Incarto n. 12.98.00060
Lugano 9 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.97.00244 (già 57/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 8 aprile 1997 da
contro
(rappr. __________ __________)
chiedente lo stralcio dall’elenco oneri 26 giugno 1996 relativo alla part. no. __________ di __________, di proprietà della __________, dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte cantonali relative agli anni 1992-1996 pari a complessivi fr. 69’679.05;
domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 24 febbraio 1998 si è così pronunciato:
§ L’elenco oneri 26 giugno 1996 concernente il mappale no. __________ di __________ è modificato al suo punto 1 come segue:
IC 1992 fr. 6’823.50
interessi fr. 3’171.30
IC 1993 fr. 6’823.50
interessi fr. 1’222.40
IC 1994 fr. 16’229.95
interessi fr. 726.60
IC 1995 fr. 12’261.50
interessi fr. 314.90
IC 1996 fr. 15’524.30
interessi fr. 20.75
per complessivi fr. 63’118.80
Appellante l’attrice, con atto di appello 6 marzo 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri tutti i crediti insinuati dal convenuto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre parte convenuta con osservazioni 3 aprile 1998 ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito della procedura di realizzazione della part. n. __________ __________, di proprietà della __________, __________, la __________ ha notificato all’UEF di Lugano un credito di complessivi fr. 3’518’122.25 garantito da tre cartelle ipotecarie con un valore nominale di fr. 2’800’000.– gravanti tale particella in IV, V e VI rango. A sua volta, lo Stato del Cantone Ticino nella medesima procedura ha insinuato tutta una serie di crediti per imposte cantonali, a suo dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 69’679.05.
Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano nell’elenco oneri 26 giugno 1996.
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dallo Stato del Cantone Ticino, l’8 aprile 1997 __________ ha avviato nei confronti di quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco oneri ex art. 140 LEF, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti.
In particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca legale: lo Stato non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT (art. 253 LT); non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico, definiti genericamente “imposte cantonali”, avessero una relazione particolare con il fondo; contestati erano infine anche l’esistenza, l’ammontare e l’esigibilità delle pretese fiscali.
C. Lo Stato del Cantone Ticino, dopo aver preliminarmente ridotto di fr. 953.– i suoi crediti, si è opposto alla petizione, reputando che i crediti per imposte insinuati (imposta immobiliare 1992-1996 e imposta sull’utile 1994-1996) beneficiavano dell’ipoteca legale.
D. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha modificato l’elenco oneri riducendo a fr. 63’118.80 il credito fiscale a favore dell’ente pubblico convenuto al beneficio dell’ipoteca legale.
Il giudice di prime cure ha innanzitutto preso atto che in base alla giurisprudenza del Tribunale di appello egli era formalmente e materialmente competente a statuire su un contenzioso, come quello in esame, di carattere fiscale, nell’ambito di un’azione di contestazione dell’elenco oneri. Appurato che le imposte immobiliari e quelle sull’utile delle persone giuridiche potevano di principio beneficiare dell’ipoteca legale e che i crediti d’imposta rispettivamente il diritto ad un eventuale pegno legale sorgevano già nel momento in cui si verificavano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva, egli ha concluso per la sostanziale legittimità dell’insinuazione operata dall’ente pubblico: quanto all’ammontare dei crediti, mentre l’imposta immobiliare, dovuta annualmente in ragione dello 0.3% del valore di stima dell’immobile (art. 98 LT), ammontava a fr. 6’823.50 per anno (per 4 anni: 1992-1996), l’imposta sull’utile dovuta da __________ ritenuto un utile nel 1994 di fr. 78’387.20, nel 1995 di fr. 45’316.60 e nel 1996 di fr. 72’506.75, è stata determinata rispettivamente in fr. 9’406.45 nel 1994, in fr. 5’438.– nel 1995 e in fr. 8’700.80 nel 1996. Sommati gli interessi su tali importi, il credito a favore dell’ente pubblico si fissava in fr. 63’118.80.
E. Con l’appello l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri tutti i crediti insinuati dal convenuto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante contesta anche in questa sede, come già davanti al Pretore, che i crediti d’imposta insinuati dal convenuto possano essere posti al beneficio dell’ipoteca legale: essa sottolinea nuovamente l’assenza di tassazioni definitive, a suo dire indispensabili per potersi ammettere un eventuale pegno legale, rispettivamente dei conteggi dell’ipoteca legale; esclude inoltre che l’imposta sugli utili di una società immobiliare possa avere una relazione particolare con il fondo e perciò beneficiare dell’ipoteca legale; contesta in via abbondanziale di essere debitrice dell’imposta sull’utile 1995-1996 complessivamente di fr. 16’423.50, rilevando che l’ente pubblico allorché aveva insinuato tali crediti non aveva ancora determinato la base di calcolo per quell’imposta.
F. Delle osservazioni di parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. La petizione che qui ci occupa è stata avviata l’8 aprile 1997, poco prima che questa Camera, con sentenze 28 aprile 1997, avesse -nuovamente- l’occasione di pronunciarsi in modo approfondito sulla problematica delle ipoteche legali fiscali nell’ambito di una contestazione dell’elenco oneri.
Le considerazioni esposte a quel momento, riassunte al prossimo considerando, possono in buona parte essere riprese anche in questo caso.
In Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1 e 2 LT).
In merito alla competenza del giudice civile a statuire, nell’ambi-to di un’azione di contestazione dell’elenco oneri (art. 140 LEF) rispettivamente della graduatoria (art. 250 LEF), su questioni di carattere fiscale, va rilevato che, con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF 120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità di contestare l’esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò valeva in particolare a proposito dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare pregiudizio agli altri creditori. L’Alta Corte ha quindi concluso che l’azione di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse il giudice del fallimento.
Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./ Comune di B., 26 maggio 1994 in re G.K./S.C.T., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1995/I, p. 556 segg.).
La competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere fiscale nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria rispettivamente dell’elenco oneri deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale: in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame.
Questa Camera ha tuttavia già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP 1994 p. 1328; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario, da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata, pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al debitore d’imposta, dall’altro però non risultava in alcun modo determinante per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all’art. 140 e 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attitatorio) poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il rango del credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a quest’ultimo -in base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
Del resto, come giustamente accertato dal Pretore, l’ipoteca legale nasce per legge contemporaneamente al credito fiscale che ne risulta garantito (Reimann/Zuppinger/Scherrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 157 n. 4); essa sussiste dal momento in cui sono perfezionate le condizioni oggettive e soggettive per la nascita del diritto dello Stato (o del Comune) a un’imposta coperta da questo tipo di garanzia: l’ipoteca legale sorge quindi indipendentemente dall’intimazione del relativo conteggio al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno o dalla conclusione della procedura di tassazione con la crescita in giudicato della decisione (CDT 26 agosto 1991 in re L.S. SA; cfr. Circolare N. 8 della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia della Repubblica e Cantone del Ticino del 5 marzo 1996, L’ipoteca legale del fisco e le attestazioni vincolanti, in RDAT I/1996 p. 513; cfr. pure IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc. 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Rep. 1991, p. 532).
Che il credito fiscale in questione sia scaduto ed esigibile -contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante- non può seriamente essere messo in discussione: l’imposta sull’utile delle persone giuridiche è in effetti dovuta già al momento della chiusura dell’esercizio annuale, se non addirittura al momento della scadenza dell’imposta ordinaria stabilito dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 217 cpv. 1 vLT (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 174).
A torto.
Con la sentenza, non pubblicata nella raccolta ufficiale, IICCTF 9 agosto 1995 in re B., citata dall’appellante, il Tribunale federale ha stabilito che l’imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche secondo l’art. 67 vLT (ora art. 17 cpv. 3 e 67 cpv. 2 LT) -si trattava dell’imposta che colpisce quella parte degli utili conseguiti con l’alienazione di immobili corrispondente agli ammortamenti concessi negli anni precedenti, nella misura in cui non era già colpita dall’imposta sul maggior valore immobiliare- non manifestava un legame particolare con l’immobile, per cui non poteva beneficiare dell’ipoteca legale; in quella decisione (cons. 3c) l’Alta Corte sembrava altresì voler escludere più in generale che il beneficio del pegno legale potesse essere concesso a tutela dell’imposta ordinaria sugli utili delle persone giuridiche.
Preso atto di quel precedente, con la sentenza CDT 29 dicembre 1995 in re in re E.I. AG, pubblicata in RDAT I/1996 N. 17t, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ha escluso che l’istituto dell’ipoteca legale potesse tutelare l’incasso, da parte dello Stato, di quell’imposta sull’utile ordinario delle persone giuridiche che derivava da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che veniva alla luce solo per effetto della vendita dell’immobile (cons. 8.3); ancora in quella decisione essa ha per contro ammesso, riferendosi a DTF 84 II 91, che l’utile conseguito da una società immobiliare e meglio quella parte di utile che derivava direttamente dalla gestione di un immobile non presentava analogie con l’imposta di cui all’art. 67 vLT, per cui poteva senz’altro beneficiare del pegno legale (cons. 7.2.3). Quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale -confer-mato dalla dottrina (Pedroli, op. cit., p. 535) e ripreso nella Circolare N. 8 della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia della Repubblica e Cantone del Ticino del 5 marzo 1996, L’ipoteca legale del fisco e le attestazioni vincolanti, in RDAT I/1996 p. 511- è per altro già stato fatto proprio da questa Camera con la sentenza IICCA 29 agosto 1995 in re G.K./S.C.T. e successivamente ribadito con la decisione IICCA 28 aprile 1997, concernente queste medesime parti.
Stando così le cose, in assenza di una diversa pronuncia da parte della Camera di diritto tributario e soprattutto del Tribunale federale -non bastando al proposito un semplice obiter dictum in una sentenza oltretutto non pubblicata- non vi è pertanto motivo per mutare questa giurisprudenza.
La censura è ancora una volta infondata.
Già si è detto ai considerandi precedenti (cons. 2 e 3) che l’ipoteca legale è dovuta indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva rispettivamente del conteggio dell’ipoteca legale, per cui la critica formulata in questa sede appare, già per questo motivo, ridondante.
Ad ogni buon conto è senz’altro vero che al momento in cui ha insinuato i suoi crediti in questa procedura l’ente pubblico non era ancora concretamente a conoscenza degli elementi imponibili della debitrice dell’imposta, di modo che essa ha dovuto operare una semplice valutazione del possibile credito d’imposta che sarebbe stato dovuto. In realtà, da questo modo di procedere dell’ente pubblico il terzo creditore non ha tuttavia subito alcun pregiudizio: infatti nella misura in cui la valutazione dell’imposta operata dallo Stato rispettivamente dal Comune fosse stata corretta, rispettivamente inferiore al dato effettivo, il terzo creditore non avrebbe subito alcun danno; nel caso inverso, cioè se la valutazione fosse stata esagerata, egli avrebbe invece potuto far capo alla procedura di contestazione dell’elenco oneri, ritenuto che in quel caso, l’impugnativa essendo destinata al successo, le spese e le ripetibili gli sarebbero state rifuse.
Non è comunque vero che la giurisprudenza instaurata da questa Camera, che come detto impone al giudice civile nell’ambito di una contestazione dell’elenco oneri di stabilire quasi come un tassatore -ma con l’importante fattore correttivo dato dall’applicazione dell’art. 8 CC- l’ammontare dell’imposta dovuta, crei una disparità di trattamento oppure ancora agevoli l’ente pubblico rispetto agli altri creditori, valendo anche in questo caso il principio che la pretesa fiscale che non è stata (sufficientemente) provata andrà senz’altro depennata come del resto è il caso per le pretese di altri creditori nella misura in cui analogamente non fossero non comprovate.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 6 marzo 1998 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.–
b) spese fr. 20.–
Totale fr. 600.–
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’000.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario