Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.1999 12.1998.187

Incarto n. 12.98.00187

Lugano 10 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.95.00083 (già 312/1987) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 30 aprile 1987 da


rappr.


contro


rappr.


con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 37’923.85 oltre interessi, per pretese derivanti da un contratto di assicurazione;

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 agosto 1998 ha integralmente respinto;

appellante l’attrice con atto di appello 21 settembre 1998 con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria in questa sede, chiede in via principale l’annullamento del querelato giudizio e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre la convenuta con osservazioni 9 ottobre 1998 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto

A. Il 12 agosto 1980, all’altezza dello svincolo autostradale di __________, alla guida della sua auto, è stata tamponata da un’altra autovettura.

In virtù di una polizza assicurativa stipulata il 12 febbraio 1980 (doc. A) __________ ha in un primo tempo risarcito all’assicurata i danni materiali e le spese mediche; successivamente, sulla base di una perizia medica che accertava come i problemi fisici accusati dall’assicurata non fossero la conseguenza dell’incidente, la compagnia di assicurazioni ha tuttavia rifiutato di assumersi altre spese.

B. Con la petizione in rassegna __________ rileva che l’incidente le avrebbe comportato la necessità di numerose cure mediche e che lo stesso in definitiva sarebbe la causa della sua totale incapacità lavorativa: essa chiede pertanto alla __________ la rifusione di tutta una serie di fatture (per fr. 30’923.85) ed il versamento dell’indennità per invalidità totale prevista dalla polizza (fr. 20’000.-); dedotto un acconto di fr. 13’000.- già percepito, il credito a suo favore ammonta quindi a fr. 37’923.85.

La convenuta resiste in lite contestando che le pretese fatte valere siano in relazione causale con l’incidente, ed osservando inoltre che per alcune di esse il periodo massimo di copertura di 5 anni previsto dalla polizza era scaduto.

C. Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione.

Il giudice di prime cure ha innanzitutto argomentato che alcune fatture di cui l’attrice aveva chiesto la rifusione non erano state sufficientemente comprovate (per fr. 28’481.15), mentre che non era provato che le altre (di fr. 2’442.70), in parte oltretutto posteriori al periodo massimo di copertura della polizza, fossero in realtà in relazione causale con l’incidente. Per quest’ultimo motivo, accertato dalla perizia giudiziaria, nemmeno era possibile riconoscere all’attrice l’indennità per invalidità totale prevista dalla polizza.

D. Con l’appello, corredato di una domanda di assistenza giudiziaria, l’attrice chiede in via principale l’annullamento del primo giudizio, censurando il fatto che il Pretore non abbia estromesso dall’incarto le conclusioni della convenuta, presentate irritualmente all’udienza di dibattimento finale.

In via subordinata auspica che la petizione sia integralmente accolta. A suo dire, il giudizio con cui il Pretore, facendo propria l’opinione del perito giudiziario, aveva concluso per l’assenza di un nesso causale tra l’incidente e la situazione attuale dell’attrice era errato, il perito avendo in effetti tratto il proprio parere su fatti non risultanti dall’incarto; non era inoltre corretto escludere a priori la rilevanza probatoria alla copiosa documentazione medica versata agli atti, asserendo che si trattava di semplici emanazioni dalle parti. Una corretta rilettura dell’incarto permetteva invece di concludere che l’invalidità attuale dell’attrice si lasciava effettivamente ricondurre all’incidente: ciò implicava di riconoscerle l’indennità per invalidità totale e di attribuirle il risarcimento per le fatture che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non necessitavano di essere provate, in quanto il loro ammontare non era stato in precedenza contestato.

E. Delle osservazioni con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

Considerando

in diritto

  1. Con il gravame l’appellante chiede innanzitutto che la sentenza di primo grado venga annullata per il fatto che il Pretore non avrebbe estromesso dall’incarto l’allegato conclusionale che la convenuta, in violazione dell’art. 280 cpv. 3 CPC, aveva presentato solo nel corso dell’udienza di dibattimento finale.

La censura, in quanto ricevibile, va respinta.

1.1 L’art. 143 CPC prevede che gli atti di procedura in urto alle norme del codice di procedura civile sono annullabili, se la violazione della forma arreca alla parte avversa un pregiudizio che non si può riparare altrimenti che con l’annullamento (cpv. 1), rispettivamente che l’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi (cpv. 2). Giusta l’art. 146 CPC la nullità della sentenza contro la quale è dato il rimedio dell’appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione.

L’appellante cita manifestamente a sproposito l’art. 146 CPC, tant’è che in nessuna occasione ha affermato che la sentenza pretorile in quanto tale costituisse un atto di procedura in urto alle norme del codice di rito (IICCA 27 dicembre 1995 in re F. AG/F.).

A suo dire, la stessa sarebbe però indirettamente annullabile, in quanto potenzialmente allestita sulla base dell’allegato conclusionale di controparte, quest’ultimo sì ammesso nell’incarto in violazione delle norme del CPC. Sennonché, così argomentando, l’appellante non si avvede del fatto che la censura non è più proponibile in questa sede, avendo essa tacitamente lasciato compiere altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC), ovvero avendo permesso che il Pretore avesse ad emanare la sua sentenza: avesse voluto contestare l’irregolarità, pur non essendosi presentata all’udienza di dibattimento finale, l’attrice, una volta preso atto delle conclusioni di controparte -a lei regolarmente intimate con il verbale di dibattimento finale- avrebbe dovuto inoltrare già a quel momento una formale domanda di annullamento di quell’atto, sulla quale il giudice a sua volta avrebbe dovuto pronunciarsi con decreto (art. 145 CPC), impugnabile con appello (art. 96 cpv. 2 CPC): non avendo agito in tal modo, essa è senz’altro preclusa a sollevare ora tale censura con l’appello sul merito.

1.2 Indipendentemente da quanto precede, questa Camera, chiamata ad esaminare una fattispecie analoga -in quell’occasione era stato appellato un decreto avente per oggetto la tempestività dell’allegato conclusionale (IICCA 26 settembre 1996 in re M. SA/C.)- ha già avuto modo di precisare che l’atto procedurale in questione, sia o non sia rispettoso delle norme del CPC, non arreca e non può in realtà arrecare alcun pregiudizio alla controparte, specie se nello stesso -come nella fattispecie che ci occupa- la parte non ha provveduto ad estendere le proprie domande: in esso infatti la parte non può addurre fatti nuovi o nuove prove ed eccezioni (art. 78 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC, N. 2, 4, 6, 7, 8 e 13 ad art. 78), ma solo riassumere dal suo punto di vista le risultanze dell’istruttoria; in altri termini, tale allegato costituisce unicamente una possibilità di esprimersi per la parte, in ossequio al suo diritto di essere sentita, per cui, privando la parte di tale opportunità, controparte non le sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora di un solo centimetro la propria posizione sostanziale o processuale (sentenza IICCA citata).

In definitiva essa non ha e non può avere un reale interesse a ricorrere contro la decisione di ammettere o meno un tale allegato, per cui in assenza di un interesse degno di protezione, cioè del cosiddetto “gravamen”, l’appello su tale questione deve essere dichiarato irricevibile (IICCA 16 ottobre 1992 in re O./G. e rif.).

  1. In base all’art. 25 e 26 CGA (doc. B), norme di cui l’attrice si prevale nella presente causa, la compagnia di assicurazioni è tenuta a pagare la somma intera (rispettivamente una parte) d’invalidità assicurata, se è presumibile che l’occupante assicurato perda completamente (rispettivamente in parte) la sua capacità lavorativa e lucrativa entro 2 anni dalla data del sinistro, rispettivamente si assume, illimitatamente all’importo e per la durata di cinque anni dalla data dell’infortunio, tutte le spese necessarie in diretto rapporto con l’infortunio.

Non contestati il significato e la portata delle clausole in questione, l’assicurato nell’ambito dell’onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere altamente verosimile il realizzarsi dell’evento assicurato sulla base delle circostanze di fatto (Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. ed., § 34 II 2, p. 333 e segg. IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.), mentre l’assicuratore può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si è verificato l’evento assicurato (sentenza IICCTF citata).

  1. Con riferimento alle fatture per complessivi fr. 30’923.85 è senz’altro a ragione che l’appellante rileva come le stesse -contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore- non dovessero in realtà essere provate, siccome non contestate dalla controparte negli allegati preliminari.

Non avendo contestato in questa sede l’assunto pretorile che accertava come alcune fatture, in particolare quelle di cui ai doc. I1, I2 e I3, fossero successive al termine massimo di copertura di 5 anni previsto dalla polizza (sentenza p. 3 cons. 5), l’attrice deve tuttavia accettare di veder ridotte le sue pretese di fr. 1’838.90 (fr. 196.70 + fr. 210.- + fr. 1’432.20).

  1. L’assegnazione all’attrice degli importi relativi alle fatture rispettivamente dell’indennità per invalidità totale, dedotto l’acconto di fr. 13’000.-, dipende ad ogni modo dall’esistenza di un rapporto di causalità adeguata tra tali pretese e l’incidente.

Sulla tematica del nesso causale si sono dapprima pronunciati diversi medici, alcuni incaricati dall’attrice, altri su mandato della convenuta, e in seguito il perito giudiziario, con esiti diversi.

4.1 L’appellante censura innanzitutto il fatto che il Pretore non abbia riconosciuto alcun valore probatorio alle varie perizie mediche rispettivamente ai certificati medici prodotti e ciò per il solo fatto che gli stessi erano stati a suo tempo richiesti dalle parti.

Il rilievo è parzialmente fondato.

Di principio un certificato medico che attesta l’incapacità al lavoro ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 90, n. 3; IICCA 10 novembre 1997 in re T./G. SA,). Nondimeno, esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (IICCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem), ritenuto che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico (IICCA 3 marzo 1993 in re F./E. AG, 10 marzo 1997 in re G./B., 11 novembre 1998 in re B./P. SA).

Quanto alle perizie mediche, è ben vero che agli ne sono state versate alcune che a suo tempo sono state commissionate dalle parti a loro specialisti (non tutte; non così, ad es., quella commissionata dalla Commissione AI Ticino al dott. __________, cfr. doc. HH) e che come tali dovrebbero essere considerate alla stregua di semplici allegazioni di parte (Rep. 1984 p. 389; IICCA 13 febbraio 1993 in re C./S. e lc., 19 agosto 1993 in re F./S. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 22 agosto 1994 in re C./C., 16 dicembre 1994 in re S. SA./M., 13 luglio 1995 in re M./C.): nondimeno nella misura in cui esse risultano convincenti per il giudice, nulla vieta che egli possa porle alla base del proprio giudizio.

In definitiva si deve pertanto riconoscere che i certificati medici e le perizie mediche versati agli atti non avevano un valore probatorio nullo. Ciò non significa tuttavia che il giudice fosse tenuto a porli alla base del suo giudizio, bensì unicamente che gli stessi potevano da lui essere presi in considerazione per fondare il proprio convincimento, nella misura in cui li avesse ritenuti utili a tale scopo.

4.2 L’appellante mette in dubbio l’attendibilità della perizia giudiziaria, evidenziando come la stessa si fonda su accertamenti fattuali non risultanti dall’incarto e perciò inesatti. Sempre a suo dire, nulla permetteva di attribuire al referto il valore determinante che il giudice aveva deciso di riconoscergli.

L’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27 marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re A. SA/C.).

Nel caso di specie la perizia giudiziaria si è rivelata chiara, convincente, fondata su argomentazioni logiche e per nulla contraddittoria, tant’è che la stessa attrice in sede conclusionale ne ha in definitiva preso atto senza riserve di sorta, definendola addirittura “esemplare per la soluzione del caso” (p. 5).

Il fatto che essa in questa sede -per ovvi motivi di opportunità- sia ora del parere opposto e che ora ritenga che quel referto non sarebbe più attendibile per tutta una serie di motivi costituisce, oltre che una presa di posizione proceduralmente inammissibile siccome formulata la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; IICCA 19 gennaio 1999 in re S./P.), un chiaro comportamento contraddittorio, come tale contrario al principio della buona fede (art. 2 cpv. 2 CC).

A prescindere da tali considerazioni, le riserve formulate dall’appellante nei confronti del referto peritale lasciano in realtà il tempo che trovano: innanzitutto non risulta dagli atti di causa che nell’incidente sia rimasto ferito anche un figlio dell’attrice, come pure non risulta dal punto 3 del referto 5.12.1980 del dr. __________ che essa nell’occasione abbia subito evidenti lesioni al torace; in tali circostanze (cfr. pure gli altri aspetti evidenziati dal perito al punto VI della perizia), tenuto anche conto che l’attrice, pur battendo la fronte contro il parabrezza, aveva riportato solo una contusione superficiale nella regione orbitale sinistra e che essa stava viaggiando ad una velocità di 60 Km/h, non vi è motivo per ritenere erroneo l’accertamento con cui il perito, pur non essendo a conoscenza della velocità dell’auto investitrice, ha potuto concludere per l’esistenza di un incidente stradale di intensità “moderata”; da un punto di vista medico non vi è d’altro canto motivo per ritenere che egli sia incorso in errore, allorché ha ritenuto non sufficientemente provato, sulla base delle radiografie e degli ulteriori atti medici dell’attrice, che quest’ultima sia stata vittima di alcune fratture vertebrali.

Per il resto, il fatto che egli nella questione relativa al nesso causale sia giunto a conclusioni diverse da quelle di alcuni (ma non tutti) suoi colleghi -che, per inciso, in quanto medici curanti erano senz’altro più interessati (e in buona parte più competenti) a risolvere i problemi medici della paziente che ad accertare una complessa questione di natura assicurativa quale l’esistenza di un nesso causale, sulla quale invece il perito giudiziario è stato espressamente chiamato ad esprimersi- non consente di ritenere erronei i suoi accertamenti.

In tali circostanze, non vi è in realtà motivo per cui il giudice avrebbe dovuto discostarsi dalla perizia giudiziaria.

Essendo con ciò accertato che la situazione attuale dell’attrice non era in relazione causale con l’incidente -che la perizia giudiziaria giunga a tale conclusione lo ammette del resto essa stessa a p. 7 del gravame- non vi era pertanto la necessità per il Pretore (esclusa a priori, proprio in assenza di un nesso causale, una responsabilità della convenuta) di prendere posizione sulla giurisprudenza pubblicata in DTF 80 II 348, in base alla quale i danni causati da turbe psichiche successive a un sinistro rispettivamente gli eventuali errori di medici nel curare le conseguenze dell’incidente non devono rimanere a carico della parte lesa: la censura di carente motivazione della sentenza di primo grado, sollevata dall’appellante con riferimento alla mancata disamina di tale questione, va pertanto pure respinta.

Esclusa con ciò l’esistenza di un nesso causale, la petizione è stata perciò giustamente respinta.

  1. Ne discende la reiezione dell’appello, del tutto infondato.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

In considerazione della chiara infondatezza del gravame (la perizia giudiziaria appariva oggettivamente convincente e per nulla censurabile) e con ciò in assenza del requisito della parvenza di buon fondamento del gravame (“fumus boni juris”), la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata dall’appellante deve a sua volta essere respinta.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 21 settembre 1998 di __________ è respinto.

II. La domanda di __________ volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 750.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 1’000.- per ripetibili.

IV. Intimazione a: -


Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

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