Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.03.1999 12.1998.33

Incarto n. 12.98.00033

Lugano 17 marzo 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00102 (già 20/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 8 febbraio 1996 da


(rappr. __________

contro


(rappr. __________)

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta a consegnargli il certificato azionario incorporante 62’500 azioni della __________

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 gennaio 1998 ha accolto, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 12’500.- e l’indennità ripetibile di fr. 24’000.-;

appellante la convenuta con atto di appello 29 gennaio 1998, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta e in subordine che la tassa di giustizia sia caricata per 2/3 all’attore con l’obbligo di rifonderle fr. 16’000.- a titolo di ripetibili; il tutto, con protesta di spese e ripetibili;

mentre l’attore, con osservazioni 11 marzo 1998, postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

richiamata la decisione 7 luglio 1998 con cui il Presidente di questa Camera ha sospeso la trattazione dell’appello in attesa dell’evasione della petizione di intervento principale in lite presentata il 6 luglio 1998 contro le parti qui in causa da __________ e dalla Comunione ereditaria fu __________ in __________, composta da __________ __________ e __________ in __________ (inc. 10.98.00021 di questa Camera);

preso atto che con sentenza 5 marzo 1999 detta petizione è stata dichiarata inammissibile;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: A. Dal 1980 __________ detiene in via fiduciaria per conto della famiglia __________ il 25% del pacchetto azionario della __________. Nell’ambito di un aumento di capitale di quest’ultima, avvenuto nel 1988-1989, essa, in virtù di un mandato fiduciario conferitole dal dott. __________ (doc. B), a quel tempo amministratore unico della stessa __________ __________ e commercialista della __________, ha sottoscritto e attualmente detiene altre 62’500 azioni della società al prezzo nominale di lit. 1’000 ciascuna.

Essendo litigiosa la titolarità di queste ultime azioni, ne è sorta la presente causa.

B. Con la petizione in rassegna il dott. __________ ha chiesto la condanna di __________ a consegnargli il certificato azionario incorporante le 62’500 azioni della __________: l’attore sostiene di aver conferito alla controparte a titolo personale il mandato fiduciario di cui al doc. B e che, essendo quest’ultimo stato regolarmente disdetto (doc. H), nulla ostava alla consegna nelle sue mani delle azioni contestate.

La convenuta resiste in causa, osservando come nell’occasione l’attore avesse agito su incarico della famiglia __________, che pertanto era l’unica a poter vantare dei diritti sulle azioni.

C. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 12’500.- e le ripetibili in fr. 24’000.-.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che il contratto fiduciario era stato formalmente conferito dall’attore e che i fondi necessari all’operazione provenivano dallo stesso, concludendo perciò che di principio non vi erano validi motivi perché la convenuta potesse rifiutare la consegna del certificato azionario, atteso che tale obbligo discendeva dal contratto fiduciario, regolarmente disdetto. Il fatto che l’attore fosse eventualmente stato incaricato dalla famiglia __________ ad agire in tal senso era tutto sommato irrilevante per l’esito della presente vertenza, tale eccezione non essendo relativa al contratto fiduciario in essere fra le parti, ma riguardando semmai i pretesi rapporti esistenti fra il mandante e la famiglia __________.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono state infine quantificate dal giudice, tenendo conto che il valore delle azioni ammontava a circa fr. 600’000.-.

D. Con l’appello la convenuta chiede, previa l’assunzione di alcuni testi non sentiti in prima sede, che la petizione sia respinta e in subordine che la tassa di giustizia sia caricata per 2/3 all’attore con l’obbligo di rifonderle fr. 16’000.- a titolo di ripetibili.

Essa in via principale ripropone la tesi secondo cui l’attore avrebbe agito nell’occasione quale rappresentante della famiglia __________, mentre in via subordinata assevera che il valore della lite poteva tutt’al più essere quantificato in circa fr. 200’000.-.

E. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto: 1. Nel suo gravame l’appellante si dilunga nel tentativo di dimostrare che l’attore non avrebbe conferito alla convenuta l’incarico di sottoscrivere le azioni a titolo personale, bensì quale semplice rappresentante della famiglia Lugano.

La tesi è ampiamente infondata.

1.1 Le premesse della rappresentanza diretta ai sensi dell’art. 32 CO sono due: una procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; IICCA 3 dicembre 1998 in re P./B., 1° ottobre 1998 in re I. SA/S., 9 dicembre 1997 in re R./F. S.n.c., 22 settembre 1997 in re C./C.; Zäch, Commentario bernese, N. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 149 e segg.; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. ed., vol. 1, p. 348 e seg.).

La procura al rappresentante può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 112 II 332, 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). Essa è revocabile in qualunque momento (art. 34 cpv. 1 CO) e di regola si estingue con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento del rappresentante o del rappresentato (art. 35 cpv. 1 CO).

Se il rappresentante agisce senza procura, la controparte è nondimeno vincolata; non invece il rappresentato che ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch, op. cit., N. 33 ad art. 38 CO; Guhl, op. cit., p. 156 e seg.; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 400).

Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in se stesso gli effetti del negozio giuridico in questione.

Questo può ad esempio avvenire comunicando esplicitamente al terzo la propria qualità di rappresentante. Non si tratta di un precetto imperativo: in determinati casi la volontà di fungere quale rappresentante, pur se non esplicitata, è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l’effetto di rappresentanza si verifica ugualmente.

Se questo sia il caso, si decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 cons. 1b a p. 289; Zäch, op. cit., N. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., p. 152; Von Tuhr/Peter, op. cit., p. 386 e segg.).

Rimane ovviamente salvo il caso, in concreto non realizzato, in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO; Rep. 1982 p. 38 e seg.; DTF 117 II 389).

1.2 Nel caso di specie la convenuta -cui per altro incombeva l’onere della prova (Rep. 1971 p. 301; IICCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996 in re T. SA/G., 10 maggio 1996 in re F./S., 25 aprile 1996 in re B. & Co/M., 29 febbraio 1996 in re H./E. SA, 16 maggio 1995 in re P. Ltd./S. SA, 12 febbraio 1993 in re F. SA/D.G.)- non è assolutamente riuscita a dimostrare né l’esistenza di una valida procura all’attore da parte della famiglia __________, né che l’attore, allorché aveva sottoscritto il contratto fiduciario con la convenuta, avesse agito nel di lei nome.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il teste __________ amministratore della convenuta al momento dei fatti (doc. E) e firmatario a nome di quest’ultima del contratto fiduciario (doc. B), ha in effetti ricordato che l’attore sottoscrisse personalmente l’aumento di capitale, precisando inoltre che se il doc. B era stato sottoscritto era perché esistevano tutte le pezze giustificative atte a dimostrare che l’apporto dei fondi era stato fatto personalmente dall’attore (verbale 6 marzo 1997 p. 3): egli ha con ciò implicitamente escluso che l’attore gli abbia detto di agire nell’occasione a nome della famiglia __________ rispettivamente che egli in base al principio dell’affidamento avesse ritenuto o potesse ritenere in buona fede l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a favore di quest’ultima.

Ad ogni buon conto, la tesi della rappresentanza è già infondata per un altro motivo: la teste __________, segretaria dell’attore nel 1988-1989, ha in effetti confermato che l’aumento di capitale venne integralmente sottoscritto dall’attore su richiesta della signora __________ in __________ precisando che a tale proposito essa aveva sentito il signor __________ affermare che in tal modo intendeva compensare e coinvolgere l’attore; essa ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il doc. B era stato sottoscritto dall’attore a titolo personale e infine di ritenere pacifico che quest’ultimo fosse perciò azionista della __________. (verbale 6 marzo 1997 p. 2).

  1. Come correttamente ritenuto dal Pretore, per l’esito di questa vertenza è per contro del tutto irrilevante sapere se l’attore abbia agito nell’occasione in qualità di mandatario (fiduciario) della famiglia __________ tale circostanza non legittimando in ogni caso la convenuta, così obbligata in forza del contratto fiduciario, regolarmente disdetto, a trattenere le azioni in questione.

  2. In considerazione di quanto precede, non vi è motivo per assumere in questa sede i testi __________, __________ e __________.

A parte il fatto che all’audizione di quest’ultimo la convenuta aveva già rinunciato nel corso dell’udienza del 16 aprile 1997 (verbale p. 6) con il che una sua assunzione appare ora improponibile, è d’uopo rilevare che i testi in questione non erano presenti alla sottoscrizione del mandato fiduciario tra l’attore e __________ per cui essi non possono riferire se in base al principio dell’affidamento quest’ultimo potesse ritenere che l’attore agiva in qualità di rappresentante della famiglia __________; tanto più che la testimonianza __________ ha chiaramente confermato che i signori __________ e __________ -le persone che, secondo la tesi dell’appellante, avrebbero incaricato l’attore di rappresentarli nell’affare- nell’occasione in realtà intendevano unicamente compensare e coinvolgere l’attore: essendo in definitiva ininfluenti per il giudizio, i mezzi di prova di cui l’appellante chiede l’assunzione in questa sede possono legittimamente essere rifiutati (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 e 5 ad art. 182; IICCA 1° marzo 1999 in re B. e B./B.).

  1. Resta da esaminare la censura sollevata in via subordinata dall’appellante, mediante la quale essa chiede una diversa ripartizione della tassa di giustizia e delle ripetibili della sede pretorile, asserendo che il valore di causa non sarebbe di circa fr. 600’000.- bensì di soli fr. 200’000.- circa.

L’appellante in sostanza contesta il valore di causa, così come è stato accertato dal primo giudice. Essa tuttavia dimentica che, giusta l’art. 13 CPC, se il valore di causa indicato dall’attore è contestato dal convenuto, il giudice è tenuto a determinarlo desumendolo dai registri pubblici, da perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze, ritenuto che egli si pronuncia in merito mediante ordinanza.

Ora, l’ordinanza non essendo per principio appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), se ne deve concludere che il valore di causa determinato dal Pretore in circa fr. 600’000.- va ritenuto assodato e vincolante (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 18 ad art. 150), con il che non torna conto modificare l’attribuzione della tassa di giustizia e delle ripetibili della prima sede.

  1. Ne discende la reiezione del gravame.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 29 gennaio 1998 di __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 4’950.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 5’000.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 7’500.- per ripetibili.

III. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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