasporto non veniva mai chiusa, così come la porta dell'ufficio. Ma dalle istruzioni interne della ditta (doc. 2) risulta la necessità che la responsabile della cassa procedesse a chiudere a chiave la valigetta per il trasporto (punto 6), mentre il teste __________ precisa che, nel giornale di consegna del denaro, l'ora esatta della partenza per la banca può essere indicata solo quando il denaro viene materialmente consegnato al trasportatore. Ciò che contrasta con la pretesa correttezza del giornale (di cui non tutte le indicazioni corrispondevano alla realtà) e al fatto che ancora verso le 19.00 la valigetta si trovasse nell'ufficio del negozio, mentre la persona addetta al trasporto (tale __________non si era mosso del grande magazzino fino alla fine del lavoro (teste __________). Negligenza confermata dal fatto che sia __________, sia il suo collega __________ verosimilmente non erano stati chiamati al microfono (o in altro modo) dalla responsabile della cassa, come d'abitudine, per ricevere in consegna il denaro da trasportare; né essa si era poi preoccupata del fatto che il giorno successivo mancasse la ricevuta relativa alla consegna del denaro in banca (teste __________).

L'art. 112 CPC prevede che una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale; il giudice civile resta tuttavia autonomo nella valutazione giuridica dei fatti. Se ne deduce che, a fronte di una sentenza assolutoria, il giudice civile giudica autonomamente anche sull'esistenza dei fatti (Cocchi / Trezzini, art. 112 CPC, n. 1 e 3). Nel caso concreto, non è pertanto determinante a tal fine il cennato decreto d'abbandono nei confronti di __________, ancorché ricco d'indicazioni a carico della lavoratrice; ma, per accertarne almeno la corresponsabilità per il pregiudizio patito dalla convenuta bastano le altre prove qui ricordate che offrono l'immagine di un comportamento della dipendente responsabile per la cassa, prima ancora che irrispettoso dei regolamenti interni, certamente ben poco prudente nella gestione di una somma di denaro non irrilevante, affidatale temporaneamente in custodia affinché giungesse con sicurezza, quella sera stessa, a destinazione della banca. D'altra parte, il primo giudice ha ammesso il richiamo dell'incarto penale i cui atti -come detto sopra- possono essere valutati liberamente dal giudice civile: in base a quella documentazione non è possibile minimizzare il comportamento dell'istante che, ripetutamente interrogata, ha più volte ammesso gli errori commessi e non ha saputo dare spiegazioni convincenti degli stessi: in particolare per quanto concerne l'allestimento del formulario relativo ai trasposti di denaro in banca, dove essa ha indicato un orario di partenza del trasportatore, mentre nessuno aveva lasciato il grande magazzino per recarsi in banca. Inoltre, essa ha descritto, contrariamente a quanto sostenuto nella sede civile, come avviene di regola la consegna del denaro per il trasporto ("Rimetto i soldi in una valigetta speciale e quindi chiamo l'addetto. Alla sua presenza in ufficio, la valigetta viene chiusa con due chiavi ...ecc."; e ancora: "E' regola che la valigetta viene chiusa alla presenza dell'incaricato": interrogatorio di polizia del 20.7.1995, p. 2 e p. 4), mentre la sera dei fatti "la chiusura della valigetta alla presenza dell'incaricato non è stata fatta" (idem, p. 4). Discorso analogo, anche se più sfumato, vale per la chiusura delle porte, laddove l'istante ha ammesso che "la porta principale che dà accesso agli uffici, la prima salendo, deve essere sempre chiusa. Succedeva che quando si andava di sotto per pochi minuti la si lasciava aperta per comodità", mentre, per quanto riguarda la sera del 19 luglio, ritiene poco probabile (ma la videoregistrazione del furto del denaro lo prova) di aver lasciato la porta aperta, tanto più "con i soldi in giro" (interrogatorio 24.7. 1995, p. 1); così ha affermato, non avvedendosi di aver altrimenti dichiarato di non aver saputo che il soldi si trovassero ancora in ufficio, anzi di essere certa che il trasportatore li avesse già presi in consegna (interrogatorio 20.7. 1995, p.4 e verbale 9.8.1995, p. 2). Sempre in contrasto con la sua affermazione in sede d'appello riguardo alla cifra sparita, ripetutamente l'istante accenna senza ombra di dubbio alla somma di fr. 32'000.-; anzi afferma: "ho fatto verificare alla gerente la somma di fr. 32'000.- che ho controllato e sottoscritto sul formulario ... e ho messo il denaro nell'apposita valigetta ...." (interrogatorio 20.7., p. 3). L'istante, in generale ha ammesso "di aver commesso errori" e di non aver mai commesso errori così (idem, p. 6 e interrogatorio 25.7., p. 1). Inoltre, essa ha ammesso di non aver controllato l'esistenza della ricevuta bancaria quando ha registrato sul formulario l'orario del rientro (mai avvenuto) del trasportatore (interrogatorio 9.8., p. 3): ciò che rende a dir poco inverosimile la sua pretesa buona fede.

Questa somma di elementi conforta in modo sufficiente il nesso causale adeguato fra il comportamento dell'istante e l'intervenuto furto del denaro (provato dalla videoregistrazione): essa infatti non solo ha reso possibile a un terzo agente di accedere senza ostacoli al denaro, ma ha creato le apparenze -compilando il formulario in modo inveritiero- perché la datrice di lavoro fosse almeno temporaneamente tranquillizzata sulla regolarità della consegna del denaro e del suo trasporto in banca, ovvero su una pretesa normalità della situazione. Né l'illiceità dei fatti, né il danno devono essere considerati contestati: il primo elemento si attua in particolare nell'agire contrario sia ai regolamenti interni della ditta, sia alla comune diligenza che può essere pretesa da un lavoratore, quindi in urto -come rettamente osservato dal primo giudice- all'art. 321a CO.

  1. Sostenendo che il suo salario mensile di fr. 2'500.- non può corrispondere alla responsabilità affidatale -ancorché saltuariamente- l'appellante intende postulare un'applicazione a lei favorevole dell'art. 321e cpv. 2 CO che indica i criteri per stabilire la misura della diligenza dovuta dal lavoratore: natura del rapporto di lavoro, rischio professionale, grado d'istruzione del lavoratore, attitudini, cognizioni tecniche richieste. Sennonché, per svolgere l'attività di vice-capocassiera e in particolare per seguire fedelmente le istruzioni che permettono un corretto prelevamento della liquidità dalle casse del negozio e un altrettanto corretto trasposto degli importi in banca (operazione da effettuare due volte al giorno) non è richiesta alla dipendente nessuna preparazione o attitudine particolare, tant'è che l'istante ha sempre assolto correttamente il suo compito. Chiedere in questa sede che non si potesse pretendere da lei l'esecuzione dell'incarico appare invero fuori luogo: se ne deve dedurre che l'apprezzamento effettuato dal primo giudice del grado di corresponsabilità nella creazione del danno in questione non può seriamente essere revocato in dubbio, tenuto conto anche del fatto che già la convenuta aveva richiesto un risarcimento, pari a poco più di un terzo del pregiudizio patito.

E' vero che su questo tema non tutte le motivazioni della sentenza impugnata possono essere condivise, ma si ritiene comunque che non può essere negletto il fatto come tale del licenziamento in tronco che, ancorché giustificato, è misura certamente incisiva. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, sia l'appello sia l'appello adesivo devono così essere respinti.

  1. Il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza di entrambe le parti.

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 417 lett. e) e 148 CPC, nonché la TOA

pronuncia:

  1. L'appello 17 maggio 1999 __________ è respinto.

  2. L'appello adesivo 31 maggio 1999 __________ è respinto.

  3. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

  4. Per l'appello principale __________ verserà a __________ G la somma di fr. 450.- a titolo di ripetibili.

  5. Per l'appello adesivo __________ verserà a __________ la somma di fr. 150.- a titolo di ripetibili.

  6. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione della Pretura di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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