Incarto n. 12.98.00160
Lugano 7 gennaio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1099 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 29 aprile 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 44’945.35 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 134’859.30 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda ridotta a fr. 100’000.-- oltre interessi in corso di causa;
Il Pretore con sentenza 19 giugno 1998 ha ammesso la petizione per fr. 37’509.-- oltre interessi e respinto la riconvenzionale;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 13 agosto 1998 chiede, previa l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr. 100’000.--, e in via subordinata nel senso di ammetterla per un importo da stabilire da questa Camera;
Mentre l’attrice con osservazioni del 17 settembre 1998 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sulla base dei contratti di appalto 27 febbraio e 24 aprile 1991 (doc. A e B) ha eseguito opere da fabbro, nonché la fornitura e la posa di serramenti in alluminio nell’edificanda casa bifamiliare del convenuto di cui al fondo n. __________.
Con la petizione essa proclama il diritto ad una mercede complessiva di fr. 124’945.35, dal che, stante il pagamento di acconti per fr. 80’000.--, un saldo in suo favore di fr. 44’945.35 oltre interessi, somma oggetto dell’azione principale.
B. Il convenuto con risposta e riconvenzionale del 20 dicembre 1993 ha riconosciuto all’attrice un credito per mercedi di fr. 37’509.--, somma tuttavia da compensare con il maggior danno da lui subito a causa della difettosità dell’opera, dal che un credito del committente di complessivi fr. 134’859.30 oltre interessi, somma richiesta in via riconvenzionale.
C. L’attrice si è opposta alla riconvenzionale, contestando integralmente le argomentazioni ivi contenute e sostenendo che i limitati difetti verificatisi e tardivamente invocati sarebbero imputabili ad una modifica progettuale imposta dal committente all’appaltatrice, che avrebbe validamente declinato ogni responsabilità. Sarebbero comunque infondate le posizioni di danno addotte con la riconvenzionale.
D. Le parti hanno in seguito sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118, ha ritenuto che il convenuto non avrebbe tempestivamente notificato i difetti dell’opera addotti in causa, e nemmeno avrebbe richiesto la loro riparazione, così come previsto dalla norma SIA in questione, con il che non vi sarebbe alcuna inadempienza dell’appaltatrice, avendo il perito stabilito che le infiltrazioni d’acqua non provenivano dai serramenti. Né vi sarebbe danno per la ritardata consegna dell’opera, con il che la riconvenzionale sarebbe da respingere, mentre la petizione risulterebbe fondata per l’importo di fr. 37’509.-- oltre interessi.
F. Delle argomentazioni dell’appellante e di quelle della resistente si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
L’esame degli atti, ed in particolare della rassicurante ed esaustiva perizia tecnica di __________, rivela come le parti, ma soprattutto il convenuto con un’azione riconvenzionale a prima vista spropositata e, in molte voci, financo fantasiosa, siano riuscite a rendere complessa ed imperscrutabile una fattispecie che in realtà non presenta particolari difficoltà.
Non vi è contestazione sul fatto che il contratto che lega le parti è un appalto, al quale sono applicabili i disposti della norma SIA 118, pattuiti dalle parti (doc. A e B) ed invocati negli allegati di causa (petizione, punto 2, pag. 2).
E’ altresì pacifico, a questo stadio della causa, che esiste un credito per mercedi dell’attrice di fr. 37’509.-- oltre interessi, e di conseguenza il convenuto, che vuole sottrarsi al pagamento e addirittura avanza pretese in via riconvenzionale è gravato dal pieno onere probatorio quo alla sussistenza e all’ammontare delle proprie eccezioni compensatorie e dei vantati crediti.
Dall’applicabilità delle norme SIA discende, ai fini della centrale questione dei pretesi vizi dell’opera e della tempestività della loro notifica, che sussiste un periodo di notifica dei difetti di due anni (art. 173 norma SIA 118, in relazione con l’art. 172 cpv. 1) che non decorre tuttavia dal momento della firma dei contratti o da quello dell’emissione della fattura, come sembra intendere il giudizio impugnato (consid. 4, pag. 5), ma da quello della consegna dell’opera (art. 172 cpv. 2 norma SIA 118).
L’esatto momento della consegna dell’opera completa non risulta negli allegati introduttivi delle parti, fatta salva la generica indicazione dell’ultimo trimestre del 1991 (duplica, pag. 3 in alto), né è dato di sapere se ed eventualmente in quale misura il ritardo di quest’artigiano avrebbe determinato un ritardo nella consegna della costruzione, il che è sorprendente, non tanto ai fini della questione della tempestività della notifica dei difetti -si può comunque inferire che l’opera, ancorché fatturata il 22 settembre 1992 (doc. E), fu eseguita nel 1991- quanto ai fini dell’azione di risarcimento del danno per l’asserito ritardo nella consegna, che già solo per questo (primordiale) motivo deve essere disattesa nel suo complesso.
Quo alla tempestività della notifica dei difetti, già il 1° ottobre 1991 l’arch. __________ risulta avere denunciato alla convenuta l’esistenza di infiltrazioni d’acqua provenienti da più parti, tra cui dai “buchi tubi di allacciamento automatismi tende sole e cupole” (doc. S), il che, anche se non esattamente coincidente con quanto accertato dal perito (risposta 2.1, pag. 3: ”errata esecuzione del cassonetto della tenda da sole posta alla sommità della vetrata soggiorno fronte ovest”), in assenza di riscontri più precisi costituisce a mente di questa Camera sufficiente notifica del fatto che vi era un problema di infiltrazioni d’acqua legato all’ubicazione della tenda da sole e dei relativi meccanismi.
Non può pertanto essere condiviso il giudizio pretorile laddove conclude per la mancata notifica di questo problema.
Alla fattispecie torna infatti applicabile l’art. 166 cpv. 4 della norma SIA, analogo nel contenuto all’art. 369 CO che esso richiama esplicitamente, secondo cui l’appaltatore può liberarsi della responsabilità per il difetto -addirittura secondo la norma SIA 118 neppure sussiste difetto in tal caso- solamente se ha adempiuto al proprio dovere di notifica ed informazione nei confronti del committente, che deve essere esplicitamente messo in guardia sulle possibili conseguenze delle sue richieste.
In concreto non occorre dare prova della severità imposta dalla giurisprudenza per ammettere la sussistenza di un avviso formale (DTF 95 II 43; II CCA 25 novembre 1997 in re P. SA/S. SA) per rilevare che la lettera 25 giugno 1991 invocata dall’attrice (doc. C) non risponde a tali requisiti, limitandosi alla generica ed equivoca comunicazione che la modifica progettuale presentata “non corrisponde alle nostre necessità di scarico dell’acqua”, il che è ben lungi dal costituire l’avviso del fatto che essa costituiva un errore progettuale e avrebbe comportato il rischio di infiltrazioni d’acqua.
Posta la responsabilità dell’attrice per i cennati difetti, e stante il suo rifiuto alla loro eliminazione gratuita (cfr. doc. D), le conseguenze sono quelle previste dalla perizia giudiziaria, ossia l’obbligo per l’appaltatrice di rifondere al committente fr. 1’800.-- per le opere murarie danneggiate (punto 8.1, pag. 7), fr. 2’500.-- per la modifica a nuovo del cassonetto della tenda da sole (punto 8.2), e fr. 4’500.-- per la modifica delle soglie dei serramenti (punto 8.3, variante b, essendo dovuta una soluzione tecnicamente valida e non solo una sistemazione precaria), il tutto per fr. 8’800.-- da dedurre dalla mercede dell’attrice.
Per la rimanenza le pretese del convenuto sono quasi totalmente prive di fondamento.
Di quelle legate all’asserita mora nella consegna dell’opera si è già detto (consid. 4), mentre di tutte le altre voci esposte alle pag. 9 e 10 dell’azione riconvenzionale, che ora il ricorrente quantifica globalmente in fr. 100’000.-- invocando a torto l’art. 42 cpv. 2 CO, buona parte è frutto di pura fantasia (per esempio “competenze di riparazione fr. 10’000.--; fastidi personali fr. 10’000.--)” o di una malintesa ed irreale percezione dell’entità del difetto (“rifacimento dei muri, ecc. fr. 30’000.--; rifacimento pavimentazione, ecc. fr. 40’000.--; controllo dei muri e delle intercapedini fr. 8’000.--, ecc.), mentre altre voci teoricamente ammissibili non risultano comprovate, eccezion fatta per il noleggio di un deumidificatore per fr. 325.-- (doc. 15) e la riparazione eseguita su alcune vetrate mediante l’innesto di tappi speciali per fr. 310.-- (doc. 16), per complessivi fr. 635.--.
Ne consegue il parziale accoglimento del gravame nel senso della riduzione di fr. 9’435.-- della mercede dell’attrice.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 13 agosto 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 19 giugno 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
è condannato a pagare a __________, fr. 28’074.-- oltre interessi al 6% dal 3 novembre 1992.
In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 18 marzo 1993 dell’Ufficio esecuzione di Lugano.
3.1. La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 1’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice fr. 1’700.-- per parte di ripetibili.
3.2. Invariato.
3.3. Invariato.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 2’000.--
già anticipati dall’appellante in ragione di fr. 800.--, restano a suo carico per 13/14 mentre per 1/14 sono a carico dell’attrice, alla quale il convenuto rifonderà fr. 3’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario