Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.02.1999 12.1998.277

Incarto n. 12.98.00277

Lugano 9 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire sul ricorso 11 dicembre 1998 presentato da


rappr. dall’amministratrice unica __________

contro

la decisione 25 novembre 1998 della

Sezione del Registro fondiario e commercio, quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona

che respinge un ricorso della qui ricorrente nei confronti della decisione dell’Ufficio del Registro di commercio di Locarno con la quale la __________ è stata sciolta d’ufficio poiché priva della del domicilio legale alla sede statutaria.

Viste le osservazioni 15 gennaio 1999 dell’Autorità di vigilanza sul registro di commercio.

Letti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta

Considerato

in fatto ed in diritto

che la società __________ è stata sciolta con decisione dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno poiché priva di recapito presso il domicilio della sede statutaria senza che la situazione legale fosse stata ripristinata nei termini assegnatile con invito scritto del __________ e diffida pubblicata nel FUSC del __________;

che il ricorso contro la decisione di scioglimento dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno è stato respinto, con pronuncia 25 novembre 1998, della Sezione del registro fondiario e di commercio quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio;

che contro tale decisione la società __________ si è aggravata, con tempestivo ricorso, a questa Camera civile - competente ai sensi dell’art. 22 litt. a n. 6 LOG - argomentando di aver sempre avuto la sua sede all’indirizzo conosciuto e che solo, per razionalizzare il lavoro, era stato scelto un recapito presso l’amministratrice unica; di non aver con ciò cagionato danno a terzi; di ritenere più costoso il dover ricostituire una nuova società che operare con quella già esistente;

che l’Autorità di vigilanza ha chiesto la reiezione del ricorso;

che, per gli art. 42 e 43 ORC, una persona giuridica deve disporre, nel luogo della sede statutaria, di un proprio ufficio o almeno di un domicilio legale dove possa essere raggiunta e dove possano esserle notificati dei procedimenti di ingiunzione ufficiali;

che quando questa esigenza non è più adempiuta vengono a mancare le condizioni necessarie per l’iscrizione (DTF 94 I 562 consid. 4 e 5) e l’Ufficiale del registro di commercio, venutone a conoscenza, è obbligato ad intervenire (art. 941 CO; His, Berner Kommentar, ad art. 941 CO n. 9) diffidando la persona giuridica affinché abbia a ristabilire la situazione legale (art. 88a cpv. 1 ORC) e avvertendola che, non ottemperando alla diffida, verrà pronunciato il suo scioglimento (art. 88a cpv. 2 e 86 cpv. 2 ORC);

che questa procedura è destinata ad assicurare il rispetto delle norme imperative di diritto commerciale adottate nell’interesse pubblico e dei terzi (His, op. cit., ad art. 927 CO n. 43);

che il termine impartito dall’Ufficio del registro di commercio è perentorio ed il suo non rispetto da parte della società anonima comporta il suo scioglimento senza che poi sia possibile domandare la revoca di questa conseguenza;

che, avendo l’Ufficio del registro di commercio ossequiata la procedura imposta dall’ORC, le argomentazioni della ricorrente cadono nel vuoto;

che infatti scegliendo il recapito della società presso il domicilio dell’amministratrice unica, domicilio situato in un comune diverso da quello della sua sede statutaria, si è posta in contrasto con le norme imperative degli art. 42 e 43 ORC;

che la pretesa razionalizzazione del lavoro dell’amministratrice, o qualsiasi altro motivo anche in sé ragionevole e comprensibile, non può permettere che la società anonima abbia un recapito all’infuori del domicilio della sua sede statutaria;

che, proprio per l’imperatività della norma che è, come visto, condizione essenziale per l’iscrizione a registro di commercio della società non interessa se la sua violazione abbia o meno cagionato danni a terzi ritenuto, comunque che, nel caso di specie, le notifiche alla società ne risultavano pregiudicate ritornando al mittente con l’indicazione “ditta cessata”;

che gli oneri finanziari supplementari per la costituzione di una nuova società sono stati causati unicamente dalla negligenza dell’amministratrice che non si è adeguata alle diffide dell’Ufficio del registro di commercio e nemmeno si è data la pena di porre la società sciolta in consonanza con la legge nei tre mesi successivi allo scioglimento ponendosi nella condizione di poter chiedere la revoca dello scioglimento (art. 86 cpv. 3 ORC);

che il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve così essere respinto con l’addebito della tassa di giustizia e delle spese;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso 11 dicembre 1998 __________ è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

  3. Intimazione a: - __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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