Incarto n. 12.98.00053
Lugano 4 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.430 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 16 novembre 1994 da
(rappr. __________)
contro
(rappr. __________)
(entrambi rappr. __________)
__________,
(entrambi rappr. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 25’885.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a incidente della circolazione;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 11 febbraio 1998 ha respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 25 febbraio 1998 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione nei confronti di tutti i convenuti ad eccezione di __________;
Mentre i convenuti con osservazioni 30 e 31 marzo 1998 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto: A. Il 20 febbraio 1993 la __________ recante targhe d’officina TI __________ U condotta da __________, che la stava provando in vista dell’acquisto, è stata urtata da un cartello di segnalazione staccatosi per il forte vento mentre percorreva in direzione nord il rettifilo di __________ A seguito dell’urto il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha invaso le corsie di contromano ed è entrato in collisione con l’autocarro MAN targato __________ della ditta __________ che procedeva nella direzione contraria, arrecandogli gravi danni.
B. L’attrice è l’assicuratrice casco dell’autocarro e per il sinistro in questione ha pagato all’assicurata fr. 25’885.-- il 21 dicembre 1993.
La convenuta __________ (in seguito: __________) è l’assicuratrice RC della __________, __________ (in seguito: __________) è la committente delle opere per cui si è posato il cartello di segnalazione del cantiere che ha colpito la __________; la __________ è l’appaltatrice che stava eseguendo l’opera in cantiere; __________ e __________ -dipendente ed amministratore di questa ditta- nonché __________ -funzionario __________ - sarebbero i responsabili della segnaletica del cantiere.
C. Con la petizione l’attrice, surrogata ex art. 72 LCA nei diritti della __________ ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 25’885.-- da lei risarciti alla sua assicurata, convenuti che, per diverso titolo, sarebbero tutti responsabili del danno causato all’autocarro.
D. Nella risposta del 13 marzo 1995 __________ si è opposta alla petizione sottolineando la correttezza del comportamento del conducente __________, confrontato da un evento imprevedibile e incontrollabile come la collisione del cartello stradale sul parabrezza. Sarebbe invece stato il conducente dell’autocarro a circolare a velocità eccessiva.
Le __________ nel proprio allegato di data 24 marzo 1995 hanno a loro volta postulato la reiezione della petizione eccependo preliminarmente l’incompetenza della Pretura adita e hanno per il resto declinato ogni responsabilità, avendo esse utilizzato segnaletica omologata e controllata in loco ancora un’ora prima dell’incidente.
Il sinistro sarebbe semmai attribuibile al fortissimo vento, all’ina-deguata velocità del conducente __________ e alla sua maldestra reazione dopo l’impatto con il cartello, il cui distacco non sarebbe perciò la causa adeguata del danno.
Anche __________, __________ e la __________ con risposta 27 marzo 1995 hanno avversato la pretesa attorea eccependone preliminarmente la prescrizione. Nel merito essi hanno evidenziato l’esclusiva responsabilità del __________ per il sinistro e la mancanza di qualsivoglia loro negligenza nella posa del cartello, avendo essi agito in conformità alle disposizioni della ditta costruttrice dello stesso.
Delle argomentazioni di __________ non torna conto di riferire, avendolo l’attrice dimesso dalla lite allo stadio della replica.
E. In duplica anche l’__________ e le __________ hanno sollevato l’eccezione di prescrizione, mentre per il resto le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, premessa l’applicabilità per tutte le parti del termine biennale di cui all’art. 83 cpv. 1 LCS, ha preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione nonché quella di incompetenza sollevata dalle
Sul merito il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe accertato una violazione da parte del conducente __________ del limite di velocità di 80 km/h prescritto nel luogo del sinistro, né potrebbe essere ritenuta una colpa a suo carico per il comportamento avuto dopo l’impatto con il cartello, così che egli sarebbe nel complesso esente da responsabilità per l’accaduto.
Non sarebbe perciò adempiuta la condizione di colpa prevista dall’art. 72 cpv. 1 LCA quale premessa dell’azione di regresso, con il che l’azione sarebbe da respingere in quanto introdotta nei confronti dell’__________.
Anche l’azione contro le __________, fondata sull’art. 55 CO, sarebbe da respingere, avendo questa agito con la dovuta diligenza nella scelta del dipendente responsabile del cantiere, tanto da non giustificarsi più una sua particolare sorveglianza. Anche la fornitura da parte delle __________ del cartello poi staccatosi non potrebbe esserle rimproverata, avendo questa proceduto a rigorosi controlli dopo la posa, così che nulla lasciava presumere la possibilità di un incidente.
Analoghe considerazioni varrebbero per la __________, convenuta per il medesimo titolo, mentre i __________ e __________ risulterebbero a loro volta esenti da colpa ai sensi dell’invocato art. 41 CO.
Da che la reiezione della petizione nei confronti di tutti i convenuti.
G. Con l’appello l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione nei confronti di tutti i convenuti.
Il Pretore avrebbe erroneamente valutato il comportamento del conducente __________ così che non si potrebbe condividere il giudizio secondo cui questi sarebbe esente da responsabilità.
Non potrebbe essere condiviso neppure il giudizio relativo alle manchevolezze legate al cartello di segnalazione, dovendosi concludere per la loro ascrivibilità agli altri convenuti a fronte dell’evidenza di tali lacune e della conseguente prevedibilità del pericolo creato mediante la posa di un segnale così difettoso.
H. Delle osservazioni all’appello dei resistenti, che chiedono la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Non vi è contestazione sul fatto che l’attrice procede in via di regresso in base al disposto di cui all’art. 72 cpv. 1 LCA, e perciò la sua azione è ammissibile solo qualora essa possa essere fondata su di un atto illecito del conducente __________ (DTF 118 II 506; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. edizione, pag. 418), e perciò non solo sulla responsabilità causale del detentore di un veicolo a motore.
2.1 In primo luogo il Pretore ha omesso di considerare il fatto che il conducente stava effettuando da pochi minuti (il tempo di andare da __________ al __________ e ritorno, cfr. doc. B) una corsa di prova in vista dell’acquisto della vettura, e che perciò si trovava per la prima volta al volante della __________ coinvolta nel sinistro.
La circostanza, ancorché da sola non decisiva, non può essere passata sotto silenzio: rientra infatti nel normale ordine delle cose che un conducente non sia in grado di esprimere le consuete capacità di guida la prima volta che si trova a condurre un veicolo che non conosce, ignorandone le reazioni e i comportamenti peculiari -specie in un’eventuale situazione critica- e non disponendo dei necessari automatismi con i comandi e la strumentazione del veicolo
L’argomento attiene all’attitudine del conducente alla guida, e rientra perciò nell’ambito della regola generale di prudenza di cui all’art. 26 LCS, che avrebbe dovuto di principio consigliare al conducente __________ una guida maggiormente difensiva, e in quella di cui all’art. 32 cpv. 1 LCS per cui la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, e perciò tra queste anche alla scarsa conoscenza del veicolo condotto (DTF 101 IV 67 e segg.; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 1.3 ad art. 32 LCS).
2.2 A maggior ragione una velocità inferiore a quella massima consentita si imponeva in considerazione del forte vento, stimato in circa 90 km/h e caratterizzato da forti raffiche con accelerazioni improvvise e cambi repentini della direzione (cfr. la dichiarazione dell’Istituto svizzero di meteorologia, doc. 1 della convenuta PTT).
Il Pretore nella valutazione dell’adeguatezza del comportamento del conducente danneggiante ha del tutto omesso anche questo elemento di valutazione, considerandolo, quasi a discolpa del __________ come fattore che avrebbe contribuito a rendere “molto difficoltoso” il controllo del veicolo dopo l’impatto del cartello con il parabrezza.
L’incongruenza del giudizio pretorile è su questo punto evidente: se il forte vento è circostanza che in una situazione di pericolo ha concretamente influito sulla possibilità di padroneggiare il veicolo, questo vuole dire che tale circostanza doveva a priori essere valutata dal conducente ai fini della scelta della velocità di marcia, così come ogni altra particolarità atmosferica, e questo anche se il vento in circostanze di guida normali poteva non influire sulla guida (cfr. tuttavia in senso contrario: deposizione __________, pag. 6).
2.3 La valutazione degli atti da parte del Pretore non può essere condivisa neppure laddove conclude per il rispetto da parte del __________ del limite di velocità di 80 km/h.
Il primo giudice ha in effetti concluso in tal senso per il motivo che il perito avrebbe valutato la velocità come compresa tra i 79 e i 93 km/h, con il che non sarebbe possibile stabilire con sicurezza il superamento della velocità consentita e dovrebbe essere presa in considerazione l’indicazione minima di 79 km/h.
Siffatta valutazione appare resa più in virtù del principio “in dubio pro reo” che non nell’ottica dell’apprezzamento delle prove ex art. 90 CPC. Si può in effetti senza dubbio concordare con il Pretore sulla vaghezza e l’inconcludenza dell’indicazione peritale, ma è sicuramente errato trarne la conclusione procedurale, e di conseguenza l’accertamento fattuale, di una velocità di 79 km/h, e quindi lecita, mentre vero è invece che il conducente __________ viaggiava ad almeno 79 km/h, e con eguale verosimiglianza ad ogni altra superiore velocità sino ai 93 km/h.
Le soggettive dichiarazioni in proposito dei protagonisti o degli spettatori non permettono di precisare il riscontro peritale (doc. B: __________: 60-80 km/h; __________ 80-85 km/h; __________: “velocità non molto elevata”), ma dove come si è detto nondimeno essere confutato l’accertamento pretorile di una velocità di 79 km/h.
2.4 Un altro aspetto trascurato dal Pretore è quello della mancata reazione del __________ al distacco del cartello stradale dal suo sostegno, questione da non confondere con quella della reazione all’impatto del cartello con il parabrezza, della quale si dirà al punto successivo.
Dalle dichiarazioni del __________ si evince in effetti che egli non ha percepito il pericolo costituito dal cartello prima che lo stesso urtasse la vettura da lui condotta (deposizione in Pretura: “non posso dire cosa ho provato quando il parabrezza è stato colpito poiché si è trattato di un fatto improvviso”; ancora meno preciso il verbale di polizia doc. B2: “Giunti ad alcune centinaia di metri dall’albergo “__________ ” il parabrezza della Lancia veniva colpito da un pezzo di legno staccatosi da un cartello stradale posto sul lato destro del rettifilo. Trattavasi di un legno a forma di asse di una certa consistenza”).
In realtà deve essere trascorso un certo tempo, seppure breve, tra il distacco del cartello dalla sua base e l’impatto con il parabrezza, e di conseguenza un conducente attento avrebbe dovuto percepire la situazione di pericolo già dal momento in cui il cartello, che si trovava nel campo visivo del __________ non essendoci vetture davanti a lui, è volato via dal suo supporto.
Ed in effetti altri testimoni della scena hanno rilevato che il cartello di segnalazione si era staccato: il teste __________ afferma esplicitamente che “io avevo visto il cartello che si stava muovendo e volando via” (verbale in Pretura, pag. 6); il passeggero __________ è ancora più preciso e afferma che “giunti a circa 10-15 metri dal segnale ”restringimento sulla destra”, quest’ultimo si staccava dal supporto a causa di una forte raffica di vento. Il cartello s’innalzava ricadendo in direzione del parabrezza”.
Si può ipotizzare che l’evento costituito dal cartello che si distacca dal supporto, si innalza e poi ricade sul parabrezza, sia pure in prossimità del luogo in cui si trovava il cartello, sia durato almeno 1-2 secondi (con il che è da rettificare l’indicazione della distanza di 10-15 metri data dal __________ atteso che a 80 km/h si percorrono 22,2 m/sec), tempo corrispondente almeno al normale tempo di reazione, con il che si sarebbe potuto pretendere dal __________ che la sua reazione iniziasse al momento dell’impatto o ancora prima di esso, cosa che non sembra però essere avvenuta.
Il perito, nel complesso estremamente teorico, sembra essere di avviso diverso (pag. 36: “Probabilmente il cartello per effetto dell’azione dinamica del vento, dal momento del distacco giunse rapidamente sul parabrezza, pertanto l’impatto dovette essere improvviso per il conducente tanto da non lasciargli tempo di reazione”), ma la sua ipotesi appare in evidente contraddizione con la fattispecie da lui stesso assunta (pag. 14), secondo cui l’urto con il cartello sarebbe avvenuto a circa 10-15 m. dal segnale in questione, dovendosi in tal caso ammettere che il cartello avrebbe volteggiato per compiere tale distanza durante un tempo più lungo di quello ritenuto nel presente giudizio.
2.5 L’ultimo rilievo sul comportamento del conducente __________ è quello della sua errata reazione dopo l’impatto con il cartello,
Nella dichiarazione avanti all’autorità di polizia egli ha descritto la corretta reazione di un conducente in una simile situazione di perdita di visibilità dopo un urto subitaneo nel caso, verificatosi, di non essere seguito o preceduto da altri veicoli: “Ricordo di avere frenato e di aver accostato sulla destra” (doc. B2).
In realtà il suo comportamento è stato ben diverso, visto che nonostante la perdita di visibilità egli ha effettuato una brusca sterzata, con la quale egli si poneva in rotta di collisione con il traffico proveniente in senso contrario e si esponeva al concreto rischio -proporzionale all’alta velocità, e aumentato dal vento e dalla scarsa conoscenza della vettura- di innescare una sbandata incontrollabile e di perdere così il controllo della vettura.
Il Pretore ha sostenuto, sulla base delle risultanze peritali, che tale reazione corrisponderebbe a quella di un conducente di normali capacità.
Il giudizio non doveva essere delegato al perito, chiamato ad esprimersi unicamente sulle circostanze fattuali del sinistro e non anche sulla correttezza dei comportamenti, e perciò l’acritica motivazione pretorile non è sostenibile, ma comunque esso non può essere condiviso, dovendosi invece ritenere che il __________ dopo l’usuale tempo di reazione, ha scelto la soluzione più pericolosa e addirittura probabilmente inattuabile alla velocità da lui tenuta, soluzione con cui ha infatti gravemente compromesso la sicurezza della circolazione.
2.6 Nella valutazione globale del comportamento del __________ alla luce delle prefate considerazioni, si può senz’altro andare nella direzione del giudizio impugnato affermando la ridotta ascrivibilità soggettiva dei cennati comportamenti alla luce delle più che particolari circostanze del caso.
Non può tuttavia essere confermato il giudizio secondo cui egli andrebbe esente da colpa: a mente di questa Camera il __________ già prima del sinistro circolava ad una velocità non adeguata alle circostanze, ed inoltre il suo comportamento nella dinamica del sinistro non risulta affatto impeccabile, così che nel complesso va ritenuto a suo carico un comportamento negligente, seppure di gravità inferiore alla media, ma tale da innescare l’obbligo al risarcimento in via di regresso della convenuta __________, dovendosi ritenere soddisfatta la condizione di colpa prevista dall’art. 72 cpv. 1 LCA.
Si ritiene l’esistenza di un nesso di causalità adeguata ai sensi dell’art. 41 CO -ma il presupposto è il medesimo anche nell’am-bito della responsabilità civile per veicoli a motore (DTF 79 II 396 e segg.; II CCA 12 settembre 1996 in re M./A.)- quando il comportamento del danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442; II CCA 4 febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc., 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht Allgemeiner Teil, 5. edizione, vol. 1, pag. 110 e 111; Brehm, Berner Kommentar, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, pag. 55 e segg.).
Tutti gli altri convenuti ad eccezione di __________ sono chiamati in solido a rispondere del danno per diverso titolo ma conseguentemente al medesimo evento, costituito dal difetto del dispositivo che sosteneva il noto cartello stradale, destinato a segnalare per 3 settimane (doc. E) la temporanea riduzione delle corsie transitabili in conseguenza di un cantiere.
Per far sì che il difetto in questione conducesse al danno di cui si chiede il risarcimento è stato necessario che spirasse un vento a raffiche di 90 km/h, evento non costituente forza maggiore ma comunque inconsueto nell’arco di tempo di tre settimane durante le quali il cartello doveva rimanere in loco, che il cartello staccandosi andasse a planare proprio sul parabrezza di un auto in transito per una corsa di prova, e che inoltre questa vettura per effetto di un comportamento globalmente negligente del suo conducente ed in particolare della velocità inadeguata alle circostanze attraversasse l’intero campo stradale per collidere con l’autocarro della __________ In simili circostanze a mente di questa Camera si può ancora affermare che il difetto o piuttosto l’inadeguatezza del dispositivo di sostegno del cartello siano la causa naturale del sinistro che ci occupa, che non sarebbe ipotizzabile senza il repentino distacco del cartello, ma tale relazione risulta priva di rilevanza giuridica, dovendosi ammettere l’interruzione dell’adeguatezza del rapporto causale per la concorrenza di numerosi preminenti fattori esterni, ed in particolare la negligenza e il comportamento globalmente errato del conducente __________ che dal punto di vista dell’attrice devono risultare la sola causa adeguata del danno subito.
Deve perciò, già solo per questo motivo , essere confermato il giudizio sulle azioni riguardanti gli altri convenuti, senza che più occorra in questa sede verificare l’esistenza degli altri presupposti della loro responsabilità, in particolare quello della colpa.
E’ per contro confermato il giudizio di reiezione della petizione nei confronti di tutti gli altri convenuti.
Le spese di causa e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), laddove appare equo e adeguato alle circostanze ritenere globalmente soccombente l’attrice per 1/2 e la convenuta __________ per l’altra metà.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 25 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 11 febbraio 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:
__________, è condannata a pagare a __________, fr. 25’885.- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 1993.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 16’300.-- sono a carico dell’attrice per 1/2 e di __________ per 1/2.
A titolo di ripetibili l’attrice rifonderà complessivi fr. 3’500.-- a __________, __________ ____________________, e fr. 3’500.-- alla __________, mentre __________ rifonderà fr. 3’500.-- all’attrice.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 800.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a carico di __________, la quale rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili di appello, mentre questa per lo stesso titolo rifonderà complessivi fr. 1’800.-- a __________ e __________ __________ e fr. 1’200.-- alla
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario